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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 378/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ET TO AN, Presidente
RE CA, TO
CAVONE AN, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2546/2023 depositato il 20/11/2023
proposto da
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 614/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 4 e pubblicata il 27/04/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620210004910210000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello telematico, La Regione Puglia proponeva impugnazione nei confronti di Resistente_1
, in contraddittorio con l'Agenzia della Riscossione, avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado del 22 marzo/27 aprile 2023 che aveva accolto il ricorso della contribuente contro la cartella di pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2016, ritenendo prescritto il credito relativo ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2.
La Commissione, infatti, evidenziava che la notifica della cartella di pagamento rispetto a entrambi gli autoveicoli indicati, non era stata tempestiva, e ritenendo che fossero decorsi i termini di legge dalla data di notifica dell'accertamento, dichiarava prescritto il credito.
Di tanto si doleva la Regione, affermando invece che la decisione era erronea non avendo tenuto conto dell'effettiva scadenza del termine di notifica dell'ulteriore atto successivo all'accertamento, secondo le regole applicabili alla fattispecie, anche alla luce della sospensione disposta in occasione degli eventi epidemici da covid 19. Concludeva pertanto per l'affermazione della legittimità della pretesa.
Il Resistente_1 e l'Agenzia della Riscossione non si costituivano.
All'udienza odierna, sulle conclusioni dell'appellante la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto.
A mente della ricorrente giurisprudenza di legittimità, che in continuità con le varie decisioni che si sono susseguite nel tempo, ha dato rilievo al principio secondo cui il termine di prescrizione triennale della tassa automobilistica decorre dal tempo in cui il diritto può essere fatto valere, così come disposto dall'art. 2935
c.c. (Cass. 2 agosto 2024, n. 21915), nel caso di specie la prescrizione va correlata alle due date di notifica degli accertamenti rispettivamente individuate nel 22 novembre e 22 dicembre 2018, e più precisamente col decorso dei successivi sessanta giorni successivi alle stesse, perché solo da quella data gli accertamenti sono divenuti definitivi.
Calcolando il triennio in cui si prescrive il credito per le tasse automobilistiche rispettivamente alle date del 21 gennaio 2022 (secondo il seguente calcolo 22 novembre 2018 + 60 + anni tre) e 20 febbraio 2022
(22 dicembre 2018 + 60 giorni + anni 3), in entrambi i casi il dies ad quem cadeva nel periodo di sospensione degli atti esecutivi come stabilito dalle disposizioni emergenziali covid, così da essere differito di ulteriori
541 giorni (ex art. 68 D.L. 18/2020 e succ.mod.)
La notifica della cartella, avvenuta in data 21 giugno 2022, è stata dunque tempestiva. Le spese seguono la soccombenza, da liquidarsi a favore della Regione Puglia, che è stata l'unica contraddittrice in entrambi i gradi di giudizio, nell'importo di cui in dispositivo considerando il valore della controversia e la rappresentanza dell'ente attraverso propri funzionari.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da Resistente_1
. Condanna l'appellato alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore della
Regione Puglia liquidandole in euro 250,00 per ciascun grado oltre gli oneri accessori se dovuti.
Bari 19 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco Dott. Vito Francesco Nettis
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ET TO AN, Presidente
RE CA, TO
CAVONE AN, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2546/2023 depositato il 20/11/2023
proposto da
Regione Puglia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 614/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 4 e pubblicata il 27/04/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10620210004910210000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello telematico, La Regione Puglia proponeva impugnazione nei confronti di Resistente_1
, in contraddittorio con l'Agenzia della Riscossione, avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado del 22 marzo/27 aprile 2023 che aveva accolto il ricorso della contribuente contro la cartella di pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2016, ritenendo prescritto il credito relativo ai veicoli targati Targa_1 e Targa_2.
La Commissione, infatti, evidenziava che la notifica della cartella di pagamento rispetto a entrambi gli autoveicoli indicati, non era stata tempestiva, e ritenendo che fossero decorsi i termini di legge dalla data di notifica dell'accertamento, dichiarava prescritto il credito.
Di tanto si doleva la Regione, affermando invece che la decisione era erronea non avendo tenuto conto dell'effettiva scadenza del termine di notifica dell'ulteriore atto successivo all'accertamento, secondo le regole applicabili alla fattispecie, anche alla luce della sospensione disposta in occasione degli eventi epidemici da covid 19. Concludeva pertanto per l'affermazione della legittimità della pretesa.
Il Resistente_1 e l'Agenzia della Riscossione non si costituivano.
All'udienza odierna, sulle conclusioni dell'appellante la Corte assumeva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va accolto.
A mente della ricorrente giurisprudenza di legittimità, che in continuità con le varie decisioni che si sono susseguite nel tempo, ha dato rilievo al principio secondo cui il termine di prescrizione triennale della tassa automobilistica decorre dal tempo in cui il diritto può essere fatto valere, così come disposto dall'art. 2935
c.c. (Cass. 2 agosto 2024, n. 21915), nel caso di specie la prescrizione va correlata alle due date di notifica degli accertamenti rispettivamente individuate nel 22 novembre e 22 dicembre 2018, e più precisamente col decorso dei successivi sessanta giorni successivi alle stesse, perché solo da quella data gli accertamenti sono divenuti definitivi.
Calcolando il triennio in cui si prescrive il credito per le tasse automobilistiche rispettivamente alle date del 21 gennaio 2022 (secondo il seguente calcolo 22 novembre 2018 + 60 + anni tre) e 20 febbraio 2022
(22 dicembre 2018 + 60 giorni + anni 3), in entrambi i casi il dies ad quem cadeva nel periodo di sospensione degli atti esecutivi come stabilito dalle disposizioni emergenziali covid, così da essere differito di ulteriori
541 giorni (ex art. 68 D.L. 18/2020 e succ.mod.)
La notifica della cartella, avvenuta in data 21 giugno 2022, è stata dunque tempestiva. Le spese seguono la soccombenza, da liquidarsi a favore della Regione Puglia, che è stata l'unica contraddittrice in entrambi i gradi di giudizio, nell'importo di cui in dispositivo considerando il valore della controversia e la rappresentanza dell'ente attraverso propri funzionari.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da Resistente_1
. Condanna l'appellato alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore della
Regione Puglia liquidandole in euro 250,00 per ciascun grado oltre gli oneri accessori se dovuti.
Bari 19 gennaio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Dott. Riccardo Greco Dott. Vito Francesco Nettis