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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/12/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3414/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
AS IA, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“In ossequio al provvedimento di data 12.09.25 del Tribunale, con il presente atto le Parti rassegnano e richiamano le conclusioni come da ricorso di data 25.07.2025 e insistono per
l'accoglimento delle stesse.”
Per il P.M. intervenuto
“Si esprime parere favorevole”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.11.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data
23.09.2023, contratto matrimonio con rito concordatario a Noale, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 11, Parte II, Serie A, anno 2023, del medesimo
Comune; che era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione definita con sentenza n. 451/2024, pubblicata il 04.12.2024, del Tribunale di
Venezia. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata, tramite decreto del 12.09.2025, per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate delle parti in data 20.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento delle condizioni rassegnate nell'atto introduttivo, il Giudice tratteneva con decreto del 25.11.2025 la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale definito con sentenza n. 451/2024 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 23.09.2023 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio (alla parte II, serie A, n. 11, dell'anno 2023) del Comune di Noale.
2. Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
- premessa l'integrale esecuzione degli accordi di cui al ricorso congiunto e alla pedissequa sentenza di omologa della separazione consensuale, nulla in ordine all'ex casa familiare oggi di integrale proprietà della sig.ra Pt_2
- premessa l'indipendenza economica di entrambe le Parti, nulla in ordine al versamento di assegni divorzili;
- spese legali del presente procedimento a carico del sig. ; Pt_1
- con quanto sopra, le parti dichiarano di aver regolato ogni posizione/credito/debito tra loro ad oggi intercorrente e di non aver più nulla da pretendere reciprocamente.
4. Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente est.
Dott.ssa Tania Vettore Giudice
Dott. Alessandro Cabianca Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Parte_1 Parte_2
AS IA, presso lo stesso elettivamente domiciliati, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“In ossequio al provvedimento di data 12.09.25 del Tribunale, con il presente atto le Parti rassegnano e richiamano le conclusioni come da ricorso di data 25.07.2025 e insistono per
l'accoglimento delle stesse.”
Per il P.M. intervenuto
“Si esprime parere favorevole”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 25.11.2025 i ricorrenti esponevano di aver, in data
23.09.2023, contratto matrimonio con rito concordatario a Noale, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 11, Parte II, Serie A, anno 2023, del medesimo
Comune; che era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione definita con sentenza n. 451/2024, pubblicata il 04.12.2024, del Tribunale di
Venezia. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge - domanda diretta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Contestualmente chiedevano che l'udienza di comparizione, in seguito fissata, tramite decreto del 12.09.2025, per il 25.11.2025, fosse sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c. Accolta la richiesta, lette le note depositate delle parti in data 20.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento delle condizioni rassegnate nell'atto introduttivo, il Giudice tratteneva con decreto del 25.11.2025 la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione nel relativo procedimento consensuale definito con sentenza n. 451/2024 del
Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Nulla per le spese di lite.
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 23.09.2023 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2 matrimonio (alla parte II, serie A, n. 11, dell'anno 2023) del Comune di Noale.
2. Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
3. Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
- premessa l'integrale esecuzione degli accordi di cui al ricorso congiunto e alla pedissequa sentenza di omologa della separazione consensuale, nulla in ordine all'ex casa familiare oggi di integrale proprietà della sig.ra Pt_2
- premessa l'indipendenza economica di entrambe le Parti, nulla in ordine al versamento di assegni divorzili;
- spese legali del presente procedimento a carico del sig. ; Pt_1
- con quanto sopra, le parti dichiarano di aver regolato ogni posizione/credito/debito tra loro ad oggi intercorrente e di non aver più nulla da pretendere reciprocamente.
4. Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia il 6.12.2025
La Presidente est.
Dott.ssa Lisa Micochero