Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Eleonora
Ramacciotti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7675 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
- Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
– Cod. Fisc. Parte_2 C.F._2
– Cod. Fisc. Parte_3 C.F._3
– Cod. Fisc. elettivamente Parte_4 C.F._4
domiciliati in VIA ALL'ARA, 8 45100 ROVIGO, presso lo studio dell'avv.
RIGOBELLO NICOLA, rappresentati e difesi dall'avv. RIGOBELLO
NICOLA
ATTORI
nei confronti di
- Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_1
in Via dei Conti 3 50123 Firenze, presso lo studio dell'avv. DUCCI
DONATI BEATRICE, rappresentato e difeso dall'avv. DUCCI DONATI
BEATRICE CONVENUTO
1
– Cod. Fisc. , CP_2 C.F._5 CP_3
– Cod. Fisc. , – Cod.
[...] C.F._6 CP_4
Fisc. elettivamente domiciliati in VIA USIGLIO, 4 C.F._7
41121 MODENA, presso lo studio dell'avv. ZANNI STEFANO,
rappresentati e difesi dall'avv. ZANNI STEFANO
CONVENUTI
in punto a: Altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza dell'1.10.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , Parte_5 [...]
e , premesso che il defunto Parte_6 Parte_4 Per_1
celibe e senza figli né ascendenti, aveva disposto dei propri beni
[...]
con testamento olografo con il quale aveva legato loro, in parti uguali, i depositi bancari presenti in due istituti di Credito, identificati nel testamento mediante due sigle “CRM CONTO N. 424” e “CRB INTESA SAN
PAOLO CONTO 597”; di aver richiesto a , Filiale di San CP_1
Possidonio, presso la quale era aperto il conto n. 424 sul quale erano depositati €. 340.273,06, di procedere alla consegna dei valori oggetto di
2 legato, ricevendo tuttavia diniego in mancanza di consenso da parte degli eredi legittimi del de cuius ai sensi dell'art. 572 c.c. , CP_2
e ; che la pretesa della banca era infondata CP_4 CP_3
giuridicamente in quanto, in relazione alle somme depositate su conto corrente, la disposizione testamentaria era disciplinata dalle norme in tema di legato di specie (artt. 658 c.c. e 649 c.c.) con conseguente immediata trasmissione al legatario senza necessità di richiesta alcuna al debitore/erede onerato;
che l'erronea indicazione quale destinatario del legato di
, fratello di ” anziché ” non Persona_2 Pt_2 Parte_3
rilevava, essendo inequivocabilmente evincibile che il soggetto che il de cuius intendeva nominare era , unico fratello di Parte_3 Parte_2
; che anche l'indicazione di una delle banche presso le quali erano
[...]
depositati i denari quale “Banca CRM” anziché Banca BPM Filiale di
Possidonio, costituiva evidentemente un refuso, essendo necessario privilegiare l'effettiva volontà del de cuius che non poteva che riferirsi agli unici due istituti di credito presso i quali erano depositate somme da parte dello stesso (art. 625 c.c.).
Su detti presupposti gli attori concludevano domandando accertarsi e dichiararsi che il legato era valido ed efficace ed il diniego posto dalla banca
Cont
era illegittimo, con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento in favore degli attori di tutte le somme depositate nel conto corrente intestato al defunto Persona_1
3 Venivano evocati in giudizio anche gli eredi legittimi ai sensi dell'art. 572
c.c., , e , ai sensi dell'art. 2909 CP_2 CP_4 CP_3
c.c., in ragione delle eccezioni sollevate rispetto all'adempimento del legato da parte della Banca convenuta.
Si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la Controparte_1
domanda attrice.
In particolare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto non titolare di un interesse contrapposto a quello degli attori ma mero detentore delle somme si cui il de cuius aveva disposto ed essendo devoluto all'autorità giudiziaria stabilire se fossero tenuti al pagamento gli eredi oppure la banca;
affermava la correttezza della propria condotta, anche in considerazione del fatto che gli eredi avevano rappresentato all'istituto di credito la scarsa chiarezza ed univocità delle disposizioni testamentarie con particolare riguardo all'istituto di credito nel quale i denari erano depositati,
ambiguamente indicato come “CRM”.
Concludeva pertanto la convenuta chiedendo che fosse accertata la propria
“terzietà” e rimettendosi a giustizia, con totale disponibilità al versamento delle somme alle parti ritenute dal Tribunale quali aventi diritto (eredi o legatari).
Si costituivano altresì in giudizio gli eredi, domandando il rigetto della domanda di parte attrice e deducendo l'invalidità del legato, attesa la
4 Cont mancata indicazione precisa quale “ ” dell'Istituto bancario presso il quale erano depositati i denari che ne costituivano oggetto.
Deducevano in particolare che l'indicazione della sigla “CRM” si riferiva,
molto verosimilmente, alla Cassa di Risparmio di Mirandola, il cui acronimo era “CRM”, istituto bancario già molto radicato nel territorio, che in data 1°
luglio 2006 era stato incorporato dalla Banca CR Firenze, a sua volta incorporata in data 5 febbraio 2019 da , ossia da un istituto CP_5
bancario con cui era pacifico che il de cuius intratteneva rapporti.
Cont Va premesso che l'eccezione di parte convenuta , di difetto di legittimazione passiva è infondata, coincidendo legittimazione (attiva e passiva) con l'allegata posizione - in capo ad attore e convenuto - di soggetto
(attivo e passivo) del rapporto giuridico dedotto in giudizio, condizione manifestamente ricorrente nella presente controversia.
Va altresì premesso che le parti sostanzialmente concordano nel senso che destinatario del legato debba considerarsi nonostante Parte_3
l'errore contenuto nella scheda testamentaria (indicazione quale Persona_2
.
[...]
Deducono, invece, i convenuti - eredi legittimi - che non può assolutamente dirsi raggiunta la certezza che l'art.625 c.c. esige per attribuire efficacia alla disposizione testamentaria, non potendo in alcun modo ritenersi che il legato avente ad oggetto “CRM conto n.424” si riferisca al denaro depositato presso Banca BPM.
5 Sul punto si osserva che ai sensi dell'art. 625 c.c. “Se la persona dell'erede o del legatario è stata erroneamente indicata, la disposizione ha effetto quando dal contesto del testamento o altrimenti risulta in modo non equivoco quale persona il testatore voleva nominare. La disposizione ha effetto anche quando la cosa che forma oggetto della disposizione è stata erroneamente indicata o descritta, ma è certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi”.
In caso di errore nella dichiarazione testamentaria, il rimedio generalmente previsto dal nostro ordinamento è rappresentato dall'annullabilità dell'atto stesso;
evidentemente, una simile soluzione lascia insoddisfatti in materia successoria, atteso che alla morte del testatore consegue l'impossibilità di una rinnovazione della manifestazione di volontà.
La norma in commento prevede, per tale ragione, un trattamento differente per l'errore ostativo, nel caso in cui sia possibile, in via di interpretazione,
ricostruire quale fosse la reale volontà del de cuius: in tal caso, il rimedio applicabile è quello della rettifica: tale principio trova fondamento, nel diritto successorio, nel principio del favor testamenti.
La presenza di un errore sulla dichiarazione (c.d. errore ostativo) apre pertanto la strada alla possibilità di interpretazioni non letterali della scheda testamentaria.
La norma in esame indica poi la centralità dell'attività interpretativa,
segnandone al contempo il metodo: questo non può ridursi alla
6 ricostruzione del significato letterale delle parole, ma è volta essenzialmente alla ricerca della effettiva volontà del de cuius, anche in eventuale contrasto con le parole utilizzate (cfr. Cassaz. n. 9320/1998; Cassaz. n. 8899/2013).
E' evidente come tali principi siano espressione di una deroga al rigoroso formalismo operante in materia testamentaria.
La possibilità di ricorrere a qualsiasi elemento di prova è resa poi esplicita nel secondo comma della norma, ove si richiede semplicemente che sia
«certo a quale cosa il testatore intendeva riferirsi».
Ebbene, nel caso in esame a fronte dell'allegazione da parte degli attori dell'esistenza di due soli rapporti bancari facenti capo al de cuius -ovvero
Cont quello presso CRB Intesa San. Paolo, conto 597 e quello presso
Filiale di Possidonio, conto n. 424 - i convenuti non hanno fornito sufficienti elementi di valutazione al fine di dimostrare l'esistenza di ulteriori conti correnti o rapporti bancari ai quali la scheda testamentaria poteva riferirsi, e segnatamente di un rapporto bancario presso Cassa di Risparmio di
Mirandola (CRM), tale non potendosi considerare la documentazione depositata con la memoria di replica dell'11.11.2022 (cfr. doc. 9 parte convenuta , trattandosi di contabile bancaria a nome di soggetto CP_2
diverso dal de cuius, . Persona_3
Sotto altro profilo, l'indicazione del numero del conto coincidente con
Cont quello acceso presso (n. 424) in una con l'inesistenza di altri rapporti
7 bancari riferibili al de cuius, inducono a ritenere sufficientemente univoco il
Cont riferimento dello stesso al conto 424 acceso presso la filiale di .
In conclusione, in applicazione dei principi sopra enunciati in relazione all'art. 625 c.c. ed in ossequio al principio interpretativo del favor testamenti la disposizione testamentaria deve ritenersi caratterizzata da sufficiente certezza ed univocità e dunque valida.
Venendo al contenuto della disposizione testamentaria di Persona_1
in favore degli attori essa deve qualificarsi come legato, come pacifico nelle prospettazioni di parte attrice e rilevandosi comunque che il tenore dell'atto mortis causa non lascia spazio a diversa possibile interpretazione.
La disposizione in esame ha ad oggetto, alla luce della concreta consistenza del patrimonio del de cuius e secondo allegazione attorea non contestata dalla Banca il saldo attivo del c/c n.424 in essere presso la filiale di San
Cont Possidonio di e che al momento del decesso era pari ad Euro
€.340.273,06.
Con riferimento a dette somme di denaro depositate presso l'istituto di credito e gestite in rapporto di conto corrente, non vi è dubbio che il legato in esame debba qualificarsi come legato di specie, atteso il fatto che l'indicazione operata dal de cuius con riferimento ai propri “denari depositati in due istituti bancari “ ha manifestato la volontà di attribuire "non già un ammontare di numerario qualunque bensì il diritto ad esigere il
8 capitale ed i frutti civili' del deposito che, all'apertura della successione,
fossero presenti sul conto” (cfr. Cass.n.14358/13).
La natura della disposizione comporta ai sensi dell'art. 649c.c. (si consideri in particolare il secondo comma: "quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore") l'immediato acquisto del bene legato da parte del legatario, senza necessità di consenso dell'erede né di richiesta alcuna al medesimo;
In particolare, essendo il bene oggetto di legato depositato presso un terzo
(l'istituto di credito) debitore nei confronti del de cuius, viene in rilievo il disposto dell'art. 658c.c., che prevede il diritto del legatario di esigere direttamente dal terzo il pagamento del credito, realizzandosi giuridicamente, per effetto della disposizione testamentaria, il diretto subentro del legatario al testatore nel rapporto obbligatorio, senza necessità
di accettazione da parte del soggetto passivo del rapporto giuridico o di intervento o consenso dell'erede; è appena il caso di evidenziare che,
contrariamente a quanto in buona sostanza affermato dai convenuti non viene in rilievo il disposto dell'art. 649 co.3c.c. (secondo cui la proprietà del legato si trasferisce al legatario immediatamente con l'apertura della successione senza necessità di accettazione, ma il legatario deve domandare all'onerato il "possesso" della cosa legata), in quanto per un verso non ricorre l'ipotesi di erede onerato in possesso dei beni oggetto di legato, per altro
9 verso - ricorrendo l'ipotesi del legato di un credito - neppure può ipotizzarsi un possesso in senso tecnico ma, secondo quanto in precedenza esposto,
solo un diritto al pagamento che "entra" a far parte del patrimonio del legatario ope legis al momento stesso del decesso del de cuius, secondo la volontà testamentaria del medesimo.
Ricorrono in conclusione le condizioni di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda proposta da , , Parte_5 Parte_2 Parte_3
e nei confronti della banca convenuta con
[...] Parte_4
riferimento ai beni oggetto di legato.
La ripartizione delle spese di lite è orientata dalla del tutto prevalente soccombenza dei convenuti , e CP_2 CP_3 CP_4
(i quali hanno domandato il rigetto della domanda con accertamento del proprio diritto a percepire le somme di cui al legato) secondo la liquidazione operata in dispositivo, segnalandosi al riguardo che la disponibilità dell'istituto bancario al pagamento delle somme all'avente diritto, sin dal primo atto manifestata, giustifica l'integrale compensazione
Cont delle spese del giudizio nei rapporti tra gli attori e .
P.Q.M.
Il giudice, pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
-in accoglimento della domanda attrice dichiara che in virtù del legato disposto dal defunto con il testamento olografo del 7.05.2020 Parte_3
10 e sono unici Pt_5 Parte_6 Parte_4
proprietari dei beni oggetto di legato in loro favore e hanno diritto di ottenere da il pagamento di tutte le somme depositate nel Controparte_1
conto corrente n. 424 intestato a , in essere presso la Persona_1
Filiale di San Possidonio (MO) pari ad €. 340.273,06, pro quota;
-conseguentemente dichiara tenuto e condanna al Controparte_1
pagamento in favore degli attori Parte_5 Parte_6
e , previa se richiesta estinzione del conto
[...] Parte_4
corrente n.424, della somma di €. 340.273,06 oltre interessi di legge dalla data della domanda giudiziale al saldo;
- condanna , e , in solido, a CP_2 CP_3 CP_4
rifondere a , e Parte_5 Parte_2 Parte_3
le spese del giudizio liquidate in €. 18000,00 per compenso Parte_4
professionale, oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge;
- compensa le spese del giudizio nei rapporti tra gli attori e CP_1
[...]
Così deciso in Modena, in data 17.01.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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