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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/11/2025, n. 4633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4633 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.1872/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1872/2023 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
.1980, C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliato in Fisciano (SA) alla Via L studio dell'avv. Rita Guacci che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso RICORRENTE
E
nata ad [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2
ESISTENTE ONTUMACE
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 25 febbraio 2023, avanzava richiesta di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimo di avere contratto matrimonio concordatario con di in data 14 settembre 2012 nel CP_1
Comune di Capaccio Paestum (SA) loro unione, era nata una figlia,
(12.09.2013). Per_1 olare, il ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, con decreto del 25.07.2017, aveva omologato le condizioni della separazione consensuale dei coniugi;
pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate nel ricorso, in particolare con la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione per ciò che concerne l'affidamento della figlia minore e i tempi di permanenza presso ciascun genitore ma senza il riconoscimento in favore della resistente di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile. Instaurato regolarmente il contraddittorio, di non si costitutiva in CP_1 giudizio. All'udienza del 31 ottobre 2023, il solo ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale che adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. Espletata l'istruttoria dinanzi al G.I., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione. 2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di di che, CP_1 regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. In primo luogo, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio atteso che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Tanto premesso, deve rilevarsi che, in merito ai provvedimenti presidenziali che il Giudice delegato ha confermato le statuizioni concordate in sede di separazione consensuale. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Affidamento della figlia minore Per_1
Al riguardo, si deve precisare amento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Nel caso di specie, si osserva che parte ricorrente ha dedotto la mancanza di criticità e problematiche in merito all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, chiedendo la conferma di quanto già statuito e, pertanto, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori Per_1 con residenza prevalente presso la madre;
al rig precisa che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune, con la precisazione che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo. Assegnazione della casa familiare Al riguardo, lo stesso ricorrente, sebbene evidenziando alcune criticità, espressamente ha dichiarato di non opporsi alla suddetta assegnazione nel solo ed esclusivo interesse della figlia di continuare ad abitare nell'ambiente dove ha sempre vissuto. Pertanto, si dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in Capaccio (SA) alla Via Gabriele D'Annunzio n. 11, a di per ivi convivere in maniera CP_1 prevalente con la figlia minore. Tempi di permanenza presso il padre In merito a tale aspetto, occorre premettere che il ricorrente ha dichiarato di frequentare costantemente , evidenziando la mancanza di problematiche Per_1 nel rapporto con la stessa to, in conformità alla richiesta avanzata, si dispone la conferma dei tempi di permanenza concordati dalle parti in sede di separazione consensuale. Mantenimento della figlia minore Al riguardo, occorre premettere che, in sede di separazione consensuale, le parti hanno concordato l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere alla moglie la somma mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, statuizione di cui il ricorrente chiede la conferma. A tal proposito, occorre premettere che, ai fini della determinazione della misura del mantenimento, non possono non tenersi in debita considerazione le accresciute esigenze della figlia minore, che non richiedono una prova specifica essendo naturalmente collegate alla sua crescita e alla sua età considerato il notevole lasso di tempo dagli accordi separativi. Pertanto, considerato il reddito percepito dal ricorrente (che ha dichiarato un reddito di circa € 32.200,00 per l'anno 2022, con una retribuzione netta di quasi
€ 1.500,00 mensili come attestato dalle buste paga di marzo, aprile e maggio 2023) e le suddette accresciute esigenze di , il Tribunale ritiene equo Per_1 prevedere un aumento della misura del ma to e disporre l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a di la Parte_1 CP_1
00,00 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTA di mantenimento della figlia minore , con decorrenza dalla presente Per_1 pronuncia, oltre al 50% delle spese st rie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, per ripetizioni e corsi di lingua, ricreative, sportive etc…) che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate. Devono essere compiute le formalità previste dalla legge. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) dichiara la contumacia di di;
CP_1
B) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 14 settembre 2012 nel Comune di Capaccio Paestum (SA) tra nato a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
ad Agropoli (SA) il 06.02.1981, C.F CP_1 CodiceFiscale_2
e l'affidamento condiviso ad entrambi i inore
, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni Per_1 aria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre e con i tempi di permanenza presso il padre indicati in parte motiva;
D) dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in Capaccio (SA) alla Via Gabriele D'Annunzio n. 11, a di per ivi convivere in maniera prevalente CP_1 con la figlia minore;
E) dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, a di la 0,00 oltre rivalutazione secondo gli indici CP_1
ISTAT, a ti tenimento della figlia minore , con decorrenza dalla Per_1 presente pronuncia;
F) pone a carico di entrambi i genitori al 50%, le spese straordinarie per la figlia (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, per ripetizioni e corsi di lingua, ricreative, sportive etc…) che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate;
G) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capaccio Paestum (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2012, Atto n. 91, P. II, Serie A, Vol. 2); H) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1872/2023 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
[...]
[...]
[...]
.1980, C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliato in Fisciano (SA) alla Via L studio dell'avv. Rita Guacci che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso RICORRENTE
E
nata ad [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2
ESISTENTE ONTUMACE
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 25 febbraio 2023, avanzava richiesta di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimo di avere contratto matrimonio concordatario con di in data 14 settembre 2012 nel CP_1
Comune di Capaccio Paestum (SA) loro unione, era nata una figlia,
(12.09.2013). Per_1 olare, il ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il Tribunale di Salerno, con decreto del 25.07.2017, aveva omologato le condizioni della separazione consensuale dei coniugi;
pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di divorzio alle condizioni indicate nel ricorso, in particolare con la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione per ciò che concerne l'affidamento della figlia minore e i tempi di permanenza presso ciascun genitore ma senza il riconoscimento in favore della resistente di ricevere una somma a titolo di assegno divorzile. Instaurato regolarmente il contraddittorio, di non si costitutiva in CP_1 giudizio. All'udienza del 31 ottobre 2023, il solo ricorrente compariva dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale che adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. Espletata l'istruttoria dinanzi al G.I., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione. 2. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di di che, CP_1 regolarmente citata, non si è costituita in giudizio. In primo luogo, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio atteso che si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Salerno nel procedimento di separazione consensuale in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Tanto premesso, deve rilevarsi che, in merito ai provvedimenti presidenziali che il Giudice delegato ha confermato le statuizioni concordate in sede di separazione consensuale. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Affidamento della figlia minore Per_1
Al riguardo, si deve precisare amento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilità per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilità di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo o, nei casi più gravi, super esclusivo può essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneità educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. In definitiva, occorre tutelare il diritto dei minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, di conservare significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale, anche nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione della figura paterna attraverso una partecipazione più intensa nella vita dei figli. Nel caso di specie, si osserva che parte ricorrente ha dedotto la mancanza di criticità e problematiche in merito all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, chiedendo la conferma di quanto già statuito e, pertanto, il Tribunale dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori Per_1 con residenza prevalente presso la madre;
al rig precisa che i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza della minore presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune, con la precisazione che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute vanno adottate di comune accordo. Assegnazione della casa familiare Al riguardo, lo stesso ricorrente, sebbene evidenziando alcune criticità, espressamente ha dichiarato di non opporsi alla suddetta assegnazione nel solo ed esclusivo interesse della figlia di continuare ad abitare nell'ambiente dove ha sempre vissuto. Pertanto, si dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in Capaccio (SA) alla Via Gabriele D'Annunzio n. 11, a di per ivi convivere in maniera CP_1 prevalente con la figlia minore. Tempi di permanenza presso il padre In merito a tale aspetto, occorre premettere che il ricorrente ha dichiarato di frequentare costantemente , evidenziando la mancanza di problematiche Per_1 nel rapporto con la stessa to, in conformità alla richiesta avanzata, si dispone la conferma dei tempi di permanenza concordati dalle parti in sede di separazione consensuale. Mantenimento della figlia minore Al riguardo, occorre premettere che, in sede di separazione consensuale, le parti hanno concordato l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere alla moglie la somma mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, statuizione di cui il ricorrente chiede la conferma. A tal proposito, occorre premettere che, ai fini della determinazione della misura del mantenimento, non possono non tenersi in debita considerazione le accresciute esigenze della figlia minore, che non richiedono una prova specifica essendo naturalmente collegate alla sua crescita e alla sua età considerato il notevole lasso di tempo dagli accordi separativi. Pertanto, considerato il reddito percepito dal ricorrente (che ha dichiarato un reddito di circa € 32.200,00 per l'anno 2022, con una retribuzione netta di quasi
€ 1.500,00 mensili come attestato dalle buste paga di marzo, aprile e maggio 2023) e le suddette accresciute esigenze di , il Tribunale ritiene equo Per_1 prevedere un aumento della misura del ma to e disporre l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a di la Parte_1 CP_1
00,00 oltre rivalutazione secondo gli indici ISTA di mantenimento della figlia minore , con decorrenza dalla presente Per_1 pronuncia, oltre al 50% delle spese st rie (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, per ripetizioni e corsi di lingua, ricreative, sportive etc…) che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate. Devono essere compiute le formalità previste dalla legge. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: A) dichiara la contumacia di di;
CP_1
B) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 14 settembre 2012 nel Comune di Capaccio Paestum (SA) tra nato a [...] il [...], C.F.: e Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
ad Agropoli (SA) il 06.02.1981, C.F CP_1 CodiceFiscale_2
e l'affidamento condiviso ad entrambi i inore
, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni Per_1 aria amministrazione, con collocazione prevalente presso la madre e con i tempi di permanenza presso il padre indicati in parte motiva;
D) dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in Capaccio (SA) alla Via Gabriele D'Annunzio n. 11, a di per ivi convivere in maniera prevalente CP_1 con la figlia minore;
E) dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, a di la 0,00 oltre rivalutazione secondo gli indici CP_1
ISTAT, a ti tenimento della figlia minore , con decorrenza dalla Per_1 presente pronuncia;
F) pone a carico di entrambi i genitori al 50%, le spese straordinarie per la figlia (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, per ripetizioni e corsi di lingua, ricreative, sportive etc…) che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate;
G) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capaccio Paestum (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Anno 2012, Atto n. 91, P. II, Serie A, Vol. 2); H) dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 17 novembre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi