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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 08/08/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MODENA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 4489/2023 R. G. vertente tra
(avv. Francesco Ferri e Furio Ferri) Parte_1
-ATTORE-
e
-contumace CP_1
Controparte_2
e per essa, quale mandataria, (avv. Paola Borsari) Controparte_3
-CONVENUTE- , allegando la propria qualità di consumatore, oppone tardivamente il decreto Parte_1 ingiuntivo n°3479/13 Trib. Modena, ottenuto nei suoi confronti da Banco Popolare soc. coop., convenendo in giudizio il successore universale del creditore, nonché il CP_1 cessionario del credito Controparte_2
non si è costituito in giudizio, e qui viene dichiarato contumace. CP_1
costituita con la mandataria , si oppone. Controparte_2 Controparte_3
Esperito inutilmente il procedimento di mediazione, senza attività istruttoria, all'udienza del 7 novembre 2024, la causa è stata avviata alla presente decisione, a seguito di trattazione orale.
Le parti costituite hanno così concluso:
: Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, contrariis reiectis, in via principale: accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione stipulato dal perché CP_1 esclusivamente formato da clausole vessatorie e comunque contrarie alla disciplina a tutela del consumatore o, comunque, per indeterminatezza dell'oggetto e/o mancanza di prestazioni corrispettive e per ciò stesso annullare il decreto ingiuntivo opposto con riferimento agli obblighi del Sig. ; Parte_1 in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione con riguardo alle clausole vessatorie di cui alla Direttiva 93/13/CEE, con esplicito riferimento a quelle di cui la nullità è sancita dal provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante della Concorrenza n°14251 del 20/04/2005 corrispondenti agli art. 6, 7 e 9 e, per l'effetto, dire il Sig. non obbligato a versare Parte_1 somma alcuna per l'intervenuta impossibilità di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti della originaria debitrice procurato dalla creditrice . CP_1
In ogni caso: fatto salvo il diritto del Sig. medesimo di esperire, in separata sede, domanda di Parte_1 risarcimento dei danni cagionati dalla ingiusta escussione del suo patrimonio personale, con esplicito riferimento anche al D. Lgs. 19/01/2017 n. 3 (violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza).
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e della procedura di mediazione, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”.
Controparte_2
“Ogni diversa e contraria istanza reietta.
In via preliminare
Accertata e dichiarata, così come rilevata d'ufficio dal G.I., la carenza di legittimazione attiva del
Sig. , per aver già a suo tempo proposto tempestiva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo oggetto della presente opposizione tardiva.
Nel merito
Respingersi e/o dichiararsi inammissibili le domande tutte formulate dal Sig. nei Parte_1 confronti di con atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo Controparte_2 notificato in data 17/07/2023, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 3479/2013 - R.G. n. 8397/2013 emesso dal Tribunale di Modena in data 11/10/2013.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori di legge.”
OSSERVA
1) Va preliminarmente affrontata la questione -rilevata d'ufficio e poi affidata al contraddittorio- del possibile difetto di legittimazione attiva dell'opponente, per aver già a suo tempo proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, poi abbandonata, con conseguente estinzione del relativo giudizio e definitività dell'ingiunzione ex art.653 cpc, non ex art.647 cpc.
1.1) Come evidenziato dall'opponente, l'opposizione da lui proposta, e poi abbandonata nel 2014, non aveva in alcun modo affrontato l'attuale tema di causa, che è dunque rimasto privo di valutazione giudiziale.
All'epoca, la concorde giurisprudenza, anche di legittimità, qualificava come stipulato da professionista ogni contratto di fideiussione relativo a debito assunto in via principale da un professionista, sicché, anche sul piano storico, il tema qui d'indagine non era abitualmente trattato nelle relative controversie.
Sul piano sostanziale non v'è, dunque, differenza fra due soggetti a suo tempo ingiunti quali garanti di società commerciali, che hanno solo in un secondo momento acquisito consapevolezza dei propri diritti di consumatore: l'uno, dopo lo spirare del termine per proporre la tempestiva opposizione;
l'altro, dopo aver abbandonato l'opposizione proposta per motivi estranei alla tutela consumeristica.
Anche sul piano formale, poi, le due situazioni non divergono, perché in entrambi i casi il titolo giudiziale che si stabilizza è il decreto ingiuntivo (nell'un caso, ex art.647 cpc;
nell'altro, ex art.653 cpc), che non reca alcuna motivazione in proposito.
Si rammenta che è “proprio la carente attivazione del giudice del monitorio” in relazione alla
“questione pregiudiziale pretermessa (concernente, per l'appunto, l'assenza di vessatorietà delle clausole del contratto)”, in termini di “mancato rilievo officioso e omessa motivazione, imposti da norma imperativa (art. 6, par. 1, della direttiva 93/13/CEE), che comporta, secondo il diritto dell'Unione (nell'interpretazione vincolante della CGUE: cfr. anche sentenza Ibercaja Banco), che la decisione adottata” sia “comunque insuscettibile di dar luogo alla formazione, stabile e intangibile, di un giudicato” (Cass SU n°9479 del 2023, che ha codificato il procedimento di opposizione tardiva del consumatore nella specie attivato).
Secondo il diritto unionale, infatti, al fine di ovviare allo squilibrio esistente tra consumatore e professionista, il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricada nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13, poiché la clausola abusiva, ai sensi della norma imperativa di cui all'art. 6, par. 1 cit., non vincola il consumatore.
Rientra, poi, nell'autonomia degli Stati membri la definizione di procedure in grado di "fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori", come loro imposto dall'art. 7, par. 1, della direttiva 93/13; "a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione
(principio di effettività)" (sentenza CGUE in cause riunite C-693/19, 1503, e C-831/19, CP_4
, richiamata in SU cit.). CP_1 Controparte_5
In seguito a Cass SU n°9479 del 2023, risulta definita nell'ordinamento interno la procedura che consente al consumatore di sollecitare l'intervento giudiziale sulla questione pregiudiziale pretermessa in fase di formazione del decreto ingiuntivo non opposto. In altre parole, ora il diritto nazionale consente ad un giudice (quello dell'opposizione tardiva), su sollecitazione del consumatore ingiunto, di riesaminare su tale tema un decreto ingiuntivo avente formale autorità di cosa giudicata.
Ove si ritenesse inibita tale possibilità nel caso di specie, in cui analogamente il titolo giudiziale è esclusivamente il decreto ingiuntivo, divenuto formalmente definitivo senza che alcun giudice si sia occupato di scrutinare la presenza, o meno, nel contratto, di clausole abusive incidenti sull'esistenza o determinazione del credito nei confronti del consumatore ingiunto, risulterebbero contemporaneamente violati:
a) il principio di equivalenza, perché si verrebbe a disciplinare in senso meno favorevole gli effetti del giudicato nella fattispecie, rispetto alla situazione analoga testé descritta;
b) il principio di effettività, qui espresso dalla regola secondo cui "le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93-13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto spettante ai consumatori in forza di tale disposizione... di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva". che risulterebbe irrimediabilmente infranta, ove si ritenesse nella specie intangibile il CP_6 decreto ingiuntivo reso definitivo dall'estinzione del giudizio di opposizione, perché si tratterebbe, anche qui, del caso di titolo giudiziale emesso in assenza di quel “controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi”, costituente indispensabile garanzia dell'effettivo “rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13” (corsivi tratti da sentenza
CGUE cit.).
1.2) In definitiva, l'opposizione va considerata, sotto tale profilo, ammissibile.
2) L'ammissibilità dell'opposizione, però, è sotto diverso profilo fermamente contestata dalla attuale titolare del credito, secondo cui la fideiussione stipulata da in favore della Parte_1 debitrice principale in sé riguardata, senza considerare il contratto Parte_2 principale-, costituisce contratto intercorso fra professionisti.
In proposito, la Suprema Corte “anche a Sezioni unite con l'ordinanza 5868/2023, ha infatti avuto modo di chiarire che, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , Per_1 dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio).” (Cass n°12286 del 2024).
2.1) All'epoca del rilascio della garanzia oggetto di causa -ottobre 2006- era socio Parte_1 al 50% della debitrice principale Parte_2
Ne era anche, da anni, procuratore speciale.
Contestualmente al rilascio della garanzia, ha assunto l'ulteriore carica di procuratore di tale società in relazione all'attività di compravendita immobiliare, costituente la principale attività svolta dalla società garantita.
Tale carica risulta munita (non di poteri di rappresentanza, ma) di ampi poteri gestionali, puntualmente esercitati nel tempo, come risulta dalla documentazione prodotta dalla creditrice.
Dagli atti, poi, risulta che ha sempre svolto l'attività professionale di imprenditore Parte_1 edile, dapprima in forma individuale, poi in forma societaria.
In particolare, costui risulta da decenni amministratore unico e socio al 50% della Controparte_7
[...
che condivide con la medesima sede e la medesima attività nel campo Parte_2 dell'edilizia.
Tutti i soggetti che risultano documentalmente coinvolti in tali società -amministratori, soci, cofideiussori- condividono il cognome , a testimonianza di una tipica attività imprenditoriale Pt_1 di stampo familiare, che al di là delle sue articolazioni formali -sincroniche e diacroniche- è indirizzata alla generazione dei redditi per ciascuno dei suoi partecipanti.
Trattasi di elementi univoci, che impongono di considerare la fideiussione de qua stipulata non per finalità riconducibili alla sfera privata del garante, ma quale atto espressivo della sua attività professionale.
2.2) L'opponente, pertanto, non può considerarsi consumatore, e non può quindi avvalersi della speciale tutela, anche processuale, data esclusivamente a tale categoria.
Nei suoi confronti, l'estinzione del giudizio di opposizione ha impresso al decreto ingiuntivo, ex art.653 cpc, la connotazione stabile e intangibile del giudicato.
3) L'opposizione va pertanto rigettata.
4) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione di valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e dimezzati per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147 del 2022 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.260.000,01 ed €.520.000, aumentati del 10% ex art.6 del DM n°55 del 2014, essendo il valore della controversia di poco superiore ad €.520.000, considerata la somma oggetto d'ingiunzione.
Nessuna pronuncia sulle spese è dovuta in relazione alla convenuta parte vittoriosa CP_1 rimasta contumace.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
nei confronti di e di nella contumacia di
[...] CP_1 Controparte_2 CP_1
[...]
1) RIGETTA l'opposizione.
2) CONDANNA al rimborso delle spese sostenute da per il Parte_1 Controparte_2 presente giudizio, che liquida in complessivi €.19.000 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Modena, 8 agosto 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Modena –Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Michele
Cifarelli, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile n° 4489/2023 R. G. vertente tra
(avv. Francesco Ferri e Furio Ferri) Parte_1
-ATTORE-
e
-contumace CP_1
Controparte_2
e per essa, quale mandataria, (avv. Paola Borsari) Controparte_3
-CONVENUTE- , allegando la propria qualità di consumatore, oppone tardivamente il decreto Parte_1 ingiuntivo n°3479/13 Trib. Modena, ottenuto nei suoi confronti da Banco Popolare soc. coop., convenendo in giudizio il successore universale del creditore, nonché il CP_1 cessionario del credito Controparte_2
non si è costituito in giudizio, e qui viene dichiarato contumace. CP_1
costituita con la mandataria , si oppone. Controparte_2 Controparte_3
Esperito inutilmente il procedimento di mediazione, senza attività istruttoria, all'udienza del 7 novembre 2024, la causa è stata avviata alla presente decisione, a seguito di trattazione orale.
Le parti costituite hanno così concluso:
: Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, contrariis reiectis, in via principale: accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione stipulato dal perché CP_1 esclusivamente formato da clausole vessatorie e comunque contrarie alla disciplina a tutela del consumatore o, comunque, per indeterminatezza dell'oggetto e/o mancanza di prestazioni corrispettive e per ciò stesso annullare il decreto ingiuntivo opposto con riferimento agli obblighi del Sig. ; Parte_1 in via subordinata: accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione con riguardo alle clausole vessatorie di cui alla Direttiva 93/13/CEE, con esplicito riferimento a quelle di cui la nullità è sancita dal provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante della Concorrenza n°14251 del 20/04/2005 corrispondenti agli art. 6, 7 e 9 e, per l'effetto, dire il Sig. non obbligato a versare Parte_1 somma alcuna per l'intervenuta impossibilità di esercitare il diritto di rivalsa nei confronti della originaria debitrice procurato dalla creditrice . CP_1
In ogni caso: fatto salvo il diritto del Sig. medesimo di esperire, in separata sede, domanda di Parte_1 risarcimento dei danni cagionati dalla ingiusta escussione del suo patrimonio personale, con esplicito riferimento anche al D. Lgs. 19/01/2017 n. 3 (violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza).
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e della procedura di mediazione, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.”.
Controparte_2
“Ogni diversa e contraria istanza reietta.
In via preliminare
Accertata e dichiarata, così come rilevata d'ufficio dal G.I., la carenza di legittimazione attiva del
Sig. , per aver già a suo tempo proposto tempestiva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo oggetto della presente opposizione tardiva.
Nel merito
Respingersi e/o dichiararsi inammissibili le domande tutte formulate dal Sig. nei Parte_1 confronti di con atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo Controparte_2 notificato in data 17/07/2023, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 3479/2013 - R.G. n. 8397/2013 emesso dal Tribunale di Modena in data 11/10/2013.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori di legge.”
OSSERVA
1) Va preliminarmente affrontata la questione -rilevata d'ufficio e poi affidata al contraddittorio- del possibile difetto di legittimazione attiva dell'opponente, per aver già a suo tempo proposto tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo, poi abbandonata, con conseguente estinzione del relativo giudizio e definitività dell'ingiunzione ex art.653 cpc, non ex art.647 cpc.
1.1) Come evidenziato dall'opponente, l'opposizione da lui proposta, e poi abbandonata nel 2014, non aveva in alcun modo affrontato l'attuale tema di causa, che è dunque rimasto privo di valutazione giudiziale.
All'epoca, la concorde giurisprudenza, anche di legittimità, qualificava come stipulato da professionista ogni contratto di fideiussione relativo a debito assunto in via principale da un professionista, sicché, anche sul piano storico, il tema qui d'indagine non era abitualmente trattato nelle relative controversie.
Sul piano sostanziale non v'è, dunque, differenza fra due soggetti a suo tempo ingiunti quali garanti di società commerciali, che hanno solo in un secondo momento acquisito consapevolezza dei propri diritti di consumatore: l'uno, dopo lo spirare del termine per proporre la tempestiva opposizione;
l'altro, dopo aver abbandonato l'opposizione proposta per motivi estranei alla tutela consumeristica.
Anche sul piano formale, poi, le due situazioni non divergono, perché in entrambi i casi il titolo giudiziale che si stabilizza è il decreto ingiuntivo (nell'un caso, ex art.647 cpc;
nell'altro, ex art.653 cpc), che non reca alcuna motivazione in proposito.
Si rammenta che è “proprio la carente attivazione del giudice del monitorio” in relazione alla
“questione pregiudiziale pretermessa (concernente, per l'appunto, l'assenza di vessatorietà delle clausole del contratto)”, in termini di “mancato rilievo officioso e omessa motivazione, imposti da norma imperativa (art. 6, par. 1, della direttiva 93/13/CEE), che comporta, secondo il diritto dell'Unione (nell'interpretazione vincolante della CGUE: cfr. anche sentenza Ibercaja Banco), che la decisione adottata” sia “comunque insuscettibile di dar luogo alla formazione, stabile e intangibile, di un giudicato” (Cass SU n°9479 del 2023, che ha codificato il procedimento di opposizione tardiva del consumatore nella specie attivato).
Secondo il diritto unionale, infatti, al fine di ovviare allo squilibrio esistente tra consumatore e professionista, il giudice nazionale è tenuto a esaminare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale che ricada nell'ambito di applicazione della direttiva 93/13, poiché la clausola abusiva, ai sensi della norma imperativa di cui all'art. 6, par. 1 cit., non vincola il consumatore.
Rientra, poi, nell'autonomia degli Stati membri la definizione di procedure in grado di "fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e i consumatori", come loro imposto dall'art. 7, par. 1, della direttiva 93/13; "a condizione, tuttavia, che esse non siano meno favorevoli di quelle che disciplinano situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell'Unione
(principio di effettività)" (sentenza CGUE in cause riunite C-693/19, 1503, e C-831/19, CP_4
, richiamata in SU cit.). CP_1 Controparte_5
In seguito a Cass SU n°9479 del 2023, risulta definita nell'ordinamento interno la procedura che consente al consumatore di sollecitare l'intervento giudiziale sulla questione pregiudiziale pretermessa in fase di formazione del decreto ingiuntivo non opposto. In altre parole, ora il diritto nazionale consente ad un giudice (quello dell'opposizione tardiva), su sollecitazione del consumatore ingiunto, di riesaminare su tale tema un decreto ingiuntivo avente formale autorità di cosa giudicata.
Ove si ritenesse inibita tale possibilità nel caso di specie, in cui analogamente il titolo giudiziale è esclusivamente il decreto ingiuntivo, divenuto formalmente definitivo senza che alcun giudice si sia occupato di scrutinare la presenza, o meno, nel contratto, di clausole abusive incidenti sull'esistenza o determinazione del credito nei confronti del consumatore ingiunto, risulterebbero contemporaneamente violati:
a) il principio di equivalenza, perché si verrebbe a disciplinare in senso meno favorevole gli effetti del giudicato nella fattispecie, rispetto alla situazione analoga testé descritta;
b) il principio di effettività, qui espresso dalla regola secondo cui "le condizioni stabilite dalle legislazioni nazionali, alle quali si riferisce l'art. 6, paragrafo 1, della direttiva 93-13, non possono pregiudicare la sostanza del diritto spettante ai consumatori in forza di tale disposizione... di non essere vincolati da una clausola reputata abusiva". che risulterebbe irrimediabilmente infranta, ove si ritenesse nella specie intangibile il CP_6 decreto ingiuntivo reso definitivo dall'estinzione del giudizio di opposizione, perché si tratterebbe, anche qui, del caso di titolo giudiziale emesso in assenza di quel “controllo efficace del carattere potenzialmente abusivo delle clausole del contratto di cui trattasi”, costituente indispensabile garanzia dell'effettivo “rispetto dei diritti conferiti dalla direttiva 93/13” (corsivi tratti da sentenza
CGUE cit.).
1.2) In definitiva, l'opposizione va considerata, sotto tale profilo, ammissibile.
2) L'ammissibilità dell'opposizione, però, è sotto diverso profilo fermamente contestata dalla attuale titolare del credito, secondo cui la fideiussione stipulata da in favore della Parte_1 debitrice principale in sé riguardata, senza considerare il contratto Parte_2 principale-, costituisce contratto intercorso fra professionisti.
In proposito, la Suprema Corte “anche a Sezioni unite con l'ordinanza 5868/2023, ha infatti avuto modo di chiarire che, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , Per_1 dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio).” (Cass n°12286 del 2024).
2.1) All'epoca del rilascio della garanzia oggetto di causa -ottobre 2006- era socio Parte_1 al 50% della debitrice principale Parte_2
Ne era anche, da anni, procuratore speciale.
Contestualmente al rilascio della garanzia, ha assunto l'ulteriore carica di procuratore di tale società in relazione all'attività di compravendita immobiliare, costituente la principale attività svolta dalla società garantita.
Tale carica risulta munita (non di poteri di rappresentanza, ma) di ampi poteri gestionali, puntualmente esercitati nel tempo, come risulta dalla documentazione prodotta dalla creditrice.
Dagli atti, poi, risulta che ha sempre svolto l'attività professionale di imprenditore Parte_1 edile, dapprima in forma individuale, poi in forma societaria.
In particolare, costui risulta da decenni amministratore unico e socio al 50% della Controparte_7
[...
che condivide con la medesima sede e la medesima attività nel campo Parte_2 dell'edilizia.
Tutti i soggetti che risultano documentalmente coinvolti in tali società -amministratori, soci, cofideiussori- condividono il cognome , a testimonianza di una tipica attività imprenditoriale Pt_1 di stampo familiare, che al di là delle sue articolazioni formali -sincroniche e diacroniche- è indirizzata alla generazione dei redditi per ciascuno dei suoi partecipanti.
Trattasi di elementi univoci, che impongono di considerare la fideiussione de qua stipulata non per finalità riconducibili alla sfera privata del garante, ma quale atto espressivo della sua attività professionale.
2.2) L'opponente, pertanto, non può considerarsi consumatore, e non può quindi avvalersi della speciale tutela, anche processuale, data esclusivamente a tale categoria.
Nei suoi confronti, l'estinzione del giudizio di opposizione ha impresso al decreto ingiuntivo, ex art.653 cpc, la connotazione stabile e intangibile del giudicato.
3) L'opposizione va pertanto rigettata.
4) Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con applicazione di valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria, e dimezzati per la fase istruttoria -limitata al deposito delle memorie- previsti al punto 2 delle tabelle allegate al DM 147 del 2022 in relazione a controversie di valore ricompreso fra €.260.000,01 ed €.520.000, aumentati del 10% ex art.6 del DM n°55 del 2014, essendo il valore della controversia di poco superiore ad €.520.000, considerata la somma oggetto d'ingiunzione.
Nessuna pronuncia sulle spese è dovuta in relazione alla convenuta parte vittoriosa CP_1 rimasta contumace.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
nei confronti di e di nella contumacia di
[...] CP_1 Controparte_2 CP_1
[...]
1) RIGETTA l'opposizione.
2) CONDANNA al rimborso delle spese sostenute da per il Parte_1 Controparte_2 presente giudizio, che liquida in complessivi €.19.000 per compenso, oltre spese generali in ragione del 15% del suddetto compenso ed accessori di legge.
Modena, 8 agosto 2025
IL GIUDICE ESTENSORE
-Michele Cifarelli-