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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/07/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 994/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di RA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in funzione monocratica nella persona del Giudice onorario dott.ssa Patrizia Carota, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 994/2017 promossa da:
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Nereto (TE), alla Via V. Veneto, n. 57, presso e nello studio dell'Avv. Bruno Massucci che la rappresenta e difende, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Attrice - contro
(C.F. ), , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) e (C.F. , tutti C.F._2 Controparte_3 C.F._3 residenti in AR (TE) ed elettivamente domiciliati alla Via Galileo Galilei, n. 118/A, in San
Nicolò a Tordino (TE), presso e nello studio dell'Avv. Giannicola Scarciolla che li rappresenta e difende, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Convenuti – con l'intervento di
(C.F. e P. Iva ), in persona del legale Controparte_4 P.IVA_2 rappresentante pro tempore e per essa, quale mandataria, la Parte_2
(C.F. E P. Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] P.IVA_3
pagina 1 di 10 domiciliata in Nereto (TE), alla Via V. Veneto, n. 57, presso e nello studio dell'Avv. Bruno Massucci, che lo rappresenta e difende, giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di intervento e trasmesso nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Intervenuta ex art. 111 c.p.c.-
OGGETTO: dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI:
per la parte attrice, “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa deduzione ed eccezione, dichiarare inefficace nei confronti dell'esponente l'atto di donazione per Notar Per_1
del 16 marzo 2016, Rep.n° 54260, Racc.n° 25074, trascritto in data 25 marzo 2016 al n° 4014
[...]
R.G. e 2765 R.P., con il quale la sig.ra ha donato in favore del proprio figlio, Controparte_1 sig. (C.F.: , nato a [...] il [...], la Controparte_3 C.F._4 nuda proprietà dei seguenti beni immobili: a) in Catasto Fabbricati, al foglio 23 del Comune di
AR (TE), alla C.da Villa Scapoli, n° 85, individuato alla p.lla 786, cat. A/3 di mq.89; b) in
Catasto Terreni, al foglio 23 del comune di AR (TE), individuato alla p.lla 786; 2) “Piaccia altresì all'Ill.mo Tribunale adito, dichiarare inefficace nei confronti dell'esponente l'atto di donazione per Notar del 16 marzo 2016, Rep.n° 54260, Racc.n° 25074, trascritto in data 25 Persona_1 marzo 2016 al n° 4013 R.G. e 2764 R.P., con il quale la sig.ra ha donato in Controparte_1 favore del proprio figlio, sig. (C.F.: ), nato a [...]_2 C.F._2
l'11 settembre 1998, la proprietà, riservandosi il diritto di abitazione, dei seguenti beni immobili: c) in
Catasto Fabbricati, al foglio 23 del Comune di AR (TE), alla C.da Villa Scapoli, n° 83, individuato alla p.lla 238, sub. 3, cat. A/2 di mq.157; d) in Catasto Fabbricati, al foglio 23 del Comune di AR (TE), individuato alla p.lla 238, sub. 4, cat. C/2 di mq.58; 3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Per le parti convenute “Voglia l'Onorevole Tribunale adito, premesse ed espletate le incombenze istruttorie, contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa, IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
dichiarare inammissibile l'intervento della e per essa, in qualità di procuratrice, Controparte_4 la dichiarare l'inammissibilità delle domande così come Parte_2 proposte dall'attrice nei confronti degli odierni convenuti anche per mancanza dei presupposti ex lege previsti;
ordinarsi di conseguenza la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, esonerando espressamente il Conservatore dei Registri Immobiliari di RA da ogni responsabilità;
IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO: respingere e rigettare le domande attoree avversarie perché pagina 2 di 10 infondate in fatto come in diritto;
ordinarsi di conseguenza la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, esonerando espressamente il Conservatore dei Registri Immobiliari di RA da ogni responsabilità; IN OGNI CASO: CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 15.03.2017, la Parte_3 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di RA (C.F. Controparte_1
), (C.F. ) e C.F._1 Controparte_2 C.F._2 CP_3
al fine di sentir dichiarata l'inefficacia relativa nei suoi confronti degli atti dispositivi posti
[...] in essere per Notar del 16 marzo 2016, Rep. n. 54260, Racc. n. 25074, trascritto in data Persona_1
25 marzo 2016 al n. 4014 RG e 2765 RP, con il quale la sig.ra ha donato in Controparte_1 favore del proprio figlio, , la nuda proprietà dei seguenti beni immobili Controparte_3 rispettivamente individuati: a) In Catasto Fabbricati al foglio 23 del Comune di AR (TE) alla
C.da Villa Scapoli n. 85, individuato alla p.lla 786, cat. A/3 di mq. 89; b) In Catasto Fabbricati al foglio
23 del Comune di AR (TE) alla C.da Villa Scapoli n. 85, individuato alla p.lla 786 e l'atto di donazione per Notar del 16 marzo 2016, Rep. n. 54260, Racc. n. 25074, trascritto in Persona_1 data 25 marzo 2016 al n. 4013 RG e 2764 RP, con il quale la sig.ra ha donato in Controparte_1 favore del proprio figlio, la proprietà, riservandosi il diritto di abitazione, dei Controparte_2 seguenti beni immobili;
a) In Catasto Fabbricati al foglio 23 del Comune di AR (TE) alla C.da
Villa Scapoli n. 83, individuato alla p.lla 238 – sub. 3, cat. A/2 di mq. 157; b) In Catasto Fabbricati al foglio 23 del Comune di AR (TE) alla C.da Villa Scapoli n. 85, individuato alla p.lla 238, sub. 4 cat. C/2 di mq. 58.
Eccepiva e deduceva l'attrice, in estrema sintesi e per quanto di interesse, di essere titolare e creditrice, nei confronti di parte convenuta, in virtù di decreto ingiuntivo n. 888/2016 emesso dal
Tribunale di RA, provvisoriamente esecutivo, depositato in cancelleria il 10 giugno 2016 e notificato in data 5 luglio 2016, con il quale era stato ingiunto alle sigg.re e Parte_4 [...]
quali fideiussori della società di pagare, CP_1 Controparte_5 in solido, alla denominata anche Controparte_6
" con socio unico”, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_7 tempore, la somma di € 150.000,00, oltre interessi e spese e per le causali in atti. pagina 3 di 10 Costituitisi in giudizio, i convenuti hanno eccepito e dedotto, in sintesi: i) preliminarmente, la tardività ed inammissibilità della documentazione prodotta dalla intervenuta , per il Controparte_4 tramite della in data 23.09.2024; ii) nel merito, l'assenza Parte_2 del credito sotteso alla proposta azione, come e per le ragioni descritte in atti.
La causa è stata istruita a mezzo documentale e con successivo intervento ex art. 111 c.p.c. si è costituita in giudizio la , e per essa, quale mandataria, la Controparte_4 quale successore a titolo particolare nel credito oggetto di Parte_2 tutela, associandosi alle domande proposte dall'attrice deducendo che, in virtù di un contratto di cessione di credito stipulato il 31.10.2018 la (nella quale è confluita Parte_3 per fusione in incorporazione la ha ceduto in blocco e pro soluto a CP_7 Controparte_4 un portafoglio di credito, come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'8.11.2018 al n° 130 Parte II° e per l'effetto della cessione quest'ultima è divenuta titolare - tra gli altri - del credito che ci occupa nel presente procedimento.
Il Giudicante, all'udienza di precisazione delle conclusioni delle parti - parte attrice e parte convenuta -, tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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La domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni e nei limiti che seguono.
Preliminarmente, deve ritenersi ammissibile l'intervento in causa ex art. 111, comma 3, c.p.c. - cessionaria del credito pecuniario acquistato in blocco ex artt. 1 e ss L. 130/1999 - dovendo l'azione revocatoria esser inquadrata tra le azioni esperibili a tutela del credito ceduto. In tale direzione, peraltro, depone non solo la generale disciplina della cessione del credito, così come interpretata dalla giurisprudenza - dovendo la previsione dell'art. 1263 c.c., comma 1, in base alla quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", essere intesa nel senso che nell'oggetto della cessione rientri ogni situazione giuridica direttamente collegata con il diritto di credito stesso, "ivi compresi tutti i poteri del creditore relativi alla tutela del credito" e, quindi, comprese le relative azioni giudiziarie: v. Cass. 15.9.1999 n. 9823) - ma anche la specifica disciplina di cui L. 130/99, che all'art. 4, comma 2, dispone che: «Dalla data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, sui crediti acquistati e sulle somme corrisposte dai debitori ceduti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti di cui pagina 4 di 10 all'articolo 1, comma 1, lettera b)» (e cioè al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi dalla società per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione), così chiarendo espressamente la proponibilità da parte del cessionario delle azioni relative alla tutela del credito. Sicché, deve ritenersi che, sul piano attivo, l'interventore sia pienamente legittimato a fare valere le pretese del proprio alienante.
Viceversa, va rilevato che in data 19 giugno 2019, si è costituita in giudizio ex art. 111 c.p.c. e
L. 130 del 30.04.1999, in sostituzione della la società Parte_1 Controparte_8
in seguito di cessione in blocco di crediti ex art. 58 TUB e artt. 4 e 7 L. n. 130/1999,
[...] con il patrocinio dello stesso procuratore della banca attrice e la difesa degli odierni convenuti, nel foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 2 settembre 2024 ha – tempestivamente, trattandosi della prima difesa utile – eccepito “preliminarmente il difetto di legittimazione attiva della intervenuta e per essa, quale mandataria, la Controparte_4 Parte_2 la mancanza di titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, atteso che alcuna prova è
[...] stata fornita dall'odierna intervenuta in relazione alla presunta intervenuta cessione del credito oggetto di causa alla stessa intervenuta da parte della (cfr. relativo verbale Parte_1
d'udienza).
Così premesse le deduzioni e le difese sviluppate dalle parti, deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione sollevata dalle opponenti di carenza, in capo all'intervenuta ex art. 111 c.p.c., di legittimazione passiva, rectius di titolarità del rapporto dedotto in giudizio.
In termini generali, si ritiene che l'avvenuta pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione previsto dall'art. 58 TUB non esonera la parte che afferma di essere titolare del credito dalla prova della cessione e del suo contenuto al fine di dimostrare che oggetto della cessione sia proprio il credito del quale viene prospettata in giudizio la titolarità (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. 6, 5 novembre
2020, n. 24798, secondo cui una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione stessa – mentre cosa diversa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto, questione che è riservata al giudice di merito).
Senonché, a fronte di una giurisprudenza di legittimità e di merito fortemente divisa e contrastante sulla questione de qua, è ragionevole sostenere che la mancanza di specifici limiti positivi alla prova in giudizio del contratto di cessione in blocco ex art. 58 TUB (non soggiacendo lo stesso, infatti, ad alcuna forma particolare, né ad substantiam actus, né ad probationem tantum) comporta il corollario per cui, nel caso in cui non venga versato in atti il contratto di cessione eventualmente stipulato in forma scritta, la prova dell'inclusione del credito nella cessione, e quindi la titolarità - più che la legittimazione del cessionario - dello stesso, possa utilmente desumersi da un accertamento pagina 5 di 10 complessivo delle altre risultanze anche di fatto acquisite nel giudizio, e quindi anche da diversi elementi presuntivi, tra cui, a titolo esemplificativo, il contenuto specifico dell'avviso pubblicato in
G.U. ex art. 58 TUB allorquando, peraltro, lo stesso sia sufficientemente specifico e determinato in relazione all'individuazione dei crediti oggetto della cessione (in questo senso, cfr. Cass. 17110/2019, secondo cui “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”) o altri elementi, quali l'eventuale elenco delle posizioni creditorie cedute o la dichiarazione proveniente dalla cedente in ordine alla posizione oggetto di cessione.
Orbene, nel caso di specie, l'intervenuta ex art. 111 c.p.c., che non ha allegato nulla di tutto ciò alla comparsa di costituzione in giudizio del 19 giugno 2019, ed è solo in questa sede che, con la propria costituzione in giudizio che la parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. avrebbe dovuto fornire una simile dimostrazione, non potendosi vanificare, mediante irrituali concessioni di termini giudiziali, le precise barriere preclusive che il codice di rito impone per il deposito della documentazione a comprova di fatti volti, in questo caso, a paralizzare l'eccezione avversaria;
di fatti, la pronuncia citata nella propria memoria di replica da secondo cui “…non può neppure esservi un Controparte_9 ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario” (Cass., ord. N. 10200 del 16/04/2021) deve essere letta, in ogni caso, nell'ambito ed alla luce delle specifiche scansioni del processo civile e delle preclusioni che lo connotano.
Nel solco di questo ragionamento, si pone del resto anche la Corte di Cassazione (assurgendo la pubblicazione in G.U. valore di mera notifica) che ha di recente affermato che “In tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2,
c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti;
di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata dalla terza intervenuta volta a pagina 6 di 10 dimostrare la propria legittimazione ad esperire un'azione revocatoria nei confronti di una delle parti).” (cfr. Cass. civ. sez. III, 9 maggio 2023, n.12463).
Di conseguenza, rivelandosi l'avviso ex art. 58 TUB, da solo, insufficiente a dimostrare la titolarità del rapporto in capo al terzo intervenuto – e ciò anche in considerazione del fatto che “La pubblicazione sulla Gazzetta, e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa” (cfr. Cass. n. 5617/2020) – deve pervenirsi alla dichiarazione di carenza, più che della legittimazione del terzo intervenuto, della titolarità del credito oggetto di causa in capo allo stesso, permanendo quindi la predetta titolarità del rapporto in capo alla originaria creditrice, odierna opposta, e quindi in capo alla (incorporante, mediante fusione, la società Parte_1 formalmente ingiungente, la . CP_6
Passando al merito della domanda, occorre premettere, in punto di diritto, che l'art. 2901 comma
1° c.c. stabilisce che: «il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con
i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, o trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, che il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto. L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione».
Presupposti dell'azione revocatoria sono, quindi, dal punto di vista oggettivo, la sussistenza di un credito, un atto di disposizione patrimoniale e il verificarsi di un pregiudizio alle ragioni del creditore (cd. eventus damni) nonché, dal punto di vista soggettivo, la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio arrecabile al creditore (cd. scientia damni) e per gli atti anteriori al sorgere del credito la dolosa preordinazione al fine di pregiudicarne il soddisfacimento (c.d. consilium fraudis), nonché, per gli atti a titolo oneroso, la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio e per gli atti anteriori al sorgere del credito la partecipazione nella dolosa preordinazione da parte del terzo (cd. partecipatio fraudis del terzo).
Ciò posto, con riguardo a tali atti devono ritenersi sussistenti i summenzionati requisiti per l'accoglimento della domanda revocatoria – ammissibile anche se avente ad oggetto il credito pagina 7 di 10 eventuale – in veste di credito litigioso come illo tempore nel caso di specie - idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore legittimato ad agire in revocatoria, e nello specifico:
A) Risulta anzitutto comprovata la sussistenza del credito della attrice nei confronti dei Pt_1 convenuti quale somma portata dal “Contratto di Mutuo con garanzia ipotecaria”, stipulato per atto pubblico per Notar in Spoltore, in data 07/06/2012, Repertorio n. 38957, Raccolta n. Persona_2
5552, iscritto presso la Conservatoria di RA in data 08/06/2012, Vol. 8429, n. 999 Form., registrato a Pescara in data 07/06/2012, al n. 6239, Serie 1T, con il quale venivano originariamente concessi a titolo di mutuo alla parte mutuataria € 150.000,00, come acclarato dal decreto ingiuntivo n. 888/2016 emesso in data 1.1.2016 dal Tribunale Civile di RA (ad abundantiam, nelle more del giudizio, nonché dalla successiva sentenza n. 649/2024, emessa da codesto Tribunale, di rigetto della proposta opposizione al citato decreto). D'altro canto, l'eccezione di “inesistenza/incertezza” del credito sollevata dai convenuti risulta superata dall'orientamento giurisprudenziale predominante, cui il
Tribunale intende aderire, il quale ha accolto, nell'interpretazione dell'art. 2901 c.c., una nozione lata di credito, comprensiva anche della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità e esigibilità, sicché anche il credito eventuale o non ancora scaduto è idoneo a determinare la insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria, atteso che una nozione così ampia di credito non rappresenta una minorata tutela per il debitore soggetto alla revocatoria, giacché la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda ex articolo 2901 del codice civile, non costituisce titolo sufficiente per procedere a esecuzione nei confronti del terzo, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale
(Cassazione civile sez. III, 15/05/2018, n.11755). Sicché, ove anche il credito azionato risultasse insussistente ovvero inferiore (in ipotesi all'esito del giudizio di impugnazione) nessun pregiudizio subirebbe il debitore dall'accoglimento della domanda revocatoria, stante l'effetto solo “conservativo” derivante dalla pronuncia di inefficacia dell'atto dispositivo.
B) In secondo luogo, è noto che devono certamente ritenersi che con i conferimenti impugnati siano stati posti in essere atti dispositivi di trasferimento di cespiti – entità patrimoniali.
C) Può ritenersi sussistente, inoltre, il requisito dell' eventus damni, a tal fine dovendosi ritenere non necessaria la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, essendo sufficiente il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito che si intende tutelare e che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore ma pagina 8 di 10 anche in una modificazione qualitativa dello stesso patrimonio, (v. tra le tante, Cassazione civile sez.
III, 22/11/2018, n.30188 nonché Cass., 3 febbraio 2015, n. 1902); mentre l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass.
3.2.2015 n. 1902 cit. nonché Cass., Sez. 18 ottobre 2011, n. 21492, Cass., 14 ottobre 2005, n. 19963, Cass., 6 agosto 2004, n. 15257). Né, d'altro canto, i debitori ha dato prova di essere in possesso di altri cespiti immobiliari o di altri beni idonei a costituire idonea garanzia per il creditore.
D) Deve ritenersi, infine, sussistente, anche l'elemento psicologico della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cd. scientia damni). Tale elemento - integrato dalla semplice consapevolezza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore: nocumento che può esser costituito anche da un mero danno potenziale (cfr. Cass.
13343/2015) - può anzitutto dirsi sussistente in capo al debitore alienante, tenendo conto, in particolare, della tempistica e pluralità degli atti dispositivi – come detto successivi al sorgere del credito - della natura del negozio stipulato, della quantità e del valore dei beni immobili indicati nei menzionati atti, elementi che, a prescindere dall'intenzione delle parti (non essendo richiesta, per le ragioni anzidette, la dolosa preordinazione), manifestano come al momento dei conferimenti il debitore fosse (o dovesse essere) ben consapevole che l'atto dispositivo avrebbe pregiudicato le ragioni creditorie della odierna parte attrice, in ragione dell'alterazione quantitativa e qualitativa del patrimonio del debitore e dell'assenza di ulteriori cespiti patrimoniali.
Per tali ragioni la domanda, in definitiva, va accolta.
Le spese di lite, che seguono la soccombenza, sono liquidate come in dispositivo - facendo applicazione dei valori medi per lo scaglione di riferimento (che va da euro 52.001,00 ad euro
260.000,00), con esclusione della fase istruttoria/trattazione (stante l'assenza di istruttoria orale della causa ) previsti dal D.M. 147/2022 in favore della sola parte attrice (che ha Parte_1 incorporato, mediante fusione, la , atteso il difetto di prova della titolarità del credito in Pt_1 CP_6 capo all'intervenuta ex art. 111 c.p.c.; si ritiene, invece, di dover disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra quest'ultima e l'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda iscritta al numero di ruolo di cui in epigrafe avanzata da Parte_1 così provvede:
pagina 9 di 10 1) dichiara il difetto di prova di titolarità del credito in capo all'intervenuta ex art. 111 c.p.c.
[...] unipersonale, e per essa, quale mandataria, la Controparte_4 Parte_2
[...]
2) accoglie la domanda per azione revocatoria ordinaria proposta in via principale dall'attrice, per le ragioni di cui in parte motiva e per l'effetto, visto l'art. 2901 c.c., dichiara i negozi di trasferimento con l'atto pubblico di donazione a rogito del notaio del 16 marzo 2016, Rep.n° 54260, Persona_1
Racc.n° 25074, trascritto in data 25 marzo 2016 al n° 4014 R.G. e 2765 R.P. e l'atto di donazione per
Notar del 16 marzo 2016, Rep.n° 54260, Racc.n° 25074, trascritto in data 25 marzo Persona_1
2016 al n° 4013 R.G. e 2764 R.P. inefficaci nei confronti del creditore in Parte_1 relazione delle ragioni di credito dalla stessa vantate e riconosciute dal D.I. n. 888/2016 Trib. RA.
3) Rigetta ogni altra domanda;
4) Condanna parte convenuta, alla rifusione, in solido, in favore di
[...]
delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell'importo Parte_1 complessivo di € 8.433,00 per compensi e € 806,17 per spese oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
CNPA come per legge dovuti.
5) Compensa le spese di lite nei rapporti tra l'attrice e l'intervenuta.
6) Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di RA, nei termini di cui in parte motiva, la annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione degli atti pubblici a cui attiene.
Così deciso in RA, lì data del deposito telematico.
IL GIUDICE ONORARIO
Dott. ssa Patrizia Carota
(firma digitale)
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