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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 19/09/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Belluno
Volontaria giurisdizione
N. R.G. 1977/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Chiara Sandini Presidente
Irene Colladet Giudice rel.
Gersa Gerbi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento cumulativo per la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta instaurato da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'Avv. VIEL MONICA (c.f. C.F._2
) giusta procura in atti;
C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data
28/10/2024, i coniugi hanno richiesto congiuntamente e cumulativamente la separazione e, a seguire, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto.
Con sentenza parziale n. 181/2024 pubblicata in data 10/12/2024 è stata omologata la separazione dei coniugi e con ordinanza di rimessione della causa in istruttoria è stato assegnato termine sino al 14/07/2025 per il deposito di una dichiarazione delle parti, autenticata dai difensori: a) di conferma che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, b) di non volersi riconciliare, c) di conferma della volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso e d) di eventuale acquiescenza all'emananda sentenza.
Con memoria depositata in data 30/06/2025, i coniugi hanno sottoscritto la ridetta dichiarazione confermando la volontà di non volersi riconciliare e chiedendo congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
Pag. 2 di 5 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in FALCADE (BL) il 16/10/1999, trascritto nei C.F._2
registri dello stato civile del Comune di FALCADE, atto n. 14, parte 2, serie A, alle condizioni indicate nel ricorso, che di seguito si riportano integralmente:
“1. pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Falcade;
2. i ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto e nel rispetto degli obblighi di Legge e nascenti dal presente accordo;
3. la casa coniugale ubicata a Falcade in Via Trieste 82, unitamente ai mobili, arredi, accessori, terreni e pertinenze tutti, è di proprietà della sig.ra che ci abiterà con la LI . Il sig. provvederà al Pt_1 Per_1 Pt_2
rilascio, previo prelievo dei suoi beni personali e di quanto altro eventualmente concordato con la moglie, entro tre mesi dal deposito del presente atto (ndr. ricorso cumulativo introduttivo della separazione e del divorzio);
4. la LI , vista l'età e lo status di studentessa universitaria Persona_2
fuori sede, abiterà prevalentemente con la madre nella casa famigliare, ma sarà libera di decidere con quale dei due genitori abitare quando non frequenta l'università. Il genitore con cui vivrà si accollerà gli oneri del mantenimento ordinario;
Pag. 3 di 5 5. i ricorrenti, riguardo l'onere di mantenimento di e fino alla sua Per_1
indipendenza economica, si accolleranno al 50% le spese non ordinarie che così individuano: 1) sanitarie tutte anche extra SSN, compresi costi di farmaci su prescrizione, visite specialistiche e lenti/occhiali 2) costi per viaggi/vacanze da concordare preventivamente 3) corsi diversi da quelli indicati nel punto seguente da concordare preventivamente;
6. il sig. , in considerazione del maggior reddito, riguardo la LI Pt_2
e fino alla sua indipendenza economica, si accolla interamente Per_1
(godendo in via esclusiva dei relativi vantaggi fiscali): 1) le spese dentistiche 2) tutte le universitarie per tasse, mensa, costo di locazione dell'alloggio universitario e sue spese (luce, gas, acqua, imposte, internet ecc.) e così anche nel caso prosegua con la Laurea Magistrale o un Master
o Corso post universitario o Professionalizzante di avviamento al lavoro 3) costi delle attività sportive;
7. le autovetture per effetto della separazione restano in proprietà Part esclusiva del coniuge intestatario;
8. i coniugi dichiarano, allo stato, di essere economicamente autosufficienti e di godere di adeguati redditi propri, e che ciascuno di essi provvederà, pertanto, al proprio mantenimento.
9. i ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa nascente dalla convivenza/dal matrimonio/dalla separazione e dal divorzio, anche relativamente alla casa famigliare, mutui, finanziamenti, migliorie, ristrutturazioni e restauri, riconoscendo con la sottoscrizione del presente atto di non vantare crediti l'uno verso l'altra, a nessun titolo;
Pag. 4 di 5 10. le spese di giudizio sono a carico di ciascuna parte al 50% per entrambe le fasi”.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 04/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Irene Colladet Chiara Sandini
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Belluno
Volontaria giurisdizione
N. R.G. 1977/2024
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Chiara Sandini Presidente
Irene Colladet Giudice rel.
Gersa Gerbi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento cumulativo per la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio a domanda congiunta instaurato da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'Avv. VIEL MONICA (c.f. C.F._2
) giusta procura in atti;
C.F._3
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data
28/10/2024, i coniugi hanno richiesto congiuntamente e cumulativamente la separazione e, a seguire, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto.
Con sentenza parziale n. 181/2024 pubblicata in data 10/12/2024 è stata omologata la separazione dei coniugi e con ordinanza di rimessione della causa in istruttoria è stato assegnato termine sino al 14/07/2025 per il deposito di una dichiarazione delle parti, autenticata dai difensori: a) di conferma che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898, b) di non volersi riconciliare, c) di conferma della volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso e d) di eventuale acquiescenza all'emananda sentenza.
Con memoria depositata in data 30/06/2025, i coniugi hanno sottoscritto la ridetta dichiarazione confermando la volontà di non volersi riconciliare e chiedendo congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra loro contratto.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
Pag. 2 di 5 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in FALCADE (BL) il 16/10/1999, trascritto nei C.F._2
registri dello stato civile del Comune di FALCADE, atto n. 14, parte 2, serie A, alle condizioni indicate nel ricorso, che di seguito si riportano integralmente:
“1. pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Falcade;
2. i ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto e nel rispetto degli obblighi di Legge e nascenti dal presente accordo;
3. la casa coniugale ubicata a Falcade in Via Trieste 82, unitamente ai mobili, arredi, accessori, terreni e pertinenze tutti, è di proprietà della sig.ra che ci abiterà con la LI . Il sig. provvederà al Pt_1 Per_1 Pt_2
rilascio, previo prelievo dei suoi beni personali e di quanto altro eventualmente concordato con la moglie, entro tre mesi dal deposito del presente atto (ndr. ricorso cumulativo introduttivo della separazione e del divorzio);
4. la LI , vista l'età e lo status di studentessa universitaria Persona_2
fuori sede, abiterà prevalentemente con la madre nella casa famigliare, ma sarà libera di decidere con quale dei due genitori abitare quando non frequenta l'università. Il genitore con cui vivrà si accollerà gli oneri del mantenimento ordinario;
Pag. 3 di 5 5. i ricorrenti, riguardo l'onere di mantenimento di e fino alla sua Per_1
indipendenza economica, si accolleranno al 50% le spese non ordinarie che così individuano: 1) sanitarie tutte anche extra SSN, compresi costi di farmaci su prescrizione, visite specialistiche e lenti/occhiali 2) costi per viaggi/vacanze da concordare preventivamente 3) corsi diversi da quelli indicati nel punto seguente da concordare preventivamente;
6. il sig. , in considerazione del maggior reddito, riguardo la LI Pt_2
e fino alla sua indipendenza economica, si accolla interamente Per_1
(godendo in via esclusiva dei relativi vantaggi fiscali): 1) le spese dentistiche 2) tutte le universitarie per tasse, mensa, costo di locazione dell'alloggio universitario e sue spese (luce, gas, acqua, imposte, internet ecc.) e così anche nel caso prosegua con la Laurea Magistrale o un Master
o Corso post universitario o Professionalizzante di avviamento al lavoro 3) costi delle attività sportive;
7. le autovetture per effetto della separazione restano in proprietà Part esclusiva del coniuge intestatario;
8. i coniugi dichiarano, allo stato, di essere economicamente autosufficienti e di godere di adeguati redditi propri, e che ciascuno di essi provvederà, pertanto, al proprio mantenimento.
9. i ricorrenti rinunciano reciprocamente a qualsivoglia pretesa nascente dalla convivenza/dal matrimonio/dalla separazione e dal divorzio, anche relativamente alla casa famigliare, mutui, finanziamenti, migliorie, ristrutturazioni e restauri, riconoscendo con la sottoscrizione del presente atto di non vantare crediti l'uno verso l'altra, a nessun titolo;
Pag. 4 di 5 10. le spese di giudizio sono a carico di ciascuna parte al 50% per entrambe le fasi”.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 04/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Irene Colladet Chiara Sandini
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