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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 17/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 855/2024 introdotto con ricorso depositato in data 10.06.2023 da
, nata ad [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
Benedetto del Tronto, via San Francesco n. 11, (CF: , C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Macchioni del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1
Via Carlo Crivelli n. 16, (CF: ), rappresentata e difesa l'Avv. C.F._2
Maria Vittoria Girotti del Foro di Fermo
RESISTENTE E CON L'INTERVNTO DEL P.M. che in data 09.07.2024 ha espresso parere favorevole.
OGGETTO: filiazione naturale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: emissione di una sentenza di omologazione delle conclusioni concordate tra le parti così come meglio specificate nell'accordo sottoscritto il 20.12.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.06.2024 ulla premessa che: Parte_1
- la ricorrente aveva convissuto con il sig. dall'anno 2013 all'anno 2017; CP_1
- da tale convivenza era nato, il 02.12.2014, il figlio Persona_1
- il rapporto tra lei e il sig. era stato sin dall'inizio piuttosto travagliato anche CP_1
per ragioni riconducibili alle interferenze messe in atto dalla famiglia del e CP_1
ad un atteggiamento aggressivo che il resistente aveva mostrato nei confronti della compagna;
- l'educazione e la cura del minore erano esclusivamente a carico della Sig.ra Pt_1
la quale seguiva il figlio quotidianamente nelle sue diverse attività, a differenza del che si era mostrato completamente disinteressato ad ogni attività o emozione CP_1
del piccolo;
Per_1
- anche a livello economico il resistente aveva sempre mostrato discontinuità, non contribuendo regolarmente al mantenimento del figlio minore.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di emettere immediatamente i provvedimenti indifferibili ex art 473 bis 15 c.p.c. disponendo, già a partire dalla data del deposito del ricorso, un assegno mensile di euro 600.00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, altresì, al Tribunale adito di regolamentare ogni aspetto inerente all'affidamento, al collocamento e al mantenimento del figlio minore secondo le modalità indicate nel ricorso. Persona_1
In data 01.07.2024 il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, e fissava, per la comparazione delle parti dinanzi al magistrato delegato, l'udienza del
06.02.2025; nella stessa data il Giudice designato rigettava l'istanza di adozione di provvedimenti urgenti “inaudita altera parte”, avanzata da parte ricorrente.
In data 19.12.2024 il si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di CP_1
pronuncia di provvedimenti volti a definire ogni aspetto economico e di affidamento relativo al figlio;
egli dichiarava, altresì, di aver raggiunto un accordo Persona_1
con la Sig.ra nel pieno interesse del minore, del quale chiedeva l'accoglimento. Pt_1
In data 20.12.2024, anche la ricorrente dava atto dall'intervenuto accordo con il resistente e chiedeva al Tribunale che l'udienza del 06.02.2025 venisse sostituita con il deposito di note scritte, che venisse disposta la trasformazione del procedimento da contenzioso in congiunto e che, all'esito, venisse emessa sentenza di omologazione delle condizioni concordate tra le parti.
Con ordinanza del 10.01.2025 il G.I., preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti e dell'assenza di ragioni ostative all'applicazione, al caso di specie, del disposto di cui all'art. 473 bis. 51 secondo comma c.p.c., quanto alla possibilità di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte, fissava, per la comparizione (virtuale) delle parti e per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, l'udienza del
30.01.2025, disponendone la trattazione cartolare.
In data 14.01.2025 entrambe le parti depositavano note di trattazione scritta;
in data
07.02.2025 il G.I., letto il contenuto delle note autorizzate e preso atto delle richieste delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione di termini stante la definizione consensuale della controversia.
Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra i coniugi appaiono idonee a tutelare gli interessi del figlio minore.
Tenuto conto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti con documento sottoscritto in data 20.12.2024, come di seguito riportato:
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1
e collocato prevalentemente presso la casa materna.
2) Il padre avrà facoltà di prelevare il figlio presso la madre ogni alterno fine settimana dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera quando riaccompagnerà il bambino presso l'abitazione materna. Inoltre, previo accordo con la madre e sempre nel rispetto delle esigenze del minore, anche infrasettimanalmente o nel giorno di sabato di competenza della madre. I genitori si impegnano a rispettare le esigenze, gli impegni e la volontà del minore.
3) Durante le vacanze di Natale, ricomprese tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, il bambino potrà rimanere con il padre per tre giorni consecutivi, da concordare di volta in volta.
Per le correnti festività di fine anno 2024 ed inizio 2025 i tre giorni verranno concordati direttamente tra le parti. Il giorno di Pasqua ed il successivo lunedì festivo verranno trascorsi alternativamente con l'uno o l'altro genitore. Sempre nel rispetto degli impegni e la volontà del minore.
Durante le vacanze estive il bambino potrà trascorrere con il padre 2 settimane non consecutive (salvo miglior accordo o determinazione direttamente gestita dai genitori), programmando il periodo anche tenuto conto degli impegni ed interessi del minore, oltre che le esigenze dei genitori.
4) A titolo di contributo al mantenimento del figlio il padre verserà alla madre, entro il giorno 27 di ogni mese, la somma di € 350,00 mensile annualmente rivalutabile in base all'Istat. La decorrenza di tale assegno viene fissata dal mese di dicembre 2024.
5) L'assegno unico erogato dall'Inps in favore del figlio verrà trattenuto dalla sig.ra nella sua interezza. Pt_1 6) Per tutto l'anno 2025 (fino al termine dell'anno scolastico) entrambi i genitori si faranno carico del pagamento della mensa scolastica del figlio in misura del 50% ciascuno.
7) Le spese straordinarie necessarie nell'interesse del minore -sempre documentate, giustificate e concordate tranne nell'ultimo caso e quelle che rivestono carattere di assoluta urgenza- saranno sostenute in parti uguali da entrambi i genitori e rimborsate per quota a chi le ha anticipate, nei 10 giorni successivi alla richiesta. E a tal fine le parti dichiarano di aver preso visione del Protocollo di Intesa in essere presso il
Tribunale di Ascoli Piceno al quale ci si riporta per la regolamentazione delle spese straordinarie, ad eccezione del punto 6).
8) A titolo di rimborso una tantum di ogni spesa ed esborso affrontati nell'interesse del figlio fino alla data odierna, il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di € CP_1 Pt_1
2.500,00, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo e la sig.ra ne Pt_1
rilascerà finale quietanza.
9) I genitori e le rispettive famiglie di origine si obbligano a tenere un comportamento adeguato e rispettoso delle esigenze, della crescita e della serenità del minore.
10) I genitori si rilasciano reciproco consenso al rilascio della carta di identità e del passaporto per il figlio minore.
11) Le spese legali del procedimento sono compensate tra le parti.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 17.02.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Luigi Cirillo Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 855/2024 introdotto con ricorso depositato in data 10.06.2023 da
, nata ad [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
Benedetto del Tronto, via San Francesco n. 11, (CF: , C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina Macchioni del Foro di Ascoli Piceno
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1
Via Carlo Crivelli n. 16, (CF: ), rappresentata e difesa l'Avv. C.F._2
Maria Vittoria Girotti del Foro di Fermo
RESISTENTE E CON L'INTERVNTO DEL P.M. che in data 09.07.2024 ha espresso parere favorevole.
OGGETTO: filiazione naturale
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: emissione di una sentenza di omologazione delle conclusioni concordate tra le parti così come meglio specificate nell'accordo sottoscritto il 20.12.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.06.2024 ulla premessa che: Parte_1
- la ricorrente aveva convissuto con il sig. dall'anno 2013 all'anno 2017; CP_1
- da tale convivenza era nato, il 02.12.2014, il figlio Persona_1
- il rapporto tra lei e il sig. era stato sin dall'inizio piuttosto travagliato anche CP_1
per ragioni riconducibili alle interferenze messe in atto dalla famiglia del e CP_1
ad un atteggiamento aggressivo che il resistente aveva mostrato nei confronti della compagna;
- l'educazione e la cura del minore erano esclusivamente a carico della Sig.ra Pt_1
la quale seguiva il figlio quotidianamente nelle sue diverse attività, a differenza del che si era mostrato completamente disinteressato ad ogni attività o emozione CP_1
del piccolo;
Per_1
- anche a livello economico il resistente aveva sempre mostrato discontinuità, non contribuendo regolarmente al mantenimento del figlio minore.
Tutto ciò premesso, chiedeva al Tribunale di emettere immediatamente i provvedimenti indifferibili ex art 473 bis 15 c.p.c. disponendo, già a partire dalla data del deposito del ricorso, un assegno mensile di euro 600.00, oltre al 50% delle spese straordinarie. Chiedeva, altresì, al Tribunale adito di regolamentare ogni aspetto inerente all'affidamento, al collocamento e al mantenimento del figlio minore secondo le modalità indicate nel ricorso. Persona_1
In data 01.07.2024 il Presidente del Tribunale designava il giudice relatore, e fissava, per la comparazione delle parti dinanzi al magistrato delegato, l'udienza del
06.02.2025; nella stessa data il Giudice designato rigettava l'istanza di adozione di provvedimenti urgenti “inaudita altera parte”, avanzata da parte ricorrente.
In data 19.12.2024 il si costituiva in giudizio, aderendo alla domanda di CP_1
pronuncia di provvedimenti volti a definire ogni aspetto economico e di affidamento relativo al figlio;
egli dichiarava, altresì, di aver raggiunto un accordo Persona_1
con la Sig.ra nel pieno interesse del minore, del quale chiedeva l'accoglimento. Pt_1
In data 20.12.2024, anche la ricorrente dava atto dall'intervenuto accordo con il resistente e chiedeva al Tribunale che l'udienza del 06.02.2025 venisse sostituita con il deposito di note scritte, che venisse disposta la trasformazione del procedimento da contenzioso in congiunto e che, all'esito, venisse emessa sentenza di omologazione delle condizioni concordate tra le parti.
Con ordinanza del 10.01.2025 il G.I., preso atto dell'accordo raggiunto tra le parti e dell'assenza di ragioni ostative all'applicazione, al caso di specie, del disposto di cui all'art. 473 bis. 51 secondo comma c.p.c., quanto alla possibilità di sostituire l'udienza in presenza con il deposito di note scritte, fissava, per la comparizione (virtuale) delle parti e per la rimessione della causa al Collegio per la decisione, l'udienza del
30.01.2025, disponendone la trattazione cartolare.
In data 14.01.2025 entrambe le parti depositavano note di trattazione scritta;
in data
07.02.2025 il G.I., letto il contenuto delle note autorizzate e preso atto delle richieste delle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, senza assegnazione di termini stante la definizione consensuale della controversia.
Osserva il Collegio che le condizioni concordate tra i coniugi appaiono idonee a tutelare gli interessi del figlio minore.
Tenuto conto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, vi sono giusti motivi per compensare integralmente, tra le stesse, le spese processuali.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, prende atto dell'accordo raggiunto tra le parti con documento sottoscritto in data 20.12.2024, come di seguito riportato:
1) Il figlio minore viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_1
e collocato prevalentemente presso la casa materna.
2) Il padre avrà facoltà di prelevare il figlio presso la madre ogni alterno fine settimana dal venerdì pomeriggio fino alla domenica sera quando riaccompagnerà il bambino presso l'abitazione materna. Inoltre, previo accordo con la madre e sempre nel rispetto delle esigenze del minore, anche infrasettimanalmente o nel giorno di sabato di competenza della madre. I genitori si impegnano a rispettare le esigenze, gli impegni e la volontà del minore.
3) Durante le vacanze di Natale, ricomprese tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, il bambino potrà rimanere con il padre per tre giorni consecutivi, da concordare di volta in volta.
Per le correnti festività di fine anno 2024 ed inizio 2025 i tre giorni verranno concordati direttamente tra le parti. Il giorno di Pasqua ed il successivo lunedì festivo verranno trascorsi alternativamente con l'uno o l'altro genitore. Sempre nel rispetto degli impegni e la volontà del minore.
Durante le vacanze estive il bambino potrà trascorrere con il padre 2 settimane non consecutive (salvo miglior accordo o determinazione direttamente gestita dai genitori), programmando il periodo anche tenuto conto degli impegni ed interessi del minore, oltre che le esigenze dei genitori.
4) A titolo di contributo al mantenimento del figlio il padre verserà alla madre, entro il giorno 27 di ogni mese, la somma di € 350,00 mensile annualmente rivalutabile in base all'Istat. La decorrenza di tale assegno viene fissata dal mese di dicembre 2024.
5) L'assegno unico erogato dall'Inps in favore del figlio verrà trattenuto dalla sig.ra nella sua interezza. Pt_1 6) Per tutto l'anno 2025 (fino al termine dell'anno scolastico) entrambi i genitori si faranno carico del pagamento della mensa scolastica del figlio in misura del 50% ciascuno.
7) Le spese straordinarie necessarie nell'interesse del minore -sempre documentate, giustificate e concordate tranne nell'ultimo caso e quelle che rivestono carattere di assoluta urgenza- saranno sostenute in parti uguali da entrambi i genitori e rimborsate per quota a chi le ha anticipate, nei 10 giorni successivi alla richiesta. E a tal fine le parti dichiarano di aver preso visione del Protocollo di Intesa in essere presso il
Tribunale di Ascoli Piceno al quale ci si riporta per la regolamentazione delle spese straordinarie, ad eccezione del punto 6).
8) A titolo di rimborso una tantum di ogni spesa ed esborso affrontati nell'interesse del figlio fino alla data odierna, il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di € CP_1 Pt_1
2.500,00, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo e la sig.ra ne Pt_1
rilascerà finale quietanza.
9) I genitori e le rispettive famiglie di origine si obbligano a tenere un comportamento adeguato e rispettoso delle esigenze, della crescita e della serenità del minore.
10) I genitori si rilasciano reciproco consenso al rilascio della carta di identità e del passaporto per il figlio minore.
11) Le spese legali del procedimento sono compensate tra le parti.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 17.02.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott. Luigi Cirillo