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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1104/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1104/2025, promossa con ricorso depositato in data 9 maggio
2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Barbara Ricotti
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
resistente
Oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione all'udienza del 28 ottobre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9 maggio 2025, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con la sig.ra in Nave San Controparte_1
CO (TN) in data 17 settembre 1977, dalla cui unione sono nati i figli (il 5 Per_1
1 febbraio 1979) e (l'8 novembre 1980), entrambi maggiorenni ed Per_2 economicamente autosufficienti – ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza condizioni accessorie, esponendo che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale n.
834/2023 di data 8 marzo 2023, pubblicato in data 21 marzo 2023, e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte convenuta non si è costituita in giudizio e va in questa sede dichiarata la sua contumacia.
All'udienza del 28 ottobre 2025 è comparsa la sola parte ricorrente, che ha confermato la volontà di divorziare senza condizioni accessorie.
La domanda è fondata e va accolta.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del
Tribunale di Trento (udienza sostituita dal deposito di note scritte in data 28 febbraio
2023 e 3 marzo 2023) nella procedura di separazione consensuale definita con decreto di questo Tribunale n. 834/2023 di data 8 marzo 2023, pubblicato in data 21 marzo 2023, senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
In presenza dei presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b), e 5 della legge
1.12.1970 n. 898, va dunque dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, tra le parti senza condizioni accessorie.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto della natura del procedimento e considerato che la parte convenuta non ha articolato difese, così non aggravando la trattazione del procedimento, vertente unicamente sulla domanda relativa allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in Nave San CO (TN) in data 17
[...] Controparte_1 settembre 1977;
2 2) ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio al passaggio in giudicato;
3) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai seguenti Magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 1104/2025, promossa con ricorso depositato in data 9 maggio
2025 da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Barbara Ricotti
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
resistente
Oggetto: divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione all'udienza del 28 ottobre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9 maggio 2025, la parte ricorrente in epigrafe – premesso di aver contratto matrimonio con la sig.ra in Nave San Controparte_1
CO (TN) in data 17 settembre 1977, dalla cui unione sono nati i figli (il 5 Per_1
1 febbraio 1979) e (l'8 novembre 1980), entrambi maggiorenni ed Per_2 economicamente autosufficienti – ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza condizioni accessorie, esponendo che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale n.
834/2023 di data 8 marzo 2023, pubblicato in data 21 marzo 2023, e che da allora non è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte convenuta non si è costituita in giudizio e va in questa sede dichiarata la sua contumacia.
All'udienza del 28 ottobre 2025 è comparsa la sola parte ricorrente, che ha confermato la volontà di divorziare senza condizioni accessorie.
La domanda è fondata e va accolta.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data in cui le parti sono comparse innanzi al Presidente del
Tribunale di Trento (udienza sostituita dal deposito di note scritte in data 28 febbraio
2023 e 3 marzo 2023) nella procedura di separazione consensuale definita con decreto di questo Tribunale n. 834/2023 di data 8 marzo 2023, pubblicato in data 21 marzo 2023, senza che esse abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
In presenza dei presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, n. 2 lett. b), e 5 della legge
1.12.1970 n. 898, va dunque dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato, tra le parti senza condizioni accessorie.
Nulla sulle spese di lite, tenuto conto della natura del procedimento e considerato che la parte convenuta non ha articolato difese, così non aggravando la trattazione del procedimento, vertente unicamente sulla domanda relativa allo status.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra Pt_1
e in Nave San CO (TN) in data 17
[...] Controparte_1 settembre 1977;
2 2) ordina all'Ufficiale di stato civile del suddetto Comune di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio al passaggio in giudicato;
3) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 18 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Laura Di Bernardi
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