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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/11/2025, n. 4500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4500 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario avv. Barbara Iorio, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8071/2017 del ruolo generale dei procedimenti civili avente a oggetto divieto di innovazioni
TRA
E rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv. Giovanni Filosa e dall'avv. Roberto Sessa con i quali elettivamente domicilia come da procura in atti
ATTORE
E
CONDOMINIO Palazzo Cuomo di via F.lli Linguiti n.8 in persona dell'amministratore legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Stefano De Luca Musella con il quale elettivamente domicilia come in atti
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Giudice rinviava la causa per discussione all'udienza del 4.11.2025 e la decideva in pari data la stessa .-
-------
1 Con atto di citazione, gli attori convenivano in giudizio il Condominio palazzo Cuomo innanzi l'intestato Tribunale affinchè : si accertasse l'illegittimità ed arbitrarietà dell'innovazione e il pregiudizio patiti dagli attori anche previa declaratoria di nullità della delibera condominiale se necessaria e per l'effetto ordinare la rimozione dell'opera e la riduzione in pristino stato dei luoghi con condanna al risarcimento del danno patito dagli attori per il periodo in cui hanno dovuto subire la realizzazione e il permanere dell'illegittimo corpo di fabbrica da determinarsi in via equitativa e prudenzialmente quantificato in €25.000,00; in via subordinata e alternativa, accertare l'illegittimità ed arbitrarietà dell'innovazione ed il pregiudizio patito dagli attori , anche previa declaratoria di nullità della delibera condominiale se necessaria e per l'effetto condannare al risarcimento dei danni subiti dagli attori qua.
Si costituiva in giudizio il convenuto condominio il quale eccepisce il non corretto esercizio del diritto di mediazione;
l'abusività della veranda degli attori e la mancata impugnazione della delibera assembleare che ha stabilito l'installazione dell'ascensore e pertanto chiedevano il rigetto della domanda.-
Dopo numerosi rinvii e cambi di giudicanti la causa veniva decisa all'udienza del 4.11.2025
……………
Ai sensi dell'art. 1102 c.c. l'innovazione oggetto di divieto è quella che venga ad alterare l'uso della cosa comune, impedendo agli altri partecipanti alla comunione di farne parimenti uso.
In breve, in tesi dell'attrice, tale stravolgimento (alterazione della destinazione e fruibilità) della cosa comune - cavedio - sarebbe in primo
2 luogo provocato dal fatto che dall'installazione del manufatto (ascensore) discenderebbe un attentato (pericolo di pregiudizio) alla stabilità e sicurezza del fabbricato;
inoltre sarebbe privato il cavedio della capacità di dare luce ed aria alla propria abitazione;
sussisterebbe un pregiudizio al decoro architettonico.
Tanto sinteticamente premesso, rileva preliminarmente il giudicante che il presente giudizio ha ad oggetto non la legittimità della delibera che ha autorizzato l'istallazione dell' ascensore bensì le illegittime limitazioni che ne deriverebbero all'appartamento degli attori.-
Uno dei principali punti di riferimento dell'evoluzione normativa applicabile alla fattispecie è costituita dalla disciplina (diffusamente invocata dal Condominio convenuto e dagli intervenienti ad esso adesivi,
Par coniugi di cui alla Legge 9 gennaio 1989 n. 13 (e successive modifiche ed integrazioni) recante "disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione della barriere architettoniche negli edifici privati".
Come condivisibilmente rileva il Condominio., la questione delle modifiche alle parti comuni di un edificio residenziale privato con pluralità di proprietari (appunto, Condominio) per l'installazione di ascensore è strettamente correlata alla problematica del superamento e dell'abbattimento delle c.d. barriere architettoniche, essendo a pieno titolo l'ascensore un elemento accessorio di servizio (ormai) necessario per l'abitabilità effettiva di un appartamento allocato in posizione svantaggiosa per le persone portatrici di handicap (ovvero avanti negli anni).
In tale prospettiva una sfumata, ridotta "fruibilità" di porzioni comuni dell'edificio, laddove indispensabile ed inevitabile per la collocazione del
3 manufatto, è destinata ad assumere valenza recessiva, a meno che l'innovazione non comporti che alcune porzioni comuni dell'immobile diventino inservibili, ovvero che la modifica pregiudichi od esponga a rischio la stabilità e la sicurezza del fabbricato.
In definitiva, come ha più volte affermato la Suprema Corte (tra le altre,
Cassazione civile, sez. II, 27.12.20111 n. 28920) l'installazione dell'ascensore, rientrando tra le opere dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'art. 27, comma 1, legge 30 marzo 1971 n. 118 ed all'art. 1, comma 1. DPR 27 aprile 1978 n. 384, costituisce innovazione che, ai sensi dell'art. 2 Legge 9 gennaio 1989 n. 13, deve essere approvata
(è sufficiente sia approvata) dalla maggioranza prescritta dall'art. 1136, commi 1 e 2, c.c., purché siano rispettati i limiti previsti dagli artt.
1120 e 1121 c.c..
Ora, nel caso di specie: non vi è evidenza che siano stati violati i limiti prescritti dagli art. 1120 e 1121 c.c.
Quanto, per altro profilo di censura, alla lamentata violazione della disciplina di cui agli artt. 873 e 907 c.c., si tratta effettivamente di questione del tutto estranea alla fattispecie, riguardando, come rileva parte convenuta, edifici finitimi e non unità immobiliari interne a uno stesso
Condominio.
Gli altri indici dii legittimità la cui violazione viene ad essere lamentata dagli attori involgono doglianze all'evidenza pretestuose, genericamente allegate e comunque non dimostrate.
La domanda correlata all'impugnativa, di dichiarare in radice la nullità della delibera condominiale, va quindi disattesa
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo.-
PQM
Il Tribunale di Salerno Prima Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Barbara Iorio in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, con atto di citazione da e nei Parte_1 Parte_2
confronti del Controparte_1
respinta ogni altra istanza deduzione ed
[...]
eccezione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) Condanna gli attori in solido tra loro, al pagamento di spese, ed onorario del presente giudizio, che liquida in complessive € 2552,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.-
Salerno 4.11. 2025
Il Giudice onorario di Pace
Avv. Barbara Iorio
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