Sentenza 3 febbraio 2020
Sentenza 30 dicembre 2020
Ordinanza collegiale 10 maggio 2021
Ordinanza collegiale 25 agosto 2021
Ordinanza collegiale 8 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, ordinanza collegiale 08/02/2022, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/02/2022
N. 00239/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 239 del 2019, proposto da
OS EN, ES PI, AL AR, ES GE IR, RR NZ LD, AR EP, GR EP, UM NI, CO EA, rappresentati e difesi dall'Avvocato EA CO, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Lecce, Piazza S. Oronzo;
per
la sostituzione/nomina di altro Commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza n. 116/2020 del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione Prima, pronunciata per l’ottemperanza del giudicato formatosi a seguito del decreto n. 216/2018 della Corte di Appello di Lecce - Sezione Promiscua.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Vista la sentenza di ottemperanza n. 116/2020 del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione Prima;
Vista la sentenza n. 1484/2020 del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione Prima, sul reclamo ex art. 114, comma 6 Cod. Proc. Amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti i difensori come da verbale;
FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza n. 1484/2020, questa Sezione ha accolto in parte il reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6 del Cod. Proc. Amm., avverso il silenzio-inadempimento del Commissario ad acta ex art. 114, comma 6, del Cod. Proc. Amm., per l’esecuzione della sentenza n. 116/2020 del T.A.R. Puglia - Lecce, Sezione Prima, pronunciata per l’ottemperanza del giudicato formatosi sul del decreto n. 216/2018 della Corte di Appello di Lecce - Sezione Promiscua, assegnando “ al Commissario ad acta, Dirigente responsabile pro tempore dell’Ufficio I Direzione Centrale degli Affari Giuridici e Legali del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, il termine di ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza per l’adempimento dell’incarico ” e disponendo, altresì, che, “ In difetto di quanto sopra, questo Tribunale provvederà alla nomina di altro Commissario ad acta, il cui compenso sarà posto a carico dell’Amministrazione resistente, con espressa riserva di valutazione dell’inottemperanza, sotto il profilo del danno erariale ” (nel mentre ha respinto la richiesta di rivalutazione monetaria).
Con ulteriore istanza del 2 marzo 2021, parte ricorrente ha fatto presente che la suddetta pronuncia n. 1484/2020 è stata comunicata dall’Ufficio e dal difensore in data 30 dicembre 2020, e che, tuttavia, nessun atto è stato posto in essere; indi, ha chiesto che questo Tribunale voglia provvedere alla sostituzione/nomina di altro Commissario ad acta .
Con ordinanza 10 maggio 2021, n. 692, questa Sezione, “ rilevato che non vi è prova in atti dell’avvenuta notifica al Ministero della Giustizia della nuova istanza di sostituzione ”, ha disposto “ incombenti istruttori e/o adempimenti a carico della parte ricorrente, ordinando alla stessa di esibire l’avvenuta notifica al Ministero della Giustizia della nuova istanza di sostituzione del 2 marzo 2021, ovvero, in mancanza, di provvedere alla notifica della predetta nuova istanza di sostituzione ”, e ha assegnato a tale fine il termine di venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte dell’ordinanza medesima.
In data 11 maggio 2021, parte ricorrente ha depositato agli atti di causa prova della notifica, a mezzo p.e.c., della predetta istanza, effettuata l’11 maggio 2021.
Con ordinanza 25 agosto 2021, n. 1301, questa Sezione ha ritenuto << necessario acquisire, da parte del Commissario ad acta Dirigente Responsabile pro tempore dell’Ufficio I Direzione Centrale degli Affari Giuridici e Legali del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, una documentata relazione di chiarimenti - da depositare entro trenta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente ordinanza - in merito alle circostanze di fatto dedotte con l’istanza in esame, che: a) illustri i motivi del ritardo nel pagamento delle somme indicate nella sentenza di questo Tribunale e i tempi entro i quali è prevedibile l’adempimento; b) indichi eventuali, ulteriori posizioni apicali cui questo Giudice possa delegare la concreta designazione del nominativo del Commissario - comunque di nomina T.A.R. -, sulla base del quadro complessivo dei carichi di lavoro, nell’ambito dell’organigramma del Ministero (in conformità al modus procedendi “suggerito” a questo Tribunale, nella materia in oggetto, dal M.E.F.; cfr. ordinanza T.A.R. Puglia Lecce, Sezione Prima, n. 472 del 30 marzo 2021) >>; indi ha rinviato per il prosieguo alla camera di consiglio del 10 novembre 2021.
Con Note dell’8 novembre 2021, parte ricorrente, rilevata l’assenza della chiesta relazione istruttoria, ha ribadito l’istanza di nomina di altro Commissario ad acta esterno all’Amministrazione, con condanna alle spese successive.
All’udienza in camera di consiglio del 10 novembre 2021, la causa è stata introitata per la decisione sull’istanza di sostituzione del Commissario ad acta (incidente di esecuzione).
2. - La Sezione rileva che in altri analoghi giudizi il Commissario ad acta , nominato nel Dirigente Responsabile pro tempore dell’Ufficio I - Direzione Centrale degli Affari Giuridici e Legali del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia, ha posto in evidenza le difficoltà organizzative in cui si trova ad operare il proprio Ufficio e ha segnalato, inoltre, che le figure apicali cui può essere utilmente delegata la concreta designazione del nominativo del Commissario - in modo da favorire una migliore distribuzione del lavoro -, comunque di nomina T.A.R., possono individuarsi nei Capi Dipartimento (e, in particolare, nel Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia e nel Capo del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del Personale e dei Servizi).
Pertanto, il Collegio ritiene di nominare quale Commissario ad acta , in sostituzione del precedente e senza oneri per la finanza pubblica (onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti), il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero intimato; misura che tutela l’interesse della parte ricorrente.
E’ fissato il termine di ulteriori 90 giorni dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza per l’espletamento dell’incarico assegnato.
3. - Sussistono giustificate ragioni per compensare le spese di lite della presente fase (incidente di esecuzione), considerate le caratteristiche dell’attività defensionale prestata e dell’affare esaminato, e, comunque, l’elevatissimo numero di analoghe statuizioni da eseguire da parte del Ministero intimato e le conseguenti, obiettive difficoltà in cui lo stesso è venuto a trovarsi (si veda, tra le ultime, Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 9 ottobre 2019, n. 6892, secondo cui “ Il T.A.R. può… anche tener conto del fatto che sia stata chiesta l’ottemperanza ad un giudicato basato sulla violazione della legge n. 89 del 2001, che notoriamente ha comportato l’insorgenza di un notevole contenzioso basato su ricorsi che per la loro semplicità possono essere presentati sulla base di schemi precostituiti, anche in assenza di particolari considerazioni di carattere giuridico. Il TAR - nel caso di accoglimento di un tale ricorso d’ottemperanza - può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesiste con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati ”; e, inoltre, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Prima - quater, 20 marzo 2019, n. 3685; T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Prima, 7 febbraio 2019, n. 1616).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, nomina, in sostituzione del precedente, quale Commissario ad acta, il Dirigente che verrà specificamente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero intimato.
Fissa il termine di ulteriori 90 giorni dalla comunicazione/notificazione di quest’ordinanza per l’espletamento dell’incarico assegnato.
Spese compensate.
Dispone che la Segreteria della Sezione provveda alle comunicazioni di rito - tra cui, specificamente, al Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della Giustizia.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Manca, Presidente FF
Maria Luisa Rotondano, Primo Referendario, Estensore
Silvio Giancaspro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Luisa Rotondano | Ettore Manca |
IL SEGRETARIO