Art. 2.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei settori economici interessati, norme dirette a:
semplificare ed unificare, su tutto il territorio della Repubblica, le procedure e la documentazione per i vari adempimenti previsti dall'articolo precedente;
individuare procedure idonee ad evitare moltiplicazioni di adempimenti per lo stesso atto o fatto in caso di imprese aventi filiali, succursali o simili nel territorio di diverse province;
chiarire, in relazione alle varie fattispecie, l'evento preciso dal cui verificarsi decorrono i termini per le denunce o comunicazioni prescritte.
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, emana, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale dei settori economici interessati, norme dirette a:
semplificare ed unificare, su tutto il territorio della Repubblica, le procedure e la documentazione per i vari adempimenti previsti dall'articolo precedente;
individuare procedure idonee ad evitare moltiplicazioni di adempimenti per lo stesso atto o fatto in caso di imprese aventi filiali, succursali o simili nel territorio di diverse province;
chiarire, in relazione alle varie fattispecie, l'evento preciso dal cui verificarsi decorrono i termini per le denunce o comunicazioni prescritte.