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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/10/2024, n. 2631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2631 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7756/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento sopra emarginato, avente a oggetto: istanza ex art. 337 bis c.c., promosso da nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina LAMBERTI nel cui studio in Bologna, via Nazario Sauro n. 26, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv. Stefano CERA e Linda ZULLO nel cui studio in
Bologna, via Morandi n. 4, è elettivamente domiciliato;
con l'intervento del PM RESISTENTE
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale del 1° ottobre 2024.
*****
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno intrattenuto una relazione more Parte_1 Controparte_1 uxorio dalla quale è nata, il 28 gennaio 2020, la piccola riconosciuta da entrambi Per_1
i genitori. Il nucleo ha fissato la propria residenza in un appartamento sito nella via Reggiani n. 8/D ad Anzola dell'Emilia, nella titolarità del signor er la quota del 65% e CP_1 della NO NI per quella del 35%, acquistato il 19 luglio 2021 contraendo un pagina 1 di 5 mutuo venticinquennale che le parti stanno rifondendo in rate di 654,04 ripartite a metà tra loro. L'unione è cessata, anche se la convivenza a oggi è ancora in essere.
***
Con ricorso depositato il 29 maggio 2024 la NO ha chiesto che: Pt_1
- ia affidata in forma condivisa ai due genitori;
Per_1
- sia collocata presso di lei con assegnazione casa coniugale;
- il padre possa vedere la bambina: a) a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica alle 21,00; b) un pomeriggio dall'uscita da scuola o dalle ore 15,00 fino alla sera dopo cena nelle settimane in cui la tiene nel weekend;
c) due pomeriggi alla settimana (indicativamente il martedì e il giovedì) dall'uscita da scuola o dalle ore 15,00 alla sera dopo cena nelle altre;
d) sette giorni nelle vacanze natalizie;
e) tre giorni nelle vacanze pasquali;
f) in estate due settimane da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- il contributo a carico del padre per il mantenimento ordinario della bambina sia determinato in 400,00 euro mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie. Si è costituito il resistente, il quale ha contestato integralmente le allegazioni della controparte e ha domandato che:
- ia affidata ai genitori in forma condivisa;
Per_1
- sia collocata presso la madre;
- egli possa vederla e stare con lei: a) tutti i mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì mattina, provvedendo ad andarla a prendere e ad accompagnarla a scuola;
b) a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica alle 19,00 provvedendo ad andarla a prendere e ad accompagnarla dalla madre;
c) sette giorni nelle vacanze natalizie;
d) tre giorni nelle vacanze pasquali;
e) due settimane anche non consecutive in estate da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
- il contributo a suo carico per il mantenimento ordinario della figlia sia quantificato in 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nell'udienza del 1° ottobre 2024 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta transattiva che le parti hanno accettato.
*** Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica.
La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la
pagina 2 di 5 formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***
Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite debbono essere concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida a entrambi i genitori;
questi ultimi eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse della figlia tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
2) colloca la minore presso la madre e di conseguenza assegna alla stessa la casa familiare;
3) dispone che il signor possa vedere la figlia secondo il seguente CP_1 calendario:
- tutte le settimane dal mercoledì all'uscita da scuola al giovedì mattina, provvedendo ad andarla a prendere e ad accompagnarla a scuola;
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica alle 19,00 provvedendo ad andarla a prendere e ad accompagnarla dalla madre;
- nelle vacanze natalizie sette giorni consecutivi in cui siano compresi, ad anni alterni, il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- nel periodo pasquale tre giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate due settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
4) con decorso dal mese di settembre 2024, dispone che il signor CP_1 corrisponda alla NO , a titolo di contributo al mantenimento ordinario Pt_1 della figlia, la somma complessiva di 250,00 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT
5) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia:
pagina 3 di 5 a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che:
- il signor rinuncia alla sua quota di assegno unico in favore della CP_1 NO;
Pt_1
pagina 4 di 5 - le parti si impegnano fin da ora ad acconsentire che pratichi uno sport, Per_1 sostenendo le spese a metà per ciascuno;
7) compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 2 ottobre 2024
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione
Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Stefano GIUSBERTI Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento sopra emarginato, avente a oggetto: istanza ex art. 337 bis c.c., promosso da nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina LAMBERTI nel cui studio in Bologna, via Nazario Sauro n. 26, è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f. ) Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv. Stefano CERA e Linda ZULLO nel cui studio in
Bologna, via Morandi n. 4, è elettivamente domiciliato;
con l'intervento del PM RESISTENTE
***** OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale.
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale del 1° ottobre 2024.
*****
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
e hanno intrattenuto una relazione more Parte_1 Controparte_1 uxorio dalla quale è nata, il 28 gennaio 2020, la piccola riconosciuta da entrambi Per_1
i genitori. Il nucleo ha fissato la propria residenza in un appartamento sito nella via Reggiani n. 8/D ad Anzola dell'Emilia, nella titolarità del signor er la quota del 65% e CP_1 della NO NI per quella del 35%, acquistato il 19 luglio 2021 contraendo un pagina 1 di 5 mutuo venticinquennale che le parti stanno rifondendo in rate di 654,04 ripartite a metà tra loro. L'unione è cessata, anche se la convivenza a oggi è ancora in essere.
***
Con ricorso depositato il 29 maggio 2024 la NO ha chiesto che: Pt_1
- ia affidata in forma condivisa ai due genitori;
Per_1
- sia collocata presso di lei con assegnazione casa coniugale;
- il padre possa vedere la bambina: a) a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica alle 21,00; b) un pomeriggio dall'uscita da scuola o dalle ore 15,00 fino alla sera dopo cena nelle settimane in cui la tiene nel weekend;
c) due pomeriggi alla settimana (indicativamente il martedì e il giovedì) dall'uscita da scuola o dalle ore 15,00 alla sera dopo cena nelle altre;
d) sette giorni nelle vacanze natalizie;
e) tre giorni nelle vacanze pasquali;
f) in estate due settimane da concordare entro il 30 aprile di ogni anno;
- il contributo a carico del padre per il mantenimento ordinario della bambina sia determinato in 400,00 euro mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie. Si è costituito il resistente, il quale ha contestato integralmente le allegazioni della controparte e ha domandato che:
- ia affidata ai genitori in forma condivisa;
Per_1
- sia collocata presso la madre;
- egli possa vederla e stare con lei: a) tutti i mercoledì dall'uscita da scuola al giovedì mattina, provvedendo ad andarla a prendere e ad accompagnarla a scuola;
b) a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica alle 19,00 provvedendo ad andarla a prendere e ad accompagnarla dalla madre;
c) sette giorni nelle vacanze natalizie;
d) tre giorni nelle vacanze pasquali;
e) due settimane anche non consecutive in estate da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
- il contributo a suo carico per il mantenimento ordinario della figlia sia quantificato in 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Nell'udienza del 1° ottobre 2024 sono intervenute entrambe le parti, le quali hanno confermato e puntualizzato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito dell'audizione la Giudice ha formulato una proposta transattiva che le parti hanno accettato.
*** Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica.
La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la
pagina 2 di 5 formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***
Il contenuto dell'accordo può essere recepito. Infatti, le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, bensì costituiscono l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono alla minore un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Essendo le parti pervenute a un accordo, le spese di lite debbono essere concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) affida a entrambi i genitori;
questi ultimi eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse della figlia tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative alla sua crescita, istruzione, educazione e salute, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
2) colloca la minore presso la madre e di conseguenza assegna alla stessa la casa familiare;
3) dispone che il signor possa vedere la figlia secondo il seguente CP_1 calendario:
- tutte le settimane dal mercoledì all'uscita da scuola al giovedì mattina, provvedendo ad andarla a prendere e ad accompagnarla a scuola;
- a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica alle 19,00 provvedendo ad andarla a prendere e ad accompagnarla dalla madre;
- nelle vacanze natalizie sette giorni consecutivi in cui siano compresi, ad anni alterni, il 25 dicembre o il 1° gennaio;
- nel periodo pasquale tre giorni consecutivi in cui siano compresi ad anni alterni la Domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in estate due settimane anche non consecutive da concordare tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
4) con decorso dal mese di settembre 2024, dispone che il signor CP_1 corrisponda alla NO , a titolo di contributo al mantenimento ordinario Pt_1 della figlia, la somma complessiva di 250,00 euro, annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT
5) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse della figlia:
pagina 3 di 5 a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) prende atto che:
- il signor rinuncia alla sua quota di assegno unico in favore della CP_1 NO;
Pt_1
pagina 4 di 5 - le parti si impegnano fin da ora ad acconsentire che pratichi uno sport, Per_1 sostenendo le spese a metà per ciascuno;
7) compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, tenuta in data 2 ottobre 2024
La Giudice dr.ssa Silvia Migliori
Il Presidente
dr. Stefano Giusberti
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