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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11515 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI
Prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott.ssa Ivana Sassi Giudice Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4879 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura a margine del Parte_1 ricorso, dall'avv. Angela Solaro
RICORRENTE- resistente in riconvenzionale
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Felice Giugliano, giusta Controparte_1 procura in atti
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
NONCHE' AVV. COLOMBA ECCELLENTE,
CURATORE SPECIALE DELLA MINORE
ED PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: All'udienza del 23.10.2025 il procuratore della ricorrente concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione dei coniugi, la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, determinarsi a carico del padre l'importo di € 500,00 quale contributo al mantenimento delle figlie ed Per_1
, l'assegnazione della casa coniugale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo. Per_2 Ha depositato nei termini ex art. 473 bis n. 28, comparsa conclusionale. Il procuratore del resistente non ha precisato le conclusioni né ha depositato atti difensivi finali. Il curatore speciale ha formulato le medesime conclusioni della ricorrente, chiedendo determinarsi per la figlia minore la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento a carico del padre. Il PM, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, la decadenza del padre dalla responsabilità nei confronti della minore, e la conferma dei provvedimenti economici già in atto.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 6.3.2024, la sig. – premesso che dal matrimonio con il sign. Parte_1 CP_1 Per
del 20.6.1998 sono nate (2.12.2000), (2.6.2007) e (14.9.2008) – esponeva che la vita
[...] Per_1 Per_2 coniugale non era mai stata serena, nonostante la nascita delle figlie. Il marito, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, iniziava ad avere condotte aggressive e violente anche in presenza delle figlie. Riferiva di vari episodi, di cui l'ultimo del 21.8.2023, da lei denunciato presso i CC di Ercolano. Inoltre, deduceva che - a causa di numerose assenze scolastiche delle figlie in seguito alla sua malattia che aveva costretto le stesse ad accudirla ed a prendersi cura di lei in quanto il marito era sempre poco presente, - era stato aperto un procedimento avente ad oggetto domanda di sospensione del padre presso il TPM. Deduceva, ancora, la di essere sempre stata casalinga, mentre il marito era operaio “lattoniere”; lei aveva Parte_1 dovuto accettare di lavorare come domestica a chiamata per sostenere il costo della locazione della casa e delle utenze, non avendo mai provveduto il . Ha dedotto, inoltre, che il marito percepisce la Naspi di € 1.000,00 e la somma CP_1 di € 350,00 come assegni unici per le minori. Ha chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione con addebito al , l'affido esclusivo delle due figlie minori, CP_1 l'assegnazione della casa coniugale, la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie nella misura di € 600,00 mensili a carico del marito ed il 50% delle spese straordinarie.
Fissata l'udienza del 5.11.2024, si è costituito tardivamente il resistente e, non opponendosi alla separazione, ha chiesto in riconvenzionale pronunciarsi l'addebito alla moglie che, a causa delle sue condotte aveva fatto venir meno l'affectio coniugalis. Deduceva che la moglie lo aveva tradito rendendo pubblica la relazione. Ha aggiunto di aver avuto un buon
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rapporto con le figlie fino all'aprile del 2023 , quando, a causa delle liti con la moglie, aveva deciso di lasciare la casa familiare continuando, però, a pagare il canone della casa e le utenze. Ha dedotto che la moglie percepisce il RDC, lavora come collaboratrice domestica e non ha diritto all'assegno di mantenimento, mentre lui dovrà cercare altra abitazione da locare, oltre ad essere ancora gravato del pagamento di rate per finanziamenti contratti in costanza di matrimonio. Ha chiesto, quindi, dichiararsi la separazione con addebito alla moglie per violazione del dovere di fedeltà coniugale, l'assegnazione della casa coniugale nella quale risiedere con le figlie, porre a carico dei coniugi il mantenimento per le figlie.
Alla prima udienza del 5.11.2025, sentite le parti, il GI ha invitato le parti a trovare una soluzione transattiva ed ha rinviato al 21.11.2025; all'esito, lette le note depositate dai procuratori, adottando i provvedimenti provvisori, ha statuito quanto segue:
(…) I provvedimenti urgenti da adottare sono quelli relativi all'affidamento delle minori e . Per_1 Per_2 In punto di diritto vanno premessi i seguenti principi: la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., 26 luglio 2013, n. 18131). Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez. I, 08 febbraio 2012, n. 1777). In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ. 29 marzo 2012, n. 5108). La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587). Alla luce di quanto emerso, tenuto conto di quanto emerge dal provvedimento dell'istanza del PPM del 23.10.2023 avente ad oggetto la richiesta di sospensione dalla responsabilità genitoriale del (versata in atti) e della CP_1 domanda di decadenza proposta dalla ricorrente nella I memoria tempestivamente depositata, allo stato va Pt_2 disposto l'affido esclusivo delle minori alla madre, che adotterà ogni decisione ordinaria e straordinaria nell'interesse delle stesse. La residenza privilegiata è stabilita presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale sita in Ercolano alla via Trentola n. 9, nella quale la stessa risiede con le figlie. Le visite padre-figlie minori vanno sospese alla luce delle dichiarazioni delle parti, e va disposto l'ascolto delle minori. Va, inoltre, disposta la nomina del curatore speciale per le minori nella persona dell'avv. Colomba Eccellente alla quale vanno sin d'ora conferiti poteri sostanziali: interverrà in rapporto alle decisioni di ordinaria amministrazione se esse registrano il disaccordo tra i genitori, comprese le decisioni relative alle visite e ad eventuali richieste di modifica delle parti, vigilando sull'osservanza dello stesso e risolvendo i contrasti che potrebbero porsi con espressa previsione che eventuali modifiche o integrazioni per il futuro dovranno passare per il vaglio e la decisione del curatore che ha il compito anche di interfacciarsi, eventualmente con il CTU, con i Servizi sociali (qualora nominati); inoltre, coadiuverà i genitori nelle scelte in tema di salute delle minori, di educazione (scelte scolastiche) e formative, guidando i genitori a negoziare ed accordarsi con conseguente riduzione del conflitto genitoriale, e nel caso di persistente e insormontabile contrasto assumendo direttamente la decisione e rendendo edotto il Tribunale, segnalando ogni concreto pregiudizio psicofisico del minore. Invita il curatore a costituirsi entro 10 gg dalla notifica del presente provvedimento. Per quanto concerne il contributo al mantenimento delle figlie ed (in quanto la ricorrente vi ha Per_2 Per_1Per rinunciato per ), occorre premettere che: “L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma altresì estese all'aspetto abitativo, scolastico e sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fino a quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”; “mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusta disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio può venire legittimamente correlata non tanto alle entrate derivanti dall'attività professionale, svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio dell'età suindicata” (consolidata giurisprudenza
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di merito e della S.C. vedi tra le tante Cass. 1/7/2015 n. 13504; 10/12/2014 n. 26060; 10/07/2013 n. 17089; 29/7/2011 n. 16376; 4/11/2009 n. 23411; 24/2/2006 n. 4203; 22/3/2005 n. 6197; 8/11/1997 n. 11025; 10813/96). Peraltro come chiarito dalla S.C.:“In tema di capacità economica dei genitori ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi deve essere attribuito valore solo indiziario” (vedi Cass. 17/2/2011 n. 3905 e vedi Cass. 21/10/2010 n. 21649). Orbene, lette le note dei procuratori sopra riportate, atteso che le parti concordano sul medesimo importo per Per_2 ed , dispone che il corrisponda alla moglie come contributo al mantenimento delle figlie minori la Per_1 CP_1 somma di € 500,00 con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annua secondo gli indici Istat;
che le spese straordinarie, come da Protocollo del 7.3.2018, siano divise a metà tra i coniugi. Nulla può, invece, essere statuito in ordine all'assegno unico in quanto, trattandosi di emolumento assistenziale del Governo, sono le parti a doversi accordare sulla percezione per intero ad un solo coniuge, atteso che, in caso di mancato accordo, va percepita per metà tra le parti. Nessuna altra domanda afferente ai beni mobili può essere oggetto di valutazione in questa sede. Riserva ogni valutazione ulteriore.
Si è costituita in giudizio l'avv. Colomba Eccellente ed ha dedotto:
Gli articoli 330 e 333 c.c. prevedono quale presupposto dell'adozione delle relative misure il pregiudizio nei confronti del minore. Di «condotta comune pregiudizievole» parla l'art. 333 c.c., nel caso della limitazione della potestà; al contrario, nel caso di decadenza (art. 330 c.c.), la norma si riferisce al genitore che violi o trascuri i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, o abusi dei relativi poteri, «con grave pregiudizio del figlio». L'affidamento condiviso, che presuppone la capacità per i genitori di instaurare una sintonia sulle scelte educative relative ai figli, costituisce il regime ordinario/prioritario di affidamento, alla luce del principio di bigenitorialità. L'affidamento esclusivo costituisce soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse esclusivo del minore. (…) Fatte queste premesse metodologiche, va evidenziato che tra le stesse parti, presso il TM Napoli, pendeva procedimento ex art. 330 c.c. ad istanza del PMM per carenze genitoriali, evidenziate dalla mancata frequentazione scolastica delle figlie e . A seguito dell'apertura di quel procedimento, la signora dichiara di aver Per_1 Per_2 Parte_1 intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità. Le figlie minori hanno ripreso a studiare e frequentano,
il Liceo Artistico ed Annarita chimica. Per_1 Vista l'età delle ragazze, 17 e 16 anni, si rende necessario il loro ascolto, anche al fine di verificare l'effettività del rapporto col padre. Tanto brevemente premesso, questa difesa, ritenendo necessario, l'ascolto delle minori ed il completamento della fase istruttoria, anche con eventuale sostegno psicologico per ed , se Per_1 Per_2 consenzienti, si riserva di formulare ogni richiesta nel loro interesse, all'esito dell'ascolto.
Espletata la fase istruttoria, la causa è stata riservata al Collegio. E' stata acquisita agli atti la sentenza di incompetenza del TPM (n. 194/2024). Sulla domanda di separazione. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, nulla va statuito in quanto la stessa vi ha rinunciato all'udienza del 2.1.2025. La domanda di addebito formulata dal resistente è stata tardivamente proposta e va, pertanto, dichiarata inammissibile Sulla domanda di decadenza formulata dal PM per nei confronti della figlia . Controparte_1 Per_2 Il Collegio ritiene che la richiesta formulata dalla ricorrente, dal curatore e dal P.M. meriti di essere integralmente accolta. La minore , ascoltata all'udienza del 2.1.2025, ha dichiarato: Per_2 Ho 16 anni, nessuno mi ha condizionata in quello che devo dire. Io non voglio vedere papà, sin da piccola non ho avuto un legame con lui e un rapporto con lui;
lui si comportava sempre male con noi per cui non ho mai instaurato un legame con lui. Io da piccola mi tagliavo, era uno sfogo, poi ho smesso quando lui è andato via di casa. Una volta lui vide i miei tagli e disse che la colpa era di mia madre. In terza media sono andata dallo psicologo della scuola ma lui non mi ha saputo aiutare, per cui non ci sono andata più. A mamma non ho nemmeno raccontato di questo episodio del colloquio con lo psicologo. Dei tagli se ne accorse la mia professoressa, con lei ne parlai e mi sfogai e mi consigliò di rivolgermi allo psicologo. Io ho iniziato a farmi i tagli dalla prima media ma nessuno se ne era mai accorto, a mamma non dissi niente. In estate indossavo abiti lunghi per non far accorgere a nessuno delle lesioni che mi auto-procuravo. Io mi punivo da sola ma il mio scopo non era attirare l'attenzione, era un modo per buttare fuori la mia rabbia. Una volta ho tentato di togliermi la vita bevendo del detersivo. Adesso ne sono uscita, anche se a volte ho la tentazione di
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tagliarmi di nuovo ma non lo faccio;
mi sono rimaste cicatrici sulle gambe. Quando mi tagliavo l'intento era vedere sul mio corpo le ferite del mio cuore, cosi quando si sanavano le ferite del corpo avevo la sensazione che si sanassero anche le ferite del cuore. Non ho nessuna intenzione di vedere mio padre, lui in passato ha alzato le mani su di me, io chiesi dei soldi per la ricarica del telefono in aggiunta ai 10 o 30 euro al mese che ci dava come paghetta. In quella occasione lui iniziò a picchiarmi con pugni in testa ed io svenni. Mio padre non ha accettato mai la omosessualità di mia sorella, ogni amica che viene a casa lui pensa che sia la fidanzata di mia sorella e questa cosa non la tollera;
pensa sempre che lei possa cambiare il suo orientamento sessuale. In ogni lite si è sempre intromessa la sorella di mio padre. A causa dell'atteggiamento di violenza avuto in passato da mio padre e della alta conflittualità a cui ho assistito posso dire di avere difficoltà a relazionarmi con gli uomini. Non ho amici, esco solo con mia sorella. Io faccio il Nitti indirizzo chimica. Ho solo un amico con cui parlo a scuola. A scuola vado bene, ho avuto 7 in diritto, 4 in educazione fisica perché non sono andata a fare il compito in classe. Il pomeriggio studio, aiuto mamma, mi curo del cane, vedo un film. Ribadisco che non ho bisogno di mio padre, l'ho allontanato tempo fa e sono sicura della mia decisione. Prometto che valuterò l'idea di farmi seguire da uno psicologo per superare i traumi del passato. Le dichiarazioni della minore sono state ritenute dal Giudice relatore chiaramente indicative e sintomatiche di una totale mancanza di consapevolezza del ruolo di genitore da parte del padre, a cui si unisce – non ultima – la circostanza che il ha contribuito solo in parte al mantenimento della figlia minore (ed anche della maggiore e che CP_1 Per_1 pure è stata ascoltata ma che ha raggiunto, orami, la maggiore età). Tali comportamenti non possono non ritenersi pregiudizievoli nei confronti di e possono certamente giustificare la dichiarazione di decadenza del padre, Per_2 come richiesta dal PM. Va, pertanto, confermato l'affido esclusivo di alla madre, con residenza privilegiata presso la stessa. Per_2 Quanto al regime di frequentazione padre- figlia, considerata l'età della ragazza, il Tribunale conferma quanto già disposto: gli incontri vanno sospesi, e sarà il padre, un giorno si spera consapevole del suo ruolo, ad incontrarla di nuovo solo dopo aver dato prova di resipiscenza. La casa coniugale resta assegnata alla ricorrente che vi risiede con le figlie. Sulla domanda di mantenimento per ed (maggiorenne ma non autonoma economicamente) . Per_2 Per_1 Va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia minore, non venendo meno tale obbligo a seguito del provvedimento sanzionatorio di decadenza. Convivendo la minore con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al suo mantenimento mentre va posto a carico del padre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per la minore. Quanto alla misura del contributo paterno, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. In primo luogo, si deve tener conto dell'età della minore, e degli impegni di studio, di vita e di relazione, e, della mancanza di partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole. Orbene, la ricorrente – che provvede al mantenimento diretto delle figlie che vivono presso di lei e sostiene il canone della casa familiare condotta in locazione – lavora come colf ed ha dichiarato di rinunciare al mantenimento per la figlia Per
. Ha dato la sua disponibilità a continuare a sostenere il canone della casa familiare e delle utenze. Nulla è stato prodotto dal resistente - che ha dichiarato di essere privo di attività lavorativa e di risiedere presso i genitori – in termini di dichiarazioni reddituali. La ricorrente ha concluso chiedendo che il contributo al mantenimento delle figlie sia confermato nella misura già fissata di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. In mancanza di prova del reddito del resistente, ritiene il Collegio di confermare l'assegno già determinato dal Giudice nella misura di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento delle due figlie con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annua da dicembre 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del 7.3.2018. Gli assegni unici per le figlie saranno percepiti per intero dalla ricorrente, alla luce della recente pronuncia della C. di Cassazione n. 4672/2025.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano sulla base dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, per i giudizi innanzi al Tribunale in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151/1° co. C.c.;
[...]
2. Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia Controparte_1 ; Per_2
3. sospende il diritto di visita del padre, come indicato in parte motiva;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente, a Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie ed , la somma
[...] Per_1 Per_2 mensile di euro 500,00 con decorrenza dal ricorso;
detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai da dicembre 2026, oltre al 50 % delle spese straordinarie come indicato in parte motiva;
5. assegna la casa coniugale alla ricorrente;
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6. dispone che gli assegni unici per le figlie siano percepiti per intero dalla ricorrente;
7. Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente Controparte_1 liquidate, nella somma di € 2.665,00 e per essa a favore dell'Erario, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario per spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute come per legge;
8. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ercolano l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) Per D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 110, parte II s, A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
IL PRESIDENTE estensore
Dott.ssa I.Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI
Prima sezione civile Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino Presidente rel./est. Dott.ssa Ivana Sassi Giudice Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4879 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura a margine del Parte_1 ricorso, dall'avv. Angela Solaro
RICORRENTE- resistente in riconvenzionale
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Felice Giugliano, giusta Controparte_1 procura in atti
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
NONCHE' AVV. COLOMBA ECCELLENTE,
CURATORE SPECIALE DELLA MINORE
ED PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: All'udienza del 23.10.2025 il procuratore della ricorrente concludeva chiedendo pronunciarsi la separazione dei coniugi, la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, determinarsi a carico del padre l'importo di € 500,00 quale contributo al mantenimento delle figlie ed Per_1
, l'assegnazione della casa coniugale, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo. Per_2 Ha depositato nei termini ex art. 473 bis n. 28, comparsa conclusionale. Il procuratore del resistente non ha precisato le conclusioni né ha depositato atti difensivi finali. Il curatore speciale ha formulato le medesime conclusioni della ricorrente, chiedendo determinarsi per la figlia minore la somma di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento a carico del padre. Il PM, chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi, la decadenza del padre dalla responsabilità nei confronti della minore, e la conferma dei provvedimenti economici già in atto.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 6.3.2024, la sig. – premesso che dal matrimonio con il sign. Parte_1 CP_1 Per
del 20.6.1998 sono nate (2.12.2000), (2.6.2007) e (14.9.2008) – esponeva che la vita
[...] Per_1 Per_2 coniugale non era mai stata serena, nonostante la nascita delle figlie. Il marito, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, iniziava ad avere condotte aggressive e violente anche in presenza delle figlie. Riferiva di vari episodi, di cui l'ultimo del 21.8.2023, da lei denunciato presso i CC di Ercolano. Inoltre, deduceva che - a causa di numerose assenze scolastiche delle figlie in seguito alla sua malattia che aveva costretto le stesse ad accudirla ed a prendersi cura di lei in quanto il marito era sempre poco presente, - era stato aperto un procedimento avente ad oggetto domanda di sospensione del padre presso il TPM. Deduceva, ancora, la di essere sempre stata casalinga, mentre il marito era operaio “lattoniere”; lei aveva Parte_1 dovuto accettare di lavorare come domestica a chiamata per sostenere il costo della locazione della casa e delle utenze, non avendo mai provveduto il . Ha dedotto, inoltre, che il marito percepisce la Naspi di € 1.000,00 e la somma CP_1 di € 350,00 come assegni unici per le minori. Ha chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione con addebito al , l'affido esclusivo delle due figlie minori, CP_1 l'assegnazione della casa coniugale, la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie nella misura di € 600,00 mensili a carico del marito ed il 50% delle spese straordinarie.
Fissata l'udienza del 5.11.2024, si è costituito tardivamente il resistente e, non opponendosi alla separazione, ha chiesto in riconvenzionale pronunciarsi l'addebito alla moglie che, a causa delle sue condotte aveva fatto venir meno l'affectio coniugalis. Deduceva che la moglie lo aveva tradito rendendo pubblica la relazione. Ha aggiunto di aver avuto un buon
1 2
rapporto con le figlie fino all'aprile del 2023 , quando, a causa delle liti con la moglie, aveva deciso di lasciare la casa familiare continuando, però, a pagare il canone della casa e le utenze. Ha dedotto che la moglie percepisce il RDC, lavora come collaboratrice domestica e non ha diritto all'assegno di mantenimento, mentre lui dovrà cercare altra abitazione da locare, oltre ad essere ancora gravato del pagamento di rate per finanziamenti contratti in costanza di matrimonio. Ha chiesto, quindi, dichiararsi la separazione con addebito alla moglie per violazione del dovere di fedeltà coniugale, l'assegnazione della casa coniugale nella quale risiedere con le figlie, porre a carico dei coniugi il mantenimento per le figlie.
Alla prima udienza del 5.11.2025, sentite le parti, il GI ha invitato le parti a trovare una soluzione transattiva ed ha rinviato al 21.11.2025; all'esito, lette le note depositate dai procuratori, adottando i provvedimenti provvisori, ha statuito quanto segue:
(…) I provvedimenti urgenti da adottare sono quelli relativi all'affidamento delle minori e . Per_1 Per_2 In punto di diritto vanno premessi i seguenti principi: la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., 26 luglio 2013, n. 18131). Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez. I, 08 febbraio 2012, n. 1777). In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ. 29 marzo 2012, n. 5108). La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587). Alla luce di quanto emerso, tenuto conto di quanto emerge dal provvedimento dell'istanza del PPM del 23.10.2023 avente ad oggetto la richiesta di sospensione dalla responsabilità genitoriale del (versata in atti) e della CP_1 domanda di decadenza proposta dalla ricorrente nella I memoria tempestivamente depositata, allo stato va Pt_2 disposto l'affido esclusivo delle minori alla madre, che adotterà ogni decisione ordinaria e straordinaria nell'interesse delle stesse. La residenza privilegiata è stabilita presso la madre alla quale va assegnata la casa coniugale sita in Ercolano alla via Trentola n. 9, nella quale la stessa risiede con le figlie. Le visite padre-figlie minori vanno sospese alla luce delle dichiarazioni delle parti, e va disposto l'ascolto delle minori. Va, inoltre, disposta la nomina del curatore speciale per le minori nella persona dell'avv. Colomba Eccellente alla quale vanno sin d'ora conferiti poteri sostanziali: interverrà in rapporto alle decisioni di ordinaria amministrazione se esse registrano il disaccordo tra i genitori, comprese le decisioni relative alle visite e ad eventuali richieste di modifica delle parti, vigilando sull'osservanza dello stesso e risolvendo i contrasti che potrebbero porsi con espressa previsione che eventuali modifiche o integrazioni per il futuro dovranno passare per il vaglio e la decisione del curatore che ha il compito anche di interfacciarsi, eventualmente con il CTU, con i Servizi sociali (qualora nominati); inoltre, coadiuverà i genitori nelle scelte in tema di salute delle minori, di educazione (scelte scolastiche) e formative, guidando i genitori a negoziare ed accordarsi con conseguente riduzione del conflitto genitoriale, e nel caso di persistente e insormontabile contrasto assumendo direttamente la decisione e rendendo edotto il Tribunale, segnalando ogni concreto pregiudizio psicofisico del minore. Invita il curatore a costituirsi entro 10 gg dalla notifica del presente provvedimento. Per quanto concerne il contributo al mantenimento delle figlie ed (in quanto la ricorrente vi ha Per_2 Per_1Per rinunciato per ), occorre premettere che: “L'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli ai sensi dell'art. 147 c.c. impone ai genitori di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma altresì estese all'aspetto abitativo, scolastico e sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fino a quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione”; “mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusta disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle rispettive sostanze, ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio può venire legittimamente correlata non tanto alle entrate derivanti dall'attività professionale, svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un figlio dell'età suindicata” (consolidata giurisprudenza
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di merito e della S.C. vedi tra le tante Cass. 1/7/2015 n. 13504; 10/12/2014 n. 26060; 10/07/2013 n. 17089; 29/7/2011 n. 16376; 4/11/2009 n. 23411; 24/2/2006 n. 4203; 22/3/2005 n. 6197; 8/11/1997 n. 11025; 10813/96). Peraltro come chiarito dalla S.C.:“In tema di capacità economica dei genitori ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi deve essere attribuito valore solo indiziario” (vedi Cass. 17/2/2011 n. 3905 e vedi Cass. 21/10/2010 n. 21649). Orbene, lette le note dei procuratori sopra riportate, atteso che le parti concordano sul medesimo importo per Per_2 ed , dispone che il corrisponda alla moglie come contributo al mantenimento delle figlie minori la Per_1 CP_1 somma di € 500,00 con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annua secondo gli indici Istat;
che le spese straordinarie, come da Protocollo del 7.3.2018, siano divise a metà tra i coniugi. Nulla può, invece, essere statuito in ordine all'assegno unico in quanto, trattandosi di emolumento assistenziale del Governo, sono le parti a doversi accordare sulla percezione per intero ad un solo coniuge, atteso che, in caso di mancato accordo, va percepita per metà tra le parti. Nessuna altra domanda afferente ai beni mobili può essere oggetto di valutazione in questa sede. Riserva ogni valutazione ulteriore.
Si è costituita in giudizio l'avv. Colomba Eccellente ed ha dedotto:
Gli articoli 330 e 333 c.c. prevedono quale presupposto dell'adozione delle relative misure il pregiudizio nei confronti del minore. Di «condotta comune pregiudizievole» parla l'art. 333 c.c., nel caso della limitazione della potestà; al contrario, nel caso di decadenza (art. 330 c.c.), la norma si riferisce al genitore che violi o trascuri i doveri inerenti alla responsabilità genitoriale, o abusi dei relativi poteri, «con grave pregiudizio del figlio». L'affidamento condiviso, che presuppone la capacità per i genitori di instaurare una sintonia sulle scelte educative relative ai figli, costituisce il regime ordinario/prioritario di affidamento, alla luce del principio di bigenitorialità. L'affidamento esclusivo costituisce soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse esclusivo del minore. (…) Fatte queste premesse metodologiche, va evidenziato che tra le stesse parti, presso il TM Napoli, pendeva procedimento ex art. 330 c.c. ad istanza del PMM per carenze genitoriali, evidenziate dalla mancata frequentazione scolastica delle figlie e . A seguito dell'apertura di quel procedimento, la signora dichiara di aver Per_1 Per_2 Parte_1 intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità. Le figlie minori hanno ripreso a studiare e frequentano,
il Liceo Artistico ed Annarita chimica. Per_1 Vista l'età delle ragazze, 17 e 16 anni, si rende necessario il loro ascolto, anche al fine di verificare l'effettività del rapporto col padre. Tanto brevemente premesso, questa difesa, ritenendo necessario, l'ascolto delle minori ed il completamento della fase istruttoria, anche con eventuale sostegno psicologico per ed , se Per_1 Per_2 consenzienti, si riserva di formulare ogni richiesta nel loro interesse, all'esito dell'ascolto.
Espletata la fase istruttoria, la causa è stata riservata al Collegio. E' stata acquisita agli atti la sentenza di incompetenza del TPM (n. 194/2024). Sulla domanda di separazione. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente, nulla va statuito in quanto la stessa vi ha rinunciato all'udienza del 2.1.2025. La domanda di addebito formulata dal resistente è stata tardivamente proposta e va, pertanto, dichiarata inammissibile Sulla domanda di decadenza formulata dal PM per nei confronti della figlia . Controparte_1 Per_2 Il Collegio ritiene che la richiesta formulata dalla ricorrente, dal curatore e dal P.M. meriti di essere integralmente accolta. La minore , ascoltata all'udienza del 2.1.2025, ha dichiarato: Per_2 Ho 16 anni, nessuno mi ha condizionata in quello che devo dire. Io non voglio vedere papà, sin da piccola non ho avuto un legame con lui e un rapporto con lui;
lui si comportava sempre male con noi per cui non ho mai instaurato un legame con lui. Io da piccola mi tagliavo, era uno sfogo, poi ho smesso quando lui è andato via di casa. Una volta lui vide i miei tagli e disse che la colpa era di mia madre. In terza media sono andata dallo psicologo della scuola ma lui non mi ha saputo aiutare, per cui non ci sono andata più. A mamma non ho nemmeno raccontato di questo episodio del colloquio con lo psicologo. Dei tagli se ne accorse la mia professoressa, con lei ne parlai e mi sfogai e mi consigliò di rivolgermi allo psicologo. Io ho iniziato a farmi i tagli dalla prima media ma nessuno se ne era mai accorto, a mamma non dissi niente. In estate indossavo abiti lunghi per non far accorgere a nessuno delle lesioni che mi auto-procuravo. Io mi punivo da sola ma il mio scopo non era attirare l'attenzione, era un modo per buttare fuori la mia rabbia. Una volta ho tentato di togliermi la vita bevendo del detersivo. Adesso ne sono uscita, anche se a volte ho la tentazione di
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tagliarmi di nuovo ma non lo faccio;
mi sono rimaste cicatrici sulle gambe. Quando mi tagliavo l'intento era vedere sul mio corpo le ferite del mio cuore, cosi quando si sanavano le ferite del corpo avevo la sensazione che si sanassero anche le ferite del cuore. Non ho nessuna intenzione di vedere mio padre, lui in passato ha alzato le mani su di me, io chiesi dei soldi per la ricarica del telefono in aggiunta ai 10 o 30 euro al mese che ci dava come paghetta. In quella occasione lui iniziò a picchiarmi con pugni in testa ed io svenni. Mio padre non ha accettato mai la omosessualità di mia sorella, ogni amica che viene a casa lui pensa che sia la fidanzata di mia sorella e questa cosa non la tollera;
pensa sempre che lei possa cambiare il suo orientamento sessuale. In ogni lite si è sempre intromessa la sorella di mio padre. A causa dell'atteggiamento di violenza avuto in passato da mio padre e della alta conflittualità a cui ho assistito posso dire di avere difficoltà a relazionarmi con gli uomini. Non ho amici, esco solo con mia sorella. Io faccio il Nitti indirizzo chimica. Ho solo un amico con cui parlo a scuola. A scuola vado bene, ho avuto 7 in diritto, 4 in educazione fisica perché non sono andata a fare il compito in classe. Il pomeriggio studio, aiuto mamma, mi curo del cane, vedo un film. Ribadisco che non ho bisogno di mio padre, l'ho allontanato tempo fa e sono sicura della mia decisione. Prometto che valuterò l'idea di farmi seguire da uno psicologo per superare i traumi del passato. Le dichiarazioni della minore sono state ritenute dal Giudice relatore chiaramente indicative e sintomatiche di una totale mancanza di consapevolezza del ruolo di genitore da parte del padre, a cui si unisce – non ultima – la circostanza che il ha contribuito solo in parte al mantenimento della figlia minore (ed anche della maggiore e che CP_1 Per_1 pure è stata ascoltata ma che ha raggiunto, orami, la maggiore età). Tali comportamenti non possono non ritenersi pregiudizievoli nei confronti di e possono certamente giustificare la dichiarazione di decadenza del padre, Per_2 come richiesta dal PM. Va, pertanto, confermato l'affido esclusivo di alla madre, con residenza privilegiata presso la stessa. Per_2 Quanto al regime di frequentazione padre- figlia, considerata l'età della ragazza, il Tribunale conferma quanto già disposto: gli incontri vanno sospesi, e sarà il padre, un giorno si spera consapevole del suo ruolo, ad incontrarla di nuovo solo dopo aver dato prova di resipiscenza. La casa coniugale resta assegnata alla ricorrente che vi risiede con le figlie. Sulla domanda di mantenimento per ed (maggiorenne ma non autonoma economicamente) . Per_2 Per_1 Va riconosciuto l'obbligo di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della figlia minore, non venendo meno tale obbligo a seguito del provvedimento sanzionatorio di decadenza. Convivendo la minore con la madre, quest'ultima provvederà direttamente al suo mantenimento mentre va posto a carico del padre, non convivente, l'obbligo di corrispondere un assegno periodico per la minore. Quanto alla misura del contributo paterno, soccorrono i criteri di cui all'art. 337 ter c.c. In primo luogo, si deve tener conto dell'età della minore, e degli impegni di studio, di vita e di relazione, e, della mancanza di partecipazione diretta del padre all'effettuazione dei compiti di cura e sostentamento della prole. Orbene, la ricorrente – che provvede al mantenimento diretto delle figlie che vivono presso di lei e sostiene il canone della casa familiare condotta in locazione – lavora come colf ed ha dichiarato di rinunciare al mantenimento per la figlia Per
. Ha dato la sua disponibilità a continuare a sostenere il canone della casa familiare e delle utenze. Nulla è stato prodotto dal resistente - che ha dichiarato di essere privo di attività lavorativa e di risiedere presso i genitori – in termini di dichiarazioni reddituali. La ricorrente ha concluso chiedendo che il contributo al mantenimento delle figlie sia confermato nella misura già fissata di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. In mancanza di prova del reddito del resistente, ritiene il Collegio di confermare l'assegno già determinato dal Giudice nella misura di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento delle due figlie con decorrenza dal ricorso e rivalutazione annua da dicembre 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo d'Intesa del 7.3.2018. Gli assegni unici per le figlie saranno percepiti per intero dalla ricorrente, alla luce della recente pronuncia della C. di Cassazione n. 4672/2025.
Le spese processuali seguono le regole della soccombenza e si liquidano sulla base dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, per i giudizi innanzi al Tribunale in relazione al valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, ai sensi dell'art. 151/1° co. C.c.;
[...]
2. Dichiara decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della figlia Controparte_1 ; Per_2
3. sospende il diritto di visita del padre, come indicato in parte motiva;
4. pone a carico di l'obbligo di corrispondere mensilmente, a Controparte_1 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie ed , la somma
[...] Per_1 Per_2 mensile di euro 500,00 con decorrenza dal ricorso;
detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai da dicembre 2026, oltre al 50 % delle spese straordinarie come indicato in parte motiva;
5. assegna la casa coniugale alla ricorrente;
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6. dispone che gli assegni unici per le figlie siano percepiti per intero dalla ricorrente;
7. Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente Controparte_1 liquidate, nella somma di € 2.665,00 e per essa a favore dell'Erario, oltre al 15% a titolo di rimborso forfetario per spese generali ed oltre IVA e CPA se dovute come per legge;
8. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ercolano l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) Per D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 110, parte II s, A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 31 ottobre 2025
IL PRESIDENTE estensore
Dott.ssa I.Cozzolino
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