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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/09/2025, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 5453 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
TRA
elettivamente domiciliato rappresentato e difeso come in Parte_1 atti
- OPPONENTE -
E
elettivamente domiciliata Controparte_1 rappresentata e difesa come in atti;
- OPPOSTA–
NONCHE'
Controparte_2
-OPPOSTO CONTUMACE-
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione fase di merito.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge in e 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato introduce Parte_1 la fase di merito della opposizione spiegata nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 4666/2022 RGE. Ripropone le medesime doglianze già devolute in fase sommaria.
Deduce infatti che le cartelle n.02820130024743779000,
02820140029796902000, 02820150012549324000 sono state oggetto di annullamento per effetto della sentenza n1224/2023 della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Caserta resa in data 17.03.2023.
Deduce altresì che le cartelle n.02820130029563106000,
n.02820130030504729000, n.02820140012058360000,
n.02820150003318969000, sono state oggetto di richiesta di definizione agevolata.
Infine le cartelle n.02820150040463472000, n.02820170006605471000,
n.02820180013072489000, n.02820180020715675000 sono state regolarmente pagate.
Ciò nonostante ai suoi danni è stata avviata procedura esecutiva presso terzi di cui viene dedotta la illegittimità. Si è costituito la quale ha dedotto la Controparte_1 infondatezza dell'opposizione.
Non si è costituito terzo pignorato per cui ne va dichiarata la contumacia. CP_2
Senza svolgimento di attività istruttoria, all'udienza non partecipata del 23 settembre 2025 lo scrivente Magistrato, assegnava la causa in decisione.
3. Come noto, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass., 24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure riportate quale integrano, senza dubbio, motivo di opposizione all'esecuzione ex art.615, , c.p.c., poiché volte a porre in discussione il diritto del precettante a procedere in executivis e quindi l'an debeatur sia pure con riferimento unicamente al quantum.
4. Ciò posto le censure meritano parziale accoglimento e tanto in virtù della complessiva documentazione in atti. Tre delle 11 cartelle risultano infatti oggetto di annullamento per effetto della sentenza n. 1224/2023 del 17.03.2023 ad opera della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta per intervenuta prescrizione n.02820130024743779000, 02820140029796902000,
02820150012549324000.
È in atti la documentazione che comprova l'avvenuta richiesta di definizione agevolata per le cartelle contrassegnate dai nn n.02820130029563106000,
n.02820130030504729000, n.02820140012058360000,
n.02820150003318969000, per contro non si rinvengono documenti che attestano il rigetto della domanda o l'inadempimento del piano di rateizzo.
Infine l'istante allega le ricevute che danno riscontro dell'avvenuto pagamento della pretese di cui alle cartelle nn n.02820150040463472000,
n.02820170006605471000, n.02820180013072489000,
n.02820180020715675000 Alla luce degli atti di causa la procedura esecutiva presso terzi è legittima solo per ciò che attiene alle cartelle di pagamento n.0282017000781771000,
n.02820190017267277000, n.02820200001656406000.
Dunque va ordinata la restituzione da parte di della complessiva somma CP_3 riferita alle cartelle per le quali sussiste la illegittimità del pignoramento, restando lo stesso legittimo per le altre.
5. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, e, ravvisandosi una ipotesi di soccombenza reciproca, ritiene questo Giudice di compensare integralmente tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art.92, secondo comma,
c.p.c.. Sul punto, si segnala la recente sentenza della Corte di cassazione, a mente della quale “La regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolati in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento “ ( in questi termini, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3438 del
22/02/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona del Giudice dr.ssa Linda
Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede :
1. DICHIARA la contumacia di CP_2
2. ACCOGLIE l'opposizione;
3. ORDINA ad la restituzione Controparte_1 dall'importo ricevuto dal terzo pignorato e corrispondente alle cartelle per le quali il pignoramento è illegittimo.
4. COMPENSA integralmente le spese del presente giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 23 settembre 2025
Il Giudice
Dr.ssa Linda Catagna