Art. 11. (Violazioni del codice della strada ).
1. Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato dei' comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni previste dall' articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, nonch per quelle inerenti alla fermata, alla sosta e all'accesso ai settori interdetti alla circolazione, commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992 , sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti; per le infrazioni concernenti la fermata e la sosta e' disposto il blocco del veicolo, sino al pagamento della sanzione irrogata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 146, comma 3, e dall'articolo 159 comma 1, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 , e successive modificazioni, ed in caso di accesso ai settori interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni amministrative di cui al presente articolo e sempre limitatamente alle infrazioni commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui al citato articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992 , si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del medesimo decreto legislativo secondo le procedure dallo stesso previste, per un periodo da quindici giorni a due mesi.
2. Per le infrazioni concernenti la sosta del veicolo, gli agenti accertatori possono lasciare apposito avviso di contestazione presso il veicolo medesimo, che consente al trasgressore, ovvero al proprietario, il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta qualora sia effettuato entro quindici giorni. Tale pagamento comporta la decurtazione di un quinto della sanzione prevista.
L'avviso di contestazione di cui al presente comma contiene l'indicazione dell'importo da corrispondere ed ogni ulteriore elemento informativo circa le modalita' di pagamento.
3. Il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 puo' essere compiuto in contanti anche all'atto della contestazione, ovvero presso gli uffici dell'organo di polizia accertatore, ovvero presso sportelli bancari, sportelli postali, altri enti o imprese convenzionati con l'amministrazione comunale.
Note all'art. 11:
- Il testo dell' art. 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada ), e successive modificazioni, e' il seguente:
"3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventunomiladuecento a lire quattrocentottantaquattromilaottocento".
- Il testo dell'art. 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, e' il seguente:
"2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi' classificati come segue in base alle categorie internazionali:
a) (Omissis);
b) categorie M e M1 (Omissis);
categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5t;
categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5t".
- Il testo dell'art. 159, comma 1, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, e' il seguente:
"1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo".
- Il testo dell'art. 129 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 129 (Sospensione della patente di guida). - 1.
La patente di guida e' sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.
2. La patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validita' o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente e' sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida e' sospesa dai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Nei restanti casi la patente di guida e' sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove e' stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti.
Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorita' competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto da' immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente tra i sistemi informativi della direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di giorni venti dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Se il ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato".
- Il testo dell'art. 218 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 218 (Sanzione accessoria della sospensione della patente). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente e' ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, e' determinato in relazione alla gravita' della violazione commessa ed alla entita' del danno apportato, nonche' al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
L'ordinanza e' notificata immediatamente all'interessato e comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa e' iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente puo' ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida e' aumentata a seguito di piu' violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresi' il comma 2.
Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che la iscrive nei propri registri.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente e' ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validita' della patente, circola abusivamente e' punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente".
1. Fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato dei' comune di Roma, le sanzioni amministrative per le infrazioni previste dall' articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, nonch per quelle inerenti alla fermata, alla sosta e all'accesso ai settori interdetti alla circolazione, commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3, dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992 , sono elevate del 500 per cento rispetto a quelle vigenti; per le infrazioni concernenti la fermata e la sosta e' disposto il blocco del veicolo, sino al pagamento della sanzione irrogata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 146, comma 3, e dall'articolo 159 comma 1, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 , e successive modificazioni, ed in caso di accesso ai settori interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni amministrative di cui al presente articolo e sempre limitatamente alle infrazioni commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui al citato articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3, del predetto decreto legislativo n. 285 del 1992 , si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del medesimo decreto legislativo secondo le procedure dallo stesso previste, per un periodo da quindici giorni a due mesi.
2. Per le infrazioni concernenti la sosta del veicolo, gli agenti accertatori possono lasciare apposito avviso di contestazione presso il veicolo medesimo, che consente al trasgressore, ovvero al proprietario, il pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta qualora sia effettuato entro quindici giorni. Tale pagamento comporta la decurtazione di un quinto della sanzione prevista.
L'avviso di contestazione di cui al presente comma contiene l'indicazione dell'importo da corrispondere ed ogni ulteriore elemento informativo circa le modalita' di pagamento.
3. Il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 puo' essere compiuto in contanti anche all'atto della contestazione, ovvero presso gli uffici dell'organo di polizia accertatore, ovvero presso sportelli bancari, sportelli postali, altri enti o imprese convenzionati con l'amministrazione comunale.
Note all'art. 11:
- Il testo dell' art. 146, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada ), e successive modificazioni, e' il seguente:
"3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell'agente del traffico vietino la marcia stessa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centoventunomiladuecento a lire quattrocentottantaquattromilaottocento".
- Il testo dell'art. 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e M3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, e' il seguente:
"2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresi' classificati come segue in base alle categorie internazionali:
a) (Omissis);
b) categorie M e M1 (Omissis);
categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5t;
categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5t".
- Il testo dell'art. 159, comma 1, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, e' il seguente:
"1. Gli organi di polizia, di cui all'art. 12, dispongono la rimozione dei veicoli:
a) nelle strade e nei tratti di esse in cui con ordinanza dell'ente proprietario della strada sia stabilito che la sosta dei veicoli costituisce grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito pannello aggiuntivo;
b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 e 158, commi 1, 2 e 3;
c) in tutti gli altri casi in cui la sosta sia vietata e costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione;
d) quando il veicolo sia lasciato in sosta in violazione alle disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada per motivi di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo".
- Il testo dell'art. 129 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 129 (Sospensione della patente di guida). - 1.
La patente di guida e' sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento di interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo V, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato.
2. La patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validita' o per la revisione disposta ai sensi dell'art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119. In tal caso la patente e' sospesa fintanto che l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.
3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di guida e' sospesa dai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Nei restanti casi la patente di guida e' sospesa dal prefetto del luogo di residenza del titolare e per le patenti rilasciate da uno Stato estero, dal prefetto del luogo dove e' stato commesso il fatto di cui al comma 1 e agli articoli 222 e seguenti.
Quest'ultimo segnala il provvedimento all'autorita' competente dello Stato che ha rilasciato la patente e lo annota, ove possibile, sul documento di guida. Dei provvedimenti adottati, il prefetto da' immediata comunicazione ai competenti uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. per il tramite del collegamento informatico integrato gia' esistente tra i sistemi informativi della direzione generale della M.C.T.C. e della Direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale del Ministero dell'interno.
4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 e' ammesso ricorso al Ministro dei trasporti, nel termine di giorni venti dalla comunicazione dell'ordinanza stessa. Il Ministro provvede nei quarantacinque giorni successivi. Il provvedimento del Ministro e' comunicato all'interessato ed ai competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. Se il ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato".
- Il testo dell'art. 218 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 218 (Sanzione accessoria della sospensione della patente). - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente e' ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati nella singola norma, e' determinato in relazione alla gravita' della violazione commessa ed alla entita' del danno apportato, nonche' al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
L'ordinanza e' notificata immediatamente all'interessato e comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa e' iscritta sulla patente. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente puo' ottenerne la restituzione da parte della prefettura.
3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida e' aumentata a seguito di piu' violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che dalle iscrizioni sulla patente constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresi' il comma 2.
Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.
4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione viene comunicata al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., che la iscrive nei propri registri.
5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente e' ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205.
6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validita' della patente, circola abusivamente e' punito con l'arresto da uno ad otto mesi e con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente".