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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/12/2025, n. 2734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2734 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 1.12.2025, fissata a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2767/2021 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ), ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Amalfa;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso dagli avv.ti CP_1
NT VA e LO IT.
E nei confronti del
, in persona del sindaco pro tempore, resistente rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Ada Arnò e dall'Avv. Sabrina Terrana oggetto: rideterminazione indennità premio fine servizio - TFS.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 01.07.2021 premesso di essere stata Parte_1 dipendente della con qualifica di Collaboratore Amministrativo, Parte_2 livello B5, deduceva che in data 24.12.2016, avendo maturato il diritto al prepensionamento, veniva collocata in quiescenza dall'Ente, giusta determinazione dirigenziale n. 1064 del 24.10.2016.
Precisava che ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico, sulla scorta del prospetto contenuto nella citata determinazione, la ricorrente aveva maturato un'anzianità di servizio utile ex art. 4 L. 152/1968 pari ad anni 41 e mesi 3, di cui anni 31 mesi 11 e giorni 23 (dal 01.01.1985 al
21.02.1979) maturati presso la Provincia Regionale di anni 2 mesi 11 e giorni 27 (dal CP_2
25.02.1976 al 21.02.1979) maturati presso il Comune di anni 5 mesi 10 e giorni 9 (dal CP_2
22.02.1979 al 31.12.1984) maturati presso il Comune di mesi 5 e 1 giorno quale accredito CP_2 CP_ figurativo. Lamentava che l' con riferimento al tenendo in considerazione Pt_3 unicamente il servizio prestato alle dipendenze della (pari ad anni Parte_2
32) e non anche quello di ruolo prestato alle dipendenze del giusto atto nr. Controparte_2
9951 del 23 marzo 2020, in data 31 marzo 2020 lo liquidava in un'unica soluzione corrispondendo alla ricorrente la complessiva somma di euro 33.135,59. Riferiva che, con nota del 05.03.2021, la ricorrente costituiva in mora l' invitandolo a rimodulare il trattamento erogato sulla scorta CP_3 del servizio di ruolo effettivamente prestato nel periodo compreso tra il 22.02.1979 e il 31.12.1984 CP_ ma che l' con comunicazione del 09.03.2021, affermava la carenza del diritto in capo alla ricorrente ritenendo che il preteso servizio prestato presso il Comune di sarebbe non di CP_2 ruolo e non inquadrabile in un rapporto di pubblico impiego. Chiedeva, pertanto che venisse dichiarato che la ricorrente aveva svolto un ulteriore periodo di servizio di ruolo alle dipendenze del valido ai fini del calcolo del TFS/IPS, pari ad anni 6 dal 22.02.1979 al Controparte_2
CP_ 31.12.1984; conseguentemente, che venisse ordinato all' di procedere al ricalcolo e alla riliquidazione del tenuto conto del predetto ulteriore periodo e, per l'effetto, che venisse Pt_3 condannato alla corresponsione delle differenze maturate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con memoria dell'08.01.2022 si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso CP_1 del quale chiedeva il rigetto.
Disposta l'integrazione del contraddittorio si costituiva in giudizio il rilevando Controparte_2 la carenza di legittimazione passiva atteso che nessuna domanda era stata presentata nei loro confronti. Precisava inoltre che la ricorrente in data 25.02.1976 era stata assunta alle dipendenze del Patronato Scolastico di gestione della Colonia Permanente Arpi di Contesse con CP_2 contratto di lavoro a tempo determinato, poi convertito a tempo indeterminato, e che con l'entrata in vigore della legge Regione Sicilia n. 1/1979 venivano soppressi i Patronati Scolastici e tutto il personale dipendente, ivi compresa la ricorrente, transitava ai sensi dell'art. 7 comma 1 della citata legge Regionale alle dipendenze dei Comuni mantenendo i livelli di inquadramento di appartenenza. Rilevava che dal momento in cui la ricorrente era transitata nei ruoli dell'organico comunale, l'Ente aveva provveduto non solo all'inquadramento nella qualifica professionale di appartenenza ma anche ad aprire la posizione previdenziale presso il competente istituto, come risultava dalla nota prot. n. 19246 del 15.01.2008 con la quale si trasmettevano i modelli 98.2 ver
3.02 e il foglio aggiuntivo del modello 350 sia alla Provincia Regionale di che alla sig.ra CP_2 omunicando che tale documentazione era stata già trasmessa anche all' Pt_1 CP_4
2 L'udienza del 1.12.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
2. Nel merito al fine di risolvere la presente controversia occorre rilevare che risulta dalla documentazione in atti che la ricorrente in data 25.02.1976 è stata assunta alle dipendenze del
Patronato Scolastico di Messina gestione della Colonia Permanente Arpi di Contesse con contratto di lavoro a tempo determinato, poi convertito a tempo indeterminato, e che con l'entrata in vigore della legge Regione Sicilia n. 1/1979 sono stati soppressi i Patronati Scolastici e la ricorrente è transitava ai sensi dell'art. 7 comma 1 della citata legge Regionale alle dipendenze del CP_2
[...]
Si richiama in particolare l'art. 7 c. 1 legge regione Sicilia n. 1 del 1979 secondo cui “Alla data di entrata in vigore della presente legge i patronati scolastici ed i loro consorzi sono soppressi;
le funzioni di assistenza scolastica ed i servizi già svolti da tali enti sono attribuiti ai rispettivi Comuni, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo agli enti soppressi, con esclusione delle istituzioni socio- scolastiche permanenti istituite e finanziate dalla Regione siciliana, che continuano ad essere gestite ai sensi dell'art. 5 della L.R. 20 settembre 1957,
n. 54.
Il personale in servizio stabile e a tempo indeterminato presso gli uffici dei patronati scolastici alla data del 1° gennaio
1978 e tuttavia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed il patrimonio degli stessi patronati sono trasferiti ai Comuni in cui hanno sede, per essere destinati ai servizi di assistenza scolastica.
L'inquadramento del personale di cui al precedente comma nei ruoli comunali, anche in soprannumero, ha luogo nei livelli corrispondenti alle mansioni esercitate alla data di entrata in vigore della presente legge, con la salvaguardia delle posizioni economiche possedute e nel rispetto della normativa vigente per i dipendenti comunali.”
Risulta quindi dalla documentazione in atti che la ricorrente è stata inquadrata nel ruolo del Comune
a far data dal 22 febbraio 1979.
Ne consegue che alla ricorrente va riconosciuto l'ulteriore periodo di servizio di ruolo prestato alle dipendenze del valido ai fini del calcolo del TFS/IPS, dal 22.02.1979 al Controparte_2
31.12.1984.
L' va pertanto condanna al pagamento dell'ulteriore somma così come determinata dal ctu CP_1 pari ad euro € 6.631,80 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' così come liquidano ex CP_1
D.M. n. 55/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i minimi tariffari in ragione della limitata attività svolta.
Le spese della ctu separatamente liquidate sono poste a carico dell' CP_1
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
3 - condanna l' al pagamento di euro € 6.631,80 con rivalutazione monetaria e interessi legali, CP_1 salva applicazione art.16 L. 412/91;
- condanna altresì l' alla refusione delle spese di lite che si liquidano in favore di CP_1 Parte_1 in euro 2695,50 per compensi professionali, oltre iva e cpa e rimborso spese generali con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario ed in favore del CP_2 in euro 2695,50 oltre spese generali ed accessori di legge;
[...]
- pone a carico dell' le spese della ctu separatamente liquidate. CP_1
Messina, 2.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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