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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/11/2025, n. 4078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4078 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 15360/2024
Il Giudice VA CO OR, all'udienza del 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to VALERI Parte_1
ARMANDO
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad iscrizione presso la gestione commercianti e ad intimazione di pagamento contributi anno 2023 gestione commercianti.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 03.11.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di aver ricevuto dall' una CP_1 prima missiva in cui veniva iscritto d'ufficio alla gestione commerciati cui seguiva una intimazione di pagamento per il versamento di contributi alla medesima gestione per l'anno 2023; di aver dichiarato, in fase di comunicazione di inizio attività della , di non Parte_2 essere tenuto all'iscrizione presso la gestione commercianti e che detta richiesta veniva approvata dall' come da missiva prodotta;
CP_1 di aver sottoscritto contratto di affiliazione commerciale con la società
I-Profile per la gestione dell'attività di consulenza professionale erogata direttamente dalla società affiliante, come da contratto di franchising prodotto;
affermando l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e del connesso debito contributivo per l'anno 2023 per non aver mai prestato attività lavorativa personale con abitualità e prevalenza per la , Parte_2 rivestendone esclusivamente la carica di amministratore e socio unico, da cui ricavava utili da mera partecipazione a società di capitali, e per omessa prova da parte dell' dei presupposti CP_1 fondanti la pretesa contributiva, agiva in giudizio per l'annullamento dell'iscrizione presso la gestione commerciati e dell'avviso bonario impugnato nonché per la cancellazione dalla gestione esercenti attività commerciali, con il favore delle spese di lite. Produceva documentazione.
Si costituiva la parte resistente per affermare la fondatezza delle pretese contributive contestate in virtù della qualifica rivestita dal ricorrente di amministratore e socio unico della ancora Parte_2 attiva, considerato che sebbene fosse stata approvata la dichiarazione del ricorrente nel quadro AC di insussistenza dei presupposti per l'iscrizione presso la gestione commercianti, a seguito di istruttoria era emerso che lo scopo sociale di consulenza professionale, in assenza di dipendenti, non poteva che essere realizzato per il tramite dell'attività lavorativa personale dell'amministratore e socio unico, rappresentando l'unicità della partecipazione sociale indice presuntivo dell'obbligo contributivo presso la gestione commercianti determinante un'inversione dell'onere probatorio a carico dell'opponente circa l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'insorgenza dell'obbligo contributivo contestato, come chiarito dalla
Pag. 2 di 17 giurisprudenza di legittimità richiamata, e per domandare, di conseguenza, il rigetto della promossa opposizione, vinte le spese processuali.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Il promosso ricorso non è fondato e non merita accoglimento.
Per meglio chiarire le conclusioni appena rassegnate, appare utile partire dalla disamina della disciplina operante nella fattispecie in esame.
1. Sull'obbligo contributivo presso la gestione commercianti
Per la verifica di sussistenza dell'obbligo contributivo presso la gestione commercianti occorre richiamare l'art. 1, comma 203, della
L. n. 662/1996 che ha sostituito l'art. 29 della L n. 160/1975:
< Il primo comma dell'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n.
160, è sostituito dal seguente:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito
Pag. 3 di 17 non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.”>>.
1.1. Ebbene, analizzando la norma appena riportata, emerge chiaramente che presupposto determinante l'insorgenza dell'obbligo contributivo è l'apporto abituale e prevalente nel lavoro aziendale.
1.2. Secondo i più recenti arresti della Suprema Corte di cassazione, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale.
Dunque, astrattamente, anche un'attività di coordinamento, gestionale e direttiva dell'azienda potrebbe costituire partecipazione personale al lavoro aziendale da legittimare l'obbligo contributivo presso la gestione commercianti purché rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale.
Questi i princìpi di diritto più volte affermati dalla Suprema Corte di cassazione cui dare continuità: “… (omissis)… 11. Questa Corte (v., per tutte Cass. n. 35181 del 2021, alla cui motivazione si rinvia) ha invero affermato che, una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, in via di principio, la doppia iscrizione consentita dalla legge (anche in base alla nuova norma interpretativa), rimane pur sempre da accertare in concreto, ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale
Pag. 4 di 17 all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, con onere della prova a carico dell' . CP_1
12. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn.
8474 del 2017, 1683 del 2021) - che ha riconsiderato, in senso estensivo, il tema già esaminato dalla sentenza di Cass., Sez. Un., n.
3240 del 2010 - il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
13. In tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare, come la Corte territoriale ha fatto, la partecipazione al lavoro aziendale, e, come già osservato da questa Corte (Cass.
n. 5360 del 2012), stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
14. Tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere
Pag. 5 di 17 scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata, ed occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore, come del resto ha fatto la Corte territoriale, con apprezzamento insindacabile in questa sede.
15. L'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260
c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività d'impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza.
16. L'attività lavorativa è, invece, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi. … (omissis)…”1.
Ebbene, la Suprema Corte di cassazione ha chiarito la differenza sussistente tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore iscritto alla gestione separata, stabilendo che l'attività lavorativa deve essere rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, mentre quella di amministratore comporta la partecipazione ad un'attività di gestione diretta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale.
Si tratta di attività diverse che astrattamente potrebbero cumularsi in un unico soggetto.
Pag. 6 di 17 Cosa che ricorre nel caso di specie.
2. Le risultanze istruttorie
Deve ritenersi incontestato oltre che documentato dalla stessa parte ricorrente attraverso la produzione della visura camerale aggiornata della che la parte ricorrente rivesta ancora la carica di Parte_2 amministratore e, soprattutto, che sia l'unico socio.
2.1. Dalla stessa visura camerale emerge, inoltre, un dato significativo ovvero che la società di cui il ricorrente è socio unico ed amministratore è attiva sin dal 25 gennaio 2023, data di iscrizione al registro delle imprese, circostanza, questa, pacifica tra le parti.
2.2. Ed ancora, dalla medesima visura è dato inferire che l'oggetto sociale è rappresentato da attività di consulenza professionale.
Dette inequivoche circostanze confortano una presunzione di sussistenza dell'obbligo contributivo presso la gestione commercianti per cui è causa e determinano un'inversione dell'onere probatorio a carico della parte opponente circa l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'insorgenza dell'obbligo di versamento dei contributi presso la gestione commercianti dell' secondo quanto CP_1 condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di merito e dalla
Corte di Appello di Bari con la seguente pronuncia che si riporta pressoché integralmente: “… (omissis)… Con un unico motivo censorio si duole l'odierna appellante, peraltro genericamente con un atto di gravame che poco dialoga con la sentenza di primo grado che bene ha spiegato le regole di riparto (con inversione in virtù delle illustrate presunzioni semplici) dell'onere probatorio, della violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 203, legge 662/1996 e, in particolare, della erronea valutazione operata dal giudice di prime cure circa la sussistenza dei presupposti di iscrizione alla gestione
Pag. 7 di 17 commercianti in capo alla (omissis) e del conseguente obbligo del versamento della relativa contribuzione, riproponendo pedissequamente quanto dedotto nel ricorso introduttivo di prime cure.
Al fine di valutare la fondatezza del rilievo giova riportare l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità in tema di obbligo di iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali.
Orbene, ai sensi dell'art. 29 legge 160/75, così come modificato dall'art.1, comma 203 della legge n.662/96, l'obbligo di iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali di cui alla legge
613/66- e successive modifiche sussiste per i soggetti che abbiano la piena responsabilità dell'impresa e assumano gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione e svolgano l'attività in maniera abituale e prevalente.
Ed invero, a decorrere dall' 01.01.1997, l'art. 1, comma 203, l. n.
662/96 ha esteso l'obbligo assicurativo presso la gestione commercianti dei soci di s.r.l. che prestino attività lavorativa abituale e prevalente per conto della stessa società facendo così rientrare, in tema di lavoro aziendale, sia l'attività esecutiva che quella di organizzazione e di direzione.
Ne deriva, quindi, che sono incluse nell'ambito applicativo della norma tutte le società a responsabilità limitata che svolgano una delle attività indicate dall'art. 29, l. n. 160/1975 e succ. modd., ossia le attività esercenti attività di commercio oppure attività del settore terziario.
Nella specie, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, sussistevano in capo alla ricorrente tutti i presupposti per l'obbligo di iscrizione nella gestione previdenziale commercianti ai
Pag. 8 di 17 sensi dell'art. 1, comma 203, legge 662/96, in quanto la (omissis) risultava spontaneamente iscritta nel registro delle imprese quale socio unico e amministratore della (omissis) s.r.l. per il periodo per cui è causa.
Come correttamente evidenziato dall' , qualora fossero esistite CP_1 cause di non iscrivibilità alla gestione commercianti, parte ricorrente avrebbe dovuto compilare il quadro AC all'atto iscrizione alla CCIAA, finalizzata proprio alla esclusione del socio amministratore dall'obbligo della iscrizione alla gestione commercianti;
quadro che non risulta affatto compilato, con la conseguenza che <<…l'iscrizione alla predetta gestione, odiernamente contestata, è la conseguenza della domanda di iscrizione alla CCIAA così come proposta dalla parte ricorrente>>.
Neppure emerge che l'appellante abbia svolto altre attività lavorative, in relazione alle quali commisurare la prevalenza o meno, né è risultata iscritta alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 che, come noto, non è incompatibile con quella effettuata in altre gestioni previdenziali (C. Cost. n. 15/2012 e D.L. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010).
Inoltre, si osserva che <<l'iscrizione di un'impresa presso la camera commercio integra, per il fatto che si tratta un dato formale conseguente ad una iniziativa degli interessati, tutti gli estremi fondare presunzione semplice – superabile solo con prova contraria corrispondenza del alla realtà tenuto conto, inoltre, che, inerendo l'iscrizione pubblico registro conoscibile dalla generalità delle persone, essa determina i terzi,
a carico dei soggetti indicati come soci, un importante elemento di riscontro circa l'assunzione da parte loro della responsabilità
Pag. 9 di 17 patrimoniale illimitata per le attività e le obbligazioni riferibili alla compagine sociale (cfr. c. App. Bari n. 1238/2016)>>.
Ne consegue che, come già evidenziato del tutto condivisibilmente dal
Tribunale, <<a fronte della perdurante iscrizione parte ricorrente nel registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio, spettava a quest'ultima fornire elementi idonei superare la presunzione semplice svolgimento dell'attività in favore società cui è socio unico e amministratore unico. alla ricorrente, cioè, provare mancata partecipazione conduzione dell'impresa>>.
Il giudice di primo grado ha ben regolato la fattispecie facendo ricorso a delle presunzioni idonee a determinare una inversione probatoria che avrebbero ammesso parte appellante a fornire prova contraria, in quanto <<nessun onere probatorio compete all lo svolgimento della attività in cp_2 favore società via continuativa naturalmente connesso alla posizione del socio amministratore unico ambito sociale>>.
Avendo del tutto omesso parte attrice di fornire elementi probatori idonei a comprovare il mancato svolgimento in ambito sociale di attività lavorativa con caratteri di abitualità e prevalenza (circostanza questa confermata dalla mancata compilazione del quadro AC), <<nessun onere probatorio compete all lo svolgimento della attività in cp_2 favore società via continuativa naturalmente connesso alla posizione del socio amministratore unico ambito sociale>>.
Quanto esposto, quindi, consente di apprezzare la legittimità della pretesa contributiva vantata dall' nel caso che ci occupa, a CP_1 seguito del controllo della posizione lavorativa della (omissis), soprattutto in ragione di due elementi fattuali, ovvero: la mancata
Pag. 10 di 17 compilazione del riquadro AC all'atto della iscrizione della Società alla
CCIAA, riquadro specificamente riferibile alla sussistenza o meno dell'obbligo dell'amministratore alla gestione commercianti in ragione del carattere abituale e prevalente della attività svolta in ambito sociale, e la insussistenza di altra attività svolta dalla parte ricorrente nel periodo in contestazione.
Non è dunque possibile ritenere che, nel caso in questione, ricorrano le condizioni per contestare l'esistenza dell'obbligo contributivo azionato dall' , in quanto non avendo l'odierna appellante fornito CP_1 circostanze idonee al superamento della presunzione sopra richiamata, sussistono tutti i requisiti di cui all'art.1 comma 203, l.
n.662/1996 e del conseguente obbligo del versamento della relativa contribuzione. … (omissis)…”.
3. Il contratto di affiliazione commerciale
La parte ricorrente, a sostegno delle domande promosse, ha dedotto di aver affidato, nel periodo in esame, ad altra società direttamente lo svolgimento dell'attività di consulenza professionale.
3.1. A ben vedere, dall'analisi complessiva delle clausole del contratto di affiliazione commerciale prodotto proprio dalla parte ricorrente emerge, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, lo svolgimento di attività lavorativa personale del ricorrente rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale.
3.2. All'art. 1 del contratto in esame, infatti, rubricato “OGGETTO DEL
CONTRATTO”, è convenuto tra le parti la concessione da parte dell'affiliante (la società all'affiliato (il ricorrente) Controparte_3 della licenza d'uso del proprio marchio, del proprio software …, del know-how ed in generale del proprio bagaglio di conoscenze … al solo scopo di fornire (l'affiliato ricorrente) ai propri clienti, in completa
Pag. 11 di 17 autonomia e senza vincolo di subordinazione, i seguenti servizi di consulenza e formazione.
In concreto, emerge chiaramente già dalla sola lettura dell'art. 1 del contratto di affiliazione in esame che la società affiliante si è obbligata nei confronti del ricorrente (l'affiliato) a concedere l'uso del marchio, del software, del know-how ed in generale del proprio bagaglio di conoscenze al precipuo scopo di permettere al ricorrente (affilato) di fornire ai propri clienti direttamente (in completa autonomia) proprio i servizi di consulenza e formazioni rientranti nell'oggetto sociale della
KIME s.r.l.
3.3. All'art. 2 del contratto di affiliazione di cui si tratta, inoltre, è chiarito che l'affiliato (il ricorrente) è un imprenditore/professionista indipendente ed autonomo … e svolgerà la sua attività in piena autonomia. Viene precisato, inoltre, al comma 4 dello stesso art. 2 che l'affiliato rimarrà l'unico responsabile nei confronti dei terzi della qualità dei servizi offerti anche qualora dovesse avvalersi dell'operato dell'affiliante.
3.4. All'art. 4 dello stesso contratto di affiliazione, inoltre, è convenuto un obbligo formativo a carico del ricorrente funzionale al trasferimento del know-how proprio per permettere all'affiliato (il ricorrente) di prestare a terzi i servizi di consulenza e formazione sopra indicati, con la specificazione che l'affiliato (il ricorrente) potrà erogare ai propri clienti solamente i servizi per i quali abbia via via completato la relativa formazione.
3.5. All'art. 7 del suddetto contratto di affiliazione, inoltre, è stato convenuto che la fornitura diretta da parte dell'affiliante all'affiliato (il ricorrente) di servizi di consulenza ed assistenza è limitata alla sola fase di avvio dell'attività oggetto del contratto.
Pag. 12 di 17 3.6. Il contratto in esame, inoltre, è stato chiaramente convenuto intuitu personae. Tanto si ricava agevolmente dall'obbligazione dedotta all'art. 18.1.1. in forza della quale l'affiliato (il ricorrente) non può cedere a terzi il contratto, se non con il consenso scritto dell'altra parte contraente.
3.7. In definitiva, dall'analisi complessiva delle clausole del contratto di affiliazione di cui si tratta, deve ritenersi radicalmente smentita l'affermazione fatta in ricorso dalla parte ricorrente che l'attività di consulenza professionale resa da nel periodo in esame sia Parte_2 stata svolta direttamente dalla società I-Profile.
A ben vedere, infatti, dalla disamina delle clausole del contratto di affiliazione è emerso esattamente il contrario ovvero che ad erogare ai propri clienti servizi di consulenza e formazione nella zona affidata in via esclusiva (territorio di Matera) ex art. 11, dovesse essere direttamente e personalmente proprio il ricorrente nella qualità di affiliato.
4. L'iscrizione presso la gestione separata
La parte ricorrente ha allegato e provato di essere iscritto come professionista alla gestione separata dell' CP_1
4.1. Tale circostanza non è di ostacolo all'iscrizione del ricorrente anche presso la gestione commercianti, trattandosi di gestioni contributive fondate su presupposti diversi tra di loro non incompatibili, essendo distinto ed autonomo l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione.
4.2. Per queste gestioni, quella separata e quella esercenti attività commerciali, non opera il criterio dettato dall'art. 1, comma 208, della L. n. 662/1996 dell'unificazione della posizione previdenziale in
Pag. 13 di 17 un'unica gestione in base all'individuazione dell'attività c.d. prevalente.
Questi i princìpi di diritto cui dare continuità affermati costantemente dalla Corte di cassazione a partire dalla sentenza resa a sezioni unite n. 17076/2011, ribaditi anche con la pronuncia n. 20369/2019 che di seguito si riporta: “… (omissis)… questa Corte, con numerose pronunzie rese in casi analoghi ed alle quali si rinvia (cfr Cass. nn.
6882/2017, 2459/2016, 26206/2015, 26205/2015, 24197/2015) ha, in sintesi, affermato che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. n. 662 del 1996, art. 1, comma
208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 782010, art. 12, comma 11) è nel senso che l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagna all'esercizio di attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' , non è regolato dal CP_1 principio dell'attività prevalente, trattandosi di attività distinte e, sotto questo profilo, autonome, sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione e non operando, pertanto, il criterio di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione in base all'individuazione dell'attività "prevalente" (Cass. SS.UU. nn.
17076/2011, 9153/2012 e 9803/2012); che si è pure precisato che la sentenza delle SS.UU. di questa Corte
n. 3240/2010, se pure superata dalla legge di interpretazione autentica sopravvenuta di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma
11, conv. in L. n. 122 del 2010, e dalla giurisprudenza successiva, deve ritenersi utilmente richiamabile nella parte in cui sancisce che, in caso di verifica della insussistenza dei requisiti per l'iscrizione
Pag. 14 di 17 alla gestione commercianti, non vi è necessità di procedere al giudizio di prevalenza tra detta attività e quella di amministratore, con conseguente obbligo dell'interessato alla gestione separata, mentre non può essere più condivisa nella parte in cui afferma che, ove venga accertata la presenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, si debba procedere al giudizio di prevalenza, verificandosi se il contribuente dedichi personalmente la propria opera professionale prevalentemente ai compiti di amministratore della Società, ovvero ai compiti di cui all'attività commerciale;
che, pertanto, deve ritenersi che ognuna delle due distinte attività debba essere valutata, ai fini dell'esistenza dell'obbligo contributivo secondo gli ordinari criteri cosicchè la sussistenza di un'attività comportante l'obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti va valutata con i criteri di cui al già sopra ricordata L. n. 662 del 1996, medesimo art. 1, comma 203; che la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per tale
"coesistenza" è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, cfr, tra le tante, Cass. nn. 5763/2002 e 23600/2009) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni;
… (omissis)…”
Pag. 15 di 17 5. Conclusioni
Alla luce delle inequivoche risultanze istruttorie, tutte convergenti verso la sussistenza dell'obbligo contributivo a carico della parte ricorrente presso la gestione commercianti, ed in mancanza di prove che la parte opponente aveva l'onere di fornire per superare la presunzione di sussistenza dei presupposti legittimanti l'insorgenza dell'obbligo contributivo presso la gestione commercianti dell' CP_1 deve essere rigettata la promossa opposizione.
Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. VA CO SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate con l'atto introduttivo del presente giudizio;
- condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell' CP_1 delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
884,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, oltre Iva,
Pag. 16 di 17 Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022.
Bari,03/11/2025 Il Giudice del lavoro
VA CO OR
Pag. 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 24439/2023.
Sezione Lavoro
N.R.G. 15360/2024
Il Giudice VA CO OR, all'udienza del 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da rappresentato e difeso dall'Avv.to VALERI Parte_1
ARMANDO
ricorrente contro
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. in opposizione ad iscrizione presso la gestione commercianti e ad intimazione di pagamento contributi anno 2023 gestione commercianti.
CONCLUSIONI: come da conclusioni rese all'udienza del 03.11.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: di aver ricevuto dall' una CP_1 prima missiva in cui veniva iscritto d'ufficio alla gestione commerciati cui seguiva una intimazione di pagamento per il versamento di contributi alla medesima gestione per l'anno 2023; di aver dichiarato, in fase di comunicazione di inizio attività della , di non Parte_2 essere tenuto all'iscrizione presso la gestione commercianti e che detta richiesta veniva approvata dall' come da missiva prodotta;
CP_1 di aver sottoscritto contratto di affiliazione commerciale con la società
I-Profile per la gestione dell'attività di consulenza professionale erogata direttamente dalla società affiliante, come da contratto di franchising prodotto;
affermando l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti e del connesso debito contributivo per l'anno 2023 per non aver mai prestato attività lavorativa personale con abitualità e prevalenza per la , Parte_2 rivestendone esclusivamente la carica di amministratore e socio unico, da cui ricavava utili da mera partecipazione a società di capitali, e per omessa prova da parte dell' dei presupposti CP_1 fondanti la pretesa contributiva, agiva in giudizio per l'annullamento dell'iscrizione presso la gestione commerciati e dell'avviso bonario impugnato nonché per la cancellazione dalla gestione esercenti attività commerciali, con il favore delle spese di lite. Produceva documentazione.
Si costituiva la parte resistente per affermare la fondatezza delle pretese contributive contestate in virtù della qualifica rivestita dal ricorrente di amministratore e socio unico della ancora Parte_2 attiva, considerato che sebbene fosse stata approvata la dichiarazione del ricorrente nel quadro AC di insussistenza dei presupposti per l'iscrizione presso la gestione commercianti, a seguito di istruttoria era emerso che lo scopo sociale di consulenza professionale, in assenza di dipendenti, non poteva che essere realizzato per il tramite dell'attività lavorativa personale dell'amministratore e socio unico, rappresentando l'unicità della partecipazione sociale indice presuntivo dell'obbligo contributivo presso la gestione commercianti determinante un'inversione dell'onere probatorio a carico dell'opponente circa l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'insorgenza dell'obbligo contributivo contestato, come chiarito dalla
Pag. 2 di 17 giurisprudenza di legittimità richiamata, e per domandare, di conseguenza, il rigetto della promossa opposizione, vinte le spese processuali.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Il promosso ricorso non è fondato e non merita accoglimento.
Per meglio chiarire le conclusioni appena rassegnate, appare utile partire dalla disamina della disciplina operante nella fattispecie in esame.
1. Sull'obbligo contributivo presso la gestione commercianti
Per la verifica di sussistenza dell'obbligo contributivo presso la gestione commercianti occorre richiamare l'art. 1, comma 203, della
L. n. 662/1996 che ha sostituito l'art. 29 della L n. 160/1975:
< Il primo comma dell'art. 29 della legge 3 giugno 1975, n.
160, è sostituito dal seguente:
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n.
613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito
Pag. 3 di 17 non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.”>>.
1.1. Ebbene, analizzando la norma appena riportata, emerge chiaramente che presupposto determinante l'insorgenza dell'obbligo contributivo è l'apporto abituale e prevalente nel lavoro aziendale.
1.2. Secondo i più recenti arresti della Suprema Corte di cassazione, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale.
Dunque, astrattamente, anche un'attività di coordinamento, gestionale e direttiva dell'azienda potrebbe costituire partecipazione personale al lavoro aziendale da legittimare l'obbligo contributivo presso la gestione commercianti purché rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale.
Questi i princìpi di diritto più volte affermati dalla Suprema Corte di cassazione cui dare continuità: “… (omissis)… 11. Questa Corte (v., per tutte Cass. n. 35181 del 2021, alla cui motivazione si rinvia) ha invero affermato che, una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all'attività aziendale vi possa essere, in via di principio, la doppia iscrizione consentita dalla legge (anche in base alla nuova norma interpretativa), rimane pur sempre da accertare in concreto, ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, in ogni singola fattispecie, il presupposto della partecipazione personale
Pag. 4 di 17 all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, con onere della prova a carico dell' . CP_1
12. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. nn.
8474 del 2017, 1683 del 2021) - che ha riconsiderato, in senso estensivo, il tema già esaminato dalla sentenza di Cass., Sez. Un., n.
3240 del 2010 - il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa.
13. In tale logica estensiva ed unificante diventa necessario considerare, come la Corte territoriale ha fatto, la partecipazione al lavoro aziendale, e, come già osservato da questa Corte (Cass.
n. 5360 del 2012), stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un'attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa.
14. Tuttavia la partecipazione personale al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente (anche attraverso un'attività di coordinamento e direttiva) è cosa diversa e non può essere
Pag. 5 di 17 scambiata con l'espletamento dell'attività di amministratore per la quale il socio è iscritto alla gestione separata, ed occorre distinguere perciò tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore, come del resto ha fatto la Corte territoriale, con apprezzamento insindacabile in questa sede.
15. L'attività di amministratore si basa su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260
c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività d'impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza.
16. L'attività lavorativa è, invece, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi. … (omissis)…”1.
Ebbene, la Suprema Corte di cassazione ha chiarito la differenza sussistente tra prestazione di lavoro ed attività di amministratore iscritto alla gestione separata, stabilendo che l'attività lavorativa deve essere rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, mentre quella di amministratore comporta la partecipazione ad un'attività di gestione diretta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale.
Si tratta di attività diverse che astrattamente potrebbero cumularsi in un unico soggetto.
Pag. 6 di 17 Cosa che ricorre nel caso di specie.
2. Le risultanze istruttorie
Deve ritenersi incontestato oltre che documentato dalla stessa parte ricorrente attraverso la produzione della visura camerale aggiornata della che la parte ricorrente rivesta ancora la carica di Parte_2 amministratore e, soprattutto, che sia l'unico socio.
2.1. Dalla stessa visura camerale emerge, inoltre, un dato significativo ovvero che la società di cui il ricorrente è socio unico ed amministratore è attiva sin dal 25 gennaio 2023, data di iscrizione al registro delle imprese, circostanza, questa, pacifica tra le parti.
2.2. Ed ancora, dalla medesima visura è dato inferire che l'oggetto sociale è rappresentato da attività di consulenza professionale.
Dette inequivoche circostanze confortano una presunzione di sussistenza dell'obbligo contributivo presso la gestione commercianti per cui è causa e determinano un'inversione dell'onere probatorio a carico della parte opponente circa l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'insorgenza dell'obbligo di versamento dei contributi presso la gestione commercianti dell' secondo quanto CP_1 condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di merito e dalla
Corte di Appello di Bari con la seguente pronuncia che si riporta pressoché integralmente: “… (omissis)… Con un unico motivo censorio si duole l'odierna appellante, peraltro genericamente con un atto di gravame che poco dialoga con la sentenza di primo grado che bene ha spiegato le regole di riparto (con inversione in virtù delle illustrate presunzioni semplici) dell'onere probatorio, della violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 203, legge 662/1996 e, in particolare, della erronea valutazione operata dal giudice di prime cure circa la sussistenza dei presupposti di iscrizione alla gestione
Pag. 7 di 17 commercianti in capo alla (omissis) e del conseguente obbligo del versamento della relativa contribuzione, riproponendo pedissequamente quanto dedotto nel ricorso introduttivo di prime cure.
Al fine di valutare la fondatezza del rilievo giova riportare l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità in tema di obbligo di iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali.
Orbene, ai sensi dell'art. 29 legge 160/75, così come modificato dall'art.1, comma 203 della legge n.662/96, l'obbligo di iscrizione nella gestione degli esercenti attività commerciali di cui alla legge
613/66- e successive modifiche sussiste per i soggetti che abbiano la piena responsabilità dell'impresa e assumano gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione e svolgano l'attività in maniera abituale e prevalente.
Ed invero, a decorrere dall' 01.01.1997, l'art. 1, comma 203, l. n.
662/96 ha esteso l'obbligo assicurativo presso la gestione commercianti dei soci di s.r.l. che prestino attività lavorativa abituale e prevalente per conto della stessa società facendo così rientrare, in tema di lavoro aziendale, sia l'attività esecutiva che quella di organizzazione e di direzione.
Ne deriva, quindi, che sono incluse nell'ambito applicativo della norma tutte le società a responsabilità limitata che svolgano una delle attività indicate dall'art. 29, l. n. 160/1975 e succ. modd., ossia le attività esercenti attività di commercio oppure attività del settore terziario.
Nella specie, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, sussistevano in capo alla ricorrente tutti i presupposti per l'obbligo di iscrizione nella gestione previdenziale commercianti ai
Pag. 8 di 17 sensi dell'art. 1, comma 203, legge 662/96, in quanto la (omissis) risultava spontaneamente iscritta nel registro delle imprese quale socio unico e amministratore della (omissis) s.r.l. per il periodo per cui è causa.
Come correttamente evidenziato dall' , qualora fossero esistite CP_1 cause di non iscrivibilità alla gestione commercianti, parte ricorrente avrebbe dovuto compilare il quadro AC all'atto iscrizione alla CCIAA, finalizzata proprio alla esclusione del socio amministratore dall'obbligo della iscrizione alla gestione commercianti;
quadro che non risulta affatto compilato, con la conseguenza che <<…l'iscrizione alla predetta gestione, odiernamente contestata, è la conseguenza della domanda di iscrizione alla CCIAA così come proposta dalla parte ricorrente>>.
Neppure emerge che l'appellante abbia svolto altre attività lavorative, in relazione alle quali commisurare la prevalenza o meno, né è risultata iscritta alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 che, come noto, non è incompatibile con quella effettuata in altre gestioni previdenziali (C. Cost. n. 15/2012 e D.L. n. 78/2010 conv. in l. n. 122/2010).
Inoltre, si osserva che <<l'iscrizione di un'impresa presso la camera commercio integra, per il fatto che si tratta un dato formale conseguente ad una iniziativa degli interessati, tutti gli estremi fondare presunzione semplice – superabile solo con prova contraria corrispondenza del alla realtà tenuto conto, inoltre, che, inerendo l'iscrizione pubblico registro conoscibile dalla generalità delle persone, essa determina i terzi,
a carico dei soggetti indicati come soci, un importante elemento di riscontro circa l'assunzione da parte loro della responsabilità
Pag. 9 di 17 patrimoniale illimitata per le attività e le obbligazioni riferibili alla compagine sociale (cfr. c. App. Bari n. 1238/2016)>>.
Ne consegue che, come già evidenziato del tutto condivisibilmente dal
Tribunale, <<a fronte della perdurante iscrizione parte ricorrente nel registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio, spettava a quest'ultima fornire elementi idonei superare la presunzione semplice svolgimento dell'attività in favore società cui è socio unico e amministratore unico. alla ricorrente, cioè, provare mancata partecipazione conduzione dell'impresa>>.
Il giudice di primo grado ha ben regolato la fattispecie facendo ricorso a delle presunzioni idonee a determinare una inversione probatoria che avrebbero ammesso parte appellante a fornire prova contraria, in quanto <<nessun onere probatorio compete all lo svolgimento della attività in cp_2 favore società via continuativa naturalmente connesso alla posizione del socio amministratore unico ambito sociale>>.
Avendo del tutto omesso parte attrice di fornire elementi probatori idonei a comprovare il mancato svolgimento in ambito sociale di attività lavorativa con caratteri di abitualità e prevalenza (circostanza questa confermata dalla mancata compilazione del quadro AC), <<nessun onere probatorio compete all lo svolgimento della attività in cp_2 favore società via continuativa naturalmente connesso alla posizione del socio amministratore unico ambito sociale>>.
Quanto esposto, quindi, consente di apprezzare la legittimità della pretesa contributiva vantata dall' nel caso che ci occupa, a CP_1 seguito del controllo della posizione lavorativa della (omissis), soprattutto in ragione di due elementi fattuali, ovvero: la mancata
Pag. 10 di 17 compilazione del riquadro AC all'atto della iscrizione della Società alla
CCIAA, riquadro specificamente riferibile alla sussistenza o meno dell'obbligo dell'amministratore alla gestione commercianti in ragione del carattere abituale e prevalente della attività svolta in ambito sociale, e la insussistenza di altra attività svolta dalla parte ricorrente nel periodo in contestazione.
Non è dunque possibile ritenere che, nel caso in questione, ricorrano le condizioni per contestare l'esistenza dell'obbligo contributivo azionato dall' , in quanto non avendo l'odierna appellante fornito CP_1 circostanze idonee al superamento della presunzione sopra richiamata, sussistono tutti i requisiti di cui all'art.1 comma 203, l.
n.662/1996 e del conseguente obbligo del versamento della relativa contribuzione. … (omissis)…”.
3. Il contratto di affiliazione commerciale
La parte ricorrente, a sostegno delle domande promosse, ha dedotto di aver affidato, nel periodo in esame, ad altra società direttamente lo svolgimento dell'attività di consulenza professionale.
3.1. A ben vedere, dall'analisi complessiva delle clausole del contratto di affiliazione commerciale prodotto proprio dalla parte ricorrente emerge, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, lo svolgimento di attività lavorativa personale del ricorrente rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale.
3.2. All'art. 1 del contratto in esame, infatti, rubricato “OGGETTO DEL
CONTRATTO”, è convenuto tra le parti la concessione da parte dell'affiliante (la società all'affiliato (il ricorrente) Controparte_3 della licenza d'uso del proprio marchio, del proprio software …, del know-how ed in generale del proprio bagaglio di conoscenze … al solo scopo di fornire (l'affiliato ricorrente) ai propri clienti, in completa
Pag. 11 di 17 autonomia e senza vincolo di subordinazione, i seguenti servizi di consulenza e formazione.
In concreto, emerge chiaramente già dalla sola lettura dell'art. 1 del contratto di affiliazione in esame che la società affiliante si è obbligata nei confronti del ricorrente (l'affiliato) a concedere l'uso del marchio, del software, del know-how ed in generale del proprio bagaglio di conoscenze al precipuo scopo di permettere al ricorrente (affilato) di fornire ai propri clienti direttamente (in completa autonomia) proprio i servizi di consulenza e formazioni rientranti nell'oggetto sociale della
KIME s.r.l.
3.3. All'art. 2 del contratto di affiliazione di cui si tratta, inoltre, è chiarito che l'affiliato (il ricorrente) è un imprenditore/professionista indipendente ed autonomo … e svolgerà la sua attività in piena autonomia. Viene precisato, inoltre, al comma 4 dello stesso art. 2 che l'affiliato rimarrà l'unico responsabile nei confronti dei terzi della qualità dei servizi offerti anche qualora dovesse avvalersi dell'operato dell'affiliante.
3.4. All'art. 4 dello stesso contratto di affiliazione, inoltre, è convenuto un obbligo formativo a carico del ricorrente funzionale al trasferimento del know-how proprio per permettere all'affiliato (il ricorrente) di prestare a terzi i servizi di consulenza e formazione sopra indicati, con la specificazione che l'affiliato (il ricorrente) potrà erogare ai propri clienti solamente i servizi per i quali abbia via via completato la relativa formazione.
3.5. All'art. 7 del suddetto contratto di affiliazione, inoltre, è stato convenuto che la fornitura diretta da parte dell'affiliante all'affiliato (il ricorrente) di servizi di consulenza ed assistenza è limitata alla sola fase di avvio dell'attività oggetto del contratto.
Pag. 12 di 17 3.6. Il contratto in esame, inoltre, è stato chiaramente convenuto intuitu personae. Tanto si ricava agevolmente dall'obbligazione dedotta all'art. 18.1.1. in forza della quale l'affiliato (il ricorrente) non può cedere a terzi il contratto, se non con il consenso scritto dell'altra parte contraente.
3.7. In definitiva, dall'analisi complessiva delle clausole del contratto di affiliazione di cui si tratta, deve ritenersi radicalmente smentita l'affermazione fatta in ricorso dalla parte ricorrente che l'attività di consulenza professionale resa da nel periodo in esame sia Parte_2 stata svolta direttamente dalla società I-Profile.
A ben vedere, infatti, dalla disamina delle clausole del contratto di affiliazione è emerso esattamente il contrario ovvero che ad erogare ai propri clienti servizi di consulenza e formazione nella zona affidata in via esclusiva (territorio di Matera) ex art. 11, dovesse essere direttamente e personalmente proprio il ricorrente nella qualità di affiliato.
4. L'iscrizione presso la gestione separata
La parte ricorrente ha allegato e provato di essere iscritto come professionista alla gestione separata dell' CP_1
4.1. Tale circostanza non è di ostacolo all'iscrizione del ricorrente anche presso la gestione commercianti, trattandosi di gestioni contributive fondate su presupposti diversi tra di loro non incompatibili, essendo distinto ed autonomo l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione.
4.2. Per queste gestioni, quella separata e quella esercenti attività commerciali, non opera il criterio dettato dall'art. 1, comma 208, della L. n. 662/1996 dell'unificazione della posizione previdenziale in
Pag. 13 di 17 un'unica gestione in base all'individuazione dell'attività c.d. prevalente.
Questi i princìpi di diritto cui dare continuità affermati costantemente dalla Corte di cassazione a partire dalla sentenza resa a sezioni unite n. 17076/2011, ribaditi anche con la pronuncia n. 20369/2019 che di seguito si riporta: “… (omissis)… questa Corte, con numerose pronunzie rese in casi analoghi ed alle quali si rinvia (cfr Cass. nn.
6882/2017, 2459/2016, 26206/2015, 26205/2015, 24197/2015) ha, in sintesi, affermato che la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. n. 662 del 1996, art. 1, comma
208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 782010, art. 12, comma 11) è nel senso che l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagna all'esercizio di attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l' , non è regolato dal CP_1 principio dell'attività prevalente, trattandosi di attività distinte e, sotto questo profilo, autonome, sicchè parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione e non operando, pertanto, il criterio di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione in base all'individuazione dell'attività "prevalente" (Cass. SS.UU. nn.
17076/2011, 9153/2012 e 9803/2012); che si è pure precisato che la sentenza delle SS.UU. di questa Corte
n. 3240/2010, se pure superata dalla legge di interpretazione autentica sopravvenuta di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma
11, conv. in L. n. 122 del 2010, e dalla giurisprudenza successiva, deve ritenersi utilmente richiamabile nella parte in cui sancisce che, in caso di verifica della insussistenza dei requisiti per l'iscrizione
Pag. 14 di 17 alla gestione commercianti, non vi è necessità di procedere al giudizio di prevalenza tra detta attività e quella di amministratore, con conseguente obbligo dell'interessato alla gestione separata, mentre non può essere più condivisa nella parte in cui afferma che, ove venga accertata la presenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, si debba procedere al giudizio di prevalenza, verificandosi se il contribuente dedichi personalmente la propria opera professionale prevalentemente ai compiti di amministratore della Società, ovvero ai compiti di cui all'attività commerciale;
che, pertanto, deve ritenersi che ognuna delle due distinte attività debba essere valutata, ai fini dell'esistenza dell'obbligo contributivo secondo gli ordinari criteri cosicchè la sussistenza di un'attività comportante l'obbligo contributivo nei confronti della gestione commercianti va valutata con i criteri di cui al già sopra ricordata L. n. 662 del 1996, medesimo art. 1, comma 203; che la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per tale
"coesistenza" è compito del giudice di merito e deve essere effettuata in modo puntuale e rigoroso, indispensabile essendo che l'onere probatorio (il quale, secondo le ordinarie regole, grava sull'ente previdenziale, tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo, cfr, tra le tante, Cass. nn. 5763/2002 e 23600/2009) venga compiutamente assolto, potendo assumere rilevanza ai fini di tale valutazione e, quindi, della prova del personale apporto all'attività di impresa con diretta ed abituale ingerenza dell'amministratore nel ciclo produttivo della stessa, elementi quali la complessità o meno dell'impresa, l'esistenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la loro qualifica e le loro mansioni;
… (omissis)…”
Pag. 15 di 17 5. Conclusioni
Alla luce delle inequivoche risultanze istruttorie, tutte convergenti verso la sussistenza dell'obbligo contributivo a carico della parte ricorrente presso la gestione commercianti, ed in mancanza di prove che la parte opponente aveva l'onere di fornire per superare la presunzione di sussistenza dei presupposti legittimanti l'insorgenza dell'obbligo contributivo presso la gestione commercianti dell' CP_1 deve essere rigettata la promossa opposizione.
Assorbite tutte le altre eccezioni e doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra €
1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 03.04.2014 aggiornato con il D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. VA CO SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate con l'atto introduttivo del presente giudizio;
- condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell' CP_1 delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
884,50 a titolo di compenso professionale ai sensi dell'art. 4
D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n. 147/2022, oltre Iva,
Pag. 16 di 17 Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 55/2014 aggiornato con il D.M. n.
147/2022.
Bari,03/11/2025 Il Giudice del lavoro
VA CO OR
Pag. 17 di 17 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così Cass. n. 24439/2023.