Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/03/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1381 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2020 vertente tra:
(PI , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Liviero ed elettivamente dom.ta presso lo studio di Calvi (BN), Via Roma n. 6
Attore
E
(CF Via Cerza, 12, in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Ricci ed elettivamente dom.to presso lo studio di San OR del IO, via Dott. G. Boscaino, 1
Convenuto
Avente ad oggetto: impugnazione delibera - revisione tabelle millesimali.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per la società attrice: accoglimento della domanda con vittoria di spese e competenze di lite con distrazione.
Per il convenuto: rigetto della domanda con vittoria di spese e competenze di lite. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 5 marzo 2020 la VI. ha convenuto in giudizio, davanti CP_2
a questo Tribunale, il di San OR del IO, via Cerza, 12, esponendo Controparte_1
di ricoprire la qualità di condomina del predetto sodalizio, in quanto proprietaria di due appartamenti ubicati al piano IV dello stabile.
L'attrice proseguiva esponendo che, con delibera del 17 settembre 2019, l'assemblea dei condomini aveva approvato il regolamento e le tabelle millesimali predisposte dall'Arch. , che, Persona_1
a parere della medesima attrice, presentano aspetti di illegittimità produttivi di maggiori oneri economici in suo danno rispetto a quelli effettivamente dovuti. Pertanto, concludeva chiedendo l'emissione di sentenza che accertasse la dedotta illegittimità della predetta delibera e provvedesse alla revisione in senso corretto della tabella millesimale.
Con comparsa di costituzione e risposta provvedeva alla costituzione in giudizio il CP_1
sollevando eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'amministratore in favore
[...] dei singoli condomini e l'infondatezza, nel merito, della domanda attorea.
In sede di precisazione della domanda in seguito ad avvenuta concessione dei termini ex art. 183 cpc,
l'attrice modificava le proprie conclusioni, chiedendo l'annullamento della delibera condominiale del
17 settembre 2019 e confermando la domanda di revisione della tabella condominiale.
Il GI disponeva l'espletamento di CTU a ministero dell'Ing. la quale assolveva Persona_2 al compito affidatole e, all'esito, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 CPC.
La domanda attorea è risultata in parte infondata ed in altra inammissibile per i seguenti
MOTIVI
La fattispecie all'esame del Tribunale deve essere esaminata, sotto il profilo procedurale, attraverso la lente filtrante costituita dal fondamentale principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, che impone al decidente di attenersi strettamente a quanto le parti hanno individuato 3
quale thema decidendum, senza possibilità di riformulazione o interpretazione in senso altro delle richieste formulate negli atti difensivi.
La domanda proposta dalla come modificata nel corso del giudizio, è così letteralmente Parte_1 formulata: 1) dichiarare l'annullabilità e/o la nullità della delibera assembleare del 17/09/2019 per
l'illegittimità della revisione delle tabelle millesimali allegate al Regolamento del CP_1
con sede in San OR del IO (BN) alla Via Cerza n. 12, approvate appunto
[...] con la suddetta delibera, per violazione dell'art. 68 disp. att. c.c.; 2) per l'effetto, previa nomina di
C.T.U., revisionare ai sensi dell'art. 69 co. 3 disp. att. c.c. le tabelle millesimali del CP_1
con sede in San OR del IO (BN) alla Via Cerza n. 12, nei loro valori
[...]
proporzionali, diversamente da come espressi nella Tabella allegata al Regolamento di condominio ed approvate con delibera condominiale del 17/09/2019.
Sul piano semantico, non vi è dubbio che la seconda articolazione della domanda è stata formulata quale diretta conseguenza dell'annullamento della delibera di adozione del regolamento e delle tabelle condominiali, ovvero presuppone la declaratoria di annullamento della delibera quale condizione per la successiva verifica della correttezza o meno della tabella millesimale.
Parte attrice, però, non ha presentato al Tribunale motivazioni afferenti i vizi della delibera (formali o di contenuto) che possano condurre ad un eventuale annullamento dell'atto, limitandosi a lamentare l'inesattezza tecnico - giuridica della tabella millesimale.
Ne consegue che, non potendosi rilevare alcuna criticità della delibera condominiale, sia sotto il profilo formale (regolarità della convocazione, presenza delle maggioranze necessarie, ecc. ), sia sotto il profilo sostanziale (contenuto illogico o contra legem) non può pervenirsi all'annullamento della delibera in questione e, pertanto, non può procedersi all'esame della seconda parte della domanda, per come formulata;
improcedibilità che, però, non esclude la eventuale riproposizione in forma autonoma con il solo procedimento previsto all'art. 69 disp, att. c.c.
Detti rilievi appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione dedotta in giudizio;
le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 4
1. Rigetta la domanda di annullamento della delibera condominiale del 17 settembre 2019 avanzata dalla nei confronti del Parte_1 Controparte_1
2. Dichiara improcedibile la domanda di revisione della tabella millesimale, come formulata.
3. Condanna la in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione in favore del Parte_1
in persona dell'amministratore p.t., delle spese e competenze di Controparte_1 giudizio, quantificate in complessivi € 2.700,00 per competenze professionali per tutte le fasi del giudizio, rimborso spese generali 15 % su tali competenze, oltre IVA e contributo CNF come per legge, se dovuti, con attribuzione al difensore.
4. Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Benevento, li 2 marzo 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio