Articolo 5 della Legge 16 aprile 1953, n. 409
Articolo 4Articolo 6
Versione
18 giugno 1953
Art. 5.
Le spese relative alla gestione e alla liquidazione dell'Istituto e del relativo personale sono poste a carico dello Stato, in favore del quale sono devolute le somme provenienti dalla liquidazione delle attivita' dell'Istituto medesimo.
I beni mobili di proprieta' dell'Istituto sono presi in consegna, in base ai relativi inventari, dal Provveditorato generale dello Stato, che ne curera' la custodia oppure, a richiesta del Ministero degli affari esteri, la loro parziale o totale assegnazione in uso agli uffici del Ministero medesimo, salvo successiva regolazione finanziaria per il definitivo trapasso di proprieta'.
Entrata in vigore il 18 giugno 1953