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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 421/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PICCIRILLI DO RI, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4818/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84121 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028200542000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra riportato nello svolgimento del processo
Resistente: come infra riportato nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato all'Agenzia Entrate Riscossioni e successivamente depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 17.10.2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso, proponeva opposizione avverso cartella di pagamento per € 298,00.
Il ricorrente eccepiva la eccessiva sproporzione della sanzione irrogata. Indi chiedeva la nullità dell'atto impugnato con condanna alle spese.
In data 18 novembre 2025 si costituiva l'ADER, rappresentata e difesa come da procura in atti, controdeducendo alle doglianze del contribuente. Indi, chiedeva il rigetto con condanna alle spese.
In data 22 dicembre 2025 si costituiva il Dipartimento della Giustizia tributaria nella persona del direttore dell'Ufficio di segreteria della Corte Tributaria di primo grado di Salerno, controdeducendo alle doglianze del contribuente. Indi, chiedeva il rigetto e la condanna alle spese.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del giorno 12.01.2026, della quale veniva dato regolare avviso.
La C.G.T. all'esito dell'udienza decideva in merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte visti gli atti rigetta il ricorso.
A riguardo, si evidenzia che il ricorrente non ha contestato gli atti preliminari, il che rende regolare l'azione della controparte nel disporre la sanzione in questione. In particolare, l'Ufficio, dopo il deposito del ricorso, ha rilevato il mancato pagamento del contributo unificato dovuto in base al valore della lite e ha notificato l'invito a regolarizzare (prot. n. 103962/2023) al domicilio eletto presso l'avv. Difensore_1, ai sensi dell'art. 248 D.P.R. n. 115/2002. Non avendo ricevuto il pagamento entro il termine di un mese dalla notifica, lo stesso Ufficio ha irrogato la sanzione prevista dall'art. 16, comma 1-bis, del citato D.P.R. n.
115/2002, commisurata ai giorni di ritardo e pari, nel caso specifico, al 200% dell'importo dovuto e non versato.
Infatti, l'art. 16, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002 stabilisce che per l'omesso o insufficiente versamento del contributo unificato si applica la sanzione di cui all'art. 71 D.P.R. 131/1986, calcolata in base al ritardo:
30% per i primi 30 giorni, 150% dal 61° al 90° giorno e 200% oltre tale periodo.
Poiché l'invito è stato correttamente notificato al domicilio del difensore, è seguito l'atto sanzionatorio
(prot. n. 150846/2023).
La Corte decidendo in merito rigetta il ricorso e condanna parte attorea al pagamento delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE ALLE
SPESE DI LITE CHE LIQUIDA IN EURO 150,00 OLTRE ONERI SE DOVUTI.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PICCIRILLI DO RI, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4818/2025 depositato il 17/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 7 84121 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250028200542000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2023 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come infra riportato nello svolgimento del processo
Resistente: come infra riportato nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato all'Agenzia Entrate Riscossioni e successivamente depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria in data 17.10.2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso, proponeva opposizione avverso cartella di pagamento per € 298,00.
Il ricorrente eccepiva la eccessiva sproporzione della sanzione irrogata. Indi chiedeva la nullità dell'atto impugnato con condanna alle spese.
In data 18 novembre 2025 si costituiva l'ADER, rappresentata e difesa come da procura in atti, controdeducendo alle doglianze del contribuente. Indi, chiedeva il rigetto con condanna alle spese.
In data 22 dicembre 2025 si costituiva il Dipartimento della Giustizia tributaria nella persona del direttore dell'Ufficio di segreteria della Corte Tributaria di primo grado di Salerno, controdeducendo alle doglianze del contribuente. Indi, chiedeva il rigetto e la condanna alle spese.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del giorno 12.01.2026, della quale veniva dato regolare avviso.
La C.G.T. all'esito dell'udienza decideva in merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte visti gli atti rigetta il ricorso.
A riguardo, si evidenzia che il ricorrente non ha contestato gli atti preliminari, il che rende regolare l'azione della controparte nel disporre la sanzione in questione. In particolare, l'Ufficio, dopo il deposito del ricorso, ha rilevato il mancato pagamento del contributo unificato dovuto in base al valore della lite e ha notificato l'invito a regolarizzare (prot. n. 103962/2023) al domicilio eletto presso l'avv. Difensore_1, ai sensi dell'art. 248 D.P.R. n. 115/2002. Non avendo ricevuto il pagamento entro il termine di un mese dalla notifica, lo stesso Ufficio ha irrogato la sanzione prevista dall'art. 16, comma 1-bis, del citato D.P.R. n.
115/2002, commisurata ai giorni di ritardo e pari, nel caso specifico, al 200% dell'importo dovuto e non versato.
Infatti, l'art. 16, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002 stabilisce che per l'omesso o insufficiente versamento del contributo unificato si applica la sanzione di cui all'art. 71 D.P.R. 131/1986, calcolata in base al ritardo:
30% per i primi 30 giorni, 150% dal 61° al 90° giorno e 200% oltre tale periodo.
Poiché l'invito è stato correttamente notificato al domicilio del difensore, è seguito l'atto sanzionatorio
(prot. n. 150846/2023).
La Corte decidendo in merito rigetta il ricorso e condanna parte attorea al pagamento delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
IL GIUDICE MONOCRATICO RIGETTA IL RICORSO E CONDANNA PARTE RICORRENTE ALLE
SPESE DI LITE CHE LIQUIDA IN EURO 150,00 OLTRE ONERI SE DOVUTI.