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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/12/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
RI UG UP Presidente
AN IN giudice relatore
Alessandra Ardito giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in data 12.11.2025 al n. 5315/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marco Alampi, per l'adozione di
(C.F. ), residente in [...]Parte_2 C.F._2
(VA), Viale Giuseppe Borri 31, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: adozione di maggiorenne.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: farsi luogo all'adozione di
[...]
da parte di . Pt_2 Parte_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 12.11.2025 il ricorrente ha chiesto farsi luogo all'adozione da parte propria di non coniugata, senza prole Parte_2
e figlia della compagna convivente (C.F. Controparte_1
), nata il [...] in Sarno (SA), a [...] è C.F._3
sentimentalmente legato dal 2001, allegando di avere instaurato un sincero rapporto di affetto da anni, di non avere discendenti, di avere compiuto 57 anni, di superare di oltre diciotto anni quelli dell'adottanda e che adottante e adottanda chiedono che il cognome dell'adottante sia aggiunto/postposto a quello dell'adottanda.
All'udienza celebrata in data 04.12.2025 il ricorrente ha ribadito la volontà formalizzata in data 12.11.2025, l'adottanda ha prestato il consenso all'adozione da parte del ricorrente che ha dichiarato di considerare suo padre non avendo alcun tipo di relazione con il padre biologico da oltre 20 anni (fatti salvi sporadici contatti) e ha chiesto di aggiungere il cognome al proprio. Anche la Pt_1
madre dell'adottanda ha acconsentito all'adozione della figlia da parte del ricorrente.
Per contro, il padre dell'adottanda, , nato a [...] il Parte_3
30.10.1965, non ha prestato il consenso.
La causa è stata rimessa in decisione.
***
Alla luce delle risultanze di causa deve farsi luogo all'adozione richiesta da
. Parte_1
L'adozione conviene certamente all'adottanda in quanto le consente di essere riconosciuta a pieno titolo parte integrante della famiglia del ricorrente e, quindi, di formalizzare il legame parentale che l'accompagna da oltre 20 anni che è quanto intende ottenere anche l'adottante.
Sono rispettati inoltre i requisiti formali richiesti dall'art. 291 c.c.
Il ricorrente è celibe e senza discendenti.
La madre dell'adottanda e quest'ultima hanno espresso il consenso.
L'adottanda non è coniugata.
Il dissenso espresso dal padre dell'adottanda (maggiorenne) non è ostativo all'accoglimento della domanda tenuto conto che, ai sensi dell'art. 297, comma 2,
c.c., quando è negato l'assenso, il Tribunale può pronunciare ugualmente l'adozione “ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando”.
Nella fattispecie che qui ci occupa il rifiuto espresso da deve Parte_3
ritenersi del tutto ingiustificato e, comunque, contrario all'interesse della figlia maggiorenne con la quale pacificamente da oltre 20 anni non intrattiene una relazione significativa.
Le spese del procedimento sono irripetibili in ragione della natura della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di US RS, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DISPONE farsi luogo all'adozione di (C.F. Parte_2
) da parte di (C.F. C.F._2 Parte_1
), con conseguente assunzione da parte della prima del C.F._1
cognome dell'adottante, da aggiungere al proprio;
Pt_1 Pt_2
DISPONE CHE l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita dell'adottato di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
DICHIARA irripetibili le spese di lite
MANDA la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
US RS il 04/12/2025
Il giudice estensore Il Presidente
AN IN RI UG UP
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
RI UG UP Presidente
AN IN giudice relatore
Alessandra Ardito giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in data 12.11.2025 al n. 5315/2025 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marco Alampi, per l'adozione di
(C.F. ), residente in [...]Parte_2 C.F._2
(VA), Viale Giuseppe Borri 31, con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: adozione di maggiorenne.
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE: farsi luogo all'adozione di
[...]
da parte di . Pt_2 Parte_1
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
A mezzo del ricorso depositato in data 12.11.2025 il ricorrente ha chiesto farsi luogo all'adozione da parte propria di non coniugata, senza prole Parte_2
e figlia della compagna convivente (C.F. Controparte_1
), nata il [...] in Sarno (SA), a [...] è C.F._3
sentimentalmente legato dal 2001, allegando di avere instaurato un sincero rapporto di affetto da anni, di non avere discendenti, di avere compiuto 57 anni, di superare di oltre diciotto anni quelli dell'adottanda e che adottante e adottanda chiedono che il cognome dell'adottante sia aggiunto/postposto a quello dell'adottanda.
All'udienza celebrata in data 04.12.2025 il ricorrente ha ribadito la volontà formalizzata in data 12.11.2025, l'adottanda ha prestato il consenso all'adozione da parte del ricorrente che ha dichiarato di considerare suo padre non avendo alcun tipo di relazione con il padre biologico da oltre 20 anni (fatti salvi sporadici contatti) e ha chiesto di aggiungere il cognome al proprio. Anche la Pt_1
madre dell'adottanda ha acconsentito all'adozione della figlia da parte del ricorrente.
Per contro, il padre dell'adottanda, , nato a [...] il Parte_3
30.10.1965, non ha prestato il consenso.
La causa è stata rimessa in decisione.
***
Alla luce delle risultanze di causa deve farsi luogo all'adozione richiesta da
. Parte_1
L'adozione conviene certamente all'adottanda in quanto le consente di essere riconosciuta a pieno titolo parte integrante della famiglia del ricorrente e, quindi, di formalizzare il legame parentale che l'accompagna da oltre 20 anni che è quanto intende ottenere anche l'adottante.
Sono rispettati inoltre i requisiti formali richiesti dall'art. 291 c.c.
Il ricorrente è celibe e senza discendenti.
La madre dell'adottanda e quest'ultima hanno espresso il consenso.
L'adottanda non è coniugata.
Il dissenso espresso dal padre dell'adottanda (maggiorenne) non è ostativo all'accoglimento della domanda tenuto conto che, ai sensi dell'art. 297, comma 2,
c.c., quando è negato l'assenso, il Tribunale può pronunciare ugualmente l'adozione “ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando”.
Nella fattispecie che qui ci occupa il rifiuto espresso da deve Parte_3
ritenersi del tutto ingiustificato e, comunque, contrario all'interesse della figlia maggiorenne con la quale pacificamente da oltre 20 anni non intrattiene una relazione significativa.
Le spese del procedimento sono irripetibili in ragione della natura della controversia.
P. Q. M.
Il Tribunale di US RS, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DISPONE farsi luogo all'adozione di (C.F. Parte_2
) da parte di (C.F. C.F._2 Parte_1
), con conseguente assunzione da parte della prima del C.F._1
cognome dell'adottante, da aggiungere al proprio;
Pt_1 Pt_2
DISPONE CHE l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di nascita dell'adottato di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
DICHIARA irripetibili le spese di lite
MANDA la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
US RS il 04/12/2025
Il giudice estensore Il Presidente
AN IN RI UG UP