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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/05/2025, n. 4516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4516 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 30386/2021 r.g. tra
(C.F. , rappresentata e difesa giusta procura Parte_1 C.F._1 alle liti agli atti dall'avv. Ernesta Comparone (C.F. ) presso il cui C.F._2
studio in Napoli alla via Giacinto Gigante n. 7 è elettivamente domiciliata.
- Attrice
e
(C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Claudio
Russo (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Napoli. C.F._3
- Convenuto
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._4
Alessandro Senatore (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in C.F._5
Napoli alla Piazza Leonardo n. 25.
- Terzo interventore
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._6
Alessandro Senatore (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in C.F._5
Napoli alla Piazza Leonardo n. 25.
- Terzo interventore
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4 C.F._7
Alessandro Senatore (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in C.F._5
Napoli alla Piazza Leonardo n. 25.
1
- Terzo interventore nonché
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_5 C.F._8
Alessandro Senatore (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in C.F._5
Napoli alla Piazza Leonardo n. 25.
- Terzo interventore
e
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. CP_6 C.F._9
Alessandro Senatore (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in C.F._5
Napoli alla Piazza Leonardo n. 25.
- Terzo interventore
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza del
25/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
onde ottenere l'accoglimento delle seguenti Controparte_7 Controparte_1 conclusioni “1) dichiarare ammissibile, proponibile e fondata la domanda. 2) dichiarare il in persona dell'amm.re p.t. Controparte_8
Dott. unico responsabile delle cause dei danni all'immobile dell'attrice, CP_9 così come descritti nell'atto di citazione e come constatati in sede di TP dal CTU Ing.
e per l'effetto condannare il suddetto Condominio, sempre in persona Persona_1 del suo amm.re p.t, all'esecuzione di tutti i lavori come previsti dal CTU in sede di TP nonché di tutti gli ulteriori lavori che dovessero essere accertati in corso di causa. 3)
Condannare altresì il in persona Controparte_8
dell'amm.re p.t. Dott. a risarcire l'attrice dei danni ai mobili e CP_9
suppellettili così come accertati in sede di TP e quantificati in Euro 3.480,00, nonché al pagamento di tutte le spese sostenute dall'attrice per il procedimento di TP pari ad
Euro 11.790,23 come documentate, oltre interessi come per legge. 4) Condannare inoltre il in persona dell'amm.re p.t. Controparte_8
Dott. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi, che CP_9
saranno accertati in corso di causa, oltre interessi come per legge. 5) Condannare
2
ancora il in persona dell'amm.re Controparte_8
p.t. Dott. al risarcimento del cd. danno esistenziale che sarà valutato in CP_9
via equitativa, oltre interessi come per legge. 6) Condannare infine il
[...]
in persona dell'amm.re p.t. Dott. in Controparte_8 CP_9 favore dell'attrice alle spese ed onorari del presente giudizio”.
A fondamento della domanda, l'istante deduceva:
-di essere proprietaria di un appartamento con porzione di terrazzo di copertura ed un vano al livello di detto terrazzo entrambi siti nel fabbricato di Controparte_8
[... : il primo sito al sesto piano, scala B, int. 31 ed il secondo sito al settimo piano, scala
B;
-che in data 29 giugno 2019 si verificava il crollo parziale di un controsolaio in un vano di passaggio della propria abitazione adiacente l'ingresso dell'appartamento provocando danni ingenti alle suppellettili ivi allocate;
-che il Dipartimento Sicurezza Servizio Polizia Locale intimava di non praticare e far praticare i luoghi ed il terrazzo sovrastante e di far eseguire con urgenza lavori di riparazione;
-di aver soggiornato di conseguenza per alcuni giorni in un B&B sostenendo una spesa di euro 150,00;
-di aver presentato ricorso per accertamento Tecnico Preventivo diretto ad ottenere la verifica dello stato dei luoghi, la determinazione delle cause degli eventi denunciati e dei danni conseguenti;
- che, stante l'inerzia del Condominio, il progredire delle infiltrazioni aveva determinato un notevole stato di degrado dell'immobile, rendendo impossibile l'utilizzo dell'intero appartamento e per tale ragione si vedeva costretta a locare un diverso appartamento in cui poter abitare con la famiglia.
In ragione di quanto esposto, l'attrice chiedeva pertanto la condanna del CP_8
convenuto all'esecuzione dei lavori necessari, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il
[...]
, attribuendo alla la responsabilità per mancata Controparte_8 Pt_1 manutenzione dei beni, di proprietà esclusiva dell'attrice, dai quali deriverebbero i
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lamentati danni. Concludeva dunque domandando il rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese di lite.
In data 13/5/2022 intervenivano in giudizio CP_2 CP_3 CP_4
e , tutti condomini del convenuto condominio, al
[...] Controparte_5 CP_6
fine di rappresentare le concause dell'aggravamento dei danni lamentati dall'attrice e alla stessa imputabili. Secondo quanto asserito, l'odierna attrice, nel non prestare la manutenzione preventiva e correttiva all'interno del manufatto insistente sul lastrico solare di sua proprietà esclusiva, determinava l'insorgere dei danni lamentati in citazione.
Gli interventori deducevano, inoltre, l'inerzia dell'amministrazione condominiale nell'esecuzione dei lavori nonché l'ostruzionismo di taluni condomini. Pertanto chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) in via preliminare, dichiarare
l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio;
2) nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della SI.ra nella Pt_1
causazione dei danni dalla stessa lamentati;
3) sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse ritenere responsabile anche il
Condominio nella causazione dei danni lamentati dalla SI.ra , ridurre la richiesta Pt_1
risarcitoria dell'attrice in proporzione alle quote di responsabilità accertate, ai sensi dell'art. 1227 c.c. per il concorso di colpa del danneggiato anche in relazione all'aggravamento dei danni determinato dal comporto colposo dell'attrice; 4) sempre nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse ritenere responsabile anche il nella causazione dei danni lamentati dalla SI.ra , dichiarare CP_8 Pt_1
la responsabilità dell'amministratore per mala gestio nonché dei condomini della scala
A che, a causa delle loro manifestazione di volontà, hanno determinato la paralisi della stessa, e, per l'effetto, condannare questi ultimi al pagamento del risarcimento richiesto dall'attrice, esonerando gli odierni interventori da qualsiasi responsabilità in ordine alla causazione ed all'aggravarsi dei danni. 5) Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva istruita con la consulenza tecnica a cura dell'ing. . Persona_2
In data 5/06/2023 la presente causa veniva assegnata alla scrivente, la quale invitava il ctu a comparire all'udienza del 10/5/2024 al fine di rendere chiarimenti in merito ai
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rilievi formulati dalle parti. Ritenuta successivamente la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, in data 18/11/2024, riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Passando all'esame del merito della domanda, va precisato quanto segue .
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di condominio negli edifici,
l'individuazione delle parti comuni, come le terrazze di copertura, risultante dall'art. 1117
c.c. può essere superata soltanto dalle opposte risultanze di un determinato titolo e non opera con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, risultino destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari (Cass., Sez. Un., 7 luglio 1993 n. 7449; Cass. 8 settembre 2021 n. 24189).
L'art. 1117 c.c. non introduce una presunzione di appartenenza comune di determinati beni a tutti i condomini, ma fissa un criterio di attribuzione della proprietà del bene , che
è suscettibile di essere superato mediante la produzione di un titolo che dimostri la proprietà esclusiva di quel bene in capo ad un condomino, o a terzi, ovvero attraverso la dimostrazione che, per le sue caratteristiche strutturali, la res sia materialmente asservita a beneficio esclusivo di una o più unità immobiliari.
Con riguardo ai lastrici, in particolare, si è ritenuto che, qualora non intervenga una volontà derogatoria degli interessati sul regime di appartenenza, i beni e i servizi elencati dall'art. 1117 c.c., in virtù della relazione di accessorietà o di collegamento strumentale con le singole unità immobiliari, sono attribuiti ex lege in proprietà comune per effetto dell'acquisto della proprietà dei piani o porzioni di piano. Pertanto, il lastrico solare è oggetto di proprietà comune, se il contrario non risulta dal titolo, per tale intendendosi gli atti di acquisto delle altre unità immobiliari nonché il regolamento di Condominio accettato dai singoli condomini (Cass. 8 ottobre 2021 n. 27363; Cass. 16 luglio 2004 n. 13279).
È stato, inoltre, precisato in giurisprudenza che l'individuazione delle parti comuni, come i lastrici solari, emergente dall'art. 1117 c.c., ed operante con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, non siano destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari, può essere superata soltanto dalle contrarie risultanze dell'atto costitutivo del ove questo contenga in modo chiaro e inequivoco CP_8
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elementi tali da escludere l'alienazione del diritto di (Cass. 6 luglio 2022 n. CP_8
21440; Cass. 7 aprile 1995 n. 4060).Per escludere, dunque, la previsione di condominialità di cui all'art. 1117 c.c., è necessaria una espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del Condominio (cfr. ad esempio, in tema di cortili, Cass.
n. 7885 del 2021; Cass. n. 16070 del 2019; Cass. n. 18796 del 2020; Cass. n. 5831 del
2017), la regola vale ovviamente anche per gli altri beni indicati nell'art. 1117 c.c.).
Il lastrico, in definitiva, assolve alla primaria funzione di copertura dell'edificio e rientra dunque nel novero delle parti comuni, salva la prova contraria che, però, deve essere fornita in modo chiaro ed univoco, attraverso una espressa riserva di proprietà. (v.
Cassazione civile sez. II, 02/12/2024, (ud. 09/05/2024, dep. 02/12/2024), n.30791, conforme Cass. n. 21440 del 2022; Cass. n. 27363/2021 cit.; Cass. n.
13279/2004 cit.; Cass. n. 4060/1995 cit.).
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, in merito alla domanda spiegata dall'attrice va riconosciuta la legittimazione attiva dell'istante, avendo la stessa dimostrato di essere proprietaria di un appartamento con porzione di terrazzo di copertura ed un vano al livello di detto terrazzo entrambi siti nel fabbricato di Controparte_8
interessata dalle infiltrazioni e la legittimazione passiva del convenuto , CP_8
trattandosi nella fattispecie in esame di un terrazzo di copertura di un edificio condominiale, cui trova applicazione la disciplina di cui all'art 1117 c.c.
Deve altresì ritenersi ammissibile l'intervento spiegato da CP_2 CP_3
, e , in qualità di condomini, atteso
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
che come chiarito dalla giurisprudenza l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all'edificio condominiale (cfr. Cassazione civile, Sez.
II, n. 7300/2010; Cass., Sez. II, n. 12588/2002).
Tanto precisato, la domanda spiegata dall'attrice è da ritenersi in parte fondata e va parzialmente accolta .
Ed invero, osserva il Tribunale come alcun dubbio residui, alla luce della documentazione agli atti e delle risultanze peritali sia in sede di TP che nel presente giudizio, circa l'effettiva sussistenza del fenomeno infiltrativo lamentato dall'attrice all'interno dell'immobile di sua proprietà. Parimenti provata è la circostanza secondo la
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quale dalle lamentate infiltrazioni derivavano danni all'immobile e beni mobili ivi esistenti , tali per cui l'attrice si vedeva costretta a cambiare abitazione.
Dette circostanze devono infatti ritenersi integralmente provate dalla documentazione versata in atti, oltre che dagli esiti della consulenza tecnica espletata mediante un dettagliato esame dello stato dei luoghi e ad una verifica dell'immobile oggetto di causa.
Ed invero, il ctu ing ha accertato “Per quanto concerne l'appartamento, di Per_2
proprietà attrice, sottostante il proprio terrazzo, si sono riscontrati fenomeni infiltrativi diffusi e fenomeni di lesioni quasi per l'intera area dell'intradosso del solaio. Pertanto gli ambienti non interessati dalle infiltrazioni di acqua presentano ugualmente le travi ammalorate, ciò imputabile alla mancata tenuta impermeabile del pacchetto di copertura del lastrico di copertura”. Nell'intero appartamento, di proprietà , sono state Pt_1
riscontrate diffuse macchie di umidità che, rispetto ai precedenti accessi avvenuti in sede di atp , sono progredite anche negli altri ambienti con evidenti, gravi e preoccupanti lesioni dei solai.
Le macchie di umido sono presenti nelle zone centrali e nelle zone perimetrali dell'immobile (v. .relazione ctu ing e relazione C.T.U. ing. Per_2 Per_1
relativamente esito prove endoscopiche effettuate in sede di atp ).
A seguito, dunque, dell'ispezione visiva e delle risultanze delle prove endoscopiche è da ritenersi evidente che le cause del crollo di alcune solette intradossali sono dovute alle infiltrazioni di acqua meteorica derivanti dal solaio di copertura.
È stato accertato dall'ausiliare che le porzioni di solaio sottostanti il terrazzo, di proprietà
, sono collassate a causa del pessimo stato di conservazione delle strutture delle Pt_1
travi, dei travetti e dell'intradosso della soletta, ciò dovuto ad una mancanza totale della manutenzione del terrazzo di copertura, con la presenza delle infiltrazioni al di sotto del solaio di calpestio provocate dall'inefficace impermeabilizzazione perimetrale alla camera adiacente la scala “B”, che ha rappresentato una concausa ai danni strutturali riscontrati. Le principali problematiche, di natura principalmente manutentiva, riscontrate sul terrazzo di copertura del fabbricato sono state individuate dall'ausiliare come di seguito :
mancanza di ripristino dei punti ammalorati,
il mancato risvolto di guaina lungo alcune superfici verticali,
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un diffuso ammaloramento dei giunti di dilatazione della pavimentazione,
mancata manutenzione degli imbocchi pluviali,
mancato ancoraggio delle recinzioni metalliche presenti sui terrazzi,
mancata impermeabilizzazione dei punti critici come gli innesti parete/solaio o ancoraggi metallici di recinzioni e antenne televisive.
Il ctu, inoltre, con riferimento al manufatto ubicato al settimo piano dello stabile sul terrazzo e sovrastante l'immobile di proprietà , ha evidenziato la presenza della Pt_1
camera, senza una idonea impermeabilizzazione perimetrale, individuando una concausa ai danni strutturali riscontrati (cfr. foto nn. da 22 a28) , perché, “la camera ha modificato in parte l'originario flusso d'acqua pluviale sul solaio con una diversa regimentazione delle acque che defluiscono nell'imbocco pluvialep2”. La stessa invero, come rilevato dal ctu, presenta cricche e lesioni dell'intonaco che rappresentano vie di infiltrazioni delle acque meteoriche che pervengono alle tamponature al livello di calpestio con ristagno e la produzione di umidità di risalita visibile al piede delle murature (cfr. anche atp a pag. 6 della relazione tecnica di ufficio ing. . Persona_1
Pertanto, la presenza della camera senza una idonea impermeabilizzazione perimetrale . concordemente con quanto accertato dal ctu , ha rappresentato una concausa dei danni lamentati dall'attrice, avendo la stessa modificato in parte l'originario flusso d'acqua pluviale sul solaio con una diversa regimentazione delle acque che defluiscono nell'imbocco pluviale “P2” (pag. 132 ss. ctu).
Il C.T.U. alla luce degli accertamenti eseguiti ha provveduto, mediante l'elaborazione di specifici computi metrici a determinare tutti gli interventi necessari per eliminare la causa delle denunciate infiltrazioni, per il ripristino dello stato dei luoghi nell'immobile, di proprietà , ubicato al 6^ piano, per il ripristino intradosso della copertura balcone Pt_1 nell'immobile, di proprietà , ubicato al 6^ piano ed infine per il ripristino manufatto Pt_1
del 7° piano sovrastante l'immobile di proprietà , evidenziando l'urgenza Pt_1
dell'intervento e la necessità che lo stesso riguardi l'intera area del terrazzo di copertura , stante l'accertato reale pericolo l'incolumità delle persone all'interno degli altri
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appartamenti sottostanti il terrazzo.
Sotto il profilo delle cause dei danni accertati, il ctu ha evidenziato quanto segue: “per la modifica (camera) esistente sul terrazzo, dovuta alla presenza del manufatto posto al settimo piano si attribuisce la percentuale del 10% (percentuale rapportata alle dimensioni del terrazzo) a Titolo, perché, “la camera ha modificato in parte l'originario flusso d'acqua pluviale sul solaio con una diversa regimentazione delle acque che defluiscono nell'imbocco pluviale P2”; per l'omessa manutenzione della pavimentazione del terrazzo, di proprietà esclusiva della , si attribuisce la Pt_1
percentuale del 25% a carico di per la presenza di infiltrazioni, provenienti dalla Pt_1
copertura della camera, per la mancata pulizia delle superfici, dei risvolti di guaina lungo le superfici verticali e degli imbocchi pluviali, per lo stato di ammaloramento dei cornicioni e dell'impermeabilizzazione dell'intero solaio si attribuisce la percentuale del
65% a carico dell'intero ”. CP_8
Alla luce delle suddette risultanze dell'attività peritale espletata sia in sede di Atp che nel presente giudizio, da condividersi in quanto supportate dall'attento esame dello stato dei luoghi e dalla documentazione depositata in giudizio, nella misura che di seguito andrà precisata, ritiene il Tribunale, accertando la riconducibilità danni alle infiltrazioni di acqua proveniente dal terrazzo, sussistente una concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione dei danni accertati, avuto riguardo alle diverse posizioni dell'attrice e del rispetto al terrazzo . CP_8
La prima, invero, in quanto tenuta agli obblighi di custodia derivanti dall'uso o dalla proprietà del terrazzo , risponderà ai sensi dell' art. 2051 cc., stante il rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, ove non sia sottoposto alla necessaria manutenzione;
il secondo risponderà in quanto tenuto, ex artt. 1130 c.c., comma 1, n. 4 e art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell'edificio.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del . (cfr Cass. SU. N. CP_8
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9449/2016, vedi conf . Cass n. 3239/2017).
Orbene nella fattispecie in esame, accertata la responsabilità concorrente dell'attrice e del convenuto alla luce dei principi innanzi evidenziati, tenuto conto della CP_8
natura dei lavori da farsi, avuto riguardo alle cause delle infiltrazioni riconducibili in parte anche alla cattiva manutenzione del terrazzo sovrastante l'immobile dell'attrice e al manufatto ivi esistente di proprietà dell'attrice , come accertato dal ctu, rilevato che i lavori interessano l'intero terrazzo di copertura dell'edificio sovrastante anche altri appartamenti oltre quello dell'attrice ( che ha l'uso esclusivo solo di una parte del terrazzo di copertura) e altresì balcone e manufatto esistente su parte del terrazzo di uso esclusivo ed infine tenuto conto delle condotte assunte dalle parti in seguito al verificarsi delle infiltrazione e il consistente tempo trascorso ( circa 6 anni) riconducibile ad una comprovata inerzia del , che ha determinato un aggravamento della CP_8
situazione, ritiene il Tribunale ai fini della decisione, facendo applicazione dei normali criteri di imputazione soggettiva del danno e in deroga ai criteri di riparto di cui all'art.1126 c.c. di attribuire una responsabilità dell'attrice nella misura del 10% nella causazione dei danni .
Ciò posto, il Tribunale accoglie in parte la domanda spiegata dall'attrice e per l'effetto accertata la concorrente responsabilità colposa dell'attrice danneggiata , fatta applicazione dell'art 1227 c.c. , condanna il convenuto all'esecuzione delle CP_8
opere specificamente indicate dal ctu nei computi metrici definitivi elaborati nella relazione peritale a seguiti delle osservazioni dei rispettivi ctp , da ritenersi corretti ad avviso del Tribunale, ponendo a carico del il relativo costo nella misura del CP_8
90%, restando la residua parte a carico dell'attrice.
Alle medesime conclusioni è dato addivenire con riferimento ai danni patrimoniali lamentati e accertati nel corso del giudizio e riconducibile alle suddette infiltrazioni. In particolare, quanto al danno emergente, deve ritenersi provato dalla documentazione agli atti il danno subito dall'istante nella misura di € 4.880,00 per il trasporto a deposito dei mobili, resosi necessario a seguito degli eventi per cui è causa (cfr. doc.15 nella produzione attrice); nonché l'importo di € 2.928,00 per il fitto del deposito per l'arredamento (cfr. doc. 28 parte attrice); l'importo di € 150,00 per spese soggiorno presso un B&B dal 30.6.19 al 5.7.2019, successivo al verificarsi del crollo del
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controsolaio avvenuto il 29.6.19 ( v. doc 16 fascicolo parte ) ; di euro 836,00 per i saggi sull'immobile ( v.doc 13 del fascicolo di parte attrice ) . Alle medesime conclusioni non è dato addivenire con riferimento al pagamenti dei canoni di locazione , essendo sul punto prodotto soltanto il contratto di locazione ( v. doc 3 fascicolo parte attrice), non essendovi prova dell'avvenuto pagamento.
Quanto ai danni lamentati ai mobili presenti nell'appartamento dell'attrice , che risultano accertati sia in sede di atp che in sede di ctu nel presente giudizio , non potendosi provare gli stessi nel loro preciso ammontare, non risultando condivisibile la quantificazione operata dal ctu nel presente giudizio e nel procedimento di TP , in quanto in alcun modo giustificata da parametri oggettivi, il Tribunale ritiene di liquidare gli stessi in via equitativa ex art 1226c.c., tenuto conto del tipo di arredi e dei danni accertati, nella misura di euro 1500,00 .
Per quanto riguarda il danno subito dall'istante derivante dal mancato godimento dell'immobile dall' 1 luglio 2019 ( come allegato dall'istante e comprovato dall'inagibilità dell'immobile accertato dal ctu e dalla relazione a pag.5 redatta dal collegio tecnico del condominio in data 26/8/2019; in sede di atp a pag. 12 della relazione tecnica redatta dall'ing. in data 8 gennaio 2021, ed in fine dal verbale Per_1
redatto dal c.t.u. in data11/1/2024 e sottoscritto da tutte le parti in causa), lo stesso va quantificato facendo riferimento al canone locativo di mercato secondo i parametri correttamente indicati dal ctu a pag 121 della relazione peritale , tenuto conto della superficie complessiva dell'immobile pari 277,63mq comprensiva del terrazzo e del manufatto , pari ad euro € 2.194,67 mensili.
Il danno subito dall'istante derivante dal mancato godimento dell'immobile va determinato nella misura complessiva di euro 133.874,87 ( pari ad euro 2194,67 x 61 mesi ).
In conclusione i danni patrimoniali complessivamente subiti dall'istante vanno liquidati nella misura complessiva di euro 144.168,87.
In merito al danno esistenziale lamentato dall'istante , non essendo stata fornito sul punto alcun elemento di prova, lo stesso è da ritenersi inesistente .
Cio' posto, quantificati i danni patrimoniali subiti dall'istante in conseguenza delle accertate infiltrazioni nella misura innanzi indicata , riconosciuto un concorso colposo
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nella causazione del danno da parte dell'attrice nella misura del 10% , ai sensi dell'art
1227 c.c. il Tribunale accoglie in parte la domanda proposta dall'attrice e per l'effetto condanna il al pagamento dell'importo complessivo di euro 129.751,983 in CP_8
favore dell'attrice.
Dal momento che tale importo costituisce un debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione all'attualità, sulle somme anzidette devalutate alla data ( 1.07.2019) dell'evento dannoso (v. sul punto ex multis Cass. n. 1641/1997) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'evento dannoso fino alla pubblicazione della presente sentenza, da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
Inoltre, il Tribunale rigetta la domanda proposta dall'attrice nei confronti degli interventori stante il difetto di legittimazione degli stessi .
Infine, dichiara inammissibile la domanda spiegata dagli interventori volta ad accertare la responsabilità per mala gestio dell'amministratore e dei “condomini della scala A” , non essendo questi parti del giudizio.
Atteso l'esito del giudizio il Tribunale ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese del presente nella misura di 1/3 ponendo la residua parte a carico del convenuto e degli interventori in solido e per la compensazione delle spese del procedimento di atp nella misura di 1/3 tra l'attrice e il convenuto , ponendo CP_8
la residua parte a carico del , che si liquida in dispositivo tenuto conto del CP_8
valore del giudizio e dell'attività espletata secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attrice e dagli interventori, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così provvede:
- accoglie in parte la domanda spiegata dall'attrice e per l'effetto accertata la concorrente responsabilità dell'attrice e del convenuto nella misura indicata in CP_8
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motivazione , condanna il convenuto all'esecuzione delle opere CP_8
specificamente indicate dal ctu nei computi metrici definitivi elaborati nella relazione peritale, ponendo a carico del condominio il relativo costo nella misura del 90%, restando la residua parte a carico dell'attrice;
- accoglie in parte la domanda proposta dall'attrice e per l'effetto condanna il condominio al pagamento in favore dell'attrice dell'importo complessivo di euro
129.751,983 oltre interessi da calcolarsi come indicato in motivazione .
- rigetta la domanda proposta dall'attrice nei confronti degli interventori;
- dichiara inammissibile la domanda proposta dagli interventori nei confronti dell'amministratore e dei “condomini della scala A” ;
- compensa le spese di lite del presente giudizio tra le parti nella misura di 1/3, ponendo la residua parte a carico del convenuto e degli interventori in solido che si liquida in € 363,3 per spese ed € 9333,30 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge;
-compensa le spese del procedimento di atp tra l'attrice e il convenuto in CP_8
ragione di 1/3 , ponendo la residua parte a carico del convenuto , che liquida CP_8 in euro in € 1870,73 per spese ed € 1.200,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa
e rimborso forfettario al 15% come per legge;
-condanna tutte le parti del presente giudizio in solido al pagamento del compenso liquidati al ctu nel presente giudizio pari ad euro 4200,00 , giusta decreto del
28.03.2024;
-condanna l'attrice e il condominio in solido al pagamento del compenso del ctu liquidato nel procedimento di Atp liquidato in euro 4194.57.
Napoli, 7/5/2025
Il Giudice
Dott.sa Maria Tuccillo
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In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, seconda sezione civile, in funzione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 30386/2021 r.g. tra
(C.F. , rappresentata e difesa giusta procura Parte_1 C.F._1 alle liti agli atti dall'avv. Ernesta Comparone (C.F. ) presso il cui C.F._2
studio in Napoli alla via Giacinto Gigante n. 7 è elettivamente domiciliata.
- Attrice
e
(C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Claudio
Russo (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in Napoli. C.F._3
- Convenuto
e
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._4
Alessandro Senatore (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in C.F._5
Napoli alla Piazza Leonardo n. 25.
- Terzo interventore
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._6
Alessandro Senatore (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in C.F._5
Napoli alla Piazza Leonardo n. 25.
- Terzo interventore
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4 C.F._7
Alessandro Senatore (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in C.F._5
Napoli alla Piazza Leonardo n. 25.
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- Terzo interventore nonché
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_5 C.F._8
Alessandro Senatore (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in C.F._5
Napoli alla Piazza Leonardo n. 25.
- Terzo interventore
e
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. CP_6 C.F._9
Alessandro Senatore (C.F. ) ed elettivamente domiciliato in C.F._5
Napoli alla Piazza Leonardo n. 25.
- Terzo interventore
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note depositate per l'udienza del
25/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
onde ottenere l'accoglimento delle seguenti Controparte_7 Controparte_1 conclusioni “1) dichiarare ammissibile, proponibile e fondata la domanda. 2) dichiarare il in persona dell'amm.re p.t. Controparte_8
Dott. unico responsabile delle cause dei danni all'immobile dell'attrice, CP_9 così come descritti nell'atto di citazione e come constatati in sede di TP dal CTU Ing.
e per l'effetto condannare il suddetto Condominio, sempre in persona Persona_1 del suo amm.re p.t, all'esecuzione di tutti i lavori come previsti dal CTU in sede di TP nonché di tutti gli ulteriori lavori che dovessero essere accertati in corso di causa. 3)
Condannare altresì il in persona Controparte_8
dell'amm.re p.t. Dott. a risarcire l'attrice dei danni ai mobili e CP_9
suppellettili così come accertati in sede di TP e quantificati in Euro 3.480,00, nonché al pagamento di tutte le spese sostenute dall'attrice per il procedimento di TP pari ad
Euro 11.790,23 come documentate, oltre interessi come per legge. 4) Condannare inoltre il in persona dell'amm.re p.t. Controparte_8
Dott. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi, che CP_9
saranno accertati in corso di causa, oltre interessi come per legge. 5) Condannare
2
ancora il in persona dell'amm.re Controparte_8
p.t. Dott. al risarcimento del cd. danno esistenziale che sarà valutato in CP_9
via equitativa, oltre interessi come per legge. 6) Condannare infine il
[...]
in persona dell'amm.re p.t. Dott. in Controparte_8 CP_9 favore dell'attrice alle spese ed onorari del presente giudizio”.
A fondamento della domanda, l'istante deduceva:
-di essere proprietaria di un appartamento con porzione di terrazzo di copertura ed un vano al livello di detto terrazzo entrambi siti nel fabbricato di Controparte_8
[... : il primo sito al sesto piano, scala B, int. 31 ed il secondo sito al settimo piano, scala
B;
-che in data 29 giugno 2019 si verificava il crollo parziale di un controsolaio in un vano di passaggio della propria abitazione adiacente l'ingresso dell'appartamento provocando danni ingenti alle suppellettili ivi allocate;
-che il Dipartimento Sicurezza Servizio Polizia Locale intimava di non praticare e far praticare i luoghi ed il terrazzo sovrastante e di far eseguire con urgenza lavori di riparazione;
-di aver soggiornato di conseguenza per alcuni giorni in un B&B sostenendo una spesa di euro 150,00;
-di aver presentato ricorso per accertamento Tecnico Preventivo diretto ad ottenere la verifica dello stato dei luoghi, la determinazione delle cause degli eventi denunciati e dei danni conseguenti;
- che, stante l'inerzia del Condominio, il progredire delle infiltrazioni aveva determinato un notevole stato di degrado dell'immobile, rendendo impossibile l'utilizzo dell'intero appartamento e per tale ragione si vedeva costretta a locare un diverso appartamento in cui poter abitare con la famiglia.
In ragione di quanto esposto, l'attrice chiedeva pertanto la condanna del CP_8
convenuto all'esecuzione dei lavori necessari, nonché al risarcimento di tutti i danni patiti.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio il
[...]
, attribuendo alla la responsabilità per mancata Controparte_8 Pt_1 manutenzione dei beni, di proprietà esclusiva dell'attrice, dai quali deriverebbero i
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lamentati danni. Concludeva dunque domandando il rigetto della domanda attorea con vittoria delle spese di lite.
In data 13/5/2022 intervenivano in giudizio CP_2 CP_3 CP_4
e , tutti condomini del convenuto condominio, al
[...] Controparte_5 CP_6
fine di rappresentare le concause dell'aggravamento dei danni lamentati dall'attrice e alla stessa imputabili. Secondo quanto asserito, l'odierna attrice, nel non prestare la manutenzione preventiva e correttiva all'interno del manufatto insistente sul lastrico solare di sua proprietà esclusiva, determinava l'insorgere dei danni lamentati in citazione.
Gli interventori deducevano, inoltre, l'inerzia dell'amministrazione condominiale nell'esecuzione dei lavori nonché l'ostruzionismo di taluni condomini. Pertanto chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) in via preliminare, dichiarare
l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio;
2) nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della SI.ra nella Pt_1
causazione dei danni dalla stessa lamentati;
3) sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse ritenere responsabile anche il
Condominio nella causazione dei danni lamentati dalla SI.ra , ridurre la richiesta Pt_1
risarcitoria dell'attrice in proporzione alle quote di responsabilità accertate, ai sensi dell'art. 1227 c.c. per il concorso di colpa del danneggiato anche in relazione all'aggravamento dei danni determinato dal comporto colposo dell'attrice; 4) sempre nel merito, nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse ritenere responsabile anche il nella causazione dei danni lamentati dalla SI.ra , dichiarare CP_8 Pt_1
la responsabilità dell'amministratore per mala gestio nonché dei condomini della scala
A che, a causa delle loro manifestazione di volontà, hanno determinato la paralisi della stessa, e, per l'effetto, condannare questi ultimi al pagamento del risarcimento richiesto dall'attrice, esonerando gli odierni interventori da qualsiasi responsabilità in ordine alla causazione ed all'aggravarsi dei danni. 5) Con vittoria di spese e competenze di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 sesto comma c.p.c., la causa veniva istruita con la consulenza tecnica a cura dell'ing. . Persona_2
In data 5/06/2023 la presente causa veniva assegnata alla scrivente, la quale invitava il ctu a comparire all'udienza del 10/5/2024 al fine di rendere chiarimenti in merito ai
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rilievi formulati dalle parti. Ritenuta successivamente la causa matura per la decisione, la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, in data 18/11/2024, riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. alle parti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Passando all'esame del merito della domanda, va precisato quanto segue .
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in tema di condominio negli edifici,
l'individuazione delle parti comuni, come le terrazze di copertura, risultante dall'art. 1117
c.c. può essere superata soltanto dalle opposte risultanze di un determinato titolo e non opera con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, risultino destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari (Cass., Sez. Un., 7 luglio 1993 n. 7449; Cass. 8 settembre 2021 n. 24189).
L'art. 1117 c.c. non introduce una presunzione di appartenenza comune di determinati beni a tutti i condomini, ma fissa un criterio di attribuzione della proprietà del bene , che
è suscettibile di essere superato mediante la produzione di un titolo che dimostri la proprietà esclusiva di quel bene in capo ad un condomino, o a terzi, ovvero attraverso la dimostrazione che, per le sue caratteristiche strutturali, la res sia materialmente asservita a beneficio esclusivo di una o più unità immobiliari.
Con riguardo ai lastrici, in particolare, si è ritenuto che, qualora non intervenga una volontà derogatoria degli interessati sul regime di appartenenza, i beni e i servizi elencati dall'art. 1117 c.c., in virtù della relazione di accessorietà o di collegamento strumentale con le singole unità immobiliari, sono attribuiti ex lege in proprietà comune per effetto dell'acquisto della proprietà dei piani o porzioni di piano. Pertanto, il lastrico solare è oggetto di proprietà comune, se il contrario non risulta dal titolo, per tale intendendosi gli atti di acquisto delle altre unità immobiliari nonché il regolamento di Condominio accettato dai singoli condomini (Cass. 8 ottobre 2021 n. 27363; Cass. 16 luglio 2004 n. 13279).
È stato, inoltre, precisato in giurisprudenza che l'individuazione delle parti comuni, come i lastrici solari, emergente dall'art. 1117 c.c., ed operante con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, non siano destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari, può essere superata soltanto dalle contrarie risultanze dell'atto costitutivo del ove questo contenga in modo chiaro e inequivoco CP_8
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elementi tali da escludere l'alienazione del diritto di (Cass. 6 luglio 2022 n. CP_8
21440; Cass. 7 aprile 1995 n. 4060).Per escludere, dunque, la previsione di condominialità di cui all'art. 1117 c.c., è necessaria una espressa riserva di proprietà nel titolo originario di costituzione del Condominio (cfr. ad esempio, in tema di cortili, Cass.
n. 7885 del 2021; Cass. n. 16070 del 2019; Cass. n. 18796 del 2020; Cass. n. 5831 del
2017), la regola vale ovviamente anche per gli altri beni indicati nell'art. 1117 c.c.).
Il lastrico, in definitiva, assolve alla primaria funzione di copertura dell'edificio e rientra dunque nel novero delle parti comuni, salva la prova contraria che, però, deve essere fornita in modo chiaro ed univoco, attraverso una espressa riserva di proprietà. (v.
Cassazione civile sez. II, 02/12/2024, (ud. 09/05/2024, dep. 02/12/2024), n.30791, conforme Cass. n. 21440 del 2022; Cass. n. 27363/2021 cit.; Cass. n.
13279/2004 cit.; Cass. n. 4060/1995 cit.).
Alla luce di quanto innanzi evidenziato, in merito alla domanda spiegata dall'attrice va riconosciuta la legittimazione attiva dell'istante, avendo la stessa dimostrato di essere proprietaria di un appartamento con porzione di terrazzo di copertura ed un vano al livello di detto terrazzo entrambi siti nel fabbricato di Controparte_8
interessata dalle infiltrazioni e la legittimazione passiva del convenuto , CP_8
trattandosi nella fattispecie in esame di un terrazzo di copertura di un edificio condominiale, cui trova applicazione la disciplina di cui all'art 1117 c.c.
Deve altresì ritenersi ammissibile l'intervento spiegato da CP_2 CP_3
, e , in qualità di condomini, atteso
[...] Controparte_4 Controparte_5 CP_6
che come chiarito dalla giurisprudenza l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni inerenti all'edificio condominiale (cfr. Cassazione civile, Sez.
II, n. 7300/2010; Cass., Sez. II, n. 12588/2002).
Tanto precisato, la domanda spiegata dall'attrice è da ritenersi in parte fondata e va parzialmente accolta .
Ed invero, osserva il Tribunale come alcun dubbio residui, alla luce della documentazione agli atti e delle risultanze peritali sia in sede di TP che nel presente giudizio, circa l'effettiva sussistenza del fenomeno infiltrativo lamentato dall'attrice all'interno dell'immobile di sua proprietà. Parimenti provata è la circostanza secondo la
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quale dalle lamentate infiltrazioni derivavano danni all'immobile e beni mobili ivi esistenti , tali per cui l'attrice si vedeva costretta a cambiare abitazione.
Dette circostanze devono infatti ritenersi integralmente provate dalla documentazione versata in atti, oltre che dagli esiti della consulenza tecnica espletata mediante un dettagliato esame dello stato dei luoghi e ad una verifica dell'immobile oggetto di causa.
Ed invero, il ctu ing ha accertato “Per quanto concerne l'appartamento, di Per_2
proprietà attrice, sottostante il proprio terrazzo, si sono riscontrati fenomeni infiltrativi diffusi e fenomeni di lesioni quasi per l'intera area dell'intradosso del solaio. Pertanto gli ambienti non interessati dalle infiltrazioni di acqua presentano ugualmente le travi ammalorate, ciò imputabile alla mancata tenuta impermeabile del pacchetto di copertura del lastrico di copertura”. Nell'intero appartamento, di proprietà , sono state Pt_1
riscontrate diffuse macchie di umidità che, rispetto ai precedenti accessi avvenuti in sede di atp , sono progredite anche negli altri ambienti con evidenti, gravi e preoccupanti lesioni dei solai.
Le macchie di umido sono presenti nelle zone centrali e nelle zone perimetrali dell'immobile (v. .relazione ctu ing e relazione C.T.U. ing. Per_2 Per_1
relativamente esito prove endoscopiche effettuate in sede di atp ).
A seguito, dunque, dell'ispezione visiva e delle risultanze delle prove endoscopiche è da ritenersi evidente che le cause del crollo di alcune solette intradossali sono dovute alle infiltrazioni di acqua meteorica derivanti dal solaio di copertura.
È stato accertato dall'ausiliare che le porzioni di solaio sottostanti il terrazzo, di proprietà
, sono collassate a causa del pessimo stato di conservazione delle strutture delle Pt_1
travi, dei travetti e dell'intradosso della soletta, ciò dovuto ad una mancanza totale della manutenzione del terrazzo di copertura, con la presenza delle infiltrazioni al di sotto del solaio di calpestio provocate dall'inefficace impermeabilizzazione perimetrale alla camera adiacente la scala “B”, che ha rappresentato una concausa ai danni strutturali riscontrati. Le principali problematiche, di natura principalmente manutentiva, riscontrate sul terrazzo di copertura del fabbricato sono state individuate dall'ausiliare come di seguito :
mancanza di ripristino dei punti ammalorati,
il mancato risvolto di guaina lungo alcune superfici verticali,
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un diffuso ammaloramento dei giunti di dilatazione della pavimentazione,
mancata manutenzione degli imbocchi pluviali,
mancato ancoraggio delle recinzioni metalliche presenti sui terrazzi,
mancata impermeabilizzazione dei punti critici come gli innesti parete/solaio o ancoraggi metallici di recinzioni e antenne televisive.
Il ctu, inoltre, con riferimento al manufatto ubicato al settimo piano dello stabile sul terrazzo e sovrastante l'immobile di proprietà , ha evidenziato la presenza della Pt_1
camera, senza una idonea impermeabilizzazione perimetrale, individuando una concausa ai danni strutturali riscontrati (cfr. foto nn. da 22 a28) , perché, “la camera ha modificato in parte l'originario flusso d'acqua pluviale sul solaio con una diversa regimentazione delle acque che defluiscono nell'imbocco pluvialep2”. La stessa invero, come rilevato dal ctu, presenta cricche e lesioni dell'intonaco che rappresentano vie di infiltrazioni delle acque meteoriche che pervengono alle tamponature al livello di calpestio con ristagno e la produzione di umidità di risalita visibile al piede delle murature (cfr. anche atp a pag. 6 della relazione tecnica di ufficio ing. . Persona_1
Pertanto, la presenza della camera senza una idonea impermeabilizzazione perimetrale . concordemente con quanto accertato dal ctu , ha rappresentato una concausa dei danni lamentati dall'attrice, avendo la stessa modificato in parte l'originario flusso d'acqua pluviale sul solaio con una diversa regimentazione delle acque che defluiscono nell'imbocco pluviale “P2” (pag. 132 ss. ctu).
Il C.T.U. alla luce degli accertamenti eseguiti ha provveduto, mediante l'elaborazione di specifici computi metrici a determinare tutti gli interventi necessari per eliminare la causa delle denunciate infiltrazioni, per il ripristino dello stato dei luoghi nell'immobile, di proprietà , ubicato al 6^ piano, per il ripristino intradosso della copertura balcone Pt_1 nell'immobile, di proprietà , ubicato al 6^ piano ed infine per il ripristino manufatto Pt_1
del 7° piano sovrastante l'immobile di proprietà , evidenziando l'urgenza Pt_1
dell'intervento e la necessità che lo stesso riguardi l'intera area del terrazzo di copertura , stante l'accertato reale pericolo l'incolumità delle persone all'interno degli altri
8
appartamenti sottostanti il terrazzo.
Sotto il profilo delle cause dei danni accertati, il ctu ha evidenziato quanto segue: “per la modifica (camera) esistente sul terrazzo, dovuta alla presenza del manufatto posto al settimo piano si attribuisce la percentuale del 10% (percentuale rapportata alle dimensioni del terrazzo) a Titolo, perché, “la camera ha modificato in parte l'originario flusso d'acqua pluviale sul solaio con una diversa regimentazione delle acque che defluiscono nell'imbocco pluviale P2”; per l'omessa manutenzione della pavimentazione del terrazzo, di proprietà esclusiva della , si attribuisce la Pt_1
percentuale del 25% a carico di per la presenza di infiltrazioni, provenienti dalla Pt_1
copertura della camera, per la mancata pulizia delle superfici, dei risvolti di guaina lungo le superfici verticali e degli imbocchi pluviali, per lo stato di ammaloramento dei cornicioni e dell'impermeabilizzazione dell'intero solaio si attribuisce la percentuale del
65% a carico dell'intero ”. CP_8
Alla luce delle suddette risultanze dell'attività peritale espletata sia in sede di Atp che nel presente giudizio, da condividersi in quanto supportate dall'attento esame dello stato dei luoghi e dalla documentazione depositata in giudizio, nella misura che di seguito andrà precisata, ritiene il Tribunale, accertando la riconducibilità danni alle infiltrazioni di acqua proveniente dal terrazzo, sussistente una concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione dei danni accertati, avuto riguardo alle diverse posizioni dell'attrice e del rispetto al terrazzo . CP_8
La prima, invero, in quanto tenuta agli obblighi di custodia derivanti dall'uso o dalla proprietà del terrazzo , risponderà ai sensi dell' art. 2051 cc., stante il rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, ove non sia sottoposto alla necessaria manutenzione;
il secondo risponderà in quanto tenuto, ex artt. 1130 c.c., comma 1, n. 4 e art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell'edificio.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del . (cfr Cass. SU. N. CP_8
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9449/2016, vedi conf . Cass n. 3239/2017).
Orbene nella fattispecie in esame, accertata la responsabilità concorrente dell'attrice e del convenuto alla luce dei principi innanzi evidenziati, tenuto conto della CP_8
natura dei lavori da farsi, avuto riguardo alle cause delle infiltrazioni riconducibili in parte anche alla cattiva manutenzione del terrazzo sovrastante l'immobile dell'attrice e al manufatto ivi esistente di proprietà dell'attrice , come accertato dal ctu, rilevato che i lavori interessano l'intero terrazzo di copertura dell'edificio sovrastante anche altri appartamenti oltre quello dell'attrice ( che ha l'uso esclusivo solo di una parte del terrazzo di copertura) e altresì balcone e manufatto esistente su parte del terrazzo di uso esclusivo ed infine tenuto conto delle condotte assunte dalle parti in seguito al verificarsi delle infiltrazione e il consistente tempo trascorso ( circa 6 anni) riconducibile ad una comprovata inerzia del , che ha determinato un aggravamento della CP_8
situazione, ritiene il Tribunale ai fini della decisione, facendo applicazione dei normali criteri di imputazione soggettiva del danno e in deroga ai criteri di riparto di cui all'art.1126 c.c. di attribuire una responsabilità dell'attrice nella misura del 10% nella causazione dei danni .
Ciò posto, il Tribunale accoglie in parte la domanda spiegata dall'attrice e per l'effetto accertata la concorrente responsabilità colposa dell'attrice danneggiata , fatta applicazione dell'art 1227 c.c. , condanna il convenuto all'esecuzione delle CP_8
opere specificamente indicate dal ctu nei computi metrici definitivi elaborati nella relazione peritale a seguiti delle osservazioni dei rispettivi ctp , da ritenersi corretti ad avviso del Tribunale, ponendo a carico del il relativo costo nella misura del CP_8
90%, restando la residua parte a carico dell'attrice.
Alle medesime conclusioni è dato addivenire con riferimento ai danni patrimoniali lamentati e accertati nel corso del giudizio e riconducibile alle suddette infiltrazioni. In particolare, quanto al danno emergente, deve ritenersi provato dalla documentazione agli atti il danno subito dall'istante nella misura di € 4.880,00 per il trasporto a deposito dei mobili, resosi necessario a seguito degli eventi per cui è causa (cfr. doc.15 nella produzione attrice); nonché l'importo di € 2.928,00 per il fitto del deposito per l'arredamento (cfr. doc. 28 parte attrice); l'importo di € 150,00 per spese soggiorno presso un B&B dal 30.6.19 al 5.7.2019, successivo al verificarsi del crollo del
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controsolaio avvenuto il 29.6.19 ( v. doc 16 fascicolo parte ) ; di euro 836,00 per i saggi sull'immobile ( v.doc 13 del fascicolo di parte attrice ) . Alle medesime conclusioni non è dato addivenire con riferimento al pagamenti dei canoni di locazione , essendo sul punto prodotto soltanto il contratto di locazione ( v. doc 3 fascicolo parte attrice), non essendovi prova dell'avvenuto pagamento.
Quanto ai danni lamentati ai mobili presenti nell'appartamento dell'attrice , che risultano accertati sia in sede di atp che in sede di ctu nel presente giudizio , non potendosi provare gli stessi nel loro preciso ammontare, non risultando condivisibile la quantificazione operata dal ctu nel presente giudizio e nel procedimento di TP , in quanto in alcun modo giustificata da parametri oggettivi, il Tribunale ritiene di liquidare gli stessi in via equitativa ex art 1226c.c., tenuto conto del tipo di arredi e dei danni accertati, nella misura di euro 1500,00 .
Per quanto riguarda il danno subito dall'istante derivante dal mancato godimento dell'immobile dall' 1 luglio 2019 ( come allegato dall'istante e comprovato dall'inagibilità dell'immobile accertato dal ctu e dalla relazione a pag.5 redatta dal collegio tecnico del condominio in data 26/8/2019; in sede di atp a pag. 12 della relazione tecnica redatta dall'ing. in data 8 gennaio 2021, ed in fine dal verbale Per_1
redatto dal c.t.u. in data11/1/2024 e sottoscritto da tutte le parti in causa), lo stesso va quantificato facendo riferimento al canone locativo di mercato secondo i parametri correttamente indicati dal ctu a pag 121 della relazione peritale , tenuto conto della superficie complessiva dell'immobile pari 277,63mq comprensiva del terrazzo e del manufatto , pari ad euro € 2.194,67 mensili.
Il danno subito dall'istante derivante dal mancato godimento dell'immobile va determinato nella misura complessiva di euro 133.874,87 ( pari ad euro 2194,67 x 61 mesi ).
In conclusione i danni patrimoniali complessivamente subiti dall'istante vanno liquidati nella misura complessiva di euro 144.168,87.
In merito al danno esistenziale lamentato dall'istante , non essendo stata fornito sul punto alcun elemento di prova, lo stesso è da ritenersi inesistente .
Cio' posto, quantificati i danni patrimoniali subiti dall'istante in conseguenza delle accertate infiltrazioni nella misura innanzi indicata , riconosciuto un concorso colposo
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nella causazione del danno da parte dell'attrice nella misura del 10% , ai sensi dell'art
1227 c.c. il Tribunale accoglie in parte la domanda proposta dall'attrice e per l'effetto condanna il al pagamento dell'importo complessivo di euro 129.751,983 in CP_8
favore dell'attrice.
Dal momento che tale importo costituisce un debito di valore ed essendo stata effettuata la liquidazione all'attualità, sulle somme anzidette devalutate alla data ( 1.07.2019) dell'evento dannoso (v. sul punto ex multis Cass. n. 1641/1997) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti in ossequio all'orientamento della S.C. (S.U. n. 1712/1995) gli interessi nella misura legale a partire dalla data dell'evento dannoso fino alla pubblicazione della presente sentenza, da tale data, che segna la conversione del debito risarcitorio di valore in debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali sulla somma liquidata all'attualità fino al saldo.
Inoltre, il Tribunale rigetta la domanda proposta dall'attrice nei confronti degli interventori stante il difetto di legittimazione degli stessi .
Infine, dichiara inammissibile la domanda spiegata dagli interventori volta ad accertare la responsabilità per mala gestio dell'amministratore e dei “condomini della scala A” , non essendo questi parti del giudizio.
Atteso l'esito del giudizio il Tribunale ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese del presente nella misura di 1/3 ponendo la residua parte a carico del convenuto e degli interventori in solido e per la compensazione delle spese del procedimento di atp nella misura di 1/3 tra l'attrice e il convenuto , ponendo CP_8
la residua parte a carico del , che si liquida in dispositivo tenuto conto del CP_8
valore del giudizio e dell'attività espletata secondo tariffa vigente.
PQM
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attrice e dagli interventori, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così provvede:
- accoglie in parte la domanda spiegata dall'attrice e per l'effetto accertata la concorrente responsabilità dell'attrice e del convenuto nella misura indicata in CP_8
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motivazione , condanna il convenuto all'esecuzione delle opere CP_8
specificamente indicate dal ctu nei computi metrici definitivi elaborati nella relazione peritale, ponendo a carico del condominio il relativo costo nella misura del 90%, restando la residua parte a carico dell'attrice;
- accoglie in parte la domanda proposta dall'attrice e per l'effetto condanna il condominio al pagamento in favore dell'attrice dell'importo complessivo di euro
129.751,983 oltre interessi da calcolarsi come indicato in motivazione .
- rigetta la domanda proposta dall'attrice nei confronti degli interventori;
- dichiara inammissibile la domanda proposta dagli interventori nei confronti dell'amministratore e dei “condomini della scala A” ;
- compensa le spese di lite del presente giudizio tra le parti nella misura di 1/3, ponendo la residua parte a carico del convenuto e degli interventori in solido che si liquida in € 363,3 per spese ed € 9333,30 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario al 15% come per legge;
-compensa le spese del procedimento di atp tra l'attrice e il convenuto in CP_8
ragione di 1/3 , ponendo la residua parte a carico del convenuto , che liquida CP_8 in euro in € 1870,73 per spese ed € 1.200,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa
e rimborso forfettario al 15% come per legge;
-condanna tutte le parti del presente giudizio in solido al pagamento del compenso liquidati al ctu nel presente giudizio pari ad euro 4200,00 , giusta decreto del
28.03.2024;
-condanna l'attrice e il condominio in solido al pagamento del compenso del ctu liquidato nel procedimento di Atp liquidato in euro 4194.57.
Napoli, 7/5/2025
Il Giudice
Dott.sa Maria Tuccillo
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