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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 23/01/2026, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 293/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CUSANI FLAVIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3818/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2. DE VO - 80004250611
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Via Roma 80 81100 Caserta CE
Resistente_2. DE VO - 80004250611
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 202510138001206041 CONTRIBUTO CONS 2018
- INGIUNZIONE n. 202510138001206041 CONTRIBUTO CONS 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistenti: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame parte ricorrente faceva opposizione all'ingiunzione di pagamento notificatagli in data 28.07.2025 dalla Resistente_1 s.p.a., quale concessionaria del Resistente_2 di Bonifica del Bacino Inferiore del VO, relativa all'omesso pagamento dei contributi anni 2018-2019 per euro 84,35 deducendo a motivi la prescrizione dei tributi, il difetto di motivazione dell'atto impugnato e la mancata allegazione allo stesso degli atti presupposti in esso richiamati, la nullità della sanzioni applicate.
Si costituiva la Resistente_1 s.p.a. la quale chiedeva il rigetto del ricorso, atteso che gli atti propedeutici non erano stati impugnati dal contribuente, sebbene ad esso validamente notificati, per cui erano divenuti esecutivi e non era maturata alcuna prescrizione.
Analogamente concludeva il Cosorzio, il quale produceva prova della notifica in data 13.02.2024 dell'avviso di notifica relativo ai medesimi tributi oggetto di ingiunzione, contenente la motivazione dell'imposta, atto che non era stato impugnato nel termine di legge e quindi divenuto esecutivo.
Produceva, inoltre, la documentazione a sostegno dell'esistenza del presupposto impositivo (piano di classifica e perimetro di contribuenza).
All'esito dell'udienza in camera di consiglio, il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato.
Invero il contribuente, pur ricevendo in notifica gli atti presupposti, tra cui in data 13.02.2024 l'avviso di notificazione relativo ai medesimi tributi oggetto dell'ingiunzione di pagamento impugnata, non li ha pagati, nè li ha opposti nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto previsto a pena di decadenza dall'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
I tributi, quindi, sono divenuti definitivi, anche in relazione a qualsiasi motivo di forma o di sostanza ( anche l'eventuale prescrizione) che il contribuente poteva far valere a suo tempo rispetto all'atto impositivo propedeutico.
Peraltro detto atto, in quanto validamente notificato, va considerato legalmente conosicuto dal contribuente, per cui esso funge da motivazione per relationem dell'ingiunzione di pagamento, nè l'atto propoedeutico doveva essere allegato all'atto della procedura di riscossione che lo richiamava.
Stante l'interruzione della prescrizione, dal 13.02.2024 decorre il nuovo termine prescrizionale, che alla data di notifica dell'ingiunzione non risulta maturata.
Le sanzioni applicate sono quelle previste dalla normativa di settore.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento alle parti resistenti delle spese di giudizio, che liquida per ciascuna di esse in euro 100,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali e oneri accessori come per legge, con distrazione al difensore antistatario per la Resistente_1 s.p.a.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
CUSANI FLAVIO, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3818/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Spa - 01240080117
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2. DE VO - 80004250611
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Via Roma 80 81100 Caserta CE
Resistente_2. DE VO - 80004250611
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 202510138001206041 CONTRIBUTO CONS 2018
- INGIUNZIONE n. 202510138001206041 CONTRIBUTO CONS 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 129/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso
Resistenti: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame parte ricorrente faceva opposizione all'ingiunzione di pagamento notificatagli in data 28.07.2025 dalla Resistente_1 s.p.a., quale concessionaria del Resistente_2 di Bonifica del Bacino Inferiore del VO, relativa all'omesso pagamento dei contributi anni 2018-2019 per euro 84,35 deducendo a motivi la prescrizione dei tributi, il difetto di motivazione dell'atto impugnato e la mancata allegazione allo stesso degli atti presupposti in esso richiamati, la nullità della sanzioni applicate.
Si costituiva la Resistente_1 s.p.a. la quale chiedeva il rigetto del ricorso, atteso che gli atti propedeutici non erano stati impugnati dal contribuente, sebbene ad esso validamente notificati, per cui erano divenuti esecutivi e non era maturata alcuna prescrizione.
Analogamente concludeva il Cosorzio, il quale produceva prova della notifica in data 13.02.2024 dell'avviso di notifica relativo ai medesimi tributi oggetto di ingiunzione, contenente la motivazione dell'imposta, atto che non era stato impugnato nel termine di legge e quindi divenuto esecutivo.
Produceva, inoltre, la documentazione a sostegno dell'esistenza del presupposto impositivo (piano di classifica e perimetro di contribuenza).
All'esito dell'udienza in camera di consiglio, il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e va pertanto rigettato.
Invero il contribuente, pur ricevendo in notifica gli atti presupposti, tra cui in data 13.02.2024 l'avviso di notificazione relativo ai medesimi tributi oggetto dell'ingiunzione di pagamento impugnata, non li ha pagati, nè li ha opposti nel termine di 60 giorni dalla notificazione dell'atto previsto a pena di decadenza dall'art. 21 D.Lgs. 546/1992.
I tributi, quindi, sono divenuti definitivi, anche in relazione a qualsiasi motivo di forma o di sostanza ( anche l'eventuale prescrizione) che il contribuente poteva far valere a suo tempo rispetto all'atto impositivo propedeutico.
Peraltro detto atto, in quanto validamente notificato, va considerato legalmente conosicuto dal contribuente, per cui esso funge da motivazione per relationem dell'ingiunzione di pagamento, nè l'atto propoedeutico doveva essere allegato all'atto della procedura di riscossione che lo richiamava.
Stante l'interruzione della prescrizione, dal 13.02.2024 decorre il nuovo termine prescrizionale, che alla data di notifica dell'ingiunzione non risulta maturata.
Le sanzioni applicate sono quelle previste dalla normativa di settore.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento alle parti resistenti delle spese di giudizio, che liquida per ciascuna di esse in euro 100,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali e oneri accessori come per legge, con distrazione al difensore antistatario per la Resistente_1 s.p.a.