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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2626/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
CH UD, OR
PAVANI FABRIZIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13282/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210017513978502 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2610/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
1 Annullamento della cartella di pagamento n. 07120210017513978502 e del relativo ruolo IMU per gli anni 2016-2017, per insussistenza della pretesa, prescrizione e decadenza.
2 Condanna della parte resistente al pagamento di onorari e spese di giudizio, con attribuzione ai difensori antistatari.
Resistente/Appellato: Costituita solo l'ADER:
1 Dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva.
2 Rigettare il ricorso e condannare il ricorrente alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia verte sulla legittimità di una cartella di pagamento per IMU. Il contribuente lamenta di non aver mai ricevuto gli avvisi di accertamento presupposti e che, in ogni caso, i termini per la riscossione sarebbero scaduti. L'Agente della SS si difende affermando di essere un soggetto estraneo a tali questioni, che riguardano esclusivamente il rapporto tra contribuente ed Ente impositore. L'Ente impositore, il Comune di Napoli, è rimasto contumace, non presentando difese.
Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'IMU per gli anni 2016 e 2017, notificatagli in qualità di erede. I motivi principali del ricorso sono:
1 Nullità della cartella per inesistenza della notifica degli atti prodromici: La cartella non è stata preceduta dalla notifica degli avvisi di accertamento, atti indispensabili per la legittima iscrizione a ruolo del tributo secondo la normativa e la giurisprudenza consolidata (art. 1, c. 161, L. 296/2007).
2 Nullità per decadenza e prescrizione: Il ricorrente eccepisce l'avvenuto superamento dei termini di decadenza per l'accertamento e del termine di prescrizione quinquennale del credito, essendo la cartella il primo atto notificato.
3 Nullità per decadenza dalla riscossione: Viene eccepita la violazione dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006, che impone la notifica del titolo esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Si è costituita in giudizio solo l'Agenzia delle Entrate – SS (ADER), eccependo la propria carenza di legittimazione passiva su tutti i motivi di ricorso. L'ADER sostiene che le censure relative alla mancata notifica degli atti prodromici, alla prescrizione e alla decadenza del credito attengono all'attività dell'Ente impositore (il Comune di Napoli) e non a vizi propri della cartella o dell'operato dell'Agente della
SS. Il Comune di Napoli, Ente impositore e titolare della pretesa, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il punto dirimente è la mancata costituzione in giudizio dell'ente impositore, il Comune di Napoli. A fronte della specifica eccezione del ricorrente, gravava sul Comune l'onere di provare la regolare notifica degli avvisi di accertamento presupposti. In assenza di tale prova, la pretesa iscritta a ruolo è illegittima e la cartella deve essere annullata, assorbendo ogni altra questione (prescrizione, decadenza). L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate - SS è formalmente corretta per quanto attiene ai vizi che riguardano il merito della pretesa (omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione). Tuttavia, la sua presenza in giudizio è giustificata in quanto è l'ente che ha emesso l'atto impugnato (la cartella) e ne ha curato la notifica.
Nel merito, il ricorso è palesemente fondato. La mancata costituzione in giudizio del Comune di Napoli, unico soggetto titolare del potere impositivo e legittimato a contraddire sulle eccezioni sollevate, comporta la mancata prova della rituale notifica degli avvisi di accertamento presupposti alla cartella di pagamento.
Secondo un principio consolidato, l'onere di provare la corretta notifica degli atti prodromici grava sull'Ente impositore. In assenza di tale prova, e a fronte della specifica contestazione del ricorrente, la pretesa tributaria iscritta a ruolo deve considerarsi illegittima.
L'omessa notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio insanabile che travolge l'intero procedimento di riscossione, rendendo nulla la cartella di pagamento impugnata. Tale conclusione assorbe ogni altra censura, incluse quelle relative alla prescrizione e alla decadenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di promo grado di Napoli, sezione XXXIII, in composizione collegiale così
decide;
dichiara estino il giudizio per cessata materia del contendere condanna alla refusione delle spese di giustizia il Comune di Napoli che liquida in € 1200,00, oltre spese documentate e oneri accessori se dovuti in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Napoli il 11/02/2026 il Presidente
(SA Caputo)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 23, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente
CH UD, OR
PAVANI FABRIZIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13282/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210017513978502 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2610/2026 depositato il
11/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
1 Annullamento della cartella di pagamento n. 07120210017513978502 e del relativo ruolo IMU per gli anni 2016-2017, per insussistenza della pretesa, prescrizione e decadenza.
2 Condanna della parte resistente al pagamento di onorari e spese di giudizio, con attribuzione ai difensori antistatari.
Resistente/Appellato: Costituita solo l'ADER:
1 Dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva.
2 Rigettare il ricorso e condannare il ricorrente alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia verte sulla legittimità di una cartella di pagamento per IMU. Il contribuente lamenta di non aver mai ricevuto gli avvisi di accertamento presupposti e che, in ogni caso, i termini per la riscossione sarebbero scaduti. L'Agente della SS si difende affermando di essere un soggetto estraneo a tali questioni, che riguardano esclusivamente il rapporto tra contribuente ed Ente impositore. L'Ente impositore, il Comune di Napoli, è rimasto contumace, non presentando difese.
Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento relativa all'IMU per gli anni 2016 e 2017, notificatagli in qualità di erede. I motivi principali del ricorso sono:
1 Nullità della cartella per inesistenza della notifica degli atti prodromici: La cartella non è stata preceduta dalla notifica degli avvisi di accertamento, atti indispensabili per la legittima iscrizione a ruolo del tributo secondo la normativa e la giurisprudenza consolidata (art. 1, c. 161, L. 296/2007).
2 Nullità per decadenza e prescrizione: Il ricorrente eccepisce l'avvenuto superamento dei termini di decadenza per l'accertamento e del termine di prescrizione quinquennale del credito, essendo la cartella il primo atto notificato.
3 Nullità per decadenza dalla riscossione: Viene eccepita la violazione dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006, che impone la notifica del titolo esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
Si è costituita in giudizio solo l'Agenzia delle Entrate – SS (ADER), eccependo la propria carenza di legittimazione passiva su tutti i motivi di ricorso. L'ADER sostiene che le censure relative alla mancata notifica degli atti prodromici, alla prescrizione e alla decadenza del credito attengono all'attività dell'Ente impositore (il Comune di Napoli) e non a vizi propri della cartella o dell'operato dell'Agente della
SS. Il Comune di Napoli, Ente impositore e titolare della pretesa, non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il punto dirimente è la mancata costituzione in giudizio dell'ente impositore, il Comune di Napoli. A fronte della specifica eccezione del ricorrente, gravava sul Comune l'onere di provare la regolare notifica degli avvisi di accertamento presupposti. In assenza di tale prova, la pretesa iscritta a ruolo è illegittima e la cartella deve essere annullata, assorbendo ogni altra questione (prescrizione, decadenza). L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agenzia delle Entrate - SS è formalmente corretta per quanto attiene ai vizi che riguardano il merito della pretesa (omessa notifica degli atti presupposti, prescrizione). Tuttavia, la sua presenza in giudizio è giustificata in quanto è l'ente che ha emesso l'atto impugnato (la cartella) e ne ha curato la notifica.
Nel merito, il ricorso è palesemente fondato. La mancata costituzione in giudizio del Comune di Napoli, unico soggetto titolare del potere impositivo e legittimato a contraddire sulle eccezioni sollevate, comporta la mancata prova della rituale notifica degli avvisi di accertamento presupposti alla cartella di pagamento.
Secondo un principio consolidato, l'onere di provare la corretta notifica degli atti prodromici grava sull'Ente impositore. In assenza di tale prova, e a fronte della specifica contestazione del ricorrente, la pretesa tributaria iscritta a ruolo deve considerarsi illegittima.
L'omessa notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio insanabile che travolge l'intero procedimento di riscossione, rendendo nulla la cartella di pagamento impugnata. Tale conclusione assorbe ogni altra censura, incluse quelle relative alla prescrizione e alla decadenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di promo grado di Napoli, sezione XXXIII, in composizione collegiale così
decide;
dichiara estino il giudizio per cessata materia del contendere condanna alla refusione delle spese di giustizia il Comune di Napoli che liquida in € 1200,00, oltre spese documentate e oneri accessori se dovuti in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Napoli il 11/02/2026 il Presidente
(SA Caputo)