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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/07/2025, n. 11293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11293 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile (Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)
N° 34907/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice,
nel procedimento semplificato di cognizione introdotto da rapp. e dif. dall'avv. FILARDO NICOLA, Parte_1
ricorrente
contro
Controparte_1
, rapp. e dif. dall'avv. AVVOCATURA
[...]
GENERALE DELLO STATO,
resistente
letti gli atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA cittadina dello Sri Lanka, regolarmente Parte_1 soggiornante in Italia con permesso di lungo periodo unitamente al marito ed alla figlia, avendo richiesto (il 06/11/2023) ed ottenuto (il 29/04/2024) il relativo nulla osta, chiese il visto per ricongiungimento familiare in favore della madre ultrasessantacinquenne, Persona_1 allegando alla domanda, secondo il ricorso, tutta la documentazione necessaria.
Previo preavviso di rigetto, e nelle more dell'invio di una memoria difensiva (tardiva, secondo quanto risulta dal timbro apposto sull'esemplare prodotto dalla difesa erariale), l'Ambasciata d'Italia
a LO rigettò la domanda con la seguente motivazione (identica a quella del preavviso): «[la richiedente] non ha fornito la prova documentale di non avere altri figli in Sri Lanka».
Avverso tale provvedimento propone ricorso ex artt. 20 D.LGS. n° 150/2011 e 281 decies e sgg. C.P.C. la chiedendone la revoca ed insistendo per il rilascio del visto. Parte_1 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Si è costituita l'amministrazione resistente instando per il rigetto dell'impugnazione. Ha sostenuto la piena legittimità del rifiuto in quanto, in punto di fatto, la richiedente il visto non avrebbe prodotto nel corso del procedimento amministrativo «alcun documento avente validità che dimostrasse il legame familiare e, in particolare, l'assenza di altri figli nel Paese, in violazione dell'onere probatorio ad essa spettante anche in fase procedimentale».
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dispone l'art. 29, c. 1, lett. d), D.LGS. n° 286/1998 che «Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: […] d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute».
Il ricongiungimento dei genitori è pertanto possibile: a) se sono infrasessantacinquenni, soltanto in assenza di altri figli nel Paese di provenienza, oppure, b) se sono ultrasessantacinquenni, anche in presenza di altri figli, se costoro non sono in grado, per gravi e documentati motivi di salute, di provvedere al loro sostentamento.
Nel caso di specie, la madre della ricorrente è ultrasessantiacinquenne: avrebbe dunque diritto al ricongiungimento financo in presenza di altri figli, purché impossibilitati al suo sostentamento per i suddetti motivi. Ma, in concreto, la ricorrente deduce di essere figlia unica: pertanto il problema della capacità di eventuali altri figli al sostentamento della madre neppure si pone, posto che altri figli non ve ne sono.
L'amministrazione ha contestato all'interessata di non aver dato prova documentale dell'inesistenza di altri figli in Sri Lanka. La difesa ricorrente ha presentato una memoria che, contrariamente a quanto apparentemente ritenuto dall'amministrazione, non era affatto tardiva: il preavviso di rigetto appare trasmesso alla richiedente visto il 2 luglio 2024 mediante posta elettronica ordinaria, il che non costituisce prova piena né della data, né dell'invio, né tanto meno della ricezione
(avendo peraltro l'amministrazione prodotto una mera stampa della mail); tuttavia, l'esemplare depositato, invece, dalla ricorrente, reca una firma per ricevuta (costituente prova di una formale notifica) con data 10/07/2024. Pertanto, stando al timbro apposto sul provvedimento di rigetto
(prodotto da parte resistente) la mancata ricezione di osservazioni in data 12 luglio è irrilevante, non essendo trascorsi i dieci giorni previsti dalla legge. In ogni caso, la memoria in questione ha contenuto eccentrico rispetto alla contestazione dell il problema, infatti, non riguardava la CP_1 mancanza di una traduzione, bensì la radicale mancanza del documento comprovante l'assenza di altri figli.
Ordinanza n° 34907/2024 r.g. p. 2 di 4 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Afferma la difesa erariale che la prova dell'inesistenza di altri figli sarebbe agevole da ottenere, in Sri Lanka, mediante «un atto di stato civile denominato MA Sevaka/Niladhari (ossia, certificato di residenza e carattere)»; documento che, non avendo lo Stato di Sri Lanka ratificato la
Convenzione dell'Aja del 1961, richiede, per la sua validità legale in Italia, la legalizzazione dell'Ambasciata in CP_1
Ora, agli atti della produzione documentale di parte ricorrente, si rinviene per l'appunto un atto, in lingua originale (con inclusa la traduzione inglese dei titoli dei campi compilati in cingalese), denominato «Certificate on Residence and Character issued by the MA ; esso è Per_2 accompagnato dalla sua traduzione integrale in inglese, nonché in italiano;
quest'ultima traduzione, redatta da , è certificata conforme all'originale con timbro Controparte_2 dell del 20/05/2024 (e attestazione di pagamento del giorno successivo); infine, CP_1
l'originale del documento reca in calce il timbro di legalizzazione della medesima CP_1 sempre in data 20/05/2024.
Irrilevante, dunque, è il fatto che la memoria difensiva presentata dalla difesa fosse “fuori tema”. La documentazione in atti non consente neppure di comprendere come mai l abbia CP_1 potuto emettere un provvedimento di diniego motivandolo sulla base di una carenza documentale manifestamente insussistente, secondo quanto argomentato in sede difensiva.
Il provvedimento impugnato è quindi manifestamente illegittimo per radicale carenza del presupposto fattuale su cui si basa. Esso va pertanto revocato, con conseguente ordine al
[...]
, e per esso all'Ambasciata d'Italia a Controparte_1
Ufficio consolare, di rilasciare immediatamente alla madre della ricorrente il visto CP_1
d'ingresso per ricongiungimento familiare.
Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate, in applicazione del D.M. n° 55/2014
e ss.mm., sulla base degli importi minimi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, come appresso indicato al netto degli oneri di legge:
fase di studio: € 851,00 fase e introduttiva: 602,00 fase decisoria € 1.453,00 spese generali di studio al 15% € 435,90 totale € 3.341,90 con distrazione a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale
Ordinanza n° 34907/2024 r.g. p. 3 di 4 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
- accoglie il ricorso e ordina al Controparte_1
e per esso all'Ambasciata d'Italia a Ufficio consolare, di
[...] CP_1 rilasciare immediatamente a nata a [...] il [...], il Persona_1 visto d'ingresso per ricongiungimento familiare;
- pone a carico dell'amministrazione resistente le spese di lite, liquidate in € 3.341,90, oltre oneri di legge, da distrarsi a favore dell'avv. Filardo Nicola, procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, addì 20/07/2025.
Il giudice
CE UL
Ordinanza n° 34907/2024 r.g. p. 4 di 4
N° 34907/2024 R.G.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice,
nel procedimento semplificato di cognizione introdotto da rapp. e dif. dall'avv. FILARDO NICOLA, Parte_1
ricorrente
contro
Controparte_1
, rapp. e dif. dall'avv. AVVOCATURA
[...]
GENERALE DELLO STATO,
resistente
letti gli atti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA cittadina dello Sri Lanka, regolarmente Parte_1 soggiornante in Italia con permesso di lungo periodo unitamente al marito ed alla figlia, avendo richiesto (il 06/11/2023) ed ottenuto (il 29/04/2024) il relativo nulla osta, chiese il visto per ricongiungimento familiare in favore della madre ultrasessantacinquenne, Persona_1 allegando alla domanda, secondo il ricorso, tutta la documentazione necessaria.
Previo preavviso di rigetto, e nelle more dell'invio di una memoria difensiva (tardiva, secondo quanto risulta dal timbro apposto sull'esemplare prodotto dalla difesa erariale), l'Ambasciata d'Italia
a LO rigettò la domanda con la seguente motivazione (identica a quella del preavviso): «[la richiedente] non ha fornito la prova documentale di non avere altri figli in Sri Lanka».
Avverso tale provvedimento propone ricorso ex artt. 20 D.LGS. n° 150/2011 e 281 decies e sgg. C.P.C. la chiedendone la revoca ed insistendo per il rilascio del visto. Parte_1 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Si è costituita l'amministrazione resistente instando per il rigetto dell'impugnazione. Ha sostenuto la piena legittimità del rifiuto in quanto, in punto di fatto, la richiedente il visto non avrebbe prodotto nel corso del procedimento amministrativo «alcun documento avente validità che dimostrasse il legame familiare e, in particolare, l'assenza di altri figli nel Paese, in violazione dell'onere probatorio ad essa spettante anche in fase procedimentale».
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dispone l'art. 29, c. 1, lett. d), D.LGS. n° 286/1998 che «Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: […] d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute».
Il ricongiungimento dei genitori è pertanto possibile: a) se sono infrasessantacinquenni, soltanto in assenza di altri figli nel Paese di provenienza, oppure, b) se sono ultrasessantacinquenni, anche in presenza di altri figli, se costoro non sono in grado, per gravi e documentati motivi di salute, di provvedere al loro sostentamento.
Nel caso di specie, la madre della ricorrente è ultrasessantiacinquenne: avrebbe dunque diritto al ricongiungimento financo in presenza di altri figli, purché impossibilitati al suo sostentamento per i suddetti motivi. Ma, in concreto, la ricorrente deduce di essere figlia unica: pertanto il problema della capacità di eventuali altri figli al sostentamento della madre neppure si pone, posto che altri figli non ve ne sono.
L'amministrazione ha contestato all'interessata di non aver dato prova documentale dell'inesistenza di altri figli in Sri Lanka. La difesa ricorrente ha presentato una memoria che, contrariamente a quanto apparentemente ritenuto dall'amministrazione, non era affatto tardiva: il preavviso di rigetto appare trasmesso alla richiedente visto il 2 luglio 2024 mediante posta elettronica ordinaria, il che non costituisce prova piena né della data, né dell'invio, né tanto meno della ricezione
(avendo peraltro l'amministrazione prodotto una mera stampa della mail); tuttavia, l'esemplare depositato, invece, dalla ricorrente, reca una firma per ricevuta (costituente prova di una formale notifica) con data 10/07/2024. Pertanto, stando al timbro apposto sul provvedimento di rigetto
(prodotto da parte resistente) la mancata ricezione di osservazioni in data 12 luglio è irrilevante, non essendo trascorsi i dieci giorni previsti dalla legge. In ogni caso, la memoria in questione ha contenuto eccentrico rispetto alla contestazione dell il problema, infatti, non riguardava la CP_1 mancanza di una traduzione, bensì la radicale mancanza del documento comprovante l'assenza di altri figli.
Ordinanza n° 34907/2024 r.g. p. 2 di 4 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Afferma la difesa erariale che la prova dell'inesistenza di altri figli sarebbe agevole da ottenere, in Sri Lanka, mediante «un atto di stato civile denominato MA Sevaka/Niladhari (ossia, certificato di residenza e carattere)»; documento che, non avendo lo Stato di Sri Lanka ratificato la
Convenzione dell'Aja del 1961, richiede, per la sua validità legale in Italia, la legalizzazione dell'Ambasciata in CP_1
Ora, agli atti della produzione documentale di parte ricorrente, si rinviene per l'appunto un atto, in lingua originale (con inclusa la traduzione inglese dei titoli dei campi compilati in cingalese), denominato «Certificate on Residence and Character issued by the MA ; esso è Per_2 accompagnato dalla sua traduzione integrale in inglese, nonché in italiano;
quest'ultima traduzione, redatta da , è certificata conforme all'originale con timbro Controparte_2 dell del 20/05/2024 (e attestazione di pagamento del giorno successivo); infine, CP_1
l'originale del documento reca in calce il timbro di legalizzazione della medesima CP_1 sempre in data 20/05/2024.
Irrilevante, dunque, è il fatto che la memoria difensiva presentata dalla difesa fosse “fuori tema”. La documentazione in atti non consente neppure di comprendere come mai l abbia CP_1 potuto emettere un provvedimento di diniego motivandolo sulla base di una carenza documentale manifestamente insussistente, secondo quanto argomentato in sede difensiva.
Il provvedimento impugnato è quindi manifestamente illegittimo per radicale carenza del presupposto fattuale su cui si basa. Esso va pertanto revocato, con conseguente ordine al
[...]
, e per esso all'Ambasciata d'Italia a Controparte_1
Ufficio consolare, di rilasciare immediatamente alla madre della ricorrente il visto CP_1
d'ingresso per ricongiungimento familiare.
Le spese seguono la soccombenza. Esse vanno liquidate, in applicazione del D.M. n° 55/2014
e ss.mm., sulla base degli importi minimi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, come appresso indicato al netto degli oneri di legge:
fase di studio: € 851,00 fase e introduttiva: 602,00 fase decisoria € 1.453,00 spese generali di studio al 15% € 435,90 totale € 3.341,90 con distrazione a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
il Tribunale
Ordinanza n° 34907/2024 r.g. p. 3 di 4 Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
- accoglie il ricorso e ordina al Controparte_1
e per esso all'Ambasciata d'Italia a Ufficio consolare, di
[...] CP_1 rilasciare immediatamente a nata a [...] il [...], il Persona_1 visto d'ingresso per ricongiungimento familiare;
- pone a carico dell'amministrazione resistente le spese di lite, liquidate in € 3.341,90, oltre oneri di legge, da distrarsi a favore dell'avv. Filardo Nicola, procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, addì 20/07/2025.
Il giudice
CE UL
Ordinanza n° 34907/2024 r.g. p. 4 di 4