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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/06/2025, n. 2458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2458 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI-1^sez.civile
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice relatore
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale, 4381/2025 avente ad oggetto “Interdizione” TRA
, nata a [...] il [...] (coniuge), rappresentata e difesa in Parte_1 giudizio, in virtù di procura in atti, dall'avv. Remigio Antonicelli
-RICORRENTE-
e
, nato a [...] il [...] Controparte_1
Controparte_2
, nata a [...] il [...] (figlia), (fratello),
[...] Controparte_3
(fratello), (sorella), (sorella), Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
(sorella) Controparte_7
-CONVENUTI-
NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_8
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
All'udienza del 06.06.2025, sulle conclusioni del procuratore dei ricorrenti di cui al relativo verbale, la causa veniva rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, previa espressa rinuncia all'assegnazione dei termini, sul parere reso dal Pubblico Ministero in pari data.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09.04.2025 la ricorrente in premessa indicata ha dedotto di essere coniuge di , il quale è affetto da “Sindrome clinica da malattia di Controparte_1
Alzheimer… omissis…Si constata la perdita di autonomia nell'espletamento delle attività della vita quotidiana”, come risulta dalla documentazione medica depositata in atti, tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi in modo autonomo e consapevole, né di assumere alcuna decisione in relazione alle cure necessarie per il suo stato di salute.
Dichiarava che dall'unione dei coniugi nascevano due figlie, (nata a Persona_1
Bari il 27.04.1983 ed ivi deceduta il 04.02.2013) e (nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 residente a[...]). I parenti prossimi dell'interdicendo sono, pertanto, la moglie, la figlia ed i suoi germani sig.ri , , , CP_2 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5 CP_6
e .
[...] Controparte_7
Tutto quanto sopra premesso, la ricorrente ha concluso chiedendo che venisse dichiarata l'interdizione ex art. 414 e ss. cod. civ. di , nato a [...] il [...] e Controparte_1 domiciliato presso la RSSA Adriatica – San Nicola Home S.r.l., con sede in Bari alla Via Carlo
Perrone n. 5 e venisse nominato un tutore che si propone, nella persona del coniuge Parte_1
, nata a [...] il [...], nonché come protutore l'Avv. Annamaria Fontana del Foro
[...] di Bari.
Con decreto del 15.04.2025 il Presidente della 1^ sezione civile di questo Tribunale nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 6 giugno 2025 per l'esame dell'interdicendo e per la comparizione di parte ricorrente e delle altre persone indicate in ricorso, nonché del Pubblico
Ministero in sede.
Con decreto del 26.05.2025, stante l'intrasportabilità dell'interdicendo, veniva autorizzato l'esame dello stesso mediante collegamento audiovisivo a distanza (piattaforma Teams).
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio , figlia Controparte_2 dell'interdicendo, , , , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, in qualità di fratelli/sorelle dello stesso, i quali si oppongono all'interdizione Controparte_7 proposta dal ricorrente, chiedendo, tuttavia, che sia nominato un tutore estraneo alle parti
All'udienza del 6 giugno 2025, presente il P.M., si procedeva all'audizione di parte ricorrente nonché all'esame dell'interdicendo. Sicché, all'esito dell'udienza, precisate le conclusioni, come da verbale in atti, il G.I. rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini, avendovi le parti rinunciato, sul parere del Pubblico Ministero reso in pari data.
Le parti rinunciavano alla nomina di un tutore provvisorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di interdizione è fondata e pertanto può essere accolta.
Il nuovo testo dell'articolo 414 c.c. – rubricato “Persone che possono essere interdette” – sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione è subordinata ad una condizione di abituale infermità di mente che renda il maggiore di età o il minore emancipato incapace di provvedere ai propri interessi, ove tale misura sia necessaria per assicurare la loro adeguata protezione.
Parte della dottrina ha evidenziato come la misura costituisca, nell'attuale sistema giuridico,
l'extrema ratio di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, ed anche la Corte
Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla legge n. 6/2004 affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere all'interdizione, solo se non si ravvisino interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione. La Corte Suprema, parimenti, ha chiarito che l'istituto ha
“carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo – in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano – a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura” (così Cass. civ., n. 13584/2006). Nel caso di specie, l'esame dell'interdicendo ha evidenziato come la Controparte_1 complessiva condizione di menomazione psico-fisica dello stesso comporti la sua totale incapacità di comprendere e volere nonché di compiere in autonomia qualsiasi atto della vita quotidiana. Invero
l'interdicendo ha risposto soltanto ad alcune delle domande a lui rivolte (tutte semplici) anche se le risposte erano perlopiù incomprensibili;
si evidenzia, inoltre, come non sia stato in grado di firmare con una firma comprensibile e come non apparisse ben orientato nel tempo e nello spazio
(l'interdicendo, infatti, non sapeva rispondere sul quale fosse il luogo ove si trovava, non sapeva che giorno fosse o come si chiamassero i propri genitori).
Appare, pertanto, del tutto evidente che l'infermità fisica e psichica, concernente le facoltà sensoriali, intellettive (intelligenza e memoria) e volitive (formazione e manifestazione di volontà), comprovata dalla documentazione in atti, non solo è abituale, ma di entità tale –comportando la compromissione manifesta delle funzioni cognitive– da rendere l'interdicendo incapace di provvedere ai propri interessi, così come indicato dall'articolo 414 citato, né vi sono possibilità che le patologie elencate regrediscano in futuro.
Le elevate esigenze di protezione, derivanti dalla condizione di totale dipendenza da terzi in cui versa l'interdicendo (a causa dell'oggettiva gravità degli stati morbosi da cui è affetto) e dalle necessità di gestione e conservazione delle sue risorse economiche, portano ad affermare che, per l'interdicendo la tutela più adeguata ed idonea, sia da individuare nella misura CP_1 dell'interdizione, così come richiesto da parte ricorrente, dovendo escludersi che possa farsi luogo alle meno invasive forme di tutela rappresentate dall'inabilitazione e dall'amministrazione di sostegno. Alla nomina del tutore provvederà il Giudice Tutelare a norma dell'art. 424 c.c. Nulla per le spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 09.04.2025 da , nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. DICHIARA l'interdizione di , nato a [...] il Controparte_1
31.07.1945 e residente in [...];
2. ORDINA l'annotazione della presente sentenza, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro e le comunicazioni entro dieci giorni al Giudice Tutelare per la nomina del tutore e del protutore, all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita, all'Archivio Notarile ed al Consiglio Notarile;
3. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge;
4. NULLA sulle spese;
5. MANDA alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 17 giugno 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI-1^sez.civile
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice relatore
Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale, 4381/2025 avente ad oggetto “Interdizione” TRA
, nata a [...] il [...] (coniuge), rappresentata e difesa in Parte_1 giudizio, in virtù di procura in atti, dall'avv. Remigio Antonicelli
-RICORRENTE-
e
, nato a [...] il [...] Controparte_1
Controparte_2
, nata a [...] il [...] (figlia), (fratello),
[...] Controparte_3
(fratello), (sorella), (sorella), Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
(sorella) Controparte_7
-CONVENUTI-
NONCHÉ
presso il Tribunale di Bari Controparte_8
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * *
All'udienza del 06.06.2025, sulle conclusioni del procuratore dei ricorrenti di cui al relativo verbale, la causa veniva rimessa immediatamente al Collegio per la decisione, previa espressa rinuncia all'assegnazione dei termini, sul parere reso dal Pubblico Ministero in pari data.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09.04.2025 la ricorrente in premessa indicata ha dedotto di essere coniuge di , il quale è affetto da “Sindrome clinica da malattia di Controparte_1
Alzheimer… omissis…Si constata la perdita di autonomia nell'espletamento delle attività della vita quotidiana”, come risulta dalla documentazione medica depositata in atti, tale da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi in modo autonomo e consapevole, né di assumere alcuna decisione in relazione alle cure necessarie per il suo stato di salute.
Dichiarava che dall'unione dei coniugi nascevano due figlie, (nata a Persona_1
Bari il 27.04.1983 ed ivi deceduta il 04.02.2013) e (nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_2 residente a[...]). I parenti prossimi dell'interdicendo sono, pertanto, la moglie, la figlia ed i suoi germani sig.ri , , , CP_2 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_5 CP_6
e .
[...] Controparte_7
Tutto quanto sopra premesso, la ricorrente ha concluso chiedendo che venisse dichiarata l'interdizione ex art. 414 e ss. cod. civ. di , nato a [...] il [...] e Controparte_1 domiciliato presso la RSSA Adriatica – San Nicola Home S.r.l., con sede in Bari alla Via Carlo
Perrone n. 5 e venisse nominato un tutore che si propone, nella persona del coniuge Parte_1
, nata a [...] il [...], nonché come protutore l'Avv. Annamaria Fontana del Foro
[...] di Bari.
Con decreto del 15.04.2025 il Presidente della 1^ sezione civile di questo Tribunale nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza del 6 giugno 2025 per l'esame dell'interdicendo e per la comparizione di parte ricorrente e delle altre persone indicate in ricorso, nonché del Pubblico
Ministero in sede.
Con decreto del 26.05.2025, stante l'intrasportabilità dell'interdicendo, veniva autorizzato l'esame dello stesso mediante collegamento audiovisivo a distanza (piattaforma Teams).
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano in giudizio , figlia Controparte_2 dell'interdicendo, , , , e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6
, in qualità di fratelli/sorelle dello stesso, i quali si oppongono all'interdizione Controparte_7 proposta dal ricorrente, chiedendo, tuttavia, che sia nominato un tutore estraneo alle parti
All'udienza del 6 giugno 2025, presente il P.M., si procedeva all'audizione di parte ricorrente nonché all'esame dell'interdicendo. Sicché, all'esito dell'udienza, precisate le conclusioni, come da verbale in atti, il G.I. rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione senza concessione dei termini, avendovi le parti rinunciato, sul parere del Pubblico Ministero reso in pari data.
Le parti rinunciavano alla nomina di un tutore provvisorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di interdizione è fondata e pertanto può essere accolta.
Il nuovo testo dell'articolo 414 c.c. – rubricato “Persone che possono essere interdette” – sottintende l'eliminazione del carattere obbligatorio della misura, la cui applicazione è subordinata ad una condizione di abituale infermità di mente che renda il maggiore di età o il minore emancipato incapace di provvedere ai propri interessi, ove tale misura sia necessaria per assicurare la loro adeguata protezione.
Parte della dottrina ha evidenziato come la misura costituisca, nell'attuale sistema giuridico,
l'extrema ratio di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, ed anche la Corte
Costituzionale ha precisato che la disciplina prevista dalla legge n. 6/2004 affida al Giudice il compito di individuare l'istituto che garantisca la tutela più adeguata, limitando la capacità del soggetto nella minore misura possibile, e di ricorrere all'interdizione, solo se non si ravvisino interventi di sostegno idonei ad assicurare tale protezione. La Corte Suprema, parimenti, ha chiarito che l'istituto ha
“carattere residuale, intendendo il legislatore riservarlo – in considerazione della gravità degli effetti che da essa derivano – a quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura” (così Cass. civ., n. 13584/2006). Nel caso di specie, l'esame dell'interdicendo ha evidenziato come la Controparte_1 complessiva condizione di menomazione psico-fisica dello stesso comporti la sua totale incapacità di comprendere e volere nonché di compiere in autonomia qualsiasi atto della vita quotidiana. Invero
l'interdicendo ha risposto soltanto ad alcune delle domande a lui rivolte (tutte semplici) anche se le risposte erano perlopiù incomprensibili;
si evidenzia, inoltre, come non sia stato in grado di firmare con una firma comprensibile e come non apparisse ben orientato nel tempo e nello spazio
(l'interdicendo, infatti, non sapeva rispondere sul quale fosse il luogo ove si trovava, non sapeva che giorno fosse o come si chiamassero i propri genitori).
Appare, pertanto, del tutto evidente che l'infermità fisica e psichica, concernente le facoltà sensoriali, intellettive (intelligenza e memoria) e volitive (formazione e manifestazione di volontà), comprovata dalla documentazione in atti, non solo è abituale, ma di entità tale –comportando la compromissione manifesta delle funzioni cognitive– da rendere l'interdicendo incapace di provvedere ai propri interessi, così come indicato dall'articolo 414 citato, né vi sono possibilità che le patologie elencate regrediscano in futuro.
Le elevate esigenze di protezione, derivanti dalla condizione di totale dipendenza da terzi in cui versa l'interdicendo (a causa dell'oggettiva gravità degli stati morbosi da cui è affetto) e dalle necessità di gestione e conservazione delle sue risorse economiche, portano ad affermare che, per l'interdicendo la tutela più adeguata ed idonea, sia da individuare nella misura CP_1 dell'interdizione, così come richiesto da parte ricorrente, dovendo escludersi che possa farsi luogo alle meno invasive forme di tutela rappresentate dall'inabilitazione e dall'amministrazione di sostegno. Alla nomina del tutore provvederà il Giudice Tutelare a norma dell'art. 424 c.c. Nulla per le spese
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 09.04.2025 da , nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
1. DICHIARA l'interdizione di , nato a [...] il Controparte_1
31.07.1945 e residente in [...];
2. ORDINA l'annotazione della presente sentenza, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro e le comunicazioni entro dieci giorni al Giudice Tutelare per la nomina del tutore e del protutore, all'Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita, all'Archivio Notarile ed al Consiglio Notarile;
3. DICHIARA la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge;
4. NULLA sulle spese;
5. MANDA alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 17 giugno 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dr. Giuseppe Disabato