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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/12/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 48/2025 RGA avverso la sentenza n. 649/2024 del Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, pubblicata il giorno 30/07/2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ordinanza-ingiunzione; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 27.11.2025; promossa da:
(C.F. ), in proprio e nella sua qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro-tempore della società “ , rappresentati Parte_2
e difesi dall'Avv. Silvia Casari del Foro di Reggio Emilia, con studio in Reggio Emilia, Via
Zacchetti, n. 31, elettivamente domiciliati presso lo studio e nella persona del summenzionato procuratore, come da procura in atti;
- Appellante;
contro
Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in
[...]
1 giudizio dell'Avvocatura dello Stato, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in
Bologna, alla via Alfredo Testoni nr. 6;
- Appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
società “ , adiva dinanzi al Tribunale di Parma, in funzione Parte_2 di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 17/2021
(prot. n. 6676) emessa dall , sede Controparte_2 di con la quale era stata loro irrogata una sanzione amministrativa complessiva di CP_1 euro 131.226,79, comprensiva delle spese di notifica.
La sanzione traeva fondamento da numerose violazioni di legge contestate a seguito di attività ispettive svolte nel periodo compreso tra l'aprile 2012 e il febbraio 2017.
Con In particolare, gli ispettori dell evocata in causa rilevavano omesse e infedeli registrazioni sui Libri Unici del Lavoro di alcuni dipendenti, situazioni di lavoro sommerso e irregolare, la mancanza di comunicazioni obbligatorie di cessazione o di assunzione e la mancata consegna ai lavoratori di una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
violazioni che riguardavano in particolare le posizioni lavorative di:
, , Per_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
, e di tutti Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9
lavoratori che seppur formalmente inquadrati come collaboratori a progetto o coordinati e continuativi, risultavano in realtà - secondo la prospettazione degli ispettori come fondata sugli esiti degli accertamenti svolti – prestatori di lavoro subordinato.
La parte opponente, nell'insistere in via principale per l'annullamento dell'opposta ordinanza, prospettava questioni:
2 - in rito: l'estinzione degli illeciti amministrativi addebitati in quanto non contestati immediatamente e, comunque, entro il termine di 90 giorni di cui all'art. 14, 2° Con comma, L. n. 689/1981; la prescrizione del diritto dell' a riscuotere le somme ingiunte ex art. 28, L. n. 689/1981; la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per mancata indicazione delle sanzioni riferite ai singoli illeciti contestati;
- nel merito: l'insussistenza degli illeciti amministrativi contestati in capo agli opponenti.
Inoltre, via subordinata, chiedeva la rideterminazione della sanzione in applicazione, laddove più favorevole, dell'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 8, L. n. 689/1981 e, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni in misura pari al minimo edittale o in altra misura ritenuta di giustizia, comunque inferiore a quella indicata nell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Con Il Tribunale di Parma, nella resistenza di , istruita la causa con l'acquisizione dei verbali istruttori del giudizio N.R.G. 980/2017 instaurato dinanzi al Tribunale di Parma tra la società opponente e - originato dallo stesso verbale di accertamento su cui è fondata CP_4
l'ordinanza-ingiunzione opposta in tale sede - nonché dei verbali istruttori del giudizio tenutosi innanzi al Tribunale di Mantova sempre tra la società opponente e CP_4
relativamente alla sola posizione del lavoratore decideva rigettando le questioni Per_9 di rito e, nel merito, riconoscendo l'ordinanza-ingiunzione fondata in relazione alla posizione di tutti i lavoratori coinvolti ad eccezione di così riducendo la sanzione Per_9 irrogata da € 131.226,79 ad € 118.011,89.
In particolare, il Giudice quanto ai lavoratori assunti a progetto, accertava: i. Con l'inosservanza della disciplina specifica, come da contestazioni mosse da;
ii. lo svolgimento di mansioni comunque non coincidenti con quelle individuate nella descrizione del progetto;
iii. la presenza degli indici della subordinazione, con conseguente valutazione di correttezza della conversione ab origine dei contratti a progetto in contratti di lavoro subordinato.
Inoltre, accertava che alcune lavoratrici avevano intrapreso la propria attività lavorativa al servizio della società ricorrente prima della formalizzazione dei rispettivi contratti di collaborazione.
3 In punto di quantificazione, rigettava l'eccezione della parte opponente circa la mancata applicazione del c.d. “cumulo giuridico”, ritenuto applicabile al caso di concorso formale di violazioni e inapplicabile invece al caso de quo quale ipotesi di concorso materiale di violazioni;
ricordava, poi, l'applicabilità in materia di sanzioni amministrative del principio del tempus regit actum, riconoscendo la legittimità delle sanzioni irrogate valutandole puntualmente.
Quanto alla regolamentazione delle spese, stante la parziale soccombenza, il Giudice di prime cure riteneva sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. e disponeva la compensazione delle spese di lite.
La parte già opponente in I grado - e - Parte_1 Parte_2
proponeva tempestivo appello formulando due motivi di gravame.
Con il primo motivo a deduceva l'infondatezza degli addebiti accertati ai punti da 36
a 63 della sentenza impugnata.
Segnatamente contestava l'erroneità della sentenza con riguardo alle valutazioni giuridiche poste a fondamento delle considerazioni svolte quanto a 4 lavoratrici ( Per_1
, e per le quali il giudice di prime cure aveva accertato la correttezza Per_2 Per_3 Per_4
Con dell'operato di quanto alla conversione ab origine dei contratti a progetto in contratti di lavoro subordinato in ragione della ritenuta assenza dell'indicazione di uno specifico progetto;
in particolare, gli opponenti deducevano che, con la norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 24, della Legge 92/2012) dell'art. 69 D. lgs 276/2003, il
Legislatore aveva stabilito come tale ultima disposizione dovesse interpretarsi nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto integra elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con riguardo solo “ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”, con conseguente esclusione di applicabilità ai contratti stipulati fino alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012 (18.07.2012) quali quelli oggetto di accertamento, per i quali operava invece la presunzione semplice (in forza della quale è sempre consentito provare che il rapporto, pur privo di un progetto, possiede i requisiti del lavoro autonomo).
Tanto premesso, la parte appellante contestava al Giudice di primo grado di non averle consentito di provare a vincere tale presunzione semplice;
comunque, deduceva che
4 le risultanze istruttorie – se fossero state correttamente valorizzate dal giudice - avrebbero dovuto condurre l'Autorità giudiziaria di I grado ad accertare l'assenza di subordinazione e la conseguente illegittimità dell'ordinanza opposta sul punto.
Inoltre, nell'argomentare nell'ambito dello stesso motivo di gravame, la parte appellante eccepiva che il Giudice di primo grado avrebbe addirittura ampliato il tema di Con indagine definito dall' , così penalizzando la società per non essersi conformata ad un
CCNL entrato in vigore (nel 2013) tre anni dopo la sottoscrizione dei co.co.pro. (avvenuta nel 2010); inoltre si contestava che il Giudice avrebbe omesso di esaminare il contenuto dei diversi contratti succedutisi nel tempo, ritenendoli un unicum ed applicando in tutti i casi la presunzione assoluta di carenza del progetto.
Quanto a 4 collaboratrici (segnatamente: , e ), Per_5 Persona_6 Per_7 Per_8 parte appellante lamentava che il Giudice di I grado avrebbe erroneamente aderito alla tesi degli Ispettori in ordine alla sussistenza di periodi di “lavoro nero” in luogo della
“formazione”; più nello specifico, anche per queste posizioni il Tribunale avrebbe errato nell'applicare la presunzione assoluta di carenza di progetto riconducendo i contratti a rapporti di lavoro dipendente.
Con il secondo motivo, parte appellante deduceva l'errata determinazione delle sanzioni amministrative, impugnando segnatamente le statuizioni di cui ai punti della sentenza gravata da 68 a 76; nello specifico, richiamando l'estensione giurisprudenziale del principio penalistico del favor rei alle sanzioni amministrative “che abbiano natura e finalità punitiva”, ne richiedeva la rideterminazione, invocandone comunque l'applicazione in misura minima o comunque inferiore a quella di cui all'ordinanza-ingiunzione opposta in
I grado.
Si costituiva in giudizio l che, nel richiamare Controparte_1
integralmente le difese già svolte in primo grado, instava per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, col favore delle spese.
La Corte - alla luce degli atti e dell'ampio compendio probatorio acquisito in I grado
– ritiene che l'appello sia infondato e debba essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado nella parte impugnata.
5 Prima di procedere all'esame specifico del motivo di appello dedotto, è opportuno richiamare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella forma del lavoro a progetto, disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Segnatamente, l'art. 61 del D. Lgs. cit. prevedeva che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, fossero riconducibili ad uno o più progetti specifici o a programmi di lavoro o a fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa;
nello specifico, il primo comma del medesimo articolo precisava che il progetto dovesse essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale e non possa consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, dovendosi invece concretizzare in un'attività produttiva ben identificabile e distinguibile, ancorché variamente articolata nel tempo.
Ed era il “progetto specifico” come delineato a costituire - secondo il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità - elemento essenziale e caratterizzante il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella forma del lavoro a progetto, di talché la sua assenza - come espressamente previsto dall'art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 276 cit. – non poteva che comportare la conversione automatica del rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine.
In tal senso si è espressa la Cassazione, la quale ha avuto più volte modo di affermare la centralità della specificità del progetto quale requisito di validità del contratto di lavoro a progetto, con la conseguenza che la sua assenza determina la costituzione automatica di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. ex multis: Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 9471 del
04/04/2019).
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che il “progetto”, affinché possa essere considerato “specifico” ai sensi della normativa richiamata, deve presentare i seguenti caratteri distintivi:
a) deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale;
6 b) non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente;
c) deve concretizzarsi in un'attività produttiva ben identificabile e distinguibile, ancorché variamente articolata nel tempo;
d) deve essere sufficientemente determinato e determinabile nei suoi contenuti essenziali sin dal momento della stipulazione del contratto.
Peraltro, in caso di genericità della descrizione del progetto – che è tale quando non sia distinguibile dall'ordinaria attività d'impresa del committente – la conseguenza non può che essere l'illegittimità del contratto e la sua conversione in rapporto di lavoro subordinato.
Tale principio come sopra esposto, è stato ribadito anche successivamente alla modifica dell'art. 61 del D. Lgs. n. 276/2003 operata dall'art. 24-bis, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 - convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – norma che ha ulteriormente specificato che “l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di cui al presente capo" e che “per progetto, ai fini del presente capo, si intende un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata a un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione”.
Venendo ora all'esame specifico del primo motivo di appello proposto - attinente essenzialmente le posizioni delle lavoratrici , Per_1 Persona_2 Persona_3
e - deve rilevarsi come le censure mosse da parte appellante non trovino
[...] Persona_4
avallo da parte di questa Corte giacché si risolvano in una richiesta di rivisitazione del merito della vicenda, invero già compiutamente valutata dal Giudice di primo grado in base alla valutazione critica del complesso probatorio così come arricchito dagli elementi tratti dall'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio di merito.
Ed invero - come correttamente rilevato nella sentenza impugnata e come emerge con chiarezza dalla documentazione in atti - i contratti di collaborazione a progetto stipulati con le quattro lavoratrici risultano tra loro pressocché sovrapponibili giacché indicanti lo stesso progetto, consistente (testualmente) nel: “realizzare, attraverso un sistema di contatto telefonico, la rete commerciale finalizzata alla promozione e alla distribuzione su tutto il territorio nazionale delle linee di prodotti per la casa commercializzate dalla Società.
7 Obiettivo: realizzazione e consolidamento rete commerciale per la collocazione di prodotti di commercializzazione aziendale su tutto il territorio nazionale”.
E'evidente come tale formulazione non delinei un progetto specifico ai sensi della normativa sopra richiamata e come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità; si risolve, piuttosto, in una mera e generica descrizione dell'attività di telemarketing, che costituisce peraltro l'oggetto sociale principale della società committente (attiva proprio nel settore della commercializzazione telefonica di prodotti per la pulizia e accessori per la casa).
In altri termini, il c.d. “progetto” finisce per identificarsi nell'attività aziendale stessa, senza che vi sia alcuna individuazione di un risultato finale specifico, determinato, di una fase produttiva ben identificabile, di obiettivi misurabili e verificabili, di una durata ragionevolmente prevedibile in relazione al risultato da conseguire;
non vi è alcun elemento di specificità che consenta di distinguere l'attività oggetto del presunto “progetto” da quella che è l'ordinaria attività lavorativa svolta nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
Peraltro, il carattere meramente fittizio e strumentale dei contratti in esame emerge con ancor maggiore evidenza dalla circostanza - anch'essa correttamente valorizzata dal
Giudice di primo grado - che tali contratti venivano stipulati con decorrenza 1° marzo 2010 con termine inizialmente fissato al 28 febbraio 2013, successivamente prorogati al 28 febbraio 2016 con la generica motivazione che “il progetto in corso di esecuzione si è rilevato molto più complesso del previsto e non risulta quindi ultimata definitivamente la realizzazione dei sondaggi di mercato e delle operazioni finalizzate al potenziamento della rete commerciale": ebbene, tale motivazione è ben lontana dal chiarire la natura e le caratteristiche del presunto progetto, piuttosto ne conferma la genericità e l'indeterminatezza, introducendo elementi – quali “sondaggi di mercato”, “operazioni finalizzate al potenziamento della rete commerciale”- che non erano contemplati nella descrizione originaria del progetto e che, comunque, rimangono del tutto generici e non riferibili ad alcun risultato specifico e determinato.
Si rileva, inoltre, che, in data 1° marzo 2016, veniva stipulato con ciascuna delle stesse lavoratrici, un nuovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409
c.p.c., con il quale le medesime si rendevano disponibili “a collaborare con il committente per promuovere sul mercato, in qualità di operatore telefonico outbound, il pacchetto
8 integrato di prodotti per la pulizia della casa a marchio proprio denominato OFFERTA
QUATTRO STAGIONI”: anche in questo caso la descrizione dell'attività oggetto della collaborazione non si discosta, nella sostanza, da quanto già dedotto nei precedenti contratti e continua a coincidere con l'ordinaria attività aziendale.
Si sottolinea anche come il carattere non conforme alla normativa dei contratti in esame emerga dal raffronto con quanto previsto dall'art. 2 del CCNL per i Call Center del
22 luglio 2013, applicabile ratione temporis, il quale richiedeva espressamente che il progetto individuasse una specifica campagna, la durata della stessa, i concreti prodotti commercializzati e la clientela a cui la campagna era rivolta: ebbene, nessuno di tali elementi risulta presente nei contratti stipulati con le lavoratrici in esame.
Ebbene, a fronte di tale evidente carenza strutturale dei contratti formalmente qualificati come collaborazioni a progetto, le censure mosse dagli appellanti non risultano idonee a sovvertire le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di primo grado, da confermarsi integralmente.
Al fine di corroborare ulteriormente tale valutazione, a confutazione delle deduzioni della parte appellante, si osserva come le risultanze dell'istruttoria testimoniale abbiano confermato le emergenze ispettive, consentendo di evidenziare ulteriori elementi che rendono ancor più solida la valutazione circa la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi.
In particolare, per quanto riguarda le lavoratrici e , è Per_1 Persona_2 emerso con chiarezza dalle dichiarazioni rese, che le medesime non svolgevano un'attività riconducibile alla descrizione del presunto progetto (promozione e vendita telefonica di prodotti). In realtà espletavano mansioni del tutto diverse e tipicamente riconducibili al lavoro subordinato, rivestendo il ruolo di responsabili/coordinatrici delle varie centraliniste nelle rispettive sedi e turni di lavoro;
nello specifico, dette lavoratrici raccoglievano gli ordini per la successiva trasmissione presso la sede sociale di Viadana, si rapportavano con la direzione per l'espletamento degli adempimenti di natura amministrativa, affiancavano le nuove centraliniste svolgendo attività formativa ovvero individuavano le colleghe con maggiore esperienza cui affidare le nuove assunte e si relazionavano poi con l'azienda in merito alle relative capacità lavorative. Solo la risultava ancora gestire un proprio Per_2
9 pacchetto clienti, ma tale attività era del tutto marginale rispetto alle mansioni di coordinamento e supervisione che costituivano il nucleo principale della prestazione lavorativa.
Analogamente per le lavoratrici e è emerso Persona_3 Persona_4 come le mansioni effettivamente svolte non coincidessero affatto con quelle descritte nel presunto progetto;
infatti, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, dette lavoratrici godevano già di un proprio pacchetto clienti che in parte era stato loro assegnato dalla società e quindi implementato autonomamente e si limitavano sostanzialmente a gestire i clienti ivi compresi (tramite la sollecitazione di nuovi ordinativi o cercando di collocare nuove promozioni): si evidenzia che non era loro richiesta alcuna attività di reperimento di nuova clientela, che costituiva invece l'elemento centrale della descrizione del progetto.
Emerge, quindi, con tutta evidenza come le attività concretamente svolte dalle lavoratrici si discostassero in modo significativo dalla generica descrizione contenuta nei contratti di collaborazione a progetto, confermando ulteriormente il carattere fittizio e meramente formale di tali contratti e la sostanziale natura subordinata dei rapporti effettivamente intrattenuti.
Inoltre, deve rilevarsi come le risultanze istruttorie abbiano confermato ulteriori elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato, quali: a) lo svolgimento delle prestazioni lavorative all'interno dei locali aziendali;
b) l'osservanza di fasce orarie predeterminate dal committente, segnatamente dalle ore 8.30 alle 12.30 al mattino e dalle 14.00 alle 18.00 al pomeriggio;
c) il coordinamento con l'organizzazione aziendale attraverso responsabili designati dalla società; d) la corresponsione di una retribuzione in parte fissa, legata ai giorni di presenza, e in parte variabile, legata ai risultati conseguiti, secondo schemi tipici del lavoro subordinato;
e) l'assenza di una reale autonomia nella gestione dell'attività lavorativa;
f) l'inserimento nell'organizzazione aziendale in modo stabile e continuativo.
Quanto alle posizioni delle lavoratrici , Persona_5 Persona_6
e , il Tribunale ha – poi - correttamente rilevato come, in Persona_7 Persona_8 tutti questi casi, le lavoratrici avessero - di fatto - iniziato a prestare la propria attività lavorativa presso “ in epoca anteriore alla stipulazione dei Parte_2
10 formali contratti di collaborazione, svolgendo in tale periodo precedente una vera e propria attività di lavoro subordinato in assenza delle comunicazioni e registrazioni obbligatorie
(c.d. "lavoro nero").
Nello specifico, con riferimento alla posizione di , è emerso che la Persona_5 medesima aveva sottoscritto un contratto di collaborazione a progetto datato 2 maggio 2014, ma che in realtà aveva prestato la propria opera, senza soluzione di continuità, dal 2 gennaio
2014 fino all'11 dicembre 2015, circostanza confermata non solo dalle dichiarazioni rese dalla , ma anche dalle convergenti testimonianze rese da , Per_5 Testimone_1 [...]
e . Persona_6 Persona_2
Si rileva che la società opponente aveva cercato di giustificare il periodo precedente al 2 maggio 2014 producendo quattro ricevute per prestazioni occasionali di lavoro emesse dalla lavoratrice nei confronti della società (società che presentava analoghi Parte_3
assetti proprietari rispetto a “ e che condivideva con essa Parte_2
l'amministratore delegato) e una lettera intestata alla avente ad oggetto corsi Parte_3 formativi. Invero - come correttamente osservato nella sentenza impugnata e come emerso dalle risultanze istruttorie - la lavoratrice in questione mai aveva partecipato a corsi di formazione veri e propri;
aveva, piuttosto, sin dall'inizio svolto un'attività lavorativa effettiva, occupandosi in un primo periodo (gennaio 2014 - maggio 2015) della vendita - Par per “ – di prodotti per la pulizia della casa e, successivamente Parte_2
(dal maggio 2015), della promozione di prodotti attraverso un sistema di invio di cataloghi omaggio e successivo ricontatto dei clienti interessati.
Allo stesso modo, per quanto riguarda la posizione di è Persona_6
emerso che la medesima aveva lavorato presso “ già nei mesi da Parte_2 giugno a settembre 2014 e successivamente dal maggio 2015, prima di sottoscrivere formalmente un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in data 18 aprile 2016.
Anche in questo caso, la società aveva tentato di giustificare i periodi precedenti con riferimento a pagamenti effettuati tramite voucher da parte della società e ad Parte_3 un presunto accordo formativo;
ma ancora una volta le risultanze istruttorie hanno dimostrato come la lavoratrice avesse in realtà svolto sin dall'inizio una vera e propria
11 attività lavorativa di natura subordinata, che era consistita nel contattare telefonicamente i clienti e nell'invio di cataloghi di prodotti, senza che vi fosse alcuna reale attività formativa.
Situazioni analoghe sono emerse per le posizioni di e Persona_7 Per_8
; quanto alla prima, è risultato che la stessa aveva stipulato un contratto di
[...] collaborazione coordinata e continuativa in data 19 aprile 2016, ma che in realtà svolgeva attività di addetta al telemarketing dalla fine del mese di giugno 2015, in via continuativa
(salvo le chiusure aziendali estiva e natalizia), venendo retribuita con voucher di importo variabile tali così assicurarle, comunque, una remunerazione fissa mensile di euro 200,00, oltre alle provvigioni;
quanto alla seconda, è emerso che la medesima aveva stipulato un contratto di collaborazione a progetto in data 2 marzo 2015, ma che in realtà aveva svolto la medesima attività di telemarketing già nel mese di giugno 2014 e poi continuativamente dal mese di settembre 2014 fino alla sottoscrizione del contratto.
In tutti questi casi, quindi, i contratti di collaborazione stipulati successivamente non costituivano l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro: rappresentavano, piuttosto, la formalizzazione - peraltro inadeguata, per le ragioni già esposte in relazione alla genericità del progetto - di rapporti di lavoro da ricondursi nel paradigma della subordinazione già in essere, con conseguente obbligo di regolarizzazione della posizione contributiva e applicabilità delle sanzioni amministrative previste per il lavoro irregolare.
Si rileva, altresì, come le valutazioni circa la correttezza degli accertamenti effettuati dall svolte dal Giudice di prime cure, così come avallate Controparte_1 in questa sede, si pongano in continuità con altro precedente di questa Corte, con sentenza n.
505/21, di conferma della sentenza n. 84/2019 del 14 maggio 2019, pronunciata nella causa
R.G. n. 980/2017, il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, resa a definizione del contenzioso instaurato tra la società opponente e l . CP_4
Tale sentenza - seppur pronunciata in un diverso giudizio, reso tra soggetti processuali in parte differenti ( e ) – assume rilievo Parte_2 CP_4
giacché fondata sugli stessi verbali di accertamento ispettivo e relativa alle posizioni di quasi tutte le medesime lavoratrici;
sebbene tale precedente giudiziale non possa avere efficacia di giudicato nei confronti dell - che non era Controparte_1
parte in quel giudizio - esso assurge a precedente di rilievo al fine di dare conferma alla
12 valutazione di correttezza e di fondatezza degli accertamenti ispettivi effettuati, osservandosi come, anche in quella sede, l'Autorità Giudiziaria fosse pervenuta, sulla base delle medesime risultanze fattuali e documentali ispettive, alle stesse conclusioni in ordine alla natura subordinata dei rapporti di lavoro intrattenuti.
Tirando le fila di quanto esposto, deve ritenersi che il Tribunale di Parma, nella sentenza gravata, abbia correttamente valutato le risultanze dell'attività ispettiva e dell'istruttoria testimoniale oltre che della documentazione acquisita agli atti, pervenendo a conclusioni pienamente condivisibili e fondate su un'attenta disamina di tutti gli elementi facenti parte del giudizio;
si ritiene, in conclusione, che le censure mosse dagli appellanti non possano ritenersi in grado di scalfire tale convincimento, risolvendosi sostanzialmente in una generica contestazione delle valutazioni di merito operate dal primo Giudice, senza tuttavia fornire elementi concreti che siano state ritenute idonee a condurre ad una diversa ricostruzione dei fatti accertati.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame.
Segnatamente, avallando le considerazioni già svolte sul tema dal giudice di prime cure, si ritiene che l' abbia correttamente applicato - nella Controparte_1 quantificazione delle sanzioni - il principio del tempus regit actum, tenendo conto delle diverse discipline normative succedutesi nel tempo in relazione alle violazioni contestate.
In particolare, per quanto riguarda le omesse e infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, l ha correttamente distinto le violazioni commesse fino all'agosto CP_1
2015, sanzionate ai sensi dell'art. 39, commi 1 e 2, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, nella formulazione vigente prima delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 151/2015, da quelle commesse dal settembre 2015 in avanti, sanzionate ai sensi della nuova formulazione dell'art. 39, comma 7, introdotta dall'art. 22, comma 5, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.
Analogamente, già in I grado è stato posto in rilievo come, per quanto riguarda le violazioni relative al lavoro sommerso (cosiddetto “lavoro nero”), l abbia CP_1 correttamente applicato le diverse discipline sanzionatorie succedutesi nel tempo;
in particolare, per le violazioni commesse fino al settembre 2015, è stata applicata la disciplina prevista dall'art. 3, comma 3, prima parte, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con
13 modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come modificato dall'art. 14, comma 1, del
D.L. n. 145/2013, che prevedeva una maggiorazione del 30% della sanzione per il lavoro nero, calcolata sulla base del numero complessivo di giornate effettive di lavoro senza limitazioni e non diffidabile.
Per le violazioni commesse dal settembre 2015 in avanti, invece, è stata applicata la nuova disciplina introdotta dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2015, che ha previsto un sistema sanzionatorio articolato su tre soglie in relazione alla durata dell'impiego irregolare del lavoratore (fino a 30 giorni;
da 31 a 60 giorni;
oltre 60 giorni), con possibilità di diffida in caso di mantenimento in servizio del lavoratore interessato e con assorbimento delle sanzioni previste dall'art. 19, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 276/2003 e dall'art. 39, comma 7, del D.L. n. 112/2008.
Infine, anche per quanto riguarda le violazioni dell'art. 4-bis, comma 2, del D. Lgs. n.
181/2000 - relative alla mancata consegna ai lavoratori della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro - l , nell'applicare correttamente il principio CP_1 tempus regit actum, ha distinto le violazioni commesse prima e dopo il 28 giugno 2013, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 9, comma 1-bis, del D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
Quanto alla correttezza dell'applicazione del principio tempus regit actum con riguardo alle sanzioni amministrative in trattazione, al fine di confutare le deduzioni svolte da parte appellante - laddove invoca il principio penalistico dell'applicazione della lex mitior successiva all'illecito - si richiama, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., la pronuncia della Cassazione n.27443 del 10/9/2024 laddove precisa che:
“
5.2. occorre premettere che in tema di sanzioni amministrative vige il principio di legalità (art. 1 l. 689 1981 primo comma) ma non il principio penalistico di retroattività delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli (secondo comma); in particolare il comma 2 dell'art. 1 l. n. 689/1981 così recita << Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati>>”; nel prosieguo della ordinanza richiamata, pur rilevandosi che “
5.3. in linea generale, il principio di legalità ed il divieto di retroattività in malam partem trovano applicazione anche con riferimento al diritto sanzionatorio amministrativo al quale, quando la sanzione ha natura
14 sostanzialmente penale, si estende la fondamentale garanzia consacrata dall'art. 25, secondo comma, Cost., e dalla giurisprudenza della Corte EDU relativa all'art. 7 CEDU.
Dall'art. 25, secondo comma, Cost. discende il divieto di applicazione retroattiva di una legge che incrimini un fatto in precedenza penalmente irrilevante o che punisca più severamente un fatto già precedentemente incriminato. Tale divieto, data l'ampiezza della sua formulazione, si presta ad essere esteso alle sanzioni amministrative a carattere punitivo (Corte cost. n. 169/2023)”, si chiarisce, cionondimeno, che: “
5.4. analogamente, il principio del favor rei, che implica l'applicazione della disciplina sanzionatoria successiva più favorevole e costituisce principio di matrice penalistica, non ha ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale;
per altro verso, non può ritenersi che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale (Cass. n. 17209/2020, Cass. n. 23814/2019); il principio del favor rei non si estende, quindi, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde invece al distinto principio del "tempus regit actum" ( Cass. n.
24375/2023)”.
Tanto precisato e ritenuto che le sanzioni determinate siano proporzionate alle tipologie di violazioni, alla loro reiterazione nonché alla significativa componente soggettiva come resa palese dalle condotte illecite accertate, si perviene al rigetto integrale dell'appello.
All'esito del gravame, segue l'applicazione dell'art. 91 c.p.c. quanto alla regolamentazione delle spese di lite, che rimangono pertanto a carico di parte appellante così come liquidate in parte dispositiva, parte da ritenersi, altresì, tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sussistendo i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 649/2024 del Tribunale di Parma pubblicata il giorno
30/07/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 27/11/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente dott. Marcella Angelini
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 48/2025 RGA avverso la sentenza n. 649/2024 del Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, pubblicata il giorno 30/07/2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione ordinanza-ingiunzione; posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 27.11.2025; promossa da:
(C.F. ), in proprio e nella sua qualità di legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro-tempore della società “ , rappresentati Parte_2
e difesi dall'Avv. Silvia Casari del Foro di Reggio Emilia, con studio in Reggio Emilia, Via
Zacchetti, n. 31, elettivamente domiciliati presso lo studio e nella persona del summenzionato procuratore, come da procura in atti;
- Appellante;
contro
Controparte_1
, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in
[...]
1 giudizio dell'Avvocatura dello Stato, con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima in
Bologna, alla via Alfredo Testoni nr. 6;
- Appellato;
udita la relazione della causa;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1
società “ , adiva dinanzi al Tribunale di Parma, in funzione Parte_2 di giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 17/2021
(prot. n. 6676) emessa dall , sede Controparte_2 di con la quale era stata loro irrogata una sanzione amministrativa complessiva di CP_1 euro 131.226,79, comprensiva delle spese di notifica.
La sanzione traeva fondamento da numerose violazioni di legge contestate a seguito di attività ispettive svolte nel periodo compreso tra l'aprile 2012 e il febbraio 2017.
Con In particolare, gli ispettori dell evocata in causa rilevavano omesse e infedeli registrazioni sui Libri Unici del Lavoro di alcuni dipendenti, situazioni di lavoro sommerso e irregolare, la mancanza di comunicazioni obbligatorie di cessazione o di assunzione e la mancata consegna ai lavoratori di una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;
violazioni che riguardavano in particolare le posizioni lavorative di:
, , Per_1 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
, e di tutti Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9
lavoratori che seppur formalmente inquadrati come collaboratori a progetto o coordinati e continuativi, risultavano in realtà - secondo la prospettazione degli ispettori come fondata sugli esiti degli accertamenti svolti – prestatori di lavoro subordinato.
La parte opponente, nell'insistere in via principale per l'annullamento dell'opposta ordinanza, prospettava questioni:
2 - in rito: l'estinzione degli illeciti amministrativi addebitati in quanto non contestati immediatamente e, comunque, entro il termine di 90 giorni di cui all'art. 14, 2° Con comma, L. n. 689/1981; la prescrizione del diritto dell' a riscuotere le somme ingiunte ex art. 28, L. n. 689/1981; la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per mancata indicazione delle sanzioni riferite ai singoli illeciti contestati;
- nel merito: l'insussistenza degli illeciti amministrativi contestati in capo agli opponenti.
Inoltre, via subordinata, chiedeva la rideterminazione della sanzione in applicazione, laddove più favorevole, dell'istituto del cumulo giuridico di cui all'art. 8, L. n. 689/1981 e, in ogni caso, l'applicazione delle sanzioni in misura pari al minimo edittale o in altra misura ritenuta di giustizia, comunque inferiore a quella indicata nell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Con Il Tribunale di Parma, nella resistenza di , istruita la causa con l'acquisizione dei verbali istruttori del giudizio N.R.G. 980/2017 instaurato dinanzi al Tribunale di Parma tra la società opponente e - originato dallo stesso verbale di accertamento su cui è fondata CP_4
l'ordinanza-ingiunzione opposta in tale sede - nonché dei verbali istruttori del giudizio tenutosi innanzi al Tribunale di Mantova sempre tra la società opponente e CP_4
relativamente alla sola posizione del lavoratore decideva rigettando le questioni Per_9 di rito e, nel merito, riconoscendo l'ordinanza-ingiunzione fondata in relazione alla posizione di tutti i lavoratori coinvolti ad eccezione di così riducendo la sanzione Per_9 irrogata da € 131.226,79 ad € 118.011,89.
In particolare, il Giudice quanto ai lavoratori assunti a progetto, accertava: i. Con l'inosservanza della disciplina specifica, come da contestazioni mosse da;
ii. lo svolgimento di mansioni comunque non coincidenti con quelle individuate nella descrizione del progetto;
iii. la presenza degli indici della subordinazione, con conseguente valutazione di correttezza della conversione ab origine dei contratti a progetto in contratti di lavoro subordinato.
Inoltre, accertava che alcune lavoratrici avevano intrapreso la propria attività lavorativa al servizio della società ricorrente prima della formalizzazione dei rispettivi contratti di collaborazione.
3 In punto di quantificazione, rigettava l'eccezione della parte opponente circa la mancata applicazione del c.d. “cumulo giuridico”, ritenuto applicabile al caso di concorso formale di violazioni e inapplicabile invece al caso de quo quale ipotesi di concorso materiale di violazioni;
ricordava, poi, l'applicabilità in materia di sanzioni amministrative del principio del tempus regit actum, riconoscendo la legittimità delle sanzioni irrogate valutandole puntualmente.
Quanto alla regolamentazione delle spese, stante la parziale soccombenza, il Giudice di prime cure riteneva sussistenti i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. e disponeva la compensazione delle spese di lite.
La parte già opponente in I grado - e - Parte_1 Parte_2
proponeva tempestivo appello formulando due motivi di gravame.
Con il primo motivo a deduceva l'infondatezza degli addebiti accertati ai punti da 36
a 63 della sentenza impugnata.
Segnatamente contestava l'erroneità della sentenza con riguardo alle valutazioni giuridiche poste a fondamento delle considerazioni svolte quanto a 4 lavoratrici ( Per_1
, e per le quali il giudice di prime cure aveva accertato la correttezza Per_2 Per_3 Per_4
Con dell'operato di quanto alla conversione ab origine dei contratti a progetto in contratti di lavoro subordinato in ragione della ritenuta assenza dell'indicazione di uno specifico progetto;
in particolare, gli opponenti deducevano che, con la norma di interpretazione autentica (art. 1, comma 24, della Legge 92/2012) dell'art. 69 D. lgs 276/2003, il
Legislatore aveva stabilito come tale ultima disposizione dovesse interpretarsi nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto integra elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con riguardo solo “ai contratti di collaborazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”, con conseguente esclusione di applicabilità ai contratti stipulati fino alla data di entrata in vigore della L. n. 92/2012 (18.07.2012) quali quelli oggetto di accertamento, per i quali operava invece la presunzione semplice (in forza della quale è sempre consentito provare che il rapporto, pur privo di un progetto, possiede i requisiti del lavoro autonomo).
Tanto premesso, la parte appellante contestava al Giudice di primo grado di non averle consentito di provare a vincere tale presunzione semplice;
comunque, deduceva che
4 le risultanze istruttorie – se fossero state correttamente valorizzate dal giudice - avrebbero dovuto condurre l'Autorità giudiziaria di I grado ad accertare l'assenza di subordinazione e la conseguente illegittimità dell'ordinanza opposta sul punto.
Inoltre, nell'argomentare nell'ambito dello stesso motivo di gravame, la parte appellante eccepiva che il Giudice di primo grado avrebbe addirittura ampliato il tema di Con indagine definito dall' , così penalizzando la società per non essersi conformata ad un
CCNL entrato in vigore (nel 2013) tre anni dopo la sottoscrizione dei co.co.pro. (avvenuta nel 2010); inoltre si contestava che il Giudice avrebbe omesso di esaminare il contenuto dei diversi contratti succedutisi nel tempo, ritenendoli un unicum ed applicando in tutti i casi la presunzione assoluta di carenza del progetto.
Quanto a 4 collaboratrici (segnatamente: , e ), Per_5 Persona_6 Per_7 Per_8 parte appellante lamentava che il Giudice di I grado avrebbe erroneamente aderito alla tesi degli Ispettori in ordine alla sussistenza di periodi di “lavoro nero” in luogo della
“formazione”; più nello specifico, anche per queste posizioni il Tribunale avrebbe errato nell'applicare la presunzione assoluta di carenza di progetto riconducendo i contratti a rapporti di lavoro dipendente.
Con il secondo motivo, parte appellante deduceva l'errata determinazione delle sanzioni amministrative, impugnando segnatamente le statuizioni di cui ai punti della sentenza gravata da 68 a 76; nello specifico, richiamando l'estensione giurisprudenziale del principio penalistico del favor rei alle sanzioni amministrative “che abbiano natura e finalità punitiva”, ne richiedeva la rideterminazione, invocandone comunque l'applicazione in misura minima o comunque inferiore a quella di cui all'ordinanza-ingiunzione opposta in
I grado.
Si costituiva in giudizio l che, nel richiamare Controparte_1
integralmente le difese già svolte in primo grado, instava per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, col favore delle spese.
La Corte - alla luce degli atti e dell'ampio compendio probatorio acquisito in I grado
– ritiene che l'appello sia infondato e debba essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza di primo grado nella parte impugnata.
5 Prima di procedere all'esame specifico del motivo di appello dedotto, è opportuno richiamare il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella forma del lavoro a progetto, disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Segnatamente, l'art. 61 del D. Lgs. cit. prevedeva che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, fossero riconducibili ad uno o più progetti specifici o a programmi di lavoro o a fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa;
nello specifico, il primo comma del medesimo articolo precisava che il progetto dovesse essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale e non possa consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, dovendosi invece concretizzare in un'attività produttiva ben identificabile e distinguibile, ancorché variamente articolata nel tempo.
Ed era il “progetto specifico” come delineato a costituire - secondo il costante orientamento giurisprudenziale di legittimità - elemento essenziale e caratterizzante il contratto di collaborazione coordinata e continuativa nella forma del lavoro a progetto, di talché la sua assenza - come espressamente previsto dall'art. 69, comma 1, del D.Lgs. n. 276 cit. – non poteva che comportare la conversione automatica del rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine.
In tal senso si è espressa la Cassazione, la quale ha avuto più volte modo di affermare la centralità della specificità del progetto quale requisito di validità del contratto di lavoro a progetto, con la conseguenza che la sua assenza determina la costituzione automatica di un rapporto di lavoro subordinato (cfr. ex multis: Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 9471 del
04/04/2019).
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che il “progetto”, affinché possa essere considerato “specifico” ai sensi della normativa richiamata, deve presentare i seguenti caratteri distintivi:
a) deve essere funzionalmente collegato ad un determinato risultato finale;
6 b) non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente;
c) deve concretizzarsi in un'attività produttiva ben identificabile e distinguibile, ancorché variamente articolata nel tempo;
d) deve essere sufficientemente determinato e determinabile nei suoi contenuti essenziali sin dal momento della stipulazione del contratto.
Peraltro, in caso di genericità della descrizione del progetto – che è tale quando non sia distinguibile dall'ordinaria attività d'impresa del committente – la conseguenza non può che essere l'illegittimità del contratto e la sua conversione in rapporto di lavoro subordinato.
Tale principio come sopra esposto, è stato ribadito anche successivamente alla modifica dell'art. 61 del D. Lgs. n. 276/2003 operata dall'art. 24-bis, comma 7, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 - convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 – norma che ha ulteriormente specificato che “l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di cui al presente capo" e che “per progetto, ai fini del presente capo, si intende un'attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata a un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione”.
Venendo ora all'esame specifico del primo motivo di appello proposto - attinente essenzialmente le posizioni delle lavoratrici , Per_1 Persona_2 Persona_3
e - deve rilevarsi come le censure mosse da parte appellante non trovino
[...] Persona_4
avallo da parte di questa Corte giacché si risolvano in una richiesta di rivisitazione del merito della vicenda, invero già compiutamente valutata dal Giudice di primo grado in base alla valutazione critica del complesso probatorio così come arricchito dagli elementi tratti dall'istruttoria orale svolta nel corso del giudizio di merito.
Ed invero - come correttamente rilevato nella sentenza impugnata e come emerge con chiarezza dalla documentazione in atti - i contratti di collaborazione a progetto stipulati con le quattro lavoratrici risultano tra loro pressocché sovrapponibili giacché indicanti lo stesso progetto, consistente (testualmente) nel: “realizzare, attraverso un sistema di contatto telefonico, la rete commerciale finalizzata alla promozione e alla distribuzione su tutto il territorio nazionale delle linee di prodotti per la casa commercializzate dalla Società.
7 Obiettivo: realizzazione e consolidamento rete commerciale per la collocazione di prodotti di commercializzazione aziendale su tutto il territorio nazionale”.
E'evidente come tale formulazione non delinei un progetto specifico ai sensi della normativa sopra richiamata e come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità; si risolve, piuttosto, in una mera e generica descrizione dell'attività di telemarketing, che costituisce peraltro l'oggetto sociale principale della società committente (attiva proprio nel settore della commercializzazione telefonica di prodotti per la pulizia e accessori per la casa).
In altri termini, il c.d. “progetto” finisce per identificarsi nell'attività aziendale stessa, senza che vi sia alcuna individuazione di un risultato finale specifico, determinato, di una fase produttiva ben identificabile, di obiettivi misurabili e verificabili, di una durata ragionevolmente prevedibile in relazione al risultato da conseguire;
non vi è alcun elemento di specificità che consenta di distinguere l'attività oggetto del presunto “progetto” da quella che è l'ordinaria attività lavorativa svolta nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
Peraltro, il carattere meramente fittizio e strumentale dei contratti in esame emerge con ancor maggiore evidenza dalla circostanza - anch'essa correttamente valorizzata dal
Giudice di primo grado - che tali contratti venivano stipulati con decorrenza 1° marzo 2010 con termine inizialmente fissato al 28 febbraio 2013, successivamente prorogati al 28 febbraio 2016 con la generica motivazione che “il progetto in corso di esecuzione si è rilevato molto più complesso del previsto e non risulta quindi ultimata definitivamente la realizzazione dei sondaggi di mercato e delle operazioni finalizzate al potenziamento della rete commerciale": ebbene, tale motivazione è ben lontana dal chiarire la natura e le caratteristiche del presunto progetto, piuttosto ne conferma la genericità e l'indeterminatezza, introducendo elementi – quali “sondaggi di mercato”, “operazioni finalizzate al potenziamento della rete commerciale”- che non erano contemplati nella descrizione originaria del progetto e che, comunque, rimangono del tutto generici e non riferibili ad alcun risultato specifico e determinato.
Si rileva, inoltre, che, in data 1° marzo 2016, veniva stipulato con ciascuna delle stesse lavoratrici, un nuovo contratto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409
c.p.c., con il quale le medesime si rendevano disponibili “a collaborare con il committente per promuovere sul mercato, in qualità di operatore telefonico outbound, il pacchetto
8 integrato di prodotti per la pulizia della casa a marchio proprio denominato OFFERTA
QUATTRO STAGIONI”: anche in questo caso la descrizione dell'attività oggetto della collaborazione non si discosta, nella sostanza, da quanto già dedotto nei precedenti contratti e continua a coincidere con l'ordinaria attività aziendale.
Si sottolinea anche come il carattere non conforme alla normativa dei contratti in esame emerga dal raffronto con quanto previsto dall'art. 2 del CCNL per i Call Center del
22 luglio 2013, applicabile ratione temporis, il quale richiedeva espressamente che il progetto individuasse una specifica campagna, la durata della stessa, i concreti prodotti commercializzati e la clientela a cui la campagna era rivolta: ebbene, nessuno di tali elementi risulta presente nei contratti stipulati con le lavoratrici in esame.
Ebbene, a fronte di tale evidente carenza strutturale dei contratti formalmente qualificati come collaborazioni a progetto, le censure mosse dagli appellanti non risultano idonee a sovvertire le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di primo grado, da confermarsi integralmente.
Al fine di corroborare ulteriormente tale valutazione, a confutazione delle deduzioni della parte appellante, si osserva come le risultanze dell'istruttoria testimoniale abbiano confermato le emergenze ispettive, consentendo di evidenziare ulteriori elementi che rendono ancor più solida la valutazione circa la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi.
In particolare, per quanto riguarda le lavoratrici e , è Per_1 Persona_2 emerso con chiarezza dalle dichiarazioni rese, che le medesime non svolgevano un'attività riconducibile alla descrizione del presunto progetto (promozione e vendita telefonica di prodotti). In realtà espletavano mansioni del tutto diverse e tipicamente riconducibili al lavoro subordinato, rivestendo il ruolo di responsabili/coordinatrici delle varie centraliniste nelle rispettive sedi e turni di lavoro;
nello specifico, dette lavoratrici raccoglievano gli ordini per la successiva trasmissione presso la sede sociale di Viadana, si rapportavano con la direzione per l'espletamento degli adempimenti di natura amministrativa, affiancavano le nuove centraliniste svolgendo attività formativa ovvero individuavano le colleghe con maggiore esperienza cui affidare le nuove assunte e si relazionavano poi con l'azienda in merito alle relative capacità lavorative. Solo la risultava ancora gestire un proprio Per_2
9 pacchetto clienti, ma tale attività era del tutto marginale rispetto alle mansioni di coordinamento e supervisione che costituivano il nucleo principale della prestazione lavorativa.
Analogamente per le lavoratrici e è emerso Persona_3 Persona_4 come le mansioni effettivamente svolte non coincidessero affatto con quelle descritte nel presunto progetto;
infatti, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, dette lavoratrici godevano già di un proprio pacchetto clienti che in parte era stato loro assegnato dalla società e quindi implementato autonomamente e si limitavano sostanzialmente a gestire i clienti ivi compresi (tramite la sollecitazione di nuovi ordinativi o cercando di collocare nuove promozioni): si evidenzia che non era loro richiesta alcuna attività di reperimento di nuova clientela, che costituiva invece l'elemento centrale della descrizione del progetto.
Emerge, quindi, con tutta evidenza come le attività concretamente svolte dalle lavoratrici si discostassero in modo significativo dalla generica descrizione contenuta nei contratti di collaborazione a progetto, confermando ulteriormente il carattere fittizio e meramente formale di tali contratti e la sostanziale natura subordinata dei rapporti effettivamente intrattenuti.
Inoltre, deve rilevarsi come le risultanze istruttorie abbiano confermato ulteriori elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato, quali: a) lo svolgimento delle prestazioni lavorative all'interno dei locali aziendali;
b) l'osservanza di fasce orarie predeterminate dal committente, segnatamente dalle ore 8.30 alle 12.30 al mattino e dalle 14.00 alle 18.00 al pomeriggio;
c) il coordinamento con l'organizzazione aziendale attraverso responsabili designati dalla società; d) la corresponsione di una retribuzione in parte fissa, legata ai giorni di presenza, e in parte variabile, legata ai risultati conseguiti, secondo schemi tipici del lavoro subordinato;
e) l'assenza di una reale autonomia nella gestione dell'attività lavorativa;
f) l'inserimento nell'organizzazione aziendale in modo stabile e continuativo.
Quanto alle posizioni delle lavoratrici , Persona_5 Persona_6
e , il Tribunale ha – poi - correttamente rilevato come, in Persona_7 Persona_8 tutti questi casi, le lavoratrici avessero - di fatto - iniziato a prestare la propria attività lavorativa presso “ in epoca anteriore alla stipulazione dei Parte_2
10 formali contratti di collaborazione, svolgendo in tale periodo precedente una vera e propria attività di lavoro subordinato in assenza delle comunicazioni e registrazioni obbligatorie
(c.d. "lavoro nero").
Nello specifico, con riferimento alla posizione di , è emerso che la Persona_5 medesima aveva sottoscritto un contratto di collaborazione a progetto datato 2 maggio 2014, ma che in realtà aveva prestato la propria opera, senza soluzione di continuità, dal 2 gennaio
2014 fino all'11 dicembre 2015, circostanza confermata non solo dalle dichiarazioni rese dalla , ma anche dalle convergenti testimonianze rese da , Per_5 Testimone_1 [...]
e . Persona_6 Persona_2
Si rileva che la società opponente aveva cercato di giustificare il periodo precedente al 2 maggio 2014 producendo quattro ricevute per prestazioni occasionali di lavoro emesse dalla lavoratrice nei confronti della società (società che presentava analoghi Parte_3
assetti proprietari rispetto a “ e che condivideva con essa Parte_2
l'amministratore delegato) e una lettera intestata alla avente ad oggetto corsi Parte_3 formativi. Invero - come correttamente osservato nella sentenza impugnata e come emerso dalle risultanze istruttorie - la lavoratrice in questione mai aveva partecipato a corsi di formazione veri e propri;
aveva, piuttosto, sin dall'inizio svolto un'attività lavorativa effettiva, occupandosi in un primo periodo (gennaio 2014 - maggio 2015) della vendita - Par per “ – di prodotti per la pulizia della casa e, successivamente Parte_2
(dal maggio 2015), della promozione di prodotti attraverso un sistema di invio di cataloghi omaggio e successivo ricontatto dei clienti interessati.
Allo stesso modo, per quanto riguarda la posizione di è Persona_6
emerso che la medesima aveva lavorato presso “ già nei mesi da Parte_2 giugno a settembre 2014 e successivamente dal maggio 2015, prima di sottoscrivere formalmente un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in data 18 aprile 2016.
Anche in questo caso, la società aveva tentato di giustificare i periodi precedenti con riferimento a pagamenti effettuati tramite voucher da parte della società e ad Parte_3 un presunto accordo formativo;
ma ancora una volta le risultanze istruttorie hanno dimostrato come la lavoratrice avesse in realtà svolto sin dall'inizio una vera e propria
11 attività lavorativa di natura subordinata, che era consistita nel contattare telefonicamente i clienti e nell'invio di cataloghi di prodotti, senza che vi fosse alcuna reale attività formativa.
Situazioni analoghe sono emerse per le posizioni di e Persona_7 Per_8
; quanto alla prima, è risultato che la stessa aveva stipulato un contratto di
[...] collaborazione coordinata e continuativa in data 19 aprile 2016, ma che in realtà svolgeva attività di addetta al telemarketing dalla fine del mese di giugno 2015, in via continuativa
(salvo le chiusure aziendali estiva e natalizia), venendo retribuita con voucher di importo variabile tali così assicurarle, comunque, una remunerazione fissa mensile di euro 200,00, oltre alle provvigioni;
quanto alla seconda, è emerso che la medesima aveva stipulato un contratto di collaborazione a progetto in data 2 marzo 2015, ma che in realtà aveva svolto la medesima attività di telemarketing già nel mese di giugno 2014 e poi continuativamente dal mese di settembre 2014 fino alla sottoscrizione del contratto.
In tutti questi casi, quindi, i contratti di collaborazione stipulati successivamente non costituivano l'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro: rappresentavano, piuttosto, la formalizzazione - peraltro inadeguata, per le ragioni già esposte in relazione alla genericità del progetto - di rapporti di lavoro da ricondursi nel paradigma della subordinazione già in essere, con conseguente obbligo di regolarizzazione della posizione contributiva e applicabilità delle sanzioni amministrative previste per il lavoro irregolare.
Si rileva, altresì, come le valutazioni circa la correttezza degli accertamenti effettuati dall svolte dal Giudice di prime cure, così come avallate Controparte_1 in questa sede, si pongano in continuità con altro precedente di questa Corte, con sentenza n.
505/21, di conferma della sentenza n. 84/2019 del 14 maggio 2019, pronunciata nella causa
R.G. n. 980/2017, il Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, resa a definizione del contenzioso instaurato tra la società opponente e l . CP_4
Tale sentenza - seppur pronunciata in un diverso giudizio, reso tra soggetti processuali in parte differenti ( e ) – assume rilievo Parte_2 CP_4
giacché fondata sugli stessi verbali di accertamento ispettivo e relativa alle posizioni di quasi tutte le medesime lavoratrici;
sebbene tale precedente giudiziale non possa avere efficacia di giudicato nei confronti dell - che non era Controparte_1
parte in quel giudizio - esso assurge a precedente di rilievo al fine di dare conferma alla
12 valutazione di correttezza e di fondatezza degli accertamenti ispettivi effettuati, osservandosi come, anche in quella sede, l'Autorità Giudiziaria fosse pervenuta, sulla base delle medesime risultanze fattuali e documentali ispettive, alle stesse conclusioni in ordine alla natura subordinata dei rapporti di lavoro intrattenuti.
Tirando le fila di quanto esposto, deve ritenersi che il Tribunale di Parma, nella sentenza gravata, abbia correttamente valutato le risultanze dell'attività ispettiva e dell'istruttoria testimoniale oltre che della documentazione acquisita agli atti, pervenendo a conclusioni pienamente condivisibili e fondate su un'attenta disamina di tutti gli elementi facenti parte del giudizio;
si ritiene, in conclusione, che le censure mosse dagli appellanti non possano ritenersi in grado di scalfire tale convincimento, risolvendosi sostanzialmente in una generica contestazione delle valutazioni di merito operate dal primo Giudice, senza tuttavia fornire elementi concreti che siano state ritenute idonee a condurre ad una diversa ricostruzione dei fatti accertati.
Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame.
Segnatamente, avallando le considerazioni già svolte sul tema dal giudice di prime cure, si ritiene che l' abbia correttamente applicato - nella Controparte_1 quantificazione delle sanzioni - il principio del tempus regit actum, tenendo conto delle diverse discipline normative succedutesi nel tempo in relazione alle violazioni contestate.
In particolare, per quanto riguarda le omesse e infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro, l ha correttamente distinto le violazioni commesse fino all'agosto CP_1
2015, sanzionate ai sensi dell'art. 39, commi 1 e 2, del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008, nella formulazione vigente prima delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 151/2015, da quelle commesse dal settembre 2015 in avanti, sanzionate ai sensi della nuova formulazione dell'art. 39, comma 7, introdotta dall'art. 22, comma 5, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151.
Analogamente, già in I grado è stato posto in rilievo come, per quanto riguarda le violazioni relative al lavoro sommerso (cosiddetto “lavoro nero”), l abbia CP_1 correttamente applicato le diverse discipline sanzionatorie succedutesi nel tempo;
in particolare, per le violazioni commesse fino al settembre 2015, è stata applicata la disciplina prevista dall'art. 3, comma 3, prima parte, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con
13 modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, come modificato dall'art. 14, comma 1, del
D.L. n. 145/2013, che prevedeva una maggiorazione del 30% della sanzione per il lavoro nero, calcolata sulla base del numero complessivo di giornate effettive di lavoro senza limitazioni e non diffidabile.
Per le violazioni commesse dal settembre 2015 in avanti, invece, è stata applicata la nuova disciplina introdotta dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 151/2015, che ha previsto un sistema sanzionatorio articolato su tre soglie in relazione alla durata dell'impiego irregolare del lavoratore (fino a 30 giorni;
da 31 a 60 giorni;
oltre 60 giorni), con possibilità di diffida in caso di mantenimento in servizio del lavoratore interessato e con assorbimento delle sanzioni previste dall'art. 19, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 276/2003 e dall'art. 39, comma 7, del D.L. n. 112/2008.
Infine, anche per quanto riguarda le violazioni dell'art. 4-bis, comma 2, del D. Lgs. n.
181/2000 - relative alla mancata consegna ai lavoratori della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro - l , nell'applicare correttamente il principio CP_1 tempus regit actum, ha distinto le violazioni commesse prima e dopo il 28 giugno 2013, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dall'art. 9, comma 1-bis, del D.L. n. 76/2013, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
Quanto alla correttezza dell'applicazione del principio tempus regit actum con riguardo alle sanzioni amministrative in trattazione, al fine di confutare le deduzioni svolte da parte appellante - laddove invoca il principio penalistico dell'applicazione della lex mitior successiva all'illecito - si richiama, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., la pronuncia della Cassazione n.27443 del 10/9/2024 laddove precisa che:
“
5.2. occorre premettere che in tema di sanzioni amministrative vige il principio di legalità (art. 1 l. 689 1981 primo comma) ma non il principio penalistico di retroattività delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli (secondo comma); in particolare il comma 2 dell'art. 1 l. n. 689/1981 così recita << Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati>>”; nel prosieguo della ordinanza richiamata, pur rilevandosi che “
5.3. in linea generale, il principio di legalità ed il divieto di retroattività in malam partem trovano applicazione anche con riferimento al diritto sanzionatorio amministrativo al quale, quando la sanzione ha natura
14 sostanzialmente penale, si estende la fondamentale garanzia consacrata dall'art. 25, secondo comma, Cost., e dalla giurisprudenza della Corte EDU relativa all'art. 7 CEDU.
Dall'art. 25, secondo comma, Cost. discende il divieto di applicazione retroattiva di una legge che incrimini un fatto in precedenza penalmente irrilevante o che punisca più severamente un fatto già precedentemente incriminato. Tale divieto, data l'ampiezza della sua formulazione, si presta ad essere esteso alle sanzioni amministrative a carattere punitivo (Corte cost. n. 169/2023)”, si chiarisce, cionondimeno, che: “
5.4. analogamente, il principio del favor rei, che implica l'applicazione della disciplina sanzionatoria successiva più favorevole e costituisce principio di matrice penalistica, non ha ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche punitive alla luce dell'ordinamento convenzionale;
per altro verso, non può ritenersi che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale (Cass. n. 17209/2020, Cass. n. 23814/2019); il principio del favor rei non si estende, quindi, in assenza di una specifica disposizione normativa, alla materia delle sanzioni amministrative, che risponde invece al distinto principio del "tempus regit actum" ( Cass. n.
24375/2023)”.
Tanto precisato e ritenuto che le sanzioni determinate siano proporzionate alle tipologie di violazioni, alla loro reiterazione nonché alla significativa componente soggettiva come resa palese dalle condotte illecite accertate, si perviene al rigetto integrale dell'appello.
All'esito del gravame, segue l'applicazione dell'art. 91 c.p.c. quanto alla regolamentazione delle spese di lite, che rimangono pertanto a carico di parte appellante così come liquidate in parte dispositiva, parte da ritenersi, altresì, tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sussistendo i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 649/2024 del Tribunale di Parma pubblicata il giorno
30/07/2024, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 5.000,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1 – quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Bologna, 27/11/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli
Il Presidente dott. Marcella Angelini
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