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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/02/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 8175/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.2.2025, promossa da
, con l'avv. Fabrizio Del Vecchio;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 27.8.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Parte_1
chiedeva accertarsi nei confronti dell la sussistenza del
[...] CP_1
requisito sanitario prescritto per l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l.
12.6.1984 n. 222.
1 Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai chiarimenti resi nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che le infermità da cui è affetta l'assicurata non riducono in modo permanente a meno di un terzo la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, come prescritto dall'art. 1 co. 1 l. 12.6.1984
n. 222 ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Conseguentemente, la domanda deve essere rigettata.
In difetto di dichiarazione reddituale resa a norma dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico della parte istante quelle peritali come già liquidate.
P.q.m.
2 rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere all le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap..
Taranto, 25.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
3
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 8175/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.2.2025, promossa da
, con l'avv. Fabrizio Del Vecchio;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: assegno ordinario di invalidità.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 27.8.2024 ex art. 445-bis co. 6 c.p.c., Parte_1
chiedeva accertarsi nei confronti dell la sussistenza del
[...] CP_1
requisito sanitario prescritto per l'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l.
12.6.1984 n. 222.
1 Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. All'odierna CP_1
udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
La consulenza tecnica di ufficio espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, come integrata dai chiarimenti resi nel presente giudizio – le cui conclusioni, fondate su accurati accertamenti diagnostici e su considerazioni medico-legali congruamente motivate, devono essere condivise in quanto immuni da vizi logici e giuridici – ha infatti accertato che le infermità da cui è affetta l'assicurata non riducono in modo permanente a meno di un terzo la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, come prescritto dall'art. 1 co. 1 l. 12.6.1984
n. 222 ai fini del conseguimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità.
Conseguentemente, la domanda deve essere rigettata.
In difetto di dichiarazione reddituale resa a norma dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., le spese di causa seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, dovendo restare poste altresì in via definitiva a carico della parte istante quelle peritali come già liquidate.
P.q.m.
2 rigetta la domanda;
condanna l'istante a rifondere all le spese di CP_1
causa, liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali oltre r.s.f.
15%, iva e cap..
Taranto, 25.2.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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