Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/03/2025, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 14238/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 14238 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato ALESSANDRA BERARDI in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per la ricorrente (v. verbale di udienza del 13/3/2025):
“sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del predetto matrimonio celebrato in
Levanto in data 11/02/1989 alle seguenti condizioni:
- I signori e provvederanno autonomamente al Controparte_1 Parte_1
proprio sostentamento.
1
- Vinte le spese di causa”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.12.2024, ha adito il Tribunale di Parte_1
Firenze per sentir dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il quale è rimasto contumace. Controparte_1
1. Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla ricorrente, il
Tribunale il Tribunale di Lucca aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con sentenza n. 1042/2001, depositata in data 18/09/2001.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (10/12/2024), erano sicuramente già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, ben oltre i dodici mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati di fatto da poco dopo il matrimonio e perciò da oltre venti anni, durante i quali essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
2 Pertanto, deve essere pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, così come richiesto dalla ricorrente.
2. Posto che non vi sono i presupposti per ravvisare una soccombenza del resistente, rimasto contumace, trattandosi di pronuncia in punto di status, di natura necessaria e resa nell'interesse della ricorrente, non si fa luogo ad alcuna condanna alle spese di lite nei confronti di Controparte_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Levanto (La Spezia) in data 11/02/1989, da , nata a [...] il [...], e Parte_1
, nato in [...] il [...], trascritto dall'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile del Comune di Levanto al n. 3, parte II, serie A, anno 1989;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- nulla per le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 13/3/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
Provvedimento redatto con la collaborazione del m.o.t. dott.ssa Persona_1
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