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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/11/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. ON LI AC Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 811/2019 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 390/2019 del 24 gennaio 2019
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), residente a [...]in SS 186 n. 158 ed elettivamente domiciliato in
[...]
Palermo presso lo studio dell'avv. Giuseppe Raso che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
1) nato a [...] il [...] e quici residente in CP_1
via Sirio n. 9
2) (C.F. e P.I. ), in persona del suo legale rappresen- CP_2 P.IVA_1
tante pro tempore, con sede a Bologna in via Larga n. 6 ed elettivamente domi-
ciliata presso lo studio dell'avv. ON Brucoli (C.F. C.F._2
), che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di
[...]
costituzione e risposta di questo grado del giudizio
APPELLATI
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
Ritenere e dichiarare che l'evento dannoso del 4 gennaio 2014 a causa del quale il sig. ha subito lesioni gravissime è riconducibile Parte_1
ad esclusiva colpa del sig. per tutte le motivazioni superior- CP_1
mente esposte.
Ritenere e dichiarare quest'ultimo con la , in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, responsabili in solido dei danni derivati al sig. , a causa del sinistro de quo per tutti i Parte_1
motivi sopra esposti.
Conseguentemente, condannare i convenuti a risarcire i pregiudizi su-
biti nell'incidente sopra descritto ed a corrispondere in favore del sig. Pt_1
quella somma che sarà determinata a seguito della nuova espletanda
[...]
consulenza tecnica d'ufficio sia tecniche che medico legale che si chiede di-
sporsi nuovamente al fine di accertare i danni patrimoniali e la natura e l'entità
dei postumi invalidanti residuati all'attore a seguito dell'evento dannoso, il pe-
riodo di invalidità temporanea assoluta e parziale, nonché il danno biologico ed accertare anche l'invalidità permanente reliquata sulle capacità lavorative pre-
senti e future dell'attore tenuto conto della documentazione prodotta in atti e della stima eseguita dal consulente tecnico d'ufficio.
Condannare i convenuti alle spese dei due gradi di giudizio.
Per CP_2
Rigettare le statuizioni e richieste tutte, in quanto assolutamente infon-
date sia in fatto che in diritto, formulate dall'appellante, sig. Parte_1
in seno all'atto di appello notificato in data 6 aprile 2019, confermando nei capi
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 impugnati la sentenza n. 320/2019 resa e contestualmente pubblicata dal giu-
dice unico del Tribunale di Palermo – Sezione Terza – dr.ssa Razete in data 24
gennaio 2019 e notificata il successivo 7 marzo 2019, sentenza con la quale si
è definito il procedimento civile tra le parti di cui in epigrafe recante il
N.R.G.A.C. 9024/2016 e ciò per le argomentazioni e i motivi tutti meglio de-
scritti in narrativa;
condannare conseguentemente parte avversa al pagamento delle spese,
competenze ed onorari del presente procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. n. 390/2019 del 24 gennaio 2019, il Tribunale di
Palermo, ritenuto che fosse pari a €15.265,00 il danno risarcibile a Parte_2
in conseguenza di un incidente stradale nel quale questi era rimasto
[...]
coinvolto il 4 gennaio 2014, nonché evidenziato che aderendo a CP_2
un'ordinanza ex art. 186-bis Cpc, all'udienza del 3 aprile 2018 aveva offerto al
€20.302,00, di cui €4.700,00 per spese del giudizio, dichiarava soddi- Pt_1
sfatto il credito del anche per dette spese. Pt_1
1.1. Per la parziale riforma della sentenza ha proposto appello Pt_1
; dal canto suo, ha chiesto il rigetto del gravame.
[...] CP_2
Anche in questo grado è rimasto contumace condu- CP_1
cente e proprietario del mezzo antagonista.
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 19 settembre 2025 sono stati concessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Con il primo motivo di appello, il si duole che il Tribunale Pt_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 gli abbia attributo il 30% di responsabilità nella determinazione del sinistro de
quo.
Al riguardo, l'appellante sostiene quanto segue:
- nella strada in cui è avvenuto l'incidente vi è limite di velocità di 90
Kmh e non era possibile spostarsi nell'altra corsia a causa dell'esistenza di una linea di mezzeria continua;
- la macchina antagonista, una Fiat, non era affiancata al guardrail, e la torsione della stessa dopo l'impatto dimostra tale circostanza;
- egli, il , non poteva accorgersi dell'ostacolo a causa della po- Pt_1
sizione in curva, del buio e della stessa struttura della strada (recinzione alta due metri).
2.1. Il motivo va accolto.
2.1.1. Invero, premesso che i due testimoni sentiti in primo grado (le cui deposizioni sono trascritte nell'impugnata sentenza) hanno affermato che la
Fiat era «quasi al centro della» carreggiata (così, per la precisione, il teste
[...]
; l'atro teste, , ha affermato che quell'auto- Testimone_1 Testimone_2
vettura si trovava «quasi al centro della strada»), si osserva che la stessa posi-
zione assunta dal mezzo di dopo l'impatto, posizione perfet- CP_1
tamente perpendicolare rispetto al senso di marcia (come emerge dalle foto in atti), si può giustificare solo ipotizzando che quel mezzo non fosse posteggiato in modo esattamente rasente rispetto al margine destro della strada.
Inoltre, gli stessi testimoni hanno escluso che la presenza di un'auto ferma segnalata in alcun modo (teste «la Fiat non aveva né luci, né Tes_3
quattro frecce accese, né triangolo per terra, le persone per strada non avevano neanche il giubbotto catarifrangente»; teste : «la macchina ferma era Tes_2
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
4 completamente al buio, non aveva accesso nulla, non vi era neanche il trian-
golo»), il che – tenuto conto dell'ora e della stagione del sinistro (le 18 del 4
gennaio 2014) nonché del luogo (una strada extraurbana, esattamente la statale
624) e delle caratteristiche dello stesso («praticamente dietro una curva»: così
lo – rendeva pressoché impossibile scorgere per tempo il mezzo fermo Tes_3
e quindi, in pari tempo, inesigibile una manovra di immediato arresto dell'FA
Romeo condotta dal . Pt_1
In conclusione, in accoglimento del motivo, va interamente attribuita al la responsabilità del sinistro de quo. CP_1
3. Con il secondo motivo l'appellante deduce «mancata ed errata valu-
tazione del danno biologico e degli elementi probatori in ordine alla dichiarata assenza di nesso causale fra l'incidente ed i danni all'apparato visivo».
In particolare, il si duole che il Tribunale, recependo le conclu- Pt_1
sioni del consulente tecnico d'ufficio, abbia escluso che il danno visivo da lui
(il ) sofferto fosse da imputare non al trauma craniofacciale subito Pt_1
nell'incidente in questione, bensì a una diversa patologia, e precisamente una retinite pigmentosa sine pigmento.
Il motivo prosegue riportando, a sostegno della doglianza, le conclu-
sioni di oculisti dai quali era stato visitato, e quindi così si conclude: «Si impu-
gna la decisione in ordine alla quantificazione del danno biologico, ritenendo
errata la considerazione che il grave danno all'apparato visivo non è stato de-
terminato dall'incidente per cui è causa e conseguentemente su tutto ciò che ne
ha comportato anche in ordine alla misura attribuita al danno biologico ed alle
considerazione e quantificazione del danno alla persona e danno morale».
3.1. Il motivo va accolto.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
5 3.1.1. Questa Corte ha nominato un consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo ampia disamina, ha sostenuto, innanzi tutto, che «è possibile affer-
mare, senza ombra di ragionevoli dubbi, che il signor non è Parte_1
affetto da retinite pigmentosa»; questa prima conclusione va messa in partico-
lare rilievo, giacché secondo il Tribunale, invece, «le alterazioni rilevabili an-
che dagli esami strumentali testimonia[va]no una compromissione dei baston-
celli imputabile non al trauma ma a cause organiche: retinopatia».
Ciò posto, si osserva che nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio disposta ed espletata in questo grado, che la Corte condivide perché congrua-
mente motivata e immune da vizi di carattere logico-giuridico, si legge quindi che «appare evidente come la sintomatologia progressiva ed ingravescente del sia strettamente correlata alla causa iniziale dell'evento trau- Parte_1
matico occorso in data 4 gennaio 2014».
Di conseguenza, il Ctu ha (ri)determinato nel 15% la misura percentuale di invalidità permanente conseguente al sinistro de quo.
3.2. Dovendosi, adesso, procedere alla quantificazione del danno in que-
stione, mette conto di evidenziare che, con la sentenza 12408/2011, la Corte
Suprema ha affermato che, poiché l'equità va intesa anche come parità di trat-
tamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni norma-
tive (come quella contenuta nell'art. 139 del codice delle assicurazioni private,
che riguarda le lesioni di entità sino al 9% e conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso
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6 concreto;
e la stessa Corte ha affermato che l'omessa adozione delle tabelle del
Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3, Cpc: infatti, il giudice, poiché i parametri contenuti in quelle tabelle devono essere da lui presi a riferimento ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, deve indi-
care in motivazione le ragioni che lo hanno condotto a una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle (Cass. 8508/2020).
Inoltre, trattandosi di debito di valore, «ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale delle Tabelle di Milano vanno dal giudice utilizzati i parametri “vigenti” al momento dell'emissione della propria decisione […],
sicché, allorquando le tabelle applicate per la liquidazione del danno non patri-
moniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione,
il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al mo-
mento della pronunzia» (in questi termini la motivazione della già citata Cass.
8508/2020, che richiama proprie precedenti decisioni).
3.2.1. Orbene, in base alle più recenti tabelle di detto Tribunale, aggior-
nate nella riunione del 21 maggio 2024, si ha che l'importo spettante per il danno biologico/dinamico-relazionale e per quello relativo alla sofferenza inte-
riore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo patiti da un soggetto nel corso di 47 anni, espresso in moneta attuale, va (ri)determinato in complessivi
€48.591,83.
Tale importo, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cas-
sazione nelle note sentenze in materia di danno esistenziale (quelle recanti i numeri dal 26972 al 26975 del 2008), è comprensivo del pretium doloris patito
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7 dall'appellante, giacché la vicenda de qua è sussumibile nell'ipotesi di reato di lesioni personali colpose (art. 590 Cp): più precisamente, si tratta dell'importo pari alla somma di €37.093,00 (per il risarcimento del danno biologico, inteso,
secondo le più recenti precisazioni della Corte Suprema – tra cui Cass.
4878/2019 –, come danno biologico/dinamico-relazionale) ed €11.498,83 (pari al 31% del danno biologico e spettante a titolo di ristoro della sofferenza inte-
riore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo).
4. Con il terzo motivo l'appellante si duole che il Tribunale non gli abbia riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, al riguardo moti-
vando che non era stata provata la riduzione dei redditi per effetto dei postumi accertati (e, in particolare, perché mancavano «per un esame comparativo le dichiarazioni dei redditi successivi al sinistro»).
Il sostiene di aver, invece, «dichiarato di avere cessato la sua Pt_1
attività di imprenditore subito dopo l'incidente e di essere incapace a potere svolgere il suo lavoro a causa della sua condizione fisica dettata dall'incidente»;
quindi, aggiunge quanto segue: «Tra l'altro, non si comprende perché siano
necessarie le dichiarazioni dei redditi successive all'incidente, quando, in
realtà, il sig. non ha esercitato più alcuna attività» (così, identica- Pt_1
mente, a pag. 33 dell'atto di appello e a pag. 39 della successiva comparsa con-
clusionale).
4.1. Il motivo va respinto.
4.1.1. Va premesso che tra lesione della salute e diminuzione della ca-
pacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo;
ne consegue che in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può rite-
nersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, sicché il soggetto
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8 leso ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla sua capacità di guadagno (Cass.
10031/2006).
Dunque, il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavora-
tiva specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 Cc, deve essere liquidato moltiplicando il reddito per-
duto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione (Cass. 10499/2017 e
16913/2019).
Ora, nel caso in esame non solo non v'è prova che la lesione fisica patita dal fosse tale da impedire a questi di continuare a svolgere l'attività di Pt_1
commercio di oggetti preziosi (quella aperta nel 2001 e chiusa nel 2015; se ne vedano, ancora, gli atti richiamati), ma soprattutto, proprio per l'omessa produ-
zione delle dichiarazioni dei redditi degli anni successivi al sinistro (e si osserva per inciso che il non afferma di non averle presentate), non v'è neppure Pt_1
prova che, cessata l'invalidità temporanea, lo stesso non produsse alcun Pt_1
reddito da lavoro.
5. Infine, con il quarto motivo, l'appellante si duole che il Tribunale non gli abbia riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni materiali subiti dal suo veicolo.
Al riguardo, il afferma che, per dar prova di quei danni, aveva Pt_1
depositato sia il rapporto integrale dei vigili urbani, a cui erano allegate imma-
gini ed era contenuta l'indicazione di quegli stessi danni, sia un preventivo di spesa.
5.1. Il motivo va accolto.
5.1.1. Il Tribunale ha respinto la richiesta de qua con questa
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9 motivazione: «Neppure la richiesta di risarcimento relativa ai danni materiali
subiti dal veicolo può trovare accoglimento perché il preventivo di spesa delle
riparazioni da effettuarsi su un veicolo danneggiato costituisce mero giudizio
tecnico di valutazione dei danni da esso subiti e, come tale, non è dotato di
risolutiva efficacia probatoria».
Dunque, il Tribunale non ha escluso che il mezzo del ebbe a Pt_1
riportare danni;
ha, piuttosto, ritenuto che il preventivo prodotto dal medesimo non fosse sufficiente a provare l'esatta quantificazione degli stessi. Pt_1
L'errore in cui è incorso il Tribunale è evidente, essendo suo onere, una volta riconosciuto l'an, nominare un consulente tecnico d'ufficio per la quanti-
ficazione del danno oppure procedere a una liquidazione equitativa sulla scorta del materiale probatorio in suo possesso.
5.1.2. Ora, considerato che non v'è prova che, a distanza di più di dieci anni dal sinistro, l'autoveicolo sia ancora a disposizione del , ritiene Pt_1
questo collegio di dover procedere a una stima equitativa del danno in que-
stione.
Orbene, in base a quanto risulta dalle fotografie allegate al rapporto di incidente stradale del Corpo di Polizia municipale di Palermo, da cui emerge il grave danneggiamento principalmente della parte anteriore destra quel mezzo,
e tenuto conto della casa di fabbricazione nonché del modello (un'FA Breda),
ritiene questo collegio che il danno de quo possa stimarsi in complessivi
12.000,00 espressi in moneta attuale e quindi comprensivi di rivalutazione e interessi.
6. In conclusione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve, in-
nanzi tutto, rideterminarsi il quantum dovuto per il risarcimento del danno
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10 biologico, stimato, come si è detto, in €48.591,83.
Al riguardo, si rileva che l'impugnata sentenza ha dato atto che all'udienza del 3 aprile 2018 la compagnia di assicurazione aveva offerto al la somma di €20.302,00, di cui € 4.700,00 per spese legali e acconto Pt_1
pagato al consulente tecnico d'ufficio; dunque, a titolo di danno biologico era stato pagato l'importo di €15.602,00 (20.302,00 - 4.700,00).
Dunque, da €48.591,83 vanno detratti €15.602,00; ai fini del calcolo di rivalutazione e interessi, occorrerà poi procedere come segue: a) devalutare sia il credito, dalla data della pubblicazione di questa sentenza, sia l'acconto, dal 3
aprile 2018, al 4 gennaio 2014, giorno del sinistro;
b) detrarre l'acconto dal credito;
c) calcolare gli interessi compensativi al tasso legale, applicandoli prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dal
4 gennaio 2014 al giorno pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che resi-
dua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento sino alla liquidazione definitiva (Cass. 16027/2022). Sul
quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli inte-
ressi al tasso legale sino al giorno del pagamento.
6.1. Gli appellati vanno, altresì, condannati al pagamento, in favore dell'appellante, di €12.000,00 a titolo di risarcimento del danno al mezzo;
e,
trattandosi – come detto – di importo espresso in moneta attuale e quindi com-
prensivi di rivalutazione e interessi, sullo stesso spettano gli interessi dalla data della pubblicazione di questa sentenza a quello del pagamento.
6.2. Rimane fermo l'importo liquidato a titolo di invalidità temporanea,
giacché la relativa statuizione non è stata oggetto di impugnazione.
7. Quanto, infine, alle spese del primo grado del giudizio, le stesse,
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11 tenuto conto del valore della causa, vanno rideterminate in €7.795,00, detratto l'importo già versato a quel titolo (come si è detto, 4.700,00 euro).
7.1. All'accoglimento dell'appello, segue poi la condanna degli appel-
lati al rimborso, all'appellante, delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo.
7.2. Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto di pari data, vanno poste in solido tra le parti a favore del consulente e a carico degli appellati nei rapporti interni con l'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia di CP_1
sull'appello proposto da avverso la sentenza del
[...] Parte_1
Tribunale di Palermo n. 390/2019 del 24 gennaio 2019, così provvede:
1) condanna gli appellati a pagare a i seguenti im- Parte_1
porti:
1a) l'ammontare, dovuto per il danno biologico/dinamico-relazionale e alla sofferenza interiore soggettiva, risultante dalla differenza tra €48.591,83 ed
€15.602,00 a seguito delle operazioni, indicate al punto 6. di pag. 11 di questa sentenza, di devalutazione, rivalutazione e computo di interessi;
sul quantum
così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
1b) €12.000,00, espressi in moneta attuale e comprensivi di rivaluta-
zione e interessi, a titolo di risarcimento del danno al mezzo, oltre interessi dalla data della pubblicazione di questa sentenza a quello del pagamento;
1c) €7.795,00 per spese di lite del primo grado, oltre contributo unifi-
cato, spese generali e accessori di legge, da cui va detratto l'importo di 4.700,00
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12 euro già versato a quel titolo;
2) conferma nel resto nell'impugnata sentenza;
3) condanna gli appellati al rimborso, all'appellante, delle spese di que-
sto grado del giudizio, che liquida in €4.996,00, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge;
4) pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con sepa-
rato decreto di pari data, in solido tra le parti a favore del consulente e a carico degli appellati nei rapporti interni con l'appellante.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 27 novembre 2025.
Il Presidente rel. est.
ON LI AC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma di-
gitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche,
e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n.
44.
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. ON LI AC Presidente rel.
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
dr.ssa Giulia Maisano Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 811/2019 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 390/2019 del 24 gennaio 2019
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), residente a [...]in SS 186 n. 158 ed elettivamente domiciliato in
[...]
Palermo presso lo studio dell'avv. Giuseppe Raso che lo rappresenta e difende per mandato in calce all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
1) nato a [...] il [...] e quici residente in CP_1
via Sirio n. 9
2) (C.F. e P.I. ), in persona del suo legale rappresen- CP_2 P.IVA_1
tante pro tempore, con sede a Bologna in via Larga n. 6 ed elettivamente domi-
ciliata presso lo studio dell'avv. ON Brucoli (C.F. C.F._2
), che la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di
[...]
costituzione e risposta di questo grado del giudizio
APPELLATI
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante
Ritenere e dichiarare che l'evento dannoso del 4 gennaio 2014 a causa del quale il sig. ha subito lesioni gravissime è riconducibile Parte_1
ad esclusiva colpa del sig. per tutte le motivazioni superior- CP_1
mente esposte.
Ritenere e dichiarare quest'ultimo con la , in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante pro tempore, responsabili in solido dei danni derivati al sig. , a causa del sinistro de quo per tutti i Parte_1
motivi sopra esposti.
Conseguentemente, condannare i convenuti a risarcire i pregiudizi su-
biti nell'incidente sopra descritto ed a corrispondere in favore del sig. Pt_1
quella somma che sarà determinata a seguito della nuova espletanda
[...]
consulenza tecnica d'ufficio sia tecniche che medico legale che si chiede di-
sporsi nuovamente al fine di accertare i danni patrimoniali e la natura e l'entità
dei postumi invalidanti residuati all'attore a seguito dell'evento dannoso, il pe-
riodo di invalidità temporanea assoluta e parziale, nonché il danno biologico ed accertare anche l'invalidità permanente reliquata sulle capacità lavorative pre-
senti e future dell'attore tenuto conto della documentazione prodotta in atti e della stima eseguita dal consulente tecnico d'ufficio.
Condannare i convenuti alle spese dei due gradi di giudizio.
Per CP_2
Rigettare le statuizioni e richieste tutte, in quanto assolutamente infon-
date sia in fatto che in diritto, formulate dall'appellante, sig. Parte_1
in seno all'atto di appello notificato in data 6 aprile 2019, confermando nei capi
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 impugnati la sentenza n. 320/2019 resa e contestualmente pubblicata dal giu-
dice unico del Tribunale di Palermo – Sezione Terza – dr.ssa Razete in data 24
gennaio 2019 e notificata il successivo 7 marzo 2019, sentenza con la quale si
è definito il procedimento civile tra le parti di cui in epigrafe recante il
N.R.G.A.C. 9024/2016 e ciò per le argomentazioni e i motivi tutti meglio de-
scritti in narrativa;
condannare conseguentemente parte avversa al pagamento delle spese,
competenze ed onorari del presente procedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. n. 390/2019 del 24 gennaio 2019, il Tribunale di
Palermo, ritenuto che fosse pari a €15.265,00 il danno risarcibile a Parte_2
in conseguenza di un incidente stradale nel quale questi era rimasto
[...]
coinvolto il 4 gennaio 2014, nonché evidenziato che aderendo a CP_2
un'ordinanza ex art. 186-bis Cpc, all'udienza del 3 aprile 2018 aveva offerto al
€20.302,00, di cui €4.700,00 per spese del giudizio, dichiarava soddi- Pt_1
sfatto il credito del anche per dette spese. Pt_1
1.1. Per la parziale riforma della sentenza ha proposto appello Pt_1
; dal canto suo, ha chiesto il rigetto del gravame.
[...] CP_2
Anche in questo grado è rimasto contumace condu- CP_1
cente e proprietario del mezzo antagonista.
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 19 settembre 2025 sono stati concessi termini di venti giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
2. Con il primo motivo di appello, il si duole che il Tribunale Pt_1
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
3 gli abbia attributo il 30% di responsabilità nella determinazione del sinistro de
quo.
Al riguardo, l'appellante sostiene quanto segue:
- nella strada in cui è avvenuto l'incidente vi è limite di velocità di 90
Kmh e non era possibile spostarsi nell'altra corsia a causa dell'esistenza di una linea di mezzeria continua;
- la macchina antagonista, una Fiat, non era affiancata al guardrail, e la torsione della stessa dopo l'impatto dimostra tale circostanza;
- egli, il , non poteva accorgersi dell'ostacolo a causa della po- Pt_1
sizione in curva, del buio e della stessa struttura della strada (recinzione alta due metri).
2.1. Il motivo va accolto.
2.1.1. Invero, premesso che i due testimoni sentiti in primo grado (le cui deposizioni sono trascritte nell'impugnata sentenza) hanno affermato che la
Fiat era «quasi al centro della» carreggiata (così, per la precisione, il teste
[...]
; l'atro teste, , ha affermato che quell'auto- Testimone_1 Testimone_2
vettura si trovava «quasi al centro della strada»), si osserva che la stessa posi-
zione assunta dal mezzo di dopo l'impatto, posizione perfet- CP_1
tamente perpendicolare rispetto al senso di marcia (come emerge dalle foto in atti), si può giustificare solo ipotizzando che quel mezzo non fosse posteggiato in modo esattamente rasente rispetto al margine destro della strada.
Inoltre, gli stessi testimoni hanno escluso che la presenza di un'auto ferma segnalata in alcun modo (teste «la Fiat non aveva né luci, né Tes_3
quattro frecce accese, né triangolo per terra, le persone per strada non avevano neanche il giubbotto catarifrangente»; teste : «la macchina ferma era Tes_2
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4 completamente al buio, non aveva accesso nulla, non vi era neanche il trian-
golo»), il che – tenuto conto dell'ora e della stagione del sinistro (le 18 del 4
gennaio 2014) nonché del luogo (una strada extraurbana, esattamente la statale
624) e delle caratteristiche dello stesso («praticamente dietro una curva»: così
lo – rendeva pressoché impossibile scorgere per tempo il mezzo fermo Tes_3
e quindi, in pari tempo, inesigibile una manovra di immediato arresto dell'FA
Romeo condotta dal . Pt_1
In conclusione, in accoglimento del motivo, va interamente attribuita al la responsabilità del sinistro de quo. CP_1
3. Con il secondo motivo l'appellante deduce «mancata ed errata valu-
tazione del danno biologico e degli elementi probatori in ordine alla dichiarata assenza di nesso causale fra l'incidente ed i danni all'apparato visivo».
In particolare, il si duole che il Tribunale, recependo le conclu- Pt_1
sioni del consulente tecnico d'ufficio, abbia escluso che il danno visivo da lui
(il ) sofferto fosse da imputare non al trauma craniofacciale subito Pt_1
nell'incidente in questione, bensì a una diversa patologia, e precisamente una retinite pigmentosa sine pigmento.
Il motivo prosegue riportando, a sostegno della doglianza, le conclu-
sioni di oculisti dai quali era stato visitato, e quindi così si conclude: «Si impu-
gna la decisione in ordine alla quantificazione del danno biologico, ritenendo
errata la considerazione che il grave danno all'apparato visivo non è stato de-
terminato dall'incidente per cui è causa e conseguentemente su tutto ciò che ne
ha comportato anche in ordine alla misura attribuita al danno biologico ed alle
considerazione e quantificazione del danno alla persona e danno morale».
3.1. Il motivo va accolto.
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5 3.1.1. Questa Corte ha nominato un consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo ampia disamina, ha sostenuto, innanzi tutto, che «è possibile affer-
mare, senza ombra di ragionevoli dubbi, che il signor non è Parte_1
affetto da retinite pigmentosa»; questa prima conclusione va messa in partico-
lare rilievo, giacché secondo il Tribunale, invece, «le alterazioni rilevabili an-
che dagli esami strumentali testimonia[va]no una compromissione dei baston-
celli imputabile non al trauma ma a cause organiche: retinopatia».
Ciò posto, si osserva che nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio disposta ed espletata in questo grado, che la Corte condivide perché congrua-
mente motivata e immune da vizi di carattere logico-giuridico, si legge quindi che «appare evidente come la sintomatologia progressiva ed ingravescente del sia strettamente correlata alla causa iniziale dell'evento trau- Parte_1
matico occorso in data 4 gennaio 2014».
Di conseguenza, il Ctu ha (ri)determinato nel 15% la misura percentuale di invalidità permanente conseguente al sinistro de quo.
3.2. Dovendosi, adesso, procedere alla quantificazione del danno in que-
stione, mette conto di evidenziare che, con la sentenza 12408/2011, la Corte
Suprema ha affermato che, poiché l'equità va intesa anche come parità di trat-
tamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni norma-
tive (come quella contenuta nell'art. 139 del codice delle assicurazioni private,
che riguarda le lesioni di entità sino al 9% e conseguenti alla sola circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso
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6 concreto;
e la stessa Corte ha affermato che l'omessa adozione delle tabelle del
Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, 1° comma, n. 3, Cpc: infatti, il giudice, poiché i parametri contenuti in quelle tabelle devono essere da lui presi a riferimento ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, deve indi-
care in motivazione le ragioni che lo hanno condotto a una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle (Cass. 8508/2020).
Inoltre, trattandosi di debito di valore, «ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale delle Tabelle di Milano vanno dal giudice utilizzati i parametri “vigenti” al momento dell'emissione della propria decisione […],
sicché, allorquando le tabelle applicate per la liquidazione del danno non patri-
moniale cambino nelle more tra l'introduzione del giudizio e la sua decisione,
il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al mo-
mento della pronunzia» (in questi termini la motivazione della già citata Cass.
8508/2020, che richiama proprie precedenti decisioni).
3.2.1. Orbene, in base alle più recenti tabelle di detto Tribunale, aggior-
nate nella riunione del 21 maggio 2024, si ha che l'importo spettante per il danno biologico/dinamico-relazionale e per quello relativo alla sofferenza inte-
riore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo patiti da un soggetto nel corso di 47 anni, espresso in moneta attuale, va (ri)determinato in complessivi
€48.591,83.
Tale importo, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Cas-
sazione nelle note sentenze in materia di danno esistenziale (quelle recanti i numeri dal 26972 al 26975 del 2008), è comprensivo del pretium doloris patito
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7 dall'appellante, giacché la vicenda de qua è sussumibile nell'ipotesi di reato di lesioni personali colpose (art. 590 Cp): più precisamente, si tratta dell'importo pari alla somma di €37.093,00 (per il risarcimento del danno biologico, inteso,
secondo le più recenti precisazioni della Corte Suprema – tra cui Cass.
4878/2019 –, come danno biologico/dinamico-relazionale) ed €11.498,83 (pari al 31% del danno biologico e spettante a titolo di ristoro della sofferenza inte-
riore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo).
4. Con il terzo motivo l'appellante si duole che il Tribunale non gli abbia riconosciuto il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, al riguardo moti-
vando che non era stata provata la riduzione dei redditi per effetto dei postumi accertati (e, in particolare, perché mancavano «per un esame comparativo le dichiarazioni dei redditi successivi al sinistro»).
Il sostiene di aver, invece, «dichiarato di avere cessato la sua Pt_1
attività di imprenditore subito dopo l'incidente e di essere incapace a potere svolgere il suo lavoro a causa della sua condizione fisica dettata dall'incidente»;
quindi, aggiunge quanto segue: «Tra l'altro, non si comprende perché siano
necessarie le dichiarazioni dei redditi successive all'incidente, quando, in
realtà, il sig. non ha esercitato più alcuna attività» (così, identica- Pt_1
mente, a pag. 33 dell'atto di appello e a pag. 39 della successiva comparsa con-
clusionale).
4.1. Il motivo va respinto.
4.1.1. Va premesso che tra lesione della salute e diminuzione della ca-
pacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo;
ne consegue che in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può rite-
nersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, sicché il soggetto
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8 leso ha sempre l'onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l'invalidità permanente abbia inciso sulla sua capacità di guadagno (Cass.
10031/2006).
Dunque, il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavora-
tiva specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 Cc, deve essere liquidato moltiplicando il reddito per-
duto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione (Cass. 10499/2017 e
16913/2019).
Ora, nel caso in esame non solo non v'è prova che la lesione fisica patita dal fosse tale da impedire a questi di continuare a svolgere l'attività di Pt_1
commercio di oggetti preziosi (quella aperta nel 2001 e chiusa nel 2015; se ne vedano, ancora, gli atti richiamati), ma soprattutto, proprio per l'omessa produ-
zione delle dichiarazioni dei redditi degli anni successivi al sinistro (e si osserva per inciso che il non afferma di non averle presentate), non v'è neppure Pt_1
prova che, cessata l'invalidità temporanea, lo stesso non produsse alcun Pt_1
reddito da lavoro.
5. Infine, con il quarto motivo, l'appellante si duole che il Tribunale non gli abbia riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni materiali subiti dal suo veicolo.
Al riguardo, il afferma che, per dar prova di quei danni, aveva Pt_1
depositato sia il rapporto integrale dei vigili urbani, a cui erano allegate imma-
gini ed era contenuta l'indicazione di quegli stessi danni, sia un preventivo di spesa.
5.1. Il motivo va accolto.
5.1.1. Il Tribunale ha respinto la richiesta de qua con questa
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9 motivazione: «Neppure la richiesta di risarcimento relativa ai danni materiali
subiti dal veicolo può trovare accoglimento perché il preventivo di spesa delle
riparazioni da effettuarsi su un veicolo danneggiato costituisce mero giudizio
tecnico di valutazione dei danni da esso subiti e, come tale, non è dotato di
risolutiva efficacia probatoria».
Dunque, il Tribunale non ha escluso che il mezzo del ebbe a Pt_1
riportare danni;
ha, piuttosto, ritenuto che il preventivo prodotto dal medesimo non fosse sufficiente a provare l'esatta quantificazione degli stessi. Pt_1
L'errore in cui è incorso il Tribunale è evidente, essendo suo onere, una volta riconosciuto l'an, nominare un consulente tecnico d'ufficio per la quanti-
ficazione del danno oppure procedere a una liquidazione equitativa sulla scorta del materiale probatorio in suo possesso.
5.1.2. Ora, considerato che non v'è prova che, a distanza di più di dieci anni dal sinistro, l'autoveicolo sia ancora a disposizione del , ritiene Pt_1
questo collegio di dover procedere a una stima equitativa del danno in que-
stione.
Orbene, in base a quanto risulta dalle fotografie allegate al rapporto di incidente stradale del Corpo di Polizia municipale di Palermo, da cui emerge il grave danneggiamento principalmente della parte anteriore destra quel mezzo,
e tenuto conto della casa di fabbricazione nonché del modello (un'FA Breda),
ritiene questo collegio che il danno de quo possa stimarsi in complessivi
12.000,00 espressi in moneta attuale e quindi comprensivi di rivalutazione e interessi.
6. In conclusione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, deve, in-
nanzi tutto, rideterminarsi il quantum dovuto per il risarcimento del danno
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10 biologico, stimato, come si è detto, in €48.591,83.
Al riguardo, si rileva che l'impugnata sentenza ha dato atto che all'udienza del 3 aprile 2018 la compagnia di assicurazione aveva offerto al la somma di €20.302,00, di cui € 4.700,00 per spese legali e acconto Pt_1
pagato al consulente tecnico d'ufficio; dunque, a titolo di danno biologico era stato pagato l'importo di €15.602,00 (20.302,00 - 4.700,00).
Dunque, da €48.591,83 vanno detratti €15.602,00; ai fini del calcolo di rivalutazione e interessi, occorrerà poi procedere come segue: a) devalutare sia il credito, dalla data della pubblicazione di questa sentenza, sia l'acconto, dal 3
aprile 2018, al 4 gennaio 2014, giorno del sinistro;
b) detrarre l'acconto dal credito;
c) calcolare gli interessi compensativi al tasso legale, applicandoli prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dal
4 gennaio 2014 al giorno pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che resi-
dua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento sino alla liquidazione definitiva (Cass. 16027/2022). Sul
quantum così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli inte-
ressi al tasso legale sino al giorno del pagamento.
6.1. Gli appellati vanno, altresì, condannati al pagamento, in favore dell'appellante, di €12.000,00 a titolo di risarcimento del danno al mezzo;
e,
trattandosi – come detto – di importo espresso in moneta attuale e quindi com-
prensivi di rivalutazione e interessi, sullo stesso spettano gli interessi dalla data della pubblicazione di questa sentenza a quello del pagamento.
6.2. Rimane fermo l'importo liquidato a titolo di invalidità temporanea,
giacché la relativa statuizione non è stata oggetto di impugnazione.
7. Quanto, infine, alle spese del primo grado del giudizio, le stesse,
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11 tenuto conto del valore della causa, vanno rideterminate in €7.795,00, detratto l'importo già versato a quel titolo (come si è detto, 4.700,00 euro).
7.1. All'accoglimento dell'appello, segue poi la condanna degli appel-
lati al rimborso, all'appellante, delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo.
7.2. Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto di pari data, vanno poste in solido tra le parti a favore del consulente e a carico degli appellati nei rapporti interni con l'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella contumacia di CP_1
sull'appello proposto da avverso la sentenza del
[...] Parte_1
Tribunale di Palermo n. 390/2019 del 24 gennaio 2019, così provvede:
1) condanna gli appellati a pagare a i seguenti im- Parte_1
porti:
1a) l'ammontare, dovuto per il danno biologico/dinamico-relazionale e alla sofferenza interiore soggettiva, risultante dalla differenza tra €48.591,83 ed
€15.602,00 a seguito delle operazioni, indicate al punto 6. di pag. 11 di questa sentenza, di devalutazione, rivalutazione e computo di interessi;
sul quantum
così complessivamente ottenuto sono dovuti, ex art. 1282 Cc, gli interessi al tasso legale sino al giorno del pagamento;
1b) €12.000,00, espressi in moneta attuale e comprensivi di rivaluta-
zione e interessi, a titolo di risarcimento del danno al mezzo, oltre interessi dalla data della pubblicazione di questa sentenza a quello del pagamento;
1c) €7.795,00 per spese di lite del primo grado, oltre contributo unifi-
cato, spese generali e accessori di legge, da cui va detratto l'importo di 4.700,00
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12 euro già versato a quel titolo;
2) conferma nel resto nell'impugnata sentenza;
3) condanna gli appellati al rimborso, all'appellante, delle spese di que-
sto grado del giudizio, che liquida in €4.996,00, oltre contributo unificato, spese generali e accessori di legge;
4) pone le spese per la consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con sepa-
rato decreto di pari data, in solido tra le parti a favore del consulente e a carico degli appellati nei rapporti interni con l'appellante.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 27 novembre 2025.
Il Presidente rel. est.
ON LI AC
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma di-
gitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche,
e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n.
44.
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