Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 2083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2083 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico Dott. Giovanni Giordano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro di R.G. 17245/2019 avente ad oggetto risarcimento danni
TRA
, nata a [...] il [...] e res.te in Anacapri (NA) alla via della Parte_1
Grotta Azzurra n. 26 Cod. Fisc. , elett.te dom.ta in Pozzuoli alla via C.F._1
Compagnone n. 12 presso lo studio dell'Avv. Antonio Garofalo dal quale è rapp.ta e difesa per procura su foglio separato in calce all'atto introduttivo del giudizio - ATTRICE -
E in persona del p.t. suo legale rapp.te, rapp.to e difeso dall'Avv. Controparte_1 CP_2
Nicola Casalino in virtù di determinazione n. 1636 del 30.07.2024 e procura speciale – CONVENUTO
–
Conclusioni: come da verbale del 08.10.2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa, per quanto riguarda lo svolgimento del processo, in ossequio al disposto di cui all'art. 132 cpc.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 per sentirlo condannare al risarcimento dei danni alla persona subiti, a suo dire, Controparte_1
a seguito del sinistro avvenuto in data 14.10.2018 alle ore 14:00 circa allorquando, nel percorrere a piedi in Napoli la via Carmine in direzione via Oberdan, lungo il marciapiede, giunta all'altezza del civico 5, cadeva a terra a causa della presenza di un dissuasore di sosta posto proprio sul marciapiede ed in posizione tale da non essere visibile dai pedoni, anche a causa della presenza di veicoli in sosta sul margine della carreggiata, né segnalato riportando lesioni personali che ne rendevano necessario il trasporto in ospedale con autoambulanza ove le veniva diagnosticato
“trauma facciale, gomito sx e ginocchio dx” come da referto ritualmente prodotto agli atti.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il che contestava la Controparte_1 domanda, sia in punto di fatto che di diritto, instando per il suo rigetto.
Ammessa ed espletata prova per testi nonchè disposta consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni rese le quali, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali.
Alcuna contestazione è sorta in ordine alla legittimazione delle parti in causa.
In ogni caso, tanto quella attiva quanto quella passiva, risultano ampiamente provate dalla documentazione agli atti ed a seguito della svolta attività istruttoria.
La domanda, inoltre, risulta proponibile essendo stata preceduta da regolare messa in mora a mezzo lettera racc.ta a/r, ritualmente prodotta agli atti, oltre che procedibile stante la richiesta di convenzione assistita conclusasi, tuttavia, con verbale di mancato accordo.
In punto di diritto va rilevato che trattasi, a ben vedere, della tipica ipotesi per la quale ancora oggi si discute in giurisprudenza, circa l'applicabilità dell'art. 2043 o dell'art. 2051 c.c., a seconda che si ritenga o meno sussistente un potere e, conseguentemente, un obbligo di custodia su beni di così ampia estensione e di così generale e continua utilizzazione, come i beni demaniali o patrimoniali.
Invero, questo giudice condivide il più recente orientamento espresso dalla Suprema Corte di Cassazione (tra le tante, sentenza 30/06-01/10/04 n.19653), secondo il quale l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. nei confronti della P.A. o del gestore, non è automaticamente esclusa, allorquando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso, risulti adibito all'uso diretto da parte della collettività e si presenti di notevole estensione. Tali caratteristiche del bene, infatti, quando ricorrono congiuntamente, rilevano soltanto come circostanze le quali, in ragione dell'incidenza che abbiano potuto avere sull'espletamento della vigilanza connessa alla relazione di custodia del bene e avuto riguardo alla peculiarità dell'evento, possono assumere rilievo al più ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la P.A. o il gestore deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità, una volta che si sia dimostrata l'esistenza del nesso causale.
In sintesi, il più recente indirizzo giurisprudenziale ha abbandonato l'idea che l'eventuale responsabilità della P.A. debba essere ricondotta alla disciplina dell'art. 2043 c.c. “insidia e trabocchetto” non visibile dal danneggiato il quale dovrà esclusivamente fornire la prova della sussistenza dell'evento dannoso e del nesso causale fra la cosa (anomalia stradale, buca, avvallamento, ghiaccio, macchia d'olio etc) e la sua verificazione.
In pratica, cioè, qualora un utente della strada in ragione della presenza di buche, avvallamenti, macchie d'olio, ghiaccio e quant'altro, sull'asfalto perda il controllo del proprio mezzo, ovvero cada, la responsabilità della P.A. è esclusa solamente dal caso fortuito, inteso come fattore che attiene non già al comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile quindi, non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, caratterizzato dalla imprevedibilità e dall'inevitabilità dell'evento, che non potranno richiamarsi laddove questo poteva essere prevenuto dal custode attraverso l'esercizio dei suoi poteri ed esplicazione dei corrispondenti doveri (Cass. Sez. III, 27 marzo 2007 n.7403).
Pertanto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della P.A., ha carattere oggettivo e, perché detta responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa – che ne è fonte immediata -, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. 06/07/06 n.15384).
In particolare, poi, il è obbligato a custodire le strade, con la conseguenza che è CP_1 responsabile dei danni cagionati alle persone e cose. Tale obbligo di custodia sussiste se vi è: 1) il potere di controllare la cosa;
2) il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata;
3) il potere di escludere qualunque terzo dall'ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno (Cass. 07/7403). Qualora si invochi, dunque, la responsabilità ex art. 2051 c.c. anche contro una P.A. o contro il gestore in relazione ad un danno originatosi da un bene demaniale soggetto ad uso generale, il danneggiato non è onerato della dimostrazione della verificazione del danno in conseguenza della sussistenza di una situazione qualificabile come insidia o trabocchetto, bensì esclusivamente, come di regola per l'invocazione della suddetta norma, dell'evento dannoso e del nesso di causalità tra la cosa e la produzione del danno stesso (Cass. 06/3651).
L'art. 2051 c.c., infatti, pone una presunzione di responsabilità iuris tantum a carico del custode che presuppone la dimostrazione dell'esistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il fatto dannoso e si considera superata soltanto allorquando il custode fornisce la prova del caso fortuito ovvero della colpa del danneggiato a cui va equiparata la causa estranea, comprensiva anche del fatto dello stesso danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
La prova del nesso di causalità, quindi, che il danneggiato deve fornire, si esaurisce nella dimostrazione che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta o assunta dalla cosa, considerata nella sua globalità e non nelle sue parti specificamente pericolose, senza doversi provare anche l'esclusione, nel concreto determinismo dell'evento, di impulsi causali autonomi ed estranei alla sfera di controllo propria del custode e, quindi, per lui inevitabili (Cass. 01/6767; Cass. 01/2331; Cass. 97/7276).
Va ancora aggiunto che, nella responsabilità ex art. 2051 c.c., per l'attore è comunque sufficiente provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza la necessità di dimostrare la condotta commissiva od omissiva del custode, produttrice del danno, salvo a quest'ultimo l'onere della prova del caso fortuito (Cass. 12500/95).
Tale presunzione di colpa comporta che il custode, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova del caso fortuito a cui va equiparata la causa estranea, comprensiva anche del fatto dello stesso danneggiato nella produzione dell'evento dannoso.
Il limite della responsabilità, pertanto, a carico del custode, risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito appunto, che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma alle modalità di determinazione dei danni.
Detto fattore deve essere idoneo ad interrompere il nesso eziologico ed intanto esclude la responsabilità del custode in quanto intervenga, nella determinazione dell'evento dannoso, con un impulso causale autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità (Cass. 12219/03; Cass. 5796/98; Cass. 4196/97).
La colpa del danneggiato, infine, integra gli estremi del caso fortuito soltanto se costituisce la causa esclusiva dell'evento dannoso (Cass. 11264/95).
Ciò posto in linea di principio, va osservato, in concreto, che la fattispecie in esame è riconducibile ad entrambe le ipotesi di responsabilità non potendosi dire che si sia operato con la domanda introduttiva una precisa scelta in favore dell'art. 2043 c.c. piuttosto che dell'art. 2051 c.c., giacchè trattasi di un atto di citazione contenente la descrizione del fatto e la richiesta di accertamento della responsabilità e la conseguente condanna del con invocazione dei profili di entrambe CP_1 le norme.
Questo giudice, come già poco sopra chiarito, condivide l'orientamento per l'applicabilità, alla fattispecie come in esame, della seconda delle norme richiamate e, quindi, dell'art. 2051 c.c. Dall'istruttoria espletata ed, in specie, dalle concordi deposizioni dei testi indotti da parte attrice, è risultato accertato che quest'ultima, nelle circostanze di tempo e di luogo narrate nell'atto introduttivo del giudizio, nel percorrere in Pozzuoli il marciapiede di via Carmine in direzione via Oberdan, all'incirca all'altezza del civico 5, cadeva rovinosamente a terra impattando contro un dissuasore di sosta, non segnalato, posto sul margine finale del marciapiede stesso, a loro dire, dell'altezza di circa 10/15 cm.
Ebbene, nel caso di specie, occorre evidenziare che dalla documentazione fotografica prodotta agli atti e riconosciuta dai due testi escussi come riproducente lo stato dei luoghi al momento dell'evento con l'indicazione dell'esatto posizionamento del dissuasore de quo, vale a dire sul margine esterno del marciapiede ed il primo di una serie di quattro, non può non desumersi l'assoluta regolarità della sua concreta modalità di installazione, da un lato, e dall'altra, tenuto conto della sua forma a cupola, della sua consistenza in cemento e delle sue dimensioni di circa 30/40 cm, non si ravvisa alcuna intrinseca anomalia del suddetto manufatto tale da poterlo considerare come potenzialmente dannoso e/o pericoloso per gli utenti della strada.
In proposito, il Dirigente ai lavori pubblici del escusso come teste, ha riferito Controparte_1 che i suddetti dissuasori “ … sono posti sul marciapiede in quanto lungo la carreggiata sono situati i posti auto. I dissuasori sono visibili, bianchi e senza spigoli e, quindi, rispettano le norme di sicurezza e rispettano le direttive del Ministero delle Infrastrutture. Tuttavia, per essi non esiste una normativa specifica come segnaletica quando apposta sul marciapiede. Posso aggiungere solamente che i dissuasori risultano visibili anche di sera in quanto muniti di catarifrangente.”.
Tenuto conto, quindi, della perfetta visibilità del dissuasore anche se non segnalato e della sua intrinseca non pericolosità, sia per le sue non esigue dimensioni e forma, sia per la sua colorazione chiara ben distinta dal quella molto più scura del marciapiede, sia per essere collocato sul cordolo/margine esterno del marciapiede medesimo, ma anche delle circostanze di tempo in cui il sinistro per cui è causa ebbe a verificarsi, in pieno giorno alle ore 14:00 circa, non può non ritenersi che l'impatto de quo ebbe a verificarsi esclusivamente per la colpevole disattenzione e distrazione dell'attrice la quale, ove avesse prestato una ordinaria cautela e diligenza nel transitare in luogo a lei estraneo, avrebbe potuto evitare la caduta con la conseguenza che il suo colposo comportamento va considerato come unica causa efficiente nella determinazione dell'evento e del danno, e condotta integrante il caso fortuito ed esimente qualsivoglia responsabilità del custode.
Per altro verso, va evidenziato che l'oggettiva visibilità del descritto manufatto esclude che lo stesso possa integrare una insidia o trabocchetto fonte di responsabilità per la convenuta P.A..
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (Cass. Civ. ordinanza 347/2020).
La responsabilità ex art 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (Cass. Civ. ordinanza 4803/2021; Cass.Civ. 15761/2016).
Alla luce, quindi, delle richiamate argomentazioni giurisprudenziali e dei suesposti principi di diritto, la domanda non può trovare accoglimento non essendo stato dimostrato da parte attrice il nesso causale tra l'evento ed il bene oggetto della custodia del convenuto non essendo stata CP_1 provata la condizione particolarmente pericolosa e lesiva del dissuasore di parcheggio posto sul margine esterno del marciapiede.
In ordine al governo delle spese, ritiene questo giudice che, in considerazione dell'esito e della circostanza che l'attrice comunque dall'evento riportava lesioni personali di non lieve entità, appare equo la loro integrale compensazione, dovendosi porre a carico dell'attrice le sole spese per la svolta consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa con separato provvedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli VI Sezione Civile, in persona del giudice unico, reietta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
3) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della svolta ctu già liquidate, in corso di causa, con separato provvedimento.
Così deciso in Napoli il 28.02.2025
Il Giudice On. di Pace
Dott. Giovanni Giordano