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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 29/01/2026, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 822/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 492/2024 depositato il 30/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1122/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
12 e pubblicata il 05/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21005008558 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di liquidazione n. 21005008558 (notificato il 03/02/2021) con il quale l'Agenzia delle entrate, in relazione ad una scrittura privata di cessione di diritti edificatori chiedeva il pagamento di € 50,00 (cinquanta/00) al netto di quanto autoliquidato dal Notaio come
Imposta di registro ed ipotecaria (cfr. provvedimenti citati in atti).
Il primo Collegio ha ritenuto l'infondatezza del ricorso introduttivo poiché “ … la cessione di diritti edificatori sia in tutto e per tutto assimilabile al trasferimento di un diritto reale e, pertanto, sia soggetta all'imposta in rassegna. Tanto si desume dal tenore letterale dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/86
(così come modificato dal comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs n. 23/2011) e dal comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs
n. 23 del 2011. A ciò si aggiunga che l'art. 5 del D.L. n. 70 del 2011 assimila espressamente il contratto di cessione di cubatura alla costituzione di un diritto reale, prevedendo espressamente l'obbligo di trascrizione dello stesso. Infondato deve pertanto ritenersi anche il secondo motivo di ricorso, non potendosi in alcun modo configurare violazione dell'art. 23 della Costituzione nell'esercizio di una legittima pretesa impositiva
…” (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il contribuente ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto chiedendo il rigetto.
Il contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- I motivi riferiti all'asserito difetto motivazionale della sentenza impugnata sono infondati.
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che possa ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione qualora la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione ed impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice (Cassazione, Sezione V, sentenza n. 4851 del 2015). I primi Giudici hanno ampiamente argomentato le ragioni – in fatto ed in diritto - sulle quali hanno fondato la propria decisione ritenendo legittimo l'Avviso impugnato.
2.-Il Collegio di prima istanza ha - correttamente - ritenuto legittimo il recupero richiamando l'art. 1 della
Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986; il comma 3 dell'articolo 10 del D.Lgs n.23 del 2011 e l'art. 5 D.L. 70/2011.
Ed infatti: l'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/86 (così come modificato dal comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs n. 23/2011) dispone che sono soggetti a registrazione in termine fisso gli “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi”.
Ed ancora, il c. 3 dell'articolo 10 del D.Lgs n.23 del 2011 – a sua volta – dispone che “ … gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta…”.
3.- Con il contratto di cessione di “diritti edificatori” è stata trasferita una “cubatura” che è stata utilizzata da parte di un soggetto diverso dal proprietario del terreno.
Tale effetto traslativo avviene in forza di un accordo privato tra le parti al quale fa seguito l'atto pubblico registrato dal Notaio in ragione del quale il proprietario di un'area edificabile, che non sfrutta una determinata cubatura realizzabile nel proprio fondo, la trasferisce al proprietario di un altro fondo il quale può così disporre di una volumetria maggiore di quella originaria.
Tale negozio è assimilabile ad una compravendita di diritto reale di godimento di cosa altrui (servitù di non edificare o cessione dello jus aedificandi – cfr. Cassazione Sez. V sentenza n. 10979 del 14 maggio 2007 – conforme: sentenza n. 6807 del 14 dicembre 1988).
4.- La risoluzione 80/E del 24 ottobre 2018, dell'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'atto avente ad oggetto la cessione di diritti volumetrici da un Comune ad una società, da porre in essere in esecuzione di una convenzione attuativa di un piano particolareggiato ed avente ad oggetto la realizzazione di alcuni interventi edilizi, non può beneficiare del regime di favore di cui all'articolo 20 della legge n. 10 del 1977, ed è soggetto ad imposta di registro nella misura del 9% e alle imposte ipotecaria e catastale ciascuna nella misura fissa di 50,00 euro, così come previsto dall'art. 10 del D.Lgs 347/90.
Si aggiunga che con l'art. 5 del D.L. n. 70 del 2011 è stato introdotto il “contratto di cessione di cubatura” assimilandolo alla costituzione di un diritto reale.
Ed ancora, la Circolare 1/E del 15/02/2013 (paragrafo 4.2) del'Agenzia delle entrate ha chiarito che “ … I contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale sono trascrivibili, pertanto tali diritti godono del medesimo regime pubblicitario dei diritti reali su beni immobili …” (cfr. atti citati fascicolo processuale).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere ravvisate nella particolare complessità e molteplicità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA EN
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 492/2024 depositato il 30/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1122/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
12 e pubblicata il 05/06/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21005008558 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 impugnava l'Avviso di liquidazione n. 21005008558 (notificato il 03/02/2021) con il quale l'Agenzia delle entrate, in relazione ad una scrittura privata di cessione di diritti edificatori chiedeva il pagamento di € 50,00 (cinquanta/00) al netto di quanto autoliquidato dal Notaio come
Imposta di registro ed ipotecaria (cfr. provvedimenti citati in atti).
Il primo Collegio ha ritenuto l'infondatezza del ricorso introduttivo poiché “ … la cessione di diritti edificatori sia in tutto e per tutto assimilabile al trasferimento di un diritto reale e, pertanto, sia soggetta all'imposta in rassegna. Tanto si desume dal tenore letterale dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/86
(così come modificato dal comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs n. 23/2011) e dal comma 3 dell'art. 10 del D.Lgs
n. 23 del 2011. A ciò si aggiunga che l'art. 5 del D.L. n. 70 del 2011 assimila espressamente il contratto di cessione di cubatura alla costituzione di un diritto reale, prevedendo espressamente l'obbligo di trascrizione dello stesso. Infondato deve pertanto ritenersi anche il secondo motivo di ricorso, non potendosi in alcun modo configurare violazione dell'art. 23 della Costituzione nell'esercizio di una legittima pretesa impositiva
…” (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il contribuente ha impugnato – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la citata sentenza chiedendone la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate la quale ha contro dedotto chiedendo il rigetto.
Il contribuente ha versato memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame non è fondato.
Per ragioni di sintesi processuale e di economia di scrittura i diversi motivi di appello vengono di seguito succintamente esaminati.
1.- I motivi riferiti all'asserito difetto motivazionale della sentenza impugnata sono infondati.
La Giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che possa ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione qualora la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione ed impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice (Cassazione, Sezione V, sentenza n. 4851 del 2015). I primi Giudici hanno ampiamente argomentato le ragioni – in fatto ed in diritto - sulle quali hanno fondato la propria decisione ritenendo legittimo l'Avviso impugnato.
2.-Il Collegio di prima istanza ha - correttamente - ritenuto legittimo il recupero richiamando l'art. 1 della
Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986; il comma 3 dell'articolo 10 del D.Lgs n.23 del 2011 e l'art. 5 D.L. 70/2011.
Ed infatti: l'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/86 (così come modificato dal comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs n. 23/2011) dispone che sono soggetti a registrazione in termine fisso gli “atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi”.
Ed ancora, il c. 3 dell'articolo 10 del D.Lgs n.23 del 2011 – a sua volta – dispone che “ … gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta…”.
3.- Con il contratto di cessione di “diritti edificatori” è stata trasferita una “cubatura” che è stata utilizzata da parte di un soggetto diverso dal proprietario del terreno.
Tale effetto traslativo avviene in forza di un accordo privato tra le parti al quale fa seguito l'atto pubblico registrato dal Notaio in ragione del quale il proprietario di un'area edificabile, che non sfrutta una determinata cubatura realizzabile nel proprio fondo, la trasferisce al proprietario di un altro fondo il quale può così disporre di una volumetria maggiore di quella originaria.
Tale negozio è assimilabile ad una compravendita di diritto reale di godimento di cosa altrui (servitù di non edificare o cessione dello jus aedificandi – cfr. Cassazione Sez. V sentenza n. 10979 del 14 maggio 2007 – conforme: sentenza n. 6807 del 14 dicembre 1988).
4.- La risoluzione 80/E del 24 ottobre 2018, dell'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'atto avente ad oggetto la cessione di diritti volumetrici da un Comune ad una società, da porre in essere in esecuzione di una convenzione attuativa di un piano particolareggiato ed avente ad oggetto la realizzazione di alcuni interventi edilizi, non può beneficiare del regime di favore di cui all'articolo 20 della legge n. 10 del 1977, ed è soggetto ad imposta di registro nella misura del 9% e alle imposte ipotecaria e catastale ciascuna nella misura fissa di 50,00 euro, così come previsto dall'art. 10 del D.Lgs 347/90.
Si aggiunga che con l'art. 5 del D.L. n. 70 del 2011 è stato introdotto il “contratto di cessione di cubatura” assimilandolo alla costituzione di un diritto reale.
Ed ancora, la Circolare 1/E del 15/02/2013 (paragrafo 4.2) del'Agenzia delle entrate ha chiarito che “ … I contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale sono trascrivibili, pertanto tali diritti godono del medesimo regime pubblicitario dei diritti reali su beni immobili …” (cfr. atti citati fascicolo processuale).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello è fondato.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve in via preliminare darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che nella fattispecie possono essere ravvisate nella particolare complessità e molteplicità delle questioni involte ed esaminate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello.
Spese compensate.
Palermo, 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
NA EN