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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 16/01/2026, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 26/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CC EP, Presidente
DI OR GIAMPIERO, Relatore
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 704/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ag - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 605/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESCARA sez. 2 e pubblicata il 20/06/2017
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 9198 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di rinvio degli atti da parte della Corte diCassazione nessuna delle parti processuali ha riassunto il processo nei termini di legge. All'udienza dell'1.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra anticipato, nessuna delle parti ha riassunto la controversia nei termini di legge dalla cessazione della causa di sospensione.
A norma dell'art. 45 del D.lgs. n 546/1992, l'inattività delle parti comporta l'estinzione del processo.
Quanto alla regolamentazione delle spese il comma 2 dell'articolo sopra richiamato dispone che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, sicchè non è necessario decidere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado dell'Abruzzo : dichiara l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini di legge;
spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Pescara l'1.12.2025
Il relatore Il Presidente
GI DI OR US CC
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
01/12/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
CC EP, Presidente
DI OR GIAMPIERO, Relatore
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 704/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Ag - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 605/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PESCARA sez. 2 e pubblicata il 20/06/2017
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. 9198 IVA-ALTRO 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di rinvio degli atti da parte della Corte diCassazione nessuna delle parti processuali ha riassunto il processo nei termini di legge. All'udienza dell'1.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come sopra anticipato, nessuna delle parti ha riassunto la controversia nei termini di legge dalla cessazione della causa di sospensione.
A norma dell'art. 45 del D.lgs. n 546/1992, l'inattività delle parti comporta l'estinzione del processo.
Quanto alla regolamentazione delle spese il comma 2 dell'articolo sopra richiamato dispone che le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, sicchè non è necessario decidere sulle stesse.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado dell'Abruzzo : dichiara l'estinzione del processo per mancata riassunzione nei termini di legge;
spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Pescara l'1.12.2025
Il relatore Il Presidente
GI DI OR US CC