Art. 6. (Aggravamento di pene)
Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall' art. 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453 , o risultino condannati per collaborazionismo ancorche' amnistiati.
((Le pene sono altresi' aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa))
Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall' art. 1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453 , o risultino condannati per collaborazionismo ancorche' amnistiati.
((Le pene sono altresi' aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa))