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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1907 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] Parte_1
) C.F._1
E
, nata ad [...] in data [...] ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Salvatore Taranto, presso il cui studio a Palermo, piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 6, sono elettivamente domiciliati
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso depositato in data 11/04/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 11/04/2025 le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad CA (TP) il
28/09/1991 alle condizioni concordate.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 10/07/2025 e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale;
1 • la separazione è stata pronunciata con sentenza di omologa n. 4202/2024, emessa da questo
Tribunale il 19-23/07/2024, passata in giudicato (cf. attestazione del 16/06/2025);
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente regolato i loro rapporti successivi al divorzio nel ricorso depositato in data 11/04/2025, le cui condizioni si riportano testualmente:
“ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio sostentamento e nessuno dei due dovrà nulla all'altro a titolo di mantenimento personale, essendo ognuno sano e abile al lavoro nonché economicamente indipendente e autosufficiente”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Le parti hanno, inoltre, rappresentato che i tre figli (2003), (1993) e Per_1 Per_2
(1999) sono maggiorenni ed economicamente indipendenti. Per_3
Non avendo il giudizio natura contenziosa, nessuna pronuncia va adottata sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto ad
CA (TP) il 28/09/1991 da , nato a Parte_1
Palermo il 23/12/1965 ( ) e , nata ad C.F._1 Parte_2
CA (TP) in data 08/11/1968 ( ), alle condizioni indicate nel C.F._2 ricorso congiunto del 11/04/2025 e riportate in parte motiva.
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
CA (TP) al n. 223, parte II, serie A, dell'anno 1991).
3) Nulla sulle spese.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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