Art. 32. (Esenzioni fiscali per erogazioni a favore delle popolazioni colpite)
Le erogazioni in denaro o in natura, effettuate ((entro il 31 dicembre 1973)) in favore delle popolazioni dei comuni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle societa'. Le stesse erogazioni sono esenti da ogni altro tributo locale.
Le erogazioni in denaro o in natura, effettuate ((entro il 31 dicembre 1973)) in favore delle popolazioni dei comuni indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1973 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle societa'. Le stesse erogazioni sono esenti da ogni altro tributo locale.