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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/06/2025, n. 1684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1684 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie lavoro e previdenza
Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 25.6.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n.r.g. 5284/2018
TRA
nata a [...] il [...], c.f.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in [...], ed ivi elettivamente domiciliata in Via
Ghibellina 46, presso lo studio dell'avv. Maurizio Cucinotta, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
, nata a [...], il [...], dom.ta in Messina Via Brescia, 2, CP_1
(CF: e PIVA , rapp.ta e difesa dall'Avv. Valentina C.F._2 P.IVA_1
Prudente presso il cui studio sito in Messina, Via Lenzi, n. 1, è elett.te dom.ta, giusta procura in atti
Resistente
E
, in persona del Presidente, legale Controparte_2
rappresentante pro - tempore, con sede in Roma, C.F.: partita iva n. P.IVA_2
rappresentato e difeso, per procura generale alle liti per atto del Notaio P.IVA_3
dott. di Roma, del 21.7.2015, n. Repertorio 80974, rogito 21569, Persona_1 dall'avv. Maria Cammaroto ed elettivamente domiciliato, con il suo procuratore, in
Messina via Vittorio Emanuele, 100 presso la Direzione Provinciale dell'Istituto Litisconsorte necessario
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 - ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA - Con ricorso depositato in data 31/10/2018 la sig.ra adiva questo Tribunale per sentir condannare, previo riconoscimento del Pt_1 sottostante rapporto di lavoro, la sig.ra al pagamento della somma di € 34.450,07 CP_1
pretesa a titolo di differenze retributive oltre 13^ e 14^ mensilità, festività soppresse, indennità sostitutiva per ferie non godute, maggiorazione per lavoro straordinario e festivo e TFR.
Premetteva la ricorrente di essere stata assunta dalla nel mese di settembre del CP_1
2000 con mansioni di parrucchiera.
L'orario lavorativo inizialmente osservato era dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle
19:30 per cinque giorni la settimana, con esclusione della domenica e del lunedì. La retribuzione era di € 400,00 al mese. Il rapporto lavorativo non veniva dichiarato.
Dopo poco meno di 4 anni di attività lavorativa continuativa, a detta della ricorrente, la ditta convenuta procedeva alla emersione del rapporto, con decorrenza dal 13.7.04 e con l'attribuzione della qualifica di apprendista parrucchiera, livello III° e IV° del C.C.N.L.
Barbieri e Parrucchieri.
In base al contratto l'orario di lavoro doveva essere pari a 40 ore settimanali, le ferie spettanti pari a giorni 26 e l'importo iniziale della retribuzione, pari ad € 500,08 mensili.
Tuttavia, sempre secondo la l'orario lavorativo rimaneva identico al periodo Pt_1 precedente l'assunzione, pari a 9 ore e 30 minuti al dì, per cinque giorni settimanali.
In detto periodo di regolarizzazione del rapporto di lavoro, alla deducente venivano corrisposti, sempre, € 400,00 al mese.
Dal mese di gennaio 2007, secondo la ricorrente, l'attività lavorativa veniva svolta solo la mattina dalle 8:00 alle 13:00, tranne i festivi, durante i quali la lavorava l'intera Pt_1 giornata.
Nel mese di febbraio 2012 la ricorrente veniva, formalmente, licenziata in tronco, ma il rapporto lavorativo, a suo dire, continuava, sempre con orario 8:30 - 13:00 e con una paga di € 24,00 al giorno, per i giorni effettivamente lavorati. Il 30 settembre 2017, la ditta manifestando preoccupazione per eventuali controlli, CP_1
invitava la a non presentarsi più sul posto di lavoro fatto salvo il giorno 1 Pt_1 novembre 2017 in cui veniva chiamata per l'ultima volta.
Venuto a cessare il rapporto di lavoro la ricorrente si determinava a richiedere al proprio datore di lavoro tutto quanto maturato e non corrisposto nel corso degli anni sia a titolo di differenze retributive sia a titolo di mancata regolarizzazione presso gli enti previdenziali.
La richiesta, tuttavia, rimaneva senza riscontro inducendo la ricorrente ad adire le vie legali a tutela dei suoi diritti.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse pretese e chiedendo il CP_3
rigetto del ricorso.
Preliminarmente eccepiva la prescrizione di ogni pretesa stante la formale cessazione del rapporto nell'anno 2012.
Nel merito contestava le prospettazioni della sostenendo che il rapporto si era Pt_1 costituito nel 2004 e si era sempre svolto nel rispetto del contratto di lavoro e del CCNL di categoria col riconoscimento di tutti gli emolumenti previsti dalla legge.
Viste le domande della e ravvisato il litisconsorzio necessario dell' ne veniva Pt_1 CP_2
disposta la chiamata in causa.
Istruita la causa a mezzo di prova testimoniale le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. ESAME DELLE DOMANDE DELLA RICORRENTE
La ha agito in giudizio per rivendicare le differenze retributive asseritamente Pt_1
dovute in forza del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti.
A detta della ricorrente tale rapporto sarebbe iniziato “in nero” nel settembre dell'anno
2000 con le mansioni di parrucchiera, con impiego a tempo pieno e una retribuzione mensile di € 400.
Successivamente, nell'anno 2004 il rapporto sarebbe stato formalizzato a condizioni diverse da quelle effettive.
A partire dal 2007 la avrebbe cominciato a lavorare solo di mattina dalle 08,00 Pt_1
alle 13,00. Nel 2012 le parti avrebbero concordato un fittizio licenziamento proseguendo il rapporto in nero sempre alle medesime condizioni sino al settembre 2017 data di definitiva cessazione del rapporto.
A fronte del suddetto impegno lavorativo la ricorrente lamenta la percezione di una retribuzione ben al di sotto di quanto previsto dal CCNL di categoria rivendicando le differenze dovute a vario titolo.
In materia di differenze retributive la giurisprudenza di legittimità e di merito hanno elaborato alcuni principi di diritto ormai consolidati in base ai quali il lavoratore è assoggettato ad un duplice onere probatorio che si atteggia diversamente a seconda delle voci rivendicate.
Secondo tali principi “Sono assoggettate all'onere generale della prova ( affirmanti incumbit probatio ) le voci relative al lavoro straordinario e/o supplementare, alla maggiorazione per lavoro festivo e domenicale, alle ferie non godute e non retribuite, ai permessi non goduti e non retribuiti, alle indennità pasto per trasferte effettuate.
Viceversa, godono del regime probatorio più vantaggioso (per cui il lavoratore creditore ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del contratto e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda) le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13a ed alla 14a mensilità, al t.f.r., nonché l'indennità di mancato preavviso.” (tra le tante Trib. Cassino n. 664/23).
Nel caso di specie l'esito della prova per testi non ha consentito di dimostrare col necessario grado di certezza la sussistenza del rapporto di lavoro nei termini rivendicati dalla ricorrente.
- Rapporto di lavoro irregolare da settembre 2000 a luglio 2004.
Innanzi tutto, occorre premettere che nella diffida formulata dalla in data Pt_1
02/01/2018 la stessa lavoratrice fa risalire l'inizio del rapporto all'anno 2004 e non 2000 come successivamente richiesto in ricorso.
Sul punto solo il teste (marito della ricorrente) conferma parzialmente le Tes_1 date riconducendo l'inizio del rapporto all'anno 2001. Gli altri testi depongono su periodi di molto successivi.
Pertanto, non vi è prova agli atti dell'esistenza del rapporto di lavoro a partire dal 2000 nei termini prospettati dalla ricorrente. Dunque, l'inizio del rapporto deve farsi risalire all'anno 2004 e ogni richiesta per emolumenti relativi al periodo 2000 – 2004 è priva di prova e va dunque rigettata.
- Rapporto di lavoro regolarizzato periodo 2004 – 2012.
In base al contratto sottoscritto dalle parti la è stata assunta con le mansioni di Pt_1 parrucchiera e impegno di 40 ore settimanali per 500,08 euro mensili.
La circostanza è pacifica in quanto non contestata da parte resistente.
Anche per questo periodo lavorativo le allegazioni probatorie della ricorrente relative allo svolgimento dello straordinario sono del tutto insufficienti in quanto i testi escussi riferiscono sui fatti di causa in maniera estremamente generica e per periodi limitati.
Il teste risulta essere a conoscenza dei fatti di causa solo dal 2007/2008 e riferisce Tes_2
sulle circostanze dedotte in quanto “fratello di una collega” della ricorrente sulla base di quanto saltuariamente appreso accompagnando la congiunta sul posto di lavoro.
La teste epone solo dal 2013 in poi, di conseguenza nulla sa riguardo il periodo Tes_3 di lavoro contrattualizzato.
Pertanto, anche per il periodo contrattualizzato nessuna prova sullo straordinario è stata fornita.
In quanto alla retribuzione ordinaria la ricostruzione offerta dalla è estremamente Pt_1
generica e tale da non consentire l'accertamento del danno lamentato.
Unico elemento rivendicato dalla ricorrente per il quale può dirsi raggiunta la prova della debenza da parte del datore di lavoro è il mancato pagamento del TFR.
Su tale voce rivendicata in ricorso dalla parte resistente nulla deduce e nulla Pt_1 contesta, né vi è agli atti del processo la prova dell'avvenuto pagamento degli emolumenti rivendicati.
Tuttavia, la eccepisce l'intervenuta prescrizione di ogni pretesa avanzata dalla CP_1
ricorrente atteso che il primo atto interruttivo è del 2 gennaio 2018.
La contesta tale prospettazione rilevando che il rapporto di lavoro, benchè Pt_1
formalmente cessato nel febbraio 2012, è proseguito in nero sino al settembre 2017, pertanto il rapporto di lavoro deve ritenersi unico e senza soluzione di continuità, spostando al settembre 2017 il termine per il decorso della prescrizione.
L'assunto non è fondato. Dall'istruttoria non sono emersi elementi utili al fine di provare che il rapporto di lavoro sia proseguito senza interruzioni e soluzioni di continuità successivamente al licenziamento.
Anzi, mentre nel periodo regolarizzato la ha dichiarato di lavorare dal martedì al Pt_1 sabato, prima a tempo pieno e poi part-time, per il successivo periodo in nero
(2012/2017) il marito della ha dichiarato che la moglie lavorava solo tre giorni la Pt_1 settimana senza specificare l'orario e per la paga di € 24 al giorno.
Da ciò si evince che le parti, successivamente al licenziamento, hanno inteso dare al loro rapporto un nuovo assetto, con ciò novando il sinallagma contrattuale e ponendo fine ai precedenti accordi basati sul contratto di lavoro prima esistente.
Tale cesura implica che i termini per far valere i diritti nascenti dal contratto di lavoro del 13/7/2004 cominciano a decorrere dalla data del licenziamento del 07/02/2012.
Di conseguenza, il primo atto interruttivo del 02/01/2018 è tardivo e ogni pretesa della ricorrente relativa al periodo regolarizzato deve dichiararsi prescritta.
(cfr. Cassazione civile , sez. lav. , 13/07/2022 , n. 22170: Nel caso in cui tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, n. 4 ,
2955 , n. 2, e 2956 , n. 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo – ai fini della decorrenza della prescrizione – i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli artt. 2941 e 2942 cod. civ., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste.)
- Rapporto di lavoro non regolarizzato dal 2012 al 2017.
Secondo la prospettazione della ricorrente, successivamente al febbraio 2012 (data documentata della risoluzione del rapporto), il rapporto sarebbe proseguito in nero con orario 8:30 - 13:00 e con una paga di € 24,00 al giorno, per i giorni effettivamente lavorati. Anche questa circostanza non risulta adeguatamente dimostrata.
Dei testi escussi solo il marito depone in maniera più completa per il suddetto periodo dichiarando: “dopo l'anno 2012 e sino al 2017 lavorava in nero, per tre volte la settimana, e a volte quando vi era necessità anche quattro volte la settimana, mentre per quanto riguarda le festività sono a conoscenza che mia moglie lavorava tutta la giornata, mi riferisco alla vigilia di natale di capodanno e pasqua.”.
Appare evidente che tali dichiarazioni, persino difformi rispetto alla narrazione della ricorrente, sono talmente vaghe e generiche da non permettere il minimo accertamento dei fatti dedotti in giudizio.
Gli ulteriori testi e iferiscono in maniera estremamente generica. Tes_2 Tes_3
Il primo riferisce di ricordare che la ricorrente abbia lavorato per la sino a cinque CP_1 anni prima dalla deposizione.
La seconda ricorda che nel 2013 accompagnava la figlia della ricorrente presso il negozio di parrucchiere dove lavorava.
Evidentemente tali deposizioni non consentono la ricostruzione del rapporto nei termini di certezza richiesti dalla legge.
Pertanto, alla luce dell'istruttoria non può dirsi raggiunta col necessario grado di certezza e rigore la prova dello svolgimento del rapporto di lavoro nei termini prospettati dalla ricorrente.
3. In quanto agli obblighi contributivi e previdenziali, poiché gli stessi possono essere rivendicati solo con riferimento al periodo di lavoro regolarizzato a causa della mancata prova dell'effettiva consistenza del lavoro in nero, ogni obbligo della datrice nei confronti dell' si è prescritto residuando a tutela della lavoratrice solo l'azione per CP_2 danno previdenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 55/2014 e
147/22 come da dispositivo.
P.Q.M
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio 5284/2018, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore della quantificate in Pt_1 CP_1
€ 9.257,00 oltre spese generali, iva, cpa;
3) Compensa le spese tra le parti e l' CP_2
Così deciso in Messina il 25.6.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando