Articolo 3 della Legge 3 giugno 2003, n. 149
Articolo 2Articolo 4
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28 giugno 2003
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 209.940 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ed in 215.230 euro annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 28 giugno 2003