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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/01/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N.4364/2023Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 22/01/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa D A
, rapp.ta e difesa dall'avv. Attanasio Domenico;
Parte_1
RICORRENTE CONTRO rapp e dif dall'avv. Serrelli Susanna;
CP_1
RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso depositato in data 03/10/2023 parte ricorrente, premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dei requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto alla prestazione invocata con decorrenza dalla domanda amministrativa;
l' si costituì in CP_1 giudizio concludendo per il rigetto del ricorso. Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo veniva conferito supplemento di incarico al CTU ed oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE Preventivamente va dichiarata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso essendo stata documentata la presentazione di idonea domanda amministrativa, il rispetto del termine decadenziale semestrale per la proposizione del ricorso per ATP ed il tempestivo deposito del dissenso e del presente ricorso di merito (cfr prod ricorrente). La domanda va accolta nel merito per quanto di ragione, tenendo conto degli esiti dell'espletata integrazione alla CTU medico legale redatta dalla dott.ssa – da intendersi Persona_1 qui integralmente trascritta e che questo Tribunale fa propria e pienamente condivide in quanto correttamente motivata ed immune da vizi sul piano logico- giuridico – che ha evidenziato la fondatezza della pretesa dal mese di settembre 2023 (cfr. CTU in atti). In proposito si osserva che l'integrazione alla consulenza medica, rilevata la sopravvenienza di una frattura del femore e del capitello radiale e la conseguente sottoposizione della ricorrente ad interventi di osteosintesi al femore e al gomito, accertava una non completa autonomia della stessa, con necessità di assistenza e supervisione negli spostamenti per rischio caduta e facile stancabilità e, sotto il profilo psicologico, una deflessione dell'umore in sindrome ansioso-depressiva cronica. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti per la metà, tenendo conto della decorrenza della prestazione riconosciuta mentre vengono poste per la residua metà a carico dell' e liquidate come da dispositivo. CP_1
Spese di CTU a carico dell' come da dispositivo CP_1
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4364/2023: Accerta e dichiara sussistenti in capo alla ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della “connotazione di gravità” dell'handicap ex art. 3 comma 3 della L.104/92 con decorrenza dal mese di settembre 2023 e condanna parte convenuta al pagamento della prestazione. Compensa le spese di lite tra le parti per la metà e condanna l' al pagamento della residua CP_1 metà che liquida in euro 600,00 per compensi oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore anticipatario. Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato, Dott.ssa CP_1
in euro 380,00 per compensi oltre accessori di legge. Persona_1
Nocera Inferiore, 22 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE SECONDA SEZIONE CIVILE-LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 22/01/2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile promossa D A
, rapp.ta e difesa dall'avv. Attanasio Domenico;
Parte_1
RICORRENTE CONTRO rapp e dif dall'avv. Serrelli Susanna;
CP_1
RESISTENTE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI Con ricorso depositato in data 03/10/2023 parte ricorrente, premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento dei requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi il proprio diritto alla prestazione invocata con decorrenza dalla domanda amministrativa;
l' si costituì in CP_1 giudizio concludendo per il rigetto del ricorso. Acquisito il fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo veniva conferito supplemento di incarico al CTU ed oggi la causa è stata decisa con la presente sentenza MOTIVI DELLA DECISIONE Preventivamente va dichiarata l'ammissibilità e la tempestività del ricorso essendo stata documentata la presentazione di idonea domanda amministrativa, il rispetto del termine decadenziale semestrale per la proposizione del ricorso per ATP ed il tempestivo deposito del dissenso e del presente ricorso di merito (cfr prod ricorrente). La domanda va accolta nel merito per quanto di ragione, tenendo conto degli esiti dell'espletata integrazione alla CTU medico legale redatta dalla dott.ssa – da intendersi Persona_1 qui integralmente trascritta e che questo Tribunale fa propria e pienamente condivide in quanto correttamente motivata ed immune da vizi sul piano logico- giuridico – che ha evidenziato la fondatezza della pretesa dal mese di settembre 2023 (cfr. CTU in atti). In proposito si osserva che l'integrazione alla consulenza medica, rilevata la sopravvenienza di una frattura del femore e del capitello radiale e la conseguente sottoposizione della ricorrente ad interventi di osteosintesi al femore e al gomito, accertava una non completa autonomia della stessa, con necessità di assistenza e supervisione negli spostamenti per rischio caduta e facile stancabilità e, sotto il profilo psicologico, una deflessione dell'umore in sindrome ansioso-depressiva cronica. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti per la metà, tenendo conto della decorrenza della prestazione riconosciuta mentre vengono poste per la residua metà a carico dell' e liquidate come da dispositivo. CP_1
Spese di CTU a carico dell' come da dispositivo CP_1
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 4364/2023: Accerta e dichiara sussistenti in capo alla ricorrente i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e della “connotazione di gravità” dell'handicap ex art. 3 comma 3 della L.104/92 con decorrenza dal mese di settembre 2023 e condanna parte convenuta al pagamento della prestazione. Compensa le spese di lite tra le parti per la metà e condanna l' al pagamento della residua CP_1 metà che liquida in euro 600,00 per compensi oltre accessori di legge con attribuzione al procuratore anticipatario. Pone le spese di CTU a carico dell' che liquida in favore del medico designato, Dott.ssa CP_1
in euro 380,00 per compensi oltre accessori di legge. Persona_1
Nocera Inferiore, 22 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Raffaella Caporale