Decreto cautelare 4 novembre 2025
Sentenza breve 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 26/11/2025, n. 21187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21187 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21187/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13316/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13316 del 2025, proposto da
SI RD, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Colasanto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento 09.09.2025, notificato il 22.09.2025 (prot. n. M5608282727B202009/09/2025), con il quale la Prefettura di Roma ha revocato il nulla osta di cui all'art. 22 d.lgs. 286/98 e, per effetto, ha rigettato la domanda di autorizzazione all'ingresso presentata dal datore di lavoro istante a favore dell'odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo Roma e di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 il dott. AN ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso non si rivela fondato in quanto, anche nella presente sede processuale, non risulta che siano state colmate le carenze documentali riguardanti la capacità economica dell’azienda datrice di lavoro, la disponibilità di un alloggio idoneo né che sia stata data la prova della previa richiesta al centro per l’impiego, elementi che hanno portato all’adozione nei confronti del ricorrente del provvedimento di revoca del nulla osta impugnato;
- che, invero, non risulta smentito che l’asseverazione presentata dalla azienda/datrice di lavoro si presenti carente delle indicazioni circa la capacità economica dell’impresa, del dettaglio analitico della capacità patrimoniale, dell’equilibrio economico finanziario, del numero di dipendenti già impiegati e del tipo di attività svolta
- che la mancata corretta instaurazione del rapporto di lavoro con l’originario datore di lavoro non consente di ritenere sussistenti i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per attesa occupazione in favore del ricorrente, pur avendo nelle more l’istante trovato una nuova occasione di lavoro con l’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato;
- che, in punto di omissione non imputabile al ricorrente, ad avviso del Collegio, non si può prescindere dal fatto che, al momento dell’ingresso in Italia, devono comunque sussistere i requisiti necessari per la corretta instaurazione del rapporto di lavoro con l’originario datore di lavoro (cfr anche TAR Campania, sez VI, n. 3995/2025);
- che, pertanto, il ricorso va respinto in quanto manifestamente infondato e le spese del giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’amministrazione resistente che liquida in euro 1.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN ON, Presidente, Estensore
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN ON |
IL SEGRETARIO