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Articolo 3 della Legge 31 ottobre 1966, n. 936
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Legge 31 ottobre 1966, n. 936
Articolo 3 della Legge 31 ottobre 1966, n. 936
Versione
14 novembre 1966
Art. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Entrata in vigore il 14 novembre 1966
Vedi fonte istituzionale
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