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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1164 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Lanfranco Massimi, del Foro di L'Aquila, come da procura in calce all'atto di citazione in appello;
appellante ed appellato in via incidentale e
in proprio e quale mandataria dell'associazione CP_1 temporanea d'imprese costituita con Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Valerio Bizzarri del Foro di
Ancona, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellata ed appellante in via incidentale e rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco CP_3
Camerini e Anna Rossi, entrambi del Foro di L'Aquila, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello;
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 387 del
Tribunale Ordinario dell'Aquila, pubblicata in data 24 giugno
2022, in materia di appalto.
Conclusioni dell'arch. Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, contrariis reiectis e previa ogni necessaria declaratoria, in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.387/2022 emessa dal Tribunale Civile di
L'Aquila, Giudice Dott.ssa Antonella Camilli, nell'ambito del giudizio R.G.n.1185/2018, pubblicata il 24.06.2022, in via preliminare, dichiarare la domanda introduttiva del giudizio di primo grado inammissibile, nulla e/o improcedibile, nel merito rigettare comunque tutte le richieste ex adverso avanzate siccome infondate in fatto e diritto per i motivi tutti esposti nei pregressi atti difensivi. In via restitutoria, per effetto dell'accoglimento del presente gravame ed in ragione del pagamento eseguito e dimostrato in favore dell'appellato, condannare il sig. a restituire all'Arch. CP_3 [...]
l'importo di euro 12.302,12, oltre interessi Parte_1 moratori e rivalutazione come per legge.
Inoltre, preso atto della riunione disposta al presente giudizio di quello RG. 1185/2022, pure pendente dinanzi a Codesto Ufficio, accogliere le motivazioni tutte spiegate nei pregressi atti difensivi, riformando la predetta sentenza di primo grado del Tribunale di L'Aquila in questa sede gravata anche dalla società
CP_1
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Conclusioni di : CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, per tutti i motivi di cui in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, così decidere:
- In via principale, in accoglimento dei motivi di appello formulati dalla nell'atto di citazione in appello CP_1 notificato in data 28.11.2022 ed iscritto a ruolo nel procedimento civile innanzi alla Corte di Appello di L'Aquila al
n. 1185/2022 R.G., riunito al presente giudizio di gravame, ed in riforma della sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 387/2022 pubblicata in data 24.06.2022, emessa a definizione del procedimento civile rubricato al n. 1185/2018 R.G., respingere le domande risarcitorie e/o restitutorie formulate dal Sig. nei confronti della in quanto CP_3 CP_1 infondate in fatto ed in diritto, con ogni conseguente statuizione.
- In via restitutoria, per effetto dell'accoglimento del presente gravame ed in ragione del pagamento eseguito dalla CP_1
in favore del Sig. , condannare il Sig.
[...] CP_3 CP_3
a restituire alla l'importo di € 12.302,13,
[...] CP_1 oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo. Con ogni conseguente statuizione e con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, nonché nella fase relativa alla ATP”.
Conclusioni dell'appellato CP_3
“Si chiede che la Corte adita, dopo averne disposto la riunione, voglia respingere gli appelli confermando, anche con diversa motivazione, la sentenza di primo grado, con ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese legali del grado di appello”.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 387, pubblicata il 24/6/2022, il
Tribunale Ordinario dell'Aquila, in parziale accoglimento della domanda proposta dal sig. nei confronti CP_3 dell'appaltatrice in proprio e quale mandataria CP_1 dell'associazione temporanea d'imprese (ATI) costituita dalla predetta società e dalla Controparte_4
e nei confronti del direttore dei lavori
[...] arch. condannava i Parte_1 convenuti, in solido fra loro, al pagamento all'attore della somma di € 13.721,04, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni subiti dal sig.
a seguito dei lavori di ristrutturazione post sisma, ed a CP_3 rifondere all'attore le spese di lite, liquidate nell'importo complessivo di euro 3.000,00 per compensi ed euro 545,00 per esborsi.
1.1. Il Tribunale premetteva che il sig. aveva CP_3 riferito che durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e consolidamento delle parti comuni dell'edificio condominiale
Sallustio II, sito in L'Aquila, via dei Colonna n. 10, appaltati dal Condominio all'ATI costituita tra che Controparte_5 all'epoca rivestiva la qualità di mandataria, e CP_1 gli operai di avevano causato danni al pavimento, ai CP_4 rivestimenti ed agli impianti termico, elettrico ed idrico- sanitario della sua abitazione, sita nello stabile condominiale, di cui era comproprietario insieme alla moglie;
che i danni erano stati costatati nel verbale di accertamento sottoscritto in data
15/7/2014 da lui, dal legale rappresentante di e dal CP_1 direttore dei lavori arch. , il quale aveva ordinato Parte_1
a di provvedere alle riparazioni;
che, avendo la convenuta CP_1 effettuato solo una minima parte dei lavori, egli aveva promosso procedimento per accertamento tecnico preventivo;
che il consulente aveva confermato che i danni indicati nel verbale del
15/7/2014 erano stati eliminati solo in parte ed aveva quantificato il pregiudizio patrimoniale residuo in complessivi
€ 9.748,80, di cui € 2.960,75 per materiali smontati e non riconsegnati o non più servibili, € 3.282,32 per il rifacimento dell'impianto termico, € 1.478,11 per danni all'impianto elettrico ed € 2.027,61 per danni all'impianto idrico-sanitario.
1.2. Il giudice di primo grado riteneva infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da stante la responsabilità solidale delle imprese CP_1 che fanno parte dell'ATI; osservava che l'attore aveva fornito prova dei danni subiti sulla base del contratto di appalto, delle risultanze delle prove orali e dell'accertamento tecnico preventivo;
che ai danni indicati dal consulente doveva aggiungersi il canone mensile locatizio di € 180,81, per un totale di euro 542,43, versato dall'attore per il prolungamento del soggiorno presso il Progetto Case a causa della mancata restituzione delle chiavi dell'appartamento da parte di CP_1
dal 23/6/2015 al giorno 11/8/2015, quando il sig.
[...] CP_3 aveva fatto cambiare la serratura a sua spese, e la somma di €
342,00, pari al costo della nuova serratura.
1.3. Il Tribunale riteneva invece non provato il danno morale.
1.4. Il Tribunale riteneva responsabile dei danni subiti dal sig. anche l'arch. , per avere omesso di CP_3 Parte_1 vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, tenuto conto che i danni avevano interessato anche altre unità immobiliari del condominio e che la reiterazione delle condotte dimostrava che il direttore dei lavori era stato costantemente assente dal cantiere.
2. Avverso la sentenza sopra indicata proponevano appello l'arch. , con atto di citazione notificato in data Parte_1
23/11/2022, sulla base di quattro motivi, e con CP_1 atto di citazione notificato in data 28/11/2022, sulla base di tre motivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
2.1. In entrambi i giudizi si costituiva il sig. CP_3
, chiedendo il rigetto degli appelli.
[...]
2.2. Riuniti i due giudizi, l'udienza di precisazione delle conclusioni del 2/7/2024 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate ai sensi della norma citata concludevano rinviando ai rispettivi scritti difensivi.
2.2.1. Con ordinanza in data 4/7/2024, la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Con il primo motivo d'appello l'arch. lamenta Parte_1
l'omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado in ordine all'eccezione da lui proposta di nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado per il difetto di allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda dell'attore e chiede la definizione del presente giudizio con una pronuncia di rito che rilevi il vizio in parola.
3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Deve essere in primo luogo rammentato che il mancato esame di una questione meramente processuale non dà luogo a un vizio di omessa pronuncia, che attiene soltanto al mancato esame delle domande di merito, e non può pertanto assumere ad autonoma causa di nullità della sentenza impugnata (vedi Cass. n. 10073 del 2003).
3.3. La deduzione dell'appellante in ordine alla nullità dell'atto di citazione è inoltre infondata.
3.3.1. La nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c. si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, impedendo al convenuto di difendersi adeguatamente e puntualmente (Cass n. 11751 del 2013).
3.3.2. Nel caso in esame il sig. nell'atto CP_3 introduttivo descrisse i danni cagionati dagli operai di all'interno del suo appartamento nel corso dei lavori CP_4 appaltati dal all'ATI e indicò come responsabile Parte_2 anche il direttore dei lavori, lamentando l'omessa vigilanza da parte dell'arch. sull'operato dell'appaltatrice. Parte_1
L'odierno appellante è stato pertanto messo in condizione di difendersi, come risulta dagli atti da lui depositati nel corso del giudizio di primo grado.
3.4. Spettava al giudice valutare la fondatezza della domanda proposta dall'attore nei confronti del direttore dei lavori e dell'appaltatrice e fornirne la qualificazione giuridica, che il Tribunale ha indicato come contrattuale, senza specifiche contestazioni sul punto in questo grado di appello.
4. Con il secondo motivo d'appello l'arch. Parte_1 lamenta di essere stato riconosciuto responsabile, in solido con dei danni subiti dal sig. per negligenza CP_1 CP_3 consistita all'avere omesso di vigilare sull'esecuzione dei lavori appaltati all'ATI.
4.1. Deduce che tale responsabilità non è configurabile, poiché il direttore dei lavori è tenuto a verificare che le opere siano svolta a regola d'arte e non già alla vigilanza sul cantiere. 4.1.1. Osserva inoltre di avere svolto correttamente il suo compito, giacché nel corso dell'accertamento tecnico preventivo era emerso che i lavori appaltati all'ATI eran stati realizzati in modo tecnicamente corretto.
5. Il motivo è infondato.
5.1. Il affidò con contratto di Controparte_6 appalto stipulato il 19/7/2013 all'ATI costituita dalla
[...]
mandataria con una Controparte_7 partecipazione pari, all'epoca, all'80%, e CP_1 mandante con una partecipazione pari al 20%, la realizzazione di lavori di ricostruzione e risanamento post sismico delle parti comuni dell'edificio sito in L'Aquila, via Colonna n. 10, lesionato con esiti di danno strutturale di tipo “E” e dichiarato inagibile.
5.1.1. Dal computo metrico allegato al contratto risulta che i lavori da eseguire prevedevano l'accesso negli appartamenti dei singoli condòmini e comprendevano, fra l'altro, lo smontaggio di apparecchiature di illuminazione elettrica a parete o controsoffitto, di tende da sole, infissi interni ed esterni, soglie, contatori elettrici, pavimentazione dei balconi, centrale idrica con ricostruzione degli allacci;
era inoltre stabilito che i materiali da rimontare all'esito del consolidamento fossero conservati in luogo indicato dal direttore dei lavori.
5.1.2. Dal verbale di sopralluogo redatto dalle parti della presente causa in data 15/7/2014 risulta che i danni accertati nell'appartamento del sig. riguardavano 1) l'impianto CP_3 termico, con asportazione dei collettori e taglio della tubazioni, taglio dei tubi di alimentazione di elementi radianti eseguito a ridosso del massetto di sottofondo, tale da non consentire il loro ripristino senza la parziale demolizione della relativa pavimentazione e del sottofondo, essendo necessario ripristinare con saldature le tubazioni asportate di tutti gli elementi radianti, al fine di verificare anche la tenuta dell'impianto; 2) l'impianto elettrico, mancante dei quadri elettrici di piano e degli elementi per la predisposizione dell'impianto di allarme, nonché di tutti i castelletti, essendo stati asportati i conduttori, con conseguente necessità di demolizione superficiale delle pareti e dei pavimenti per l'infilaggio dei nuovi conduttori;
3) l'impianto idrico e sanitario, essendo stati asportati senza alcun criterio di salvaguardia i sanitari ed i relativi accessori, recando un danno prima non esistente alla pavimentazione ed ai rivestimenti.
5.1.3. Nel corso del sopralluogo eseguito nella data sopra indicata le parti diedero inoltre atto che al momento della riconsegna dei materiali smontati dagli operai CP_4 risultarono mancanti o danneggiati un WC, tre lampade da esterno, cinque porte interne, due porte in vetro, un videocitofono ed un citofono.
5.1.4. Come evidenziato nella sentenza di primo grado, analoghi danni vennero riscontrati in altri appartamenti siti nel Condominio.
5.2. Dall'esame della documentazione sopra citata emerge che il danneggiamento degli impianti e dei rivestimenti dell'appartamento e l'asportazione di materiali furono realizzati nell'esecuzione dei lavori di smontaggio commissionati dal funzionali ai successivi Parte_3 interventi di consolidamento. Tali lavori di smontaggio dovevano essere eseguiti sotto la supervisione del direttore dei lavori, al quale, come sopra evidenziato, era altresì demandato di indicare il luogo nel quale i materiali rimossi dovevano essere conservati.
5.2.1. Tale supervisione è totalmente mancata per espressa ammissione dell'arch. , che nel verbale del 15/7/2014 Parte_1 annotò che i danni arrecati all'appartamento del sig. non CP_3 erano prima visibili.
5.3. Ne consegue la sua responsabilità, in solido con l'appaltatrice, per l'omessa vigilanza affinché le opere di smontaggio fossero eseguite in maniera conforme al regolamento contrattuale, al progetto e alle regole della buona tecnica
(sulla responsabilità del direttore dei lavori, vedi Cass. n.
27045 del 2024; Cass. n. 14456 del 2023, Cass. n. 15718 del
2021).
5.4. Secondo la giurisprudenza di legittimità in tema di contratto di appalto il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'articolo 2055 del c.c., applicabile anche in tema di responsabilità contrattuale (Cass. n. 7057 del 2024).
6. Con il terzo motivo d'appello l'appellante lamenta che il giudice di primo grado gli aveva imputato tutte le voci di danno riconosciute al sig. , comprese quelle non attinenti CP_3 al suo incarico.
6.1. L'arch. contesta in particolare la condanna Parte_1 al pagamento delle spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo, pari ad € 3.087,81, deducendo che il sig.
aveva promosso tale procedimento assumendo la sussistenza CP_3 di vizi delle opere mentre il consulente ne aveva accertato la conformità a regola d'arte; della spesa di € 342,00 sostenuta dal sig. per il cambio della serratura dell'appartamento, CP_3 nonostante l'esponente non avesse il possesso delle chiavi;
della spesa di € 542,43, pari ai canoni di locazione versati dal sig. per la permanenza nel Progetto Case dal 23 giugno al CP_3 giorno 11 agosto 2015, pur non essendo a lui imputabile il ritardo nella riconsegna dell'immobile da parte di;
CP_1 della somma di € 2.960,00, calcolata dal consulente in sede di accertamento tecnico preventivo per il ripristino degli accessori dell'immobile asportati dagli operai prima dell'inizio dei lavori.
7. Il motivo è parzialmente fondato.
7.1. Come esposto in riferimento al primo motivo di appello,
l'arch. deve rispondere dei danni subiti dal sig. Parte_1
per l'omessa vigilanza nel corso delle operazioni di CP_3 smontaggio eseguite da Parte_4
. Correttamente il Tribunale ha pertanto posto a suo
[...] carico le spese necessarie per la sostituzione dei materiali sottratti o resi inservibili nel corso di tali operazioni, espressamente previste nel computo metrico e preliminari alla realizzazione delle opere di consolidamento dello stabile;
nonché le spese dell'accertamento tecnico preventivo, volto a quantificare l'importo delle opere di ripristino da eseguire nell'appartamento del sig. per l'eliminazione dei danni, CP_3 debitamente riscontrati dal consulente, fermo restando, per quanto appresso si dirà, che le spese sostenute in sede di accertamento tecnico preventivo devono essere regolate nel giudizio di merito unitamente alle spese processuali ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.
7.2. Fondata è invece la doglianza dell'arch. in Parte_1 ordine alle spese relative al cambio della serratura ed ai canoni pagati dal sig. per il prolungamento del soggiorno presso CP_3 il Progetto Case, per un importo complessivo di euro 884,43.
7.2.1. Corretta risulta infatti la deduzione dell'appellante in ordine alla sua carenza di responsabilità con riferimento alla mancata riconsegna dell'immobile al sig. CP_3 da parte di per i dissidi insorti fra le parti in CP_1 ordine alla pretesa di di ottenere dal sig. il CP_1 CP_3 pagamento di alcuni dei lavori di ripristino da lui richiesti. 7.2.2. Dagli atti risulta infatti che l'arch. Parte_1 ordinò nel verbale del 15/7/2014 a di provvedere alle CP_1 riparazioni dei danni riscontrati, la convocò sul cantiere per un chiarimento fra le parti con email del 10/10/2014 a seguito delle rimostranze del sig. in ordine all'operato della CP_3 società appaltatrice e fu infine presente al momento dell'accesso nell'appartamento in data 10/8/2015, quando il sig.
fece cambiare la serratura per la mancata riconsegna delle CP_3 chiavi da parte di , assente sul posto anche se convocata CP_1 sul cantiere.
8. Con il quarto motivo d'appello l'arch. lamenta Parte_1 la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
8.1. Il motivo va esaminato all'esito del giudizio in relazione al quale devono essere regolate le spese di lite.
9. Venendo all'esame dell'appello proposto da , CP_1 con il primo motivo l'appaltatrice reitera l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in ordine ai danni lamentati dal sig. , deducendo che essi erano ascrivibili CP_3 esclusivamente alle maestranze di all'epoca Controparte_5
Part mandataria dell' di tipo verticale;
evidenzia che nell'ATI essa aveva una partecipazione minoritaria, essendole affidati unicamente i lavori di consolidamento strutturale del fabbricato;
che solo in data 19/2/2014, a lavori ormai ultimati,
Part aveva assunto l'incarico di mandataria dell' in sostituzione di , divenuta mandante. CP_4
9.1. deduce inoltre l'inammissibilità di quanto CP_1 dedotto dal sig. nella seconda memoria ex art. 183, comma CP_3
6, c.p.c., nella quale l'odierno appellato affermò che l'assunzione della qualità di mandataria da parte di aveva CP_1 comportato una sua responsabilità diretta per i danneggiamenti cagionati da , con inammissibile mutatio libelli. CP_4
10. Il motivo è manifestamente infondato. 10.1. La responsabilità solidale delle società che facevano parte dell'ATI affidataria dei lavori era stabilita espressamente nell'atto costitutivo dell'ATI, stipulato il giorno 8/1/2013 e venne ribadita nell'atto di modifica in data
20/2/2014, con il quale assunse l'incarico di mandataria. CP_1
10.2. La responsabilità solidale delle imprese che compongono l'ATI è inoltre prevista dall'art. 37, comma 5, del d.lgs. n. 163 del 2006, all'epoca vigente ed espressamente richiamato nell'atto di costituzione dell'ATI, secondo il quale
“l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori".
10.3. Ferme le assorbenti considerazioni sopra esposte, va inoltre osservato che dall'atto di costituzione non risulta la natura verticale dell'ATI, essendo unicamente precisato che le opere di consolidamento sarebbero state eseguite soltanto da
, in possesso delle richieste certificazioni. Va infine CP_1 osservato, per completezza, che la regola della responsabilità solidale non è esclusa dalla natura verticale del raggruppamento di imprese ed è derogata unicamente quando ad una delle imprese siano affidati lavori scorporabili, circostanza questa neppure dedotta nel caso in esame.
10.3.1. Restano assorbite le ulteriori deduzioni dell'appellante.
11. Con il secondo motivo d'appello contesta CP_1 la sua condanna alla refusione al sig. Visca delle spese sostenute per il procedimento di A.T.P., pari ad € 3.087,81.
11.1. L'appellante deduce che il consulente aveva accertato la conformità a regola d'arte delle opere da lei eseguite e che pertanto le spese del procedimento dovevano restare a carico del ricorrente che lo aveva promosso. 12. Con il terzo motivo d'appello lamenta che il CP_1 giudice di primo grado aveva applicato la rivalutazione monetaria anche sulle spese del procedimento per A.T.P., che andavano invece liquidate come spese giudiziarie e non già a titolo di risarcimento del danno.
13. I due motivi devono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione.
13.1. Come già evidenziato esaminando l'appello proposto dall'arch. , la consulenza espletata in sede di Parte_1 accertamento tecnico preventivo ha confermato l'esistenza dei danni accertati nel verbale del 15/7/2014 ed ha quantificato le spese necessarie per le opere di ripristino non eseguite da
, liquidate dal Tribunale a titolo risarcitorio in favore CP_1 del sig. . CP_3
13.2. Corretta risulta la deduzione di secondo la CP_1 quale le spese dell'accertamento tecnico preventivo devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere considerate, nel successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92
c.p.c. (vedi Cass. n. 9735 del 2020).
13.3. Ne consegue che tali spese non sono soggette a rivalutazione e vanno poste a carico delle parti sulla base del principio della soccombenza con valutazione da compiersi, anche d'ufficio, in base all'esito definitivo del giudizio.
14. Sulla base di quanto esposto, in parziale modifica della sentenza di primo grado, deve essere condannata al CP_1 pagamento al sig. della somma di euro 10.633,23 a titolo CP_3 di risarcimento dei danni, con rivalutazione ed interessi come disposto dal Tribunale, in solido con l'arch. sino a Parte_1 concorrenza per quanto riguarda la posizione di quest'ultimo della somma di euro 9.748,80 (10.633,23 – 884,43) in linea capitale.
15. Tenuto conto dell'esito definito del giudizio, con parziale riduzione della pretesa risarcitoria del sig. CP_3 appare equo compensare nella misura di un decimo le spese di lite, ivi comprese quelle dell'accertamento tecnico preventivo, ponendo a carico degli odierni appellanti, in solido fra loro, la residua quota di nove decimi, che si liquida per il primo grado secondo i parametri utilizzati dal Tribunale, in difetto di censure sul punto, e per il secondo grado in base ai valori indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso fra 5.200,01 e 26.000,00 euro, esclusi i compensi per la fase di trattazione, che non si è svolta.
16. Non essendo contestato che gli appellanti hanno provveduto in misura del 50% ciascuno al pagamento delle somme poste a loro carico nella sentenza di primo grado, in parziale accoglimento della domanda restitutoria proposta da entrambi, il sig. deve essere condannato a rifondere loro le somme CP_3 versate a titolo di spese processuali e rivalutazione monetaria in misura superiore a quanto accertato nella presente sentenza.
Ne consegue che l'appellato dovrà restituire a ciascuna delle controparti le somme di euro 154,39, pari alla metà di un decimo delle spese dell'accertamento tecnico preventivo compensato in questo grado di giudizio, e di euro 160,56, pari alla somma versata da ciascuno a titolo di rivalutazione monetaria non dovuta, nonché il maggiore importo delle spese processuali liquidate in primo grado, oltre ad interessi al tasso legale decorrenti dall'esborso e sino al saldo.
17. Il sig. non può essere invece condannato a CP_3 restituire all'arch. la somma di euro 442,21, pari Parte_1 alla metà dell'importo di euro 884,43, pagatagli dal direttore dei lavori a titolo di canoni di locazione e spese per il cambio della serratura. Non si tratta infatti di un indebito oggettivo, atteso che tale somma è dovuta all'odierno appellato, né ricorrono le condizioni di cui all'art. 2036 c.c. per la ripetizione dell'indebito soggettivo.
17.1. Opera in relazione al credito sopra indicato dell'arch. la surrogazione legale, ai sensi dell'art. Parte_1
1203 n. 3) c.c., con conseguente diritto del direttore dei lavori di ripetere dall'obbligata la somma da lui pagata, CP_1 ma in questa sede non può essere pronunciata condanna al pagamento, non avendo l'arch. formulato domande nei Parte_1 confronti dell'appaltatrice.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
1) condanna al pagamento a della CP_1 CP_3 somma di euro 10.633,23, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi come disposto nella sentenza impugnata, in solido con quest'ultimo sino a Parte_1 concorrenza della somma di euro 9.748,80 in linea capitale, oltre rivalutazione ed interessi;
2) compensa le spese processuali nella misura di un decimo e condanna e in CP_1 Parte_1 solido fra loro, a rifondere a la residua quota di CP_3 nove decimi, che liquida in euro 2.779,03 per le spese dell'accertamento tecnico preventivo, euro 490,50 per esborsi ed euro 2.700,00 per compensi del primo grado di giudizio, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, e per il presente grado di appello in euro
3.569,40 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%; 3) dà atto dell'avvenuto pagamento da parte degli appellanti delle somme poste a loro carico in primo grado e condanna CP_3
a restituire a ed a
[...] CP_1 Parte_1
la somma di euro 314,95 ciascuno, oltre a quanto da
[...] loro versato a titolo di spese processuali in esecuzione della sentenza di primo grado in misura superiore alle spese liquidate al capo 2 che precede, con interessi al tasso legale decorrenti dall'esborso e sino al saldo.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 4/3/2025
La Presidente estensora dr. Nicoletta Orlandi