Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/04/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
866/2018 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima sezione civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Anna Coletti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 866/2018 6 R.G., avente ad oggetto scioglimento comunione, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] ed ivi residente al Largo Sermoneta n. 1, e Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...]al Largo Parte_2
Sermoneta n. 1, rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Sergio Pizzola e dall'avv.
Vincenzo Milano, elettivamente domiciliati unitamente ai predetti difensori in Torre del Greco alla
Via Marconi n. 40/A presso lo studio dell'avv. Mario Nigro
ATTORI
E
nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Campi n. 47, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Anna De Felice, presso la quale elettivamente domicilia in Boscoreale alla via G. Della Rocca n. 120
CONVENUTA
NONCHE'
nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_2
Lubrense alla via Vigliano n. 3 oggi via Partenope n. 40 Villaggio Villazzano, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Ciro Manfredonia e con quest'ultimo elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Boscoreale alla via F. Cangiani n. 74
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 15.01.2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_2 Parte_1
giudizio e per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1 Controparte_2 disporre la divisione giudiziale dell'immobile sito in Massa Lubrense alla via Dei Campi n. 47,
1
accertare la responsabilità del in solido con la per gli ostacoli frapposti al CP_2 CP_1
paritetico uso da parte degli attori del viale di accesso alla proprietà indivisa e condannarli al risarcimento dei danni nella misura di euro 1.300,00 annui come liquidati nella sentenza n. 2570/2009 della Corte d'Appello di Napoli passata in giudicato;
accertare la responsabilità dei convenuti per non aver immesso gli attori nel compossesso dell'area giardinata ricompresa nella proprietà indivisa e per l'effetto condannarli al risarcimento dei danni nella misura di euro 225,00 annui come liquidati nella predetta sentenza;
porre le spese del giudizio di divisione a carico della massa e a carico dei soccombenti le spese relative alle ulteriori domande.
In particolare, allegavano di aver acquistato con atto per notaio di Napoli, in data Persona_1
02.08.1989 rep. 28287, l'unità immobiliare sita in Massa Lubrense, individuata al catasto alla partita
3703, foglio 9, mappale 1119 sub b, unitamente alla quota di 150/1000 dell'area circostante il fabbricato identificata al catasto con la p.lla 1119 di are 18,86, indivisa con i sigg. Controparte_3
e proprietari della restante quota di 850 millesimi;
che gli attori, in seguito al Controparte_1
fallimento di , convennero in giudizio la e il curatore del fallimento per Controparte_3 CP_1 ottenere la condanna dei convenuti all'abbattimento di alcune fabbriche edificate abusivamente sull'area in comproprietà, pronunciare lo scioglimento della comunione ordinaria, rendere il conto della gestione e condannare i convenuti al risarcimento del danno;
che con sentenza n. 1461/2004 il
Tribunale di Torre Annunziata dichiarò lo scioglimento della comunione, ordinò la demolizione del garage e della muratura di recinzione realizzata sulla parte terminale del viale comune e stabilì la necessità che le parti provvedessero alla realizzazione di una scala, condannò i convenuti al risarcimento del danno derivato agli attori dal mancato uso della strada, liquidandolo in euro
12.911,00, e del mancato uso dell'area giardinata, liquidandolo in euro 2.324,00, nonché al danno da deprezzamento liquidato in euro 960,00; che la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 2570/2009, riformò la menzionata sentenza dichiarando l'impossibilità di procedere alla divisione in ragione degli abusi edilizi realizzati, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni e al ripristino dello stato dei luoghi;
che a fronte della inerzia della e del curatore del fallimento, gli attori adirono CP_1 il giudice dell'esecuzione che con ordinanza del 10.05.2010 determinò le modalità dell'esecuzione forzata per cui, in data 07.10.2014, si conclusero le operazioni di demolizione;
che solo in data
8.06.2017 i coniugi e consegnarono agli attori le chiavi del cancello di ingresso alla CP_1 CP_3
proprietà indivisa, pur continuando ad impedirgli di far uso dell'area giardinata. Ancora, allegavano che la quota di comproprietà di , nell'ambito della procedura fallimentare, fu Controparte_3
alienata a che assecondava i comportamenti della in danno degli attori. Controparte_2 CP_1
2 Si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare l'improcedibilità della Controparte_1
domanda per il non corretto esperimento del tentativo di mediazione;
nel merito, contestava di aver frapposto ostacoli al godimento dei beni comuni da parte degli attori ed, anzi, allegava che quest'ultimi nel luglio 2014, in seguito all'abbattimento della struttura muraria che divideva le due zone, costruirono una struttura divisoria in legno con cancello chiuso a chiave, delimitando così le due proprietà e facendo rientrare nel godimento esclusivo degli attori un locale lavanderia;
chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna degli attori alla eliminazione della struttura divisoria in legno consentendo il compossesso dell'area e al risarcimento dei danni, nonché di accertare che il locale lavanderia era stato costruito sul terreno in comunione così come la pianta di limoni era stata posta sul terreno comune, in violazione delle norme in materia di comunione, con condanna al rispristino dello stato dei luoghi.
Si costituiva, altresì, , il quale deduceva di aver acquistato per effetto del decreto di Controparte_2 trasferimento del 31.12.2012 depositato in data 07.01.2013 la quota di 500/1000 dell'unità immobiliare residenziale sita nel comune di Massa Lubrense alla via Dei Campi n. 47, identificata al catasto alla partita n. 3703 foglio 9 p.lla 1119 sub 1, e la quota di 425/1000 dell'area circostante il fabbricato individuata al catasto terreni alla partita 10788 foglio 9 p.lla 1119 (oggi 2655); che la consistenza immobiliare da lui acquistata era nella esclusiva disponibilità dei coniugi e CP_1
e del loro nucleo familiare;
di non essere, dunque, mai entrato effettivamente in possesso dei CP_3
beni acquistati, di non aver mai posseduto le chiavi del cancello che dà accesso al viale comune e che, pertanto, alcuna responsabilità era a lui imputabile;
inoltre, non si opponeva alla divisione e chiedeva in riconvenzionale di procedere allo scioglimento della comunione in essere con la CP_1
Dunque, nei rapporti con gli attori, chiedeva di procedere alla divisione e di rigettare tutte le altre domande;
nei confronti della convenuta chiedeva di addivenire allo Controparte_1
scioglimento della comunione e di condannarla al pagamento della indennità di occupazione.
Alla prima udienza del 30.05.2018, la difesa di parte attrice, in risposta alla domanda riconvenzionale proposta da chiedeva di accertare in via di reconventio reconventionis Controparte_1
l'intervenuto acquisto per usucapione del locale lavanderia e del suolo su cui era stato edificato, per averlo posseduto ininterrottamente dal 1990.
Assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva più volte rinviata anche in considerazione della pendenza di trattive di bonario componimento;
in attuazione del decreto presidenziale n. 372/2021 del 27.09.2021 veniva riassegnata allo scrivente magistrato;
disposta ed espletata c.t.u., falliti i tentativi di bonario componimento, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.01.2025 e assunta in decisione con
3 ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. depositata in data 16.01.2025 assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c..
2. E' opportuno premettere che la causa viene in decisione unicamente per regolare i rapporti tra gli attori e i convenuti in merito alle domande reciprocamente spiegate e non anche per definire le questioni afferenti alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto nei Controparte_2 confronti della convenuta avendo quest'ultimi rappresentato - come si evince Controparte_1 chiaramente dalla note depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni - di aver raggiunto un accordo bonario condizionato alla vendita del bene in comunione tra i medesimi, che risulta difficoltoso da concretizzare stante la comunione ancora in essere con gli attori e la pendenza del presente giudizio. Pertanto, per le suddette ragioni le parti hanno chiesto di rimettere la causa sul ruolo al sol fine di consentire la concretizzazione dell'accordo raggiunto, in seguito alla definizione delle domande proposte dagli attori.
Tanto premesso, occorre analizzare le questioni preliminari.
2.1. Infondata è l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla convenuta
[...]
, dal momento che come si evince dalle stesse allegazioni della parte la procedura è stata CP_1 attivata dagli attori e il mancato differimento dell'incontro richiesto dalla non può essere CP_1 imputato agli istanti;
d'altra parte, comunque, l'incontro era stato fissato per il giorno 24.10.2017 e ciò veniva comunicato alla parte ben undici giorni prima, ovvero il 13.10.2017.
2.2. Ancora, in via preliminare, occorre analizzare la domanda di accertamento della usucapione promossa dalla difesa degli attori in prima udienza in via di reconventio reconventionis.
Va osservato che, secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, l'attore contro il quale il convenuto abbia proposto domanda riconvenzionale, ben può opporre, a sua volta, altra riconvenzionale, avendo egli qualità di convenuto rispetto alla prima (cfr. già, in tal senso, Cass.
2076/1964). Più di recente si è ribadito che, nel giudizio di cognizione ordinario che si instaura con la proposizione di una domanda mediante atto di citazione, l'attore non può proporre domande diverse rispetto a quelle originariamente formulate nell'atto di citazione, trovando peraltro tale principio una deroga nel caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l'attore venga a trovarsi, a sua volta, in una posizione processuale di convenuto, così che al medesimo, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la cd. "reconventio reconventionis" (Cass. 3639/2009). È evidente che la posizione di convenuto che l'originario attore viene ad acquisire per effetto della riconvenzionale proposta dalla controparte, non può valere a far assumere al medesimo la posizione di convenuto in senso sostanziale, come tale assoggettabile al regime di cui agli artt. 36 e 167, comma 2, cod. proc. civ. La cd. reconventio reconventionis non è - per vero - assimilabile tout court alla domanda riconvenzionale proposta dal
4 convenuto ai sensi delle norme succitate, costituente un'azione autonoma che in quanto tale - per trovare ingresso nel medesimo processo - deve presentare identità di titolo con la domanda proposta dall'attore, ai sensi dell'art. 36 cod. proc. civ., atteso che essa è caratterizzata dal fatto che viene introdotta esclusivamente per l'esigenza di rispondere ad una riconvenzionale del convenuto, ossia per assicurare all'attore un'adeguata difesa di fronte alla domanda riconvenzionale e/o alle eccezioni del convenuto. Ed è questa la ragione per cui l'art. 183, comma 5, cod. proc. civ. (nel testo applicabile ratione temporis) prevede che la cd. reconventio reconventionis debba essere formulata in conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. In ogni altro caso, all'attore è inibito proporre nuove domande nell'udienza di trattazione, rispetto a quelle proposte nell'atto introduttivo della lite, come si desume dalla previsione di ammissibilità, in deroga al suddetto divieto implicito, delle sole domande conseguenti alle difese articolate dal convenuto (cfr. Cass. S.U.
12310/2015; cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 26782 del 22/12/2016).
Ciò premesso, nel caso concreto deve ritenersi che la domanda di accertamento dell'usucapione proposta dagli attori in prima udienza non sia conseguenza della riconvenzionale della convenuta la quale ha chiesto accertarsi che le costruzioni realizzate sul bene comune Controparte_1
nonché la pianta di limoni piantata sul fondo concretizzano delle condotte poste in essere dagli attori in violazione delle norme sulla comunione e, in particolare, delle norme che disciplinano e limitano il diritto di ciascun comproprietario di godere della cosa comune con il divieto di alterarne la destinazione.
Gli attori, già in citazione, nel domandare lo scioglimento della comunione sulla particella comune avrebbero dovuto chiedere accertarsi l'intervenuta usucapione della struttura in legno e del locale lavanderia (pacificamente realizzati sul terreno in comunione) e, dunque, della relativa area parte della più ampia consistenza della p.lla 2655, al fine di definire l'oggetto della massa comune da dividere. Al contrario, alcuna domanda è stata proposta in tal senso. Anzi, in citazione gli attori hanno rassegnato la seguente conclusione: “previa declaratoria di scioglimento della comunione esistente fra essi attori ed essi convenuti, disporre la divisione giudiziale degli immobili siti in Massa Lubrense alla Via Dei Campi 47 identificati nel catasto Terreni di Massa Lubrense (NA) al foglio 9, part.lla
2655, qualità seminato, classe 2, per are 15 e centinare 29, per un'estensione di circa mq 1529 – attribuendo a ciascuno dei comproprietari una quota omogenea in proporzione dei rispettivi diritti e cioè in ragione di 150/1000 ai Sigg.ri e in comunione tra loro, Parte_2 Parte_1
ed ai convenuti sigg.ri e la restante quota di 850 millesimi, Controparte_1 Controparte_2 confermando la comproprietà del viale d'accesso dalla Via Dei Campi, n.47, indivisibile ex art.1112
c.c., il tutto secondo progetto divisionale redatto con l'assistenza di Consulente Tecnico di Ufficio”.
Ne consegue che essendo questo il tenore delle richieste avanzate in citazione ed essendo pacifico
5 che la struttura in legno e il locale lavanderia sono stati realizzati sulla particella 2655 oggetto di comunione tra le parti di cui gli attori hanno chiesto lo scioglimento, la domanda di usucapione avente ad oggetto una porzione del terreno identificato con la particella 2655 avanzata solo in prima udienza
è tardiva e non può ritenersi conseguenza delle difese spiegate dalla convenuta;
anzi, essa si pone apertamente in contrasto con le domande avanzate in citazione.
D'altra parte, è opportuno evidenziare che nel pregresso giudizio intercorso tra gli attori e
[...]
avente ad oggetto lo scioglimento della medesima comunione - definito con sentenza CP_1 della Corte d'Appello di Napoli n. 2570/2009 pacificamente passata in giudicato - la circostanza della intervenuta usucapione non risulta dedotta neanche in appello dagli attori per cui deve ritenersi che, pur avendo la Corte d'Appello riformato la sentenza gravata ritenendo nulla la divisione a causa della presenza di manufatti abusivi, non risulta posto in discussione l'oggetto della massa da dividere.
Infatti, gli odierni attori, pur appellando la sentenza al fine di sentir dichiarare l'impossibilità di procedere alla divisione, in via subordinata, ove ritenuta attuabile la stessa, richiedevano di procedervi secondo il progetto di divisione redatto dal c.t.u. nel primo giudizio, che ricomprendeva nella quota da attribuire agli attori proprio il locale lavanderia, sul presupposto della natura comune dello stesso
(cfr. sentenza della Corte d'Appello, pag. 10).
In conclusione, la domanda di usucapione proposta dagli attori in prima udienza va dichiarata inammissibile.
3. A questo punto, occorre analizzare la domanda di scioglimento della comunione.
Nei rapporti tra gli attori e i convenuti, l'oggetto della massa da dividere è costituito dall'immobile riportato nel Catasto Terreni del Comune di Massa Lubrense (NA), identificato con i seguenti dati catastali: fg. 9, p.lla 2655, Qualità Seminativo, Classe 2°, superficie are 15 ca 29, Reddito dominicale
16,98, Reddito Agrario 5,13. Secondo la descrizione fornita dal consulente tecnico d'ufficio, detta area ha forma geometrica triangolare e su di essa insiste un viale comune, della larghezza di circa mt.
3,20, e lunghezza di circa mt 55,45, occupante una superficie di circa mq 230,39 che, con origine da via S. Agata - S. Maria della Neve, consente di raggiungere gli immobili di parte convenuta e di parte attrice.
La citata area è separata dal predetto viale comune in due parti e precisamente una a monte, a confine con la strada comunale testé citata, l'altra a valle, suddivisa in diversi terrazzamenti, piantumati con alberi di alto e medio fusto, i cui dislivelli sono superati attraverso scale in muratura, alcune delle quali in conglomerato cementizio.
Quanto alla titolarità, sulla scorta della documentazione in atti e, in particolare, della relazione ipocatastale depositata da , si evince che con atto di compravendita per notaio Controparte_2
del 2 agosto 1989, Repertorio nr. 38288, Raccolta 6991, Registrato all'Ufficio del Persona_2
6 Registro di Napoli in data 4 agosto 1989 al n. 15272, Trascritto in Napoli 2 ai nn. 25768/19671, in data 8 agosto 1989, i coniugi e acquistavano da Controparte_4 Controparte_1 Persona_3
e Parte_3
a.
1- piccola unità abitativa posta sul lato sud-ovest del fabbricato riportata nel N.C.E.U. alla partita
3703, fg. 9, p.lla 1119, sub. 1, p. S1 – T - 1, Cat. A/7, CL. 5, Vani 9,5 Rendita € 1.005,80;
a.
2- quota di comproprietà pari a 850/1000 dell'area circostante il fabbricato rappresentata dalla particella 1119 di are 18,86.
Con atto di compravendita per notaio del 2 agosto 1989, Repertorio nr. 38287, Persona_2
Raccolta 6990, Registrato all'Ufficio del Registro di Napoli in data 4 agosto 1989 al n. 15273, i coniugi e acquistavano da e Parte_2 Parte_1 Persona_3 Parte_3
b.
1- piccola unità abitativa posta sul lato nord- est del fabbricato riportata nel N.C.E.U. alla partita
3703, fg. 9, p.lla 1119, sub. 2, p. S1 - T -1, Cat. A/7, CL.4, Vani 8 Rendita € 723,04;
b.
2- quota di comproprietà pari a 150/1000 dell'area circostante il fabbricato rappresentata dalla particella 1119 di are 18,86.
Con decreto di trasferimento del Tribunale di Torre Annunziata sezione fallimentare del 7 gennaio
2013, trascritto presso la Conservatoria dei registri Immobiliari di Napoli II il 4 febbraio 2013 ai n.
5136/3834, acquistava su detti beni la quota di 500/1000 sul mappale 1119/1 e la Controparte_2
quota di 250/1000 sulla p.lla 2655.
Pertanto, attualmente, l'area oggetto di causa (particella 1119 attualmente particella 2655) risulta in comproprietà tra i coniugi e per la quota di 150/1000 e di Parte_1 Parte_2 [...]
e per la quota di 850/1000. CP_2 Controparte_1
Accertata la legittimità urbanistica del bene (p.lla 2655) ai fini della sua commerciabilità, il consulente - alle cui risultanze questo giudice intende uniformarsi in quanto adeguatamente motivate
- ha stimato un valore medio a mq di euro 40,00, per cui tenuto conto della superficie da dividere, di mq 1.286,05 (così individuata escludendo il viale comune e l'area di ingombro degli immobili), il valore della massa è di euro 51.442,00.
Ne consegue che, ai coniugi e , titolari della quota di 150/1000, Parte_1 Parte_2
spetta un valore di euro 7.716,30 e a e titolari della quota Controparte_2 Controparte_1
di 850/1000, spetta un valore di euro 43.725,70.
Tanto premesso, accertata la divisibilità del bene - sul punto tra l'altro non vi è contestazione tra le parti - è possibile recepire il progetto redatto dal consulente raffigurato nel grafico allegato 16 alla consulenza tecnica d'ufficio che, ferma la comproprietà del viale comune sopra descritto, prevede il frazionamento dell'area in due quote:
7 - quota 1 costituita da un'area di mq 270,14 assegnata ai coniugi e , Parte_1 Parte_2
del valore di euro 10.805,60 con una plusvalenza di euro 3.089,30;
- quota 2 costituita da un'area di mq 1.015,91 assegnata in comunione tra loro ai convenuti
[...]
e del valore di euro 40.636,40 CP_2 Controparte_1
Gli attori, dunque, dovranno corrispondere a titolo di conguaglio ai convenuti l'importo di euro
3.089,30. Su tale importo, devono essere corrisposti gli interessi legali (Cass. 2000/9659; 2004/2483;
2004/12818), a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo.
Quanto al frazionamento catastale, in mancanza di un'espressa domanda delle parti in tal senso (si veda, peraltro, anche Cass. Sez. 2, 28/05/2010, n. 13112), non occorre adottare alcuna statuizione. La redazione di tali documenti, necessari alla trascrizione dei diritti nascenti dalla sentenza, potrà essere effettuata in sede stragiudiziale (cfr. Cassazione civile sez. II, 14/12/2017, n.30073).
In merito al progetto del consulente è opportuno evidenziare che l'ausiliario ha dato esaustiva risposta alle osservazioni delle parti e che, con particolare riguardo alle osservazioni sollevate dagli attori, si rappresenta che ogni deduzione in merito alla presunta area usucapita è assorbita dal rigetto della domanda di usucapione, come in precedenza esposto.
Irrilevante è, poi, la circostanza che agli attori - privati per effetto del predetto progetto del confine con la strada provinciale di Via Dei Campi - sarebbe preclusa la possibilità di crearsi un accesso pedonale e, per contro, sarebbero circondati dall'altrui proprietà con conseguenze pregiudizievoli sia in ordine alla sicurezza che all'introspezione e con aggravio di spese, tenuto conto dei costi necessari per attuare anche la divisione orizzontale dell'area. Infatti, si osserva che, da un lato, detto progetto consente di rendere autonomi gli spazi evitando la costituzione di servitù e interferenze tra le parti in causa, come rilevato dal consulente;
dall'altro, gli attori non hanno alcun accesso pedonale dalla strada provinciale Via Dei Campi, per cui trattasi di una valutazione del tutto ipotetica che non rispecchia l'attuale assetto dello stato dei luoghi.
Infine, altrettanto irrilevante è che nell'area assegnata agli attori occorra effettuare dei lavori per il crollo parziale del muro di contenimento, dal momento che detta circostanza al più potrebbe rilevare per la quantificazione del valore dell'area, ma alcuna contestazione specifica in tal senso è stata sollevata alla stima effettuata dal consulente, il quale ha tenuto conto dello stato dei luoghi, dell'ubicazione e della destinazione d'uso del bene.
4. Occorre, adesso, analizzare le domande risarcitorie.
In particolare, gli attori hanno chiesto di condannare i convenuti al risarcimento del danno per gli ostacoli frapposti al paritetico uso del viale di accesso alla proprietà indivisa fino alla data del 8 giugno 2017, data in cui sono state consegnate agli attori le chiavi del cancello di ingresso alla proprietà comune;
di condannare i convenuti al risarcimento del danno per non aver consentito agli
8 attori di esercitare il compossesso dell'area giardinata a decorrere dal 31 dicembre 2012 fino alla data di scioglimento della comunione.
Orbene, per quanto concerne il danno da mancato utilizzo del viale comune, giova evidenziare che con la menzionata sentenza della Corte d'Appello di Napoli - che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata - la domanda per mancato godimento del viale (causato dalla costruzione di un garage abusivo da parte dei coniugi e , con conseguenziale CP_1 CP_3
onere per gli attori di procurarsi un altro accesso), è già stata oggetto di valutazione nei rapporti tra gli attori e ed è stata accolta con condanna dei convenuti al pagamento di euro Controparte_1
1.300,00 annui dalla data del 1.01.2001 fino all'effettiva rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
È pacifico, tra le parti, che detta rimessione in pristino sia avvenuta il 7.10.2014 con la demolizione di tutte le opere abusive realizzate dai coniugi e con rispristino della percorribilità, CP_3 CP_1 pedonale e carrabile, del viale esterno (cfr. pag. 6 dell'atto di citazione).
Per il periodo successivo, ovvero dalla data di rispristino alla data indicata in citazione del 8.06.2017 in cui gli attori deducono di essere entrati in possesso delle chiavi del cancello, non vi è prova che gli odierni convenuti abbiano realizzato condotte tali da precludere agli attori il pari godimento del bene comune. Né tantomeno sussiste tale prova rispetto ad eventuali condotte assunte da Controparte_2
nel periodo antecedente ovvero dal momento del suo acquisto (avvenuto con decreto di trasferimento del gennaio 2013) alla data di rimessione in pristino del 7.10.2014.
La convenuta sin dalla comparsa di costituzione e come si evince anche dallo Controparte_1
scambio di missive in sede stragiudiziale, ha contestato che il cancello fosse chiuso allegando che esso “si apre e si chiude manualmente senza la necessità di chiavi, in quanto è in avaria da diverso tempo” (cfr. missiva del 28.02.2017 inviata ai coniugi e allegata nella produzione Pt_2 Pt_1
della convenuta . A fronte di ciò, era onere degli attori dare prova degli Controparte_1 impedimenti ulteriori frapposti dalla con l'assenso del;
infatti, “il superamento dei CP_1 CP_2
limiti del pari uso della cosa comune di cui all'art. 1102 c.c. deve essere dedotto e provato dal comproprietario che agisce in giudizio per ottenere la rimozione dell'opera nei confronti del
che abbia apportato modifiche alla "res", trattandosi di fatto costitutivo, inerente alle CP_5
condizioni dell'azione esperita, laddove il convenuto può limitarsi a contestare genericamente
l'avversa domanda, salvo che invochi a suo favore fatti o titoli diversi, impeditivi, limitativi o estintivi del diritto invocato dalla controparte, nel qual caso ne assume l'onere della prova” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 18/11/2021, n.35213).
Nel caso di specie, invece, è rimasta del tutto sfornita di prova la dedotta circostanza del parcheggio dei veicoli, asseritamente effettuato dalla in modo da non consentire l'uso del viale. Quanto, CP_1
poi, al cancello, si evidenzia che la sua installazione su un bene comune non ne pregiudica di per sé
9 il godimento da parte degli altri comproprietari, rispondendo essenzialmente a ragioni di sicurezza, e che nella specie la convenuta ha contestato la sussistenza di ostacoli allegando che il cancello - già installato - non era munito di serratura (in quanto non funzionante).
Detta versione - non sconfessata in alcun modo dagli attori - appare corroborata dalla circostanza non contestata che, essendo il cancello sfornito di serratura, fu proprio la a comunicare agli attori CP_1
tramite il proprio legale di essere intenzionata ad installare al cancello una catena con lucchetto, provvedendo altresì a consegnare una copia delle chiavi agli attori.
Dunque, in mancanza di prova circa la sussistenza di condotte impeditive del pari godimento del bene comune poste in essere dai convenuti successivamente alla rimessione in pristino del viale (e da anche nel periodo intercorrente tra il suo acquisto e la rimessione in pristino dello Controparte_2
stato dei luoghi), la domanda risarcitoria avanzata dagli attori non può che essere disattesa.
Per quanto concerne la domanda con cui gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno sul presupposto di non essere stati reimmessi nel compossesso dell'area giardinata, si evidenzia che la
Corte d'Appello di Napoli con la indicata sentenza ha già condannato e il Controparte_1
al pagamento di euro 225,00 annui da calcolare dal 1.10.2001 sino Controparte_6
alla data di reimmissione nel compossesso. Ciò detto, non risultano allegate specifiche condotte, realizzate dopo l'eliminazione delle strutture divisorie in sede di esecuzione (quando presumibilmente gli attori sono stati reimmessi nel possesso dell'area giardinata), dalla CP_1
nonché dal , tali da compromettere il pari godimento del bene né tantomeno sono stati articolati CP_2
mezzi di prova al riguardo.
Dunque, la domanda va rigettata.
Vanno, infine, disattese le domande di rimessione in pristino e di risarcimento del danno avanzate in via riconvenzionale da Controparte_1
In particolare, la convenuta ha chiesto di accertare la violazione del pari uso del bene comune per effetto della costruzione da parte degli attori di una struttura in legno nel mese di luglio 2014 per delimitare l'area in comunione, con condanna degli stessi alla rimessione in pristino mediante l'abbattimento di detta struttura e al risarcimento del danno, nonché per effetto della realizzazione di un locale lavanderia e della piantatura di un albero di limoni sul terreno in comunione, con condanna degli stessi al ripristino dello stato dei luoghi.
Non è contestato che gli attori abbiano realizzato dette opere sul bene comune - tanto da richiedere anche l'accertamento dell'usucapione della relativa area - ma non risulta ravvisabile alcuna allegazione della specifica possibilità di godimento perduta dalla convenuta, a causa della parziale occupazione dell'area in questione, in relazione al pari utilizzo del bene comune che, ai sensi dell'art. 10 1102 c.c., deve essere valutato in concreto, ovvero in ragione della tipologia del bene e dell'utilità che da esso viene abitualmente ricavata dal proprietario.
Infatti, come già evidenziato, il superamento dei limiti del pari uso della cosa comune si configura come un fatto costitutivo, inerente alle condizioni dell'azione esperita, sicché, a norma dell'art. 2697, comma 1, c.c., deve essere provato dallo stesso comproprietario attore, mentre nella specie le allegazioni sono generiche e non idonee a soddisfare l'onere probatorio richiesto.
Dunque, per il complesso delle ragioni esposte la domanda va rigettata.
5. Le spese di lite, nei rapporti tra gli attori e i convenuti, possono essere integralmente compensate tenuto conto dell'interesse comune perseguito dalle parti in relazione alla domanda di divisione del bene tra loro in comunione, nonché del rigetto delle domande risarcitorie reciprocamente spiegate dagli attori e dalla convenuta e, infine, dell'inammissibilità della domanda di Controparte_1
usucapione proposta dagli attori.
Le spese di c.t.u., già liquidate con separato decreto, nei rapporti interni tra tutte le parti, sono poste a carico stesse nella misura di ciascuna quota.
6. La causa, per le ragioni già esposte in premessa, va rimessa sul ruolo in relazione all'ulteriore domanda riconvenzionale trasversale di scioglimento della comunione avanzata da Controparte_2
nei confronti della convenuta e della domanda di indennità di occupazione dal Controparte_1 medesimo avanzata nei confronti di quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti di Parte_2 Parte_1
e nonché, in via riconvenzionale, da Controparte_1 Controparte_2 Controparte_1
nei confronti degli attori, disattesa ogni contraria istanza e conclusione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento della comunione tra e , Parte_2 Parte_1 CP_1
e , avente ad oggetto il bene immobile riportato nel Catasto Terreni del
[...] Controparte_2
Comune di Massa Lubrense al foglio 9, p.lla 2655, Qualità Seminativo, Classe 2°, superficie are 15 ca 29, Reddito dominicale 16,98, Reddito Agrario 5,13;
2) dispone che il bene oggetto di comunione sia diviso secondo le modalità indicate nel progetto del c.t.u. dott. (pag. 37 e 38 della relazione depositata in data 22.11.2022; grafico Persona_4
allegato 16 alla consulenza tecnica d'ufficio) e per l'effetto dispone che il bene - lasciando in comproprietà tra le parti il viale della larghezza di circa mt 3,20 e lunghezza di circa mt 55,45 occupante una superficie di circa mq 230,39 che, con origine da via S. Agata S. Maria della Neve, consente di raggiungere gli immobili di parte convenuta e di parte attrice - venga frazionato in due aree come di seguito indicato:
11 - quota 1, costituita da un'area di mq 270,14 del valore di euro 10.805,60, assegnata ai coniugi Pt_1
e (area indicata nel grafico allegato 16 con mq 111,85 e mq 158,29);
[...] Parte_2
- quota 2, costituita da un'area di mq 1.015,91 del valore di euro 40.636,40, assegnata a
[...]
e in comunione tra loro (area colorata in verde nel grafico allegato CP_2 Controparte_1
16);
3) condanna e al pagamento in favore di e Parte_2 Parte_1 Controparte_2
nella misura di ciascuna quota, della somma di euro 3.089,30 a titolo di Controparte_1
conguaglio, oltre interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
4) dichiara inammissibile la domanda di usucapione proposta dagli attori;
5) rigetta le domande di risarcimento del danno avanzate dagli attori nei confronti dei convenuti;
6) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta nei confronti Controparte_1
degli attori;
7) compensa le spese di lite nei rapporti tra gli attori e i convenuti;
8) pone le spese di c.t.u., nei rapporti interni tra le parti, a carico delle parti nella misura di ciascuna quota;
9) rimette, come da separata ordinanza, la causa sul ruolo per la domanda riconvenzionale trasversale proposta da nei confronti di Controparte_2 Controparte_1
Torre Annunziata, 28.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Coletti
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