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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/05/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 999/2024
Udienza del 13/05/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 999/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Merante
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
- RESISTENTE / CONTUMACE - avente ad oggetto: retribuzione - TFR.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 999/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 18/04/2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio la Controparte_1 esponendo:
- che a decorrere dal 05/11/2013 e fino al 17/10/2020 aveva lavorato (presso il distributore di benzina “Esso” di , in CP_2 forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze della Società resistente che gestisce bar e altri esercizi simili senza cucina, con la mansione di addetto al distributore di carburante ed assimilati (livello IV);
- che a far data dal mese di marzo e fino ad ottobre 2020 tutti i dipendenti, a seguito di problemi economici che avevano comportato la chiusura di alcune attività della società, venivano messi in cassa integrazione e licenziati per giusta causa in data 17/10/2020 (recte,
19/10/2020, come si evince dalla Certificazione Unica 2021 in atti);
- che con decreto del 27/05/2019 emesso dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, nel procedimento penale n. 5056/2017 (recte, 5065/2017 R.G.N.R., come si evince dalla visura camerale in atti), l'esercizio dell'impresa dell'odierna società resistente veniva affidato agli Amministratori Giudiziari Dott.ri
[...]
e , a seguito del sequestro preventivo di CP_3 Controparte_4 tutti i beni aziendali e delle quote aziendali dei soci;
- che a seguito del licenziamento egli non riceveva le buste paga del TFR e dello stipendio di maggio 2019 né, tantomeno, il relativo pagamento.
1.1. Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- in via principale, condannare la società resistente al pagamento della somma complessiva di € 8.686,81 (di cui € 7.921,81 a titolo di
TFR maturato dalla data di assunzione del 05/11/2013 sino al
17[19]/10/2020, data del licenziamento, ed € 765,00 a titolo di Pagina 2 di 7 R.G. LAV. N. 999/2024
stipendio netto per il mese di maggio 2019), oltre interessi e rivalutazione;
- in via subordinata, condannare la resistente al pagamento della somma di € 1.420,26 a titolo di TFR netto maturato dalla data di nomina degli amministratori giudiziari (27/05/2019) sino al
17[19]/10/2020 (data del licenziamento), oltre interessi e rivalutazione;
ordinare agli amministratori giudiziari di riconoscere ed accantonare il credito residuo del ricorrente.
2. Nonostante la ritualità della notifica (eseguita a mezzo p.e.c. in data 23/09/2024 sia all'indirizzo dell'impresa estratto dal Registro
INI-PEC sia a quello degli amministratori giudiziari), la Società resistente non si è costituita in giudizio, sicché deve esserne dichiarata la contumacia.
3. Preliminarmente, occorre precisare che dalla visura camerale allegata al ricorso si evince che con decreto del 27/05/2019, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento penale n. 5065/2017 R.G.N.R. Mod. 21, era stato disposto il sequestro preventivo del compendio aziendale e delle unità operative della resistente e venivano nominati gli CP_5 amministratori giudiziari.
Il Giudice del Tribunale di Catanzaro, con decreto del 10/06/2019
(emesso nel proc. n. 3896/2017 R.G. GIP e n. 93/2019 R.M.C.), non convalidava il citato sequestro d'urgenza disposto dal P.M., ma disponeva contestualmente il sequestro preventivo dell'impresa, del compendio aziendale e delle unità operative, nominando ex novo, in via provvisoria, i medesimi amministratori giudiziari Pt_2 [...]
e ). CP_3 Controparte_4
3.1. Occorre pertanto fare riferimento all'art. 104-bis delle disp. att. del cod. proc. pen. (rubricato “Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio”), il quale, al comma 1-bis, dispone:
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«Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo
IV del Libro I del citato decreto legislativo» (ovvero del c.d.
Codice IM).
Il titolo IV del Libro I del Codice IM (rubricato “La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali”) reca, agli artt. da 52
a 62, norme disciplinanti i diritti dei terzi e le modalità di accertamento di tali diritti.
In particolare, l'art. 52, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 stabilisce che la “confisca” (e, in ragione del rinvio operato dall'art. 104-bis cit., ora anche il sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. ovvero il c.d. sequestro finalizzato alla confisca) disposta in un procedimento di prevenzione «non pregiudica
i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro».
Pertanto, l'accertamento dei crediti vantati dal lavoratore ricorrente relativamente alle retribuzioni maturate antecedentemente al sequestro disposto dal GIP (ovvero fino al 10/06/2019), dovrà avvenire nell'ambito della procedura concorsuale di cui agli artt. 57 e segg. del Codice IM (come prescritto dall'art. 104-bis delle disp. att. del cod. proc. pen.).
D'altronde, proprio con specifico riferimento ai crediti di lavoro, la
Suprema Corte, in un caso relativo ad una misura di prevenzione antimafia (ma il principio è senz'altro estensibile anche al sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in forza del
Pagina 4 di 7 R.G. LAV. N. 999/2024
rinvio operato dall'art. 104-bis cit. alle disposizioni del Codice
IM), ha avuto recentemente modo di statuire che “in caso di sequestro dell'azienda disposto ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d.
“codice antimafia”), la competenza all'accertamento dei crediti da lavoro subordinato, anteriori al provvedimento di sequestro, spetta al giudice delegato del procedimento di prevenzione e non al giudice del lavoro” (Cass. n. 13432/2023).
Da ultimo, si è infine affermato che «nello speciale procedimento di verifica dei crediti previsto dagli artt. 57 e ss. del d.lgs. 159 del 2011, opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia già stata proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, l'improcedibilità, e che, in mancanza, nel d. lgs. n.
159 del 2011, di una previsione analoga a quella di cui all'art. 96, comma 2, n. 3 l. fall., il giudice della prevenzione non è vincolato nel suo accertamento dalla pronuncia di condanna di primo grado intervenuta prima del sequestro di prevenzione, prevalendo l'esigenza pubblicistica di impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere crediti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego» (Cass. n. 731/2024).
3.2. Alla luce di quanto sopra esposto, compete al Giudice del sequestro disposto in ambito penale (secondo la procedura descritta agli artt. da 52 a 62 del Codice antimafia) l'accertamento della retribuzione del mese di maggio 2019, in quanto si tratta di credito anteriore al sequestro, così come del TFR maturato dall'assunzione e fino alla data del sequestro stesso (10/06/2019).
Non può, pertanto, questo giudice ordinare agli amministratori giudiziari di accantonare le somme dovute a titolo di credito residuo, spettando al giudice delegato nel procedimento penale ogni potere
Pagina 5 di 7 R.G. LAV. N. 999/2024
afferente all'accertamento dei predetti crediti.
4. Il ricorso è quindi fondato limitatamente alla domanda di condanna di pagamento avanzata in via subordinata ovvero al TFR maturato dalla data del sequestro preventivo disposto dal GIP
(10/06/2019) fino alla data del licenziamento (19/10/2020, indicata nella CU 2021), in quanto si tratta di credito maturato successivamente al sequestro.
4.1. L'importo richiesto (€ 1.420,26) appare corretto.
Esso è infatti inferiore alla differenza tra il TFR risultante dalla CU
2021 (€ 8.375,57), nella quale si dà atto che la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta in data 19/10/2020, e quello risultante nella CU 2020 (€ 6.315,10).
4.2. Non costituendosi in giudizio, la Società resistente non ha d'altronde provato di aver adempiuto alla propria obbligazione di pagamento ed ha, altresì, rinunciato a far valere l'eccezione di inadempimento ovvero l'eventuale mancata effettuazione della prestazione lavorativa, come era suo preciso onere (Cass., Sez. Un.,
13533/2001).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione
e, per l'effetto, condanna la resistente
[...]
in persona degli amministratori Controparte_1 giudiziari e, comunque, del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 1.420,26 in favore del ricorrente , per la causale specificata in Parte_1 motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come
Pagina 6 di 7 R.G. LAV. N. 999/2024
per legge;
- dichiara la competenza del giudice che ha disposto il sequestro preventivo penale nel proc. n. 5065/2017 RGNR per
l'accertamento del credito retributivo vantato dal ricorrente relativamente al mese di maggio 2019 ed al TFR maturato dall'assunzione e fino al 10/06/2019 (data del sequestro);
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna la resistente Controparte_1
l pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che
[...] si liquidano nella somma di € 1.100,00 per soli compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m.
n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 13/05/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 999/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Merante
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
- RESISTENTE / CONTUMACE - avente ad oggetto: retribuzione - TFR.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Pagina 1 di 7 R.G. LAV. N. 999/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 18/04/2024, Parte_1 ha convenuto in giudizio la Controparte_1 esponendo:
- che a decorrere dal 05/11/2013 e fino al 17/10/2020 aveva lavorato (presso il distributore di benzina “Esso” di , in CP_2 forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle dipendenze della Società resistente che gestisce bar e altri esercizi simili senza cucina, con la mansione di addetto al distributore di carburante ed assimilati (livello IV);
- che a far data dal mese di marzo e fino ad ottobre 2020 tutti i dipendenti, a seguito di problemi economici che avevano comportato la chiusura di alcune attività della società, venivano messi in cassa integrazione e licenziati per giusta causa in data 17/10/2020 (recte,
19/10/2020, come si evince dalla Certificazione Unica 2021 in atti);
- che con decreto del 27/05/2019 emesso dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, nel procedimento penale n. 5056/2017 (recte, 5065/2017 R.G.N.R., come si evince dalla visura camerale in atti), l'esercizio dell'impresa dell'odierna società resistente veniva affidato agli Amministratori Giudiziari Dott.ri
[...]
e , a seguito del sequestro preventivo di CP_3 Controparte_4 tutti i beni aziendali e delle quote aziendali dei soci;
- che a seguito del licenziamento egli non riceveva le buste paga del TFR e dello stipendio di maggio 2019 né, tantomeno, il relativo pagamento.
1.1. Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- in via principale, condannare la società resistente al pagamento della somma complessiva di € 8.686,81 (di cui € 7.921,81 a titolo di
TFR maturato dalla data di assunzione del 05/11/2013 sino al
17[19]/10/2020, data del licenziamento, ed € 765,00 a titolo di Pagina 2 di 7 R.G. LAV. N. 999/2024
stipendio netto per il mese di maggio 2019), oltre interessi e rivalutazione;
- in via subordinata, condannare la resistente al pagamento della somma di € 1.420,26 a titolo di TFR netto maturato dalla data di nomina degli amministratori giudiziari (27/05/2019) sino al
17[19]/10/2020 (data del licenziamento), oltre interessi e rivalutazione;
ordinare agli amministratori giudiziari di riconoscere ed accantonare il credito residuo del ricorrente.
2. Nonostante la ritualità della notifica (eseguita a mezzo p.e.c. in data 23/09/2024 sia all'indirizzo dell'impresa estratto dal Registro
INI-PEC sia a quello degli amministratori giudiziari), la Società resistente non si è costituita in giudizio, sicché deve esserne dichiarata la contumacia.
3. Preliminarmente, occorre precisare che dalla visura camerale allegata al ricorso si evince che con decreto del 27/05/2019, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento penale n. 5065/2017 R.G.N.R. Mod. 21, era stato disposto il sequestro preventivo del compendio aziendale e delle unità operative della resistente e venivano nominati gli CP_5 amministratori giudiziari.
Il Giudice del Tribunale di Catanzaro, con decreto del 10/06/2019
(emesso nel proc. n. 3896/2017 R.G. GIP e n. 93/2019 R.M.C.), non convalidava il citato sequestro d'urgenza disposto dal P.M., ma disponeva contestualmente il sequestro preventivo dell'impresa, del compendio aziendale e delle unità operative, nominando ex novo, in via provvisoria, i medesimi amministratori giudiziari Pt_2 [...]
e ). CP_3 Controparte_4
3.1. Occorre pertanto fare riferimento all'art. 104-bis delle disp. att. del cod. proc. pen. (rubricato “Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e confisca. Tutela dei terzi nel giudizio”), il quale, al comma 1-bis, dispone:
Pagina 3 di 7 R.G. LAV. N. 999/2024
«Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo
IV del Libro I del citato decreto legislativo» (ovvero del c.d.
Codice IM).
Il titolo IV del Libro I del Codice IM (rubricato “La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali”) reca, agli artt. da 52
a 62, norme disciplinanti i diritti dei terzi e le modalità di accertamento di tali diritti.
In particolare, l'art. 52, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 stabilisce che la “confisca” (e, in ragione del rinvio operato dall'art. 104-bis cit., ora anche il sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. ovvero il c.d. sequestro finalizzato alla confisca) disposta in un procedimento di prevenzione «non pregiudica
i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro».
Pertanto, l'accertamento dei crediti vantati dal lavoratore ricorrente relativamente alle retribuzioni maturate antecedentemente al sequestro disposto dal GIP (ovvero fino al 10/06/2019), dovrà avvenire nell'ambito della procedura concorsuale di cui agli artt. 57 e segg. del Codice IM (come prescritto dall'art. 104-bis delle disp. att. del cod. proc. pen.).
D'altronde, proprio con specifico riferimento ai crediti di lavoro, la
Suprema Corte, in un caso relativo ad una misura di prevenzione antimafia (ma il principio è senz'altro estensibile anche al sequestro disposto ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen. in forza del
Pagina 4 di 7 R.G. LAV. N. 999/2024
rinvio operato dall'art. 104-bis cit. alle disposizioni del Codice
IM), ha avuto recentemente modo di statuire che “in caso di sequestro dell'azienda disposto ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d.
“codice antimafia”), la competenza all'accertamento dei crediti da lavoro subordinato, anteriori al provvedimento di sequestro, spetta al giudice delegato del procedimento di prevenzione e non al giudice del lavoro” (Cass. n. 13432/2023).
Da ultimo, si è infine affermato che «nello speciale procedimento di verifica dei crediti previsto dagli artt. 57 e ss. del d.lgs. 159 del 2011, opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti di soggetto sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia già stata proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, l'improcedibilità, e che, in mancanza, nel d. lgs. n.
159 del 2011, di una previsione analoga a quella di cui all'art. 96, comma 2, n. 3 l. fall., il giudice della prevenzione non è vincolato nel suo accertamento dalla pronuncia di condanna di primo grado intervenuta prima del sequestro di prevenzione, prevalendo l'esigenza pubblicistica di impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere crediti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego» (Cass. n. 731/2024).
3.2. Alla luce di quanto sopra esposto, compete al Giudice del sequestro disposto in ambito penale (secondo la procedura descritta agli artt. da 52 a 62 del Codice antimafia) l'accertamento della retribuzione del mese di maggio 2019, in quanto si tratta di credito anteriore al sequestro, così come del TFR maturato dall'assunzione e fino alla data del sequestro stesso (10/06/2019).
Non può, pertanto, questo giudice ordinare agli amministratori giudiziari di accantonare le somme dovute a titolo di credito residuo, spettando al giudice delegato nel procedimento penale ogni potere
Pagina 5 di 7 R.G. LAV. N. 999/2024
afferente all'accertamento dei predetti crediti.
4. Il ricorso è quindi fondato limitatamente alla domanda di condanna di pagamento avanzata in via subordinata ovvero al TFR maturato dalla data del sequestro preventivo disposto dal GIP
(10/06/2019) fino alla data del licenziamento (19/10/2020, indicata nella CU 2021), in quanto si tratta di credito maturato successivamente al sequestro.
4.1. L'importo richiesto (€ 1.420,26) appare corretto.
Esso è infatti inferiore alla differenza tra il TFR risultante dalla CU
2021 (€ 8.375,57), nella quale si dà atto che la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuta in data 19/10/2020, e quello risultante nella CU 2020 (€ 6.315,10).
4.2. Non costituendosi in giudizio, la Società resistente non ha d'altronde provato di aver adempiuto alla propria obbligazione di pagamento ed ha, altresì, rinunciato a far valere l'eccezione di inadempimento ovvero l'eventuale mancata effettuazione della prestazione lavorativa, come era suo preciso onere (Cass., Sez. Un.,
13533/2001).
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione
e, per l'effetto, condanna la resistente
[...]
in persona degli amministratori Controparte_1 giudiziari e, comunque, del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 1.420,26 in favore del ricorrente , per la causale specificata in Parte_1 motivazione, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come
Pagina 6 di 7 R.G. LAV. N. 999/2024
per legge;
- dichiara la competenza del giudice che ha disposto il sequestro preventivo penale nel proc. n. 5065/2017 RGNR per
l'accertamento del credito retributivo vantato dal ricorrente relativamente al mese di maggio 2019 ed al TFR maturato dall'assunzione e fino al 10/06/2019 (data del sequestro);
- rigetta nel resto il ricorso;
- condanna la resistente Controparte_1
l pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che
[...] si liquidano nella somma di € 1.100,00 per soli compensi di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m.
n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge.
Così deciso in Catanzaro, in data 13 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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