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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/12/2025, n. 1134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1134 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4190/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa AR Pulicati Giudice
Dott.ssa AN AC Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 4190/2022 vertente
TRA
, nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._1
dall'Avv. Emanuela Lucarelli e dall'Avv. Elisa Chiatroni
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...] (CF.: CP_1
) C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 16 maggio 2025 la ricorrente precisava le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 22.09.2022, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 14.07.2007 in EN CP_1
(RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di
EN (RM) alla parte II, serie A, n. 12, anno 2007 e che dall'unione sono nate le figlie (RI (RM), 27.08.2008) e (RI Persona_1 Persona_2
(RM),17.12.2015), ha rappresentato che a seguito della procedura di negoziazione assistita le parti hanno raggiunto un accordo per la separazione personale dei coniugi ai sensi del D. L. 12/09/2014 n. 132 art.
5-bis, conv. in L. 10/11/2014, n. 162, autorizzato dalla Procura della Repubblica in data 27.04.2021, con cui hanno stabilito: l'affidamento condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso la madre, la previsione di un regime di frequentazione con il padre, la previsione del contributo al mantenimento delle minori a carico del padre di euro 300,00 mensili (150,00 euro ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, nessun mantenimento in favore dei coniugi.
La ricorrente ha dedotto che da allora non è mai ripresa la convivenza, né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
La ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. “La casa coniugale di proprietà della Sig.ra resterà assegnata alla stessa, Pt_1 con quanto in essa contenuto.
2. Le figlie minori verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con permanenza presso l'abitazione della madre;
il padre potrà vederle e tenerle con sé ogni fine settimana. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, le figlie trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore dal 22 Dicembre al
29 Dicembre compreso o dal 30 Dicembre al 6 Gennaio compreso, secondo accordi tra i genitori. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, le figlie minori trascorreranno, con la medesima alternanza, i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Da ultimo, durante le vacanze estive le figlie minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre, previo accordo con la madre.
3. Il Sig. provvederà a versare alla Sig.ra la somma di Euro 300,00 CP_1 Pt_1 mensili quale contributo per il mantenimento delle figlie minori, da dividersi in egual misura tra le stesse, da versarsi entro il 15 di ogni mese;
detto assegno sarà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT. Il Sig. provvederà CP_1 altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie, previamente concordate, come da protocollo del Tribunale di Tivoli.
4. Si chiede l'autorizzazione al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio dei quali eventualmente necessitasse.
5. Ordinare al competente Ufficio dello Stato Civile del comune di EN (RM) di provvedere alle prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio.”
Fissata la comparizione delle parti innanzi al Presidente f.f. e notificato il decreto unitamente al ricorso, all'udienza del 07.12.2022 è comparsa solo la ricorrente che ha insistito nella domanda di divorzio, mentre il resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio;
dunque, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, stante l'espressa volontà della ricorrente di non riconciliarsi e a fronte delle rappresentazioni della stessa, non contestate dal non costituito, il Presidente f.f., ha confermato le CP_1 disposizioni vigenti della separazione ed ha, quindi, designato il giudice istruttore innanzi dinanzi al quale ha rimesso le parti ed ha assegnato termine per la notifica dell'ordinanza presidenziale alla parte convenuta non comparsa.
Nonostante la rituale notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale, il resistente non si è costituito neppure innanzi al giudice istruttore e deve pertanto esserne dichiarata la contumacia, finora mai pronunciata.
Con ordinanza del 08.10.2025, assunto il procedimento dal giudice relatore a seguito dell'assegnazione del ruolo in data 02-09-2024, sulle conclusioni di parte ricorrente, il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la rinuncia della parte costituita.
2. Il Collegio ritiene che la domanda avanzata dalla ricorrente, diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio, meriti di essere accolta.
Il Tribunale deve prendere atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la circostanza che gli stessi, alla data di proposizione del ricorso in esame, vivono separati dalla separazione mediante negoziazione assistita (visto di autorizzazione della Procura della Repubblica di Tivoli del 27-04-2021), senza che ci sia stata alcuna ricongiunzione.
Tale circostanza - dedotta dalla ricorrente - va ritenuta provata in assenza di alcuna eccezione circa l'interruzione della separazione, gravante sul resistente e tenuto conto della condotta processuale del resistente che ha scelto di non costituirsi in giudizio.
Pertanto, le allegazioni di parte ricorrente, la mancata costituzione del resistente,
l'assenza di contestazioni sono indici del protrarsi della separazione tra i coniugi.
Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 14.07.2007, giacché è decorso il termine previsto dalla legge da quando le stesse si sono separate senza che sia stata ripresa la coabitazione e convivenza, essendo ciò incontestato tra le parti, e che, dunque, sussista l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi dato il tempo trascorso.
Deve, quindi, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 14.07.2007 in EN (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di EN (RM) alla parte II, serie A, n. 12, anno
2007.
3. In merito alle condizioni di divorzio, in assenza di mutamenti delle circostanze di fatto e non risultando in atti elementi che consentano di superare la regola generale dell'affidamento condiviso, deve essere confermato l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, così come concordato dalle parti anche in sede di separazione e successivamente confermato all'udienza presidenziale.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. tale modalità di affidamento risponde maggiormente, nel caso di specie, all'interesse dei figli nati dal matrimonio. Spetterà pertanto ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé degli stessi.
Risultando incontroversa e documentata la coabitazione delle figlie minori con la madre, deve altresì essere confermato il loro collocamento prevalente presso l'abitazione della ricorrente e deve parimenti essere confermata la disciplina dei tempi di permanenza presso il padre così come concordata dalle parti in sede di separazione, successivamente confermata anche in sede di udienza presidenziale, non essendovi ragioni ostative a tale modalità di frequentazione richiesta dalla ricorrente unica parte costituita e risultando che tale modalità di frequentazione è in essere dal momento della separazione. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti anche tenuto conto degli impegni di studio o relativi ad attività extra scolastiche delle minori.
3.1. Al collocamento delle figlie minori presso la madre consegue l'accoglimento della domanda della ricorrente di assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in
EN, Via Brancaleone n. 28.
3.2. In ordine al mantenimento delle minori a carico del genitore non collocatario, premesso che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. lo stesso va determinato in proporzione ai redditi dei genitori tenuto conto delle circostanze ivi elencate, devono essere confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione e successivamente ribaditi all'udienza presidenziale, non essendo intervenuti mutamenti nelle circostanze di fatto né nelle condizioni economiche della ricorrente, e tenuto conto, altresì, della contumacia del resistente. La infatti percepisce uno stipendio di euro 1.500,00 mensili, è Pt_1 comproprietaria per 1/3 della casa familiare e per 1/3 di un terreno agricolo;
la ricorrente ha inoltre depositato le dichiarazioni reddituali relative ai periodi d'imposta 2019/2021, dalle quali risultano redditi complessivi rispettivamente di 11.812,00 euro (anno 2019),
10.658,00 (anno 2020) e 8.760,00 euro (anno 2021). Non sono invece disponibili informazioni sulla situazione economica del Sig. non essendosi quest'ultimo CP_1 costituito in giudizio, né risultando dagli atti elementi in merito.
Il Collegio ritiene pertanto equo, alla luce di quanto sopra, confermare il contributo mensile al mantenimento dei figli minori in euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) già posto a carico del resistente, assegno annualmente rivalutabile secondo gli indici
I.S.T.A.T., con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il
Tribunale di Tivoli, fermi per il passato i provvedimenti ratione temporis vigenti.
4. Nulla deve essere disposto in ordine al mantenimento per i coniugi, in quanto la ricorrente non ha avanzato domanda in tal senso.
5. Con riferimento alla richiesta della ricorrente di autorizzazione al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per le figlie minori, la domanda è da ritenersi inammissibile nel presente giudizio in quanto rientrante nella competenza funzionale del giudice tutelare.
6. Le spese di lite, avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla contumacia del resistente, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del resistente;
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto in data 14.07.2007 in EN (RM) e trascritto regolarmente presso
[...] gli atti dello stato civile del Comune di EN (RM) alla parte II, serie A, n. 12, anno
2007;
- dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e AR ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione ed afferenti l'organizzazione della vita quotidiana durante i tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno di loro;
le decisioni di maggior importanza per le minori afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni e dell'inclinazione naturale delle figlie e in caso di disaccordo dal giudice;
- salvo diverso accordo tra le parti, dispone che il padre potrà vedere e tenere le figlie con sé ogni fine settimana. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, le figlie trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore dal 22 Dicembre al 29 Dicembre compreso o dal 30 Dicembre al 6 Gennaio compreso, secondo accordi tra i genitori. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, le figlie minori trascorreranno, con la medesima alternanza,
i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Da ultimo, durante le vacanze estive le figlie minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre, previo accordo con la madre;
sono fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti anche tenuto conto degli impegni di studio o relativi ad attività extra scolastiche delle minori;
- dispone che, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento delle figlie e AR, entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 la somma complessiva di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascuna), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse delle figlie, secondo il Protocollo d'Intesa siglato tra il Tribunale di Tivoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, fermi per il passato i provvedimenti ratione temporis vigenti;
- conferma l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare sita in Parte_1
EN, Via Brancaleone n. 28;
- dispone che i coniugi provvedano ciascuno in via autonoma al proprio mantenimento;
- dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio in favore delle figlie minori;
- dichiara non ripetibili le spese di lite;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di competenza per le annotazioni sugli appositi registri e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 27-11-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
AN AC.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa AN AC
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa AR Pulicati Giudice
Dott.ssa AN AC Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 4190/2022 vertente
TRA
, nata in [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._1
dall'Avv. Emanuela Lucarelli e dall'Avv. Elisa Chiatroni
RICORRENTE
E
, nato in [...] il [...] (CF.: CP_1
) C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza del 16 maggio 2025 la ricorrente precisava le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta.
Motivi della decisione in fatto e in diritto
1. Con ricorso depositato in data 22.09.2022, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 14.07.2007 in EN CP_1
(RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di
EN (RM) alla parte II, serie A, n. 12, anno 2007 e che dall'unione sono nate le figlie (RI (RM), 27.08.2008) e (RI Persona_1 Persona_2
(RM),17.12.2015), ha rappresentato che a seguito della procedura di negoziazione assistita le parti hanno raggiunto un accordo per la separazione personale dei coniugi ai sensi del D. L. 12/09/2014 n. 132 art.
5-bis, conv. in L. 10/11/2014, n. 162, autorizzato dalla Procura della Repubblica in data 27.04.2021, con cui hanno stabilito: l'affidamento condiviso delle figlie con collocazione prevalente presso la madre, la previsione di un regime di frequentazione con il padre, la previsione del contributo al mantenimento delle minori a carico del padre di euro 300,00 mensili (150,00 euro ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie, l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, nessun mantenimento in favore dei coniugi.
La ricorrente ha dedotto che da allora non è mai ripresa la convivenza, né si è mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
La ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. “La casa coniugale di proprietà della Sig.ra resterà assegnata alla stessa, Pt_1 con quanto in essa contenuto.
2. Le figlie minori verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con permanenza presso l'abitazione della madre;
il padre potrà vederle e tenerle con sé ogni fine settimana. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, le figlie trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore dal 22 Dicembre al
29 Dicembre compreso o dal 30 Dicembre al 6 Gennaio compreso, secondo accordi tra i genitori. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, le figlie minori trascorreranno, con la medesima alternanza, i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
Da ultimo, durante le vacanze estive le figlie minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre, previo accordo con la madre.
3. Il Sig. provvederà a versare alla Sig.ra la somma di Euro 300,00 CP_1 Pt_1 mensili quale contributo per il mantenimento delle figlie minori, da dividersi in egual misura tra le stesse, da versarsi entro il 15 di ogni mese;
detto assegno sarà rivalutato annualmente ed automaticamente secondo gli indici ISTAT. Il Sig. provvederà CP_1 altresì al pagamento del 50% delle spese straordinarie, previamente concordate, come da protocollo del Tribunale di Tivoli.
4. Si chiede l'autorizzazione al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio dei quali eventualmente necessitasse.
5. Ordinare al competente Ufficio dello Stato Civile del comune di EN (RM) di provvedere alle prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio.”
Fissata la comparizione delle parti innanzi al Presidente f.f. e notificato il decreto unitamente al ricorso, all'udienza del 07.12.2022 è comparsa solo la ricorrente che ha insistito nella domanda di divorzio, mentre il resistente, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio;
dunque, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, stante l'espressa volontà della ricorrente di non riconciliarsi e a fronte delle rappresentazioni della stessa, non contestate dal non costituito, il Presidente f.f., ha confermato le CP_1 disposizioni vigenti della separazione ed ha, quindi, designato il giudice istruttore innanzi dinanzi al quale ha rimesso le parti ed ha assegnato termine per la notifica dell'ordinanza presidenziale alla parte convenuta non comparsa.
Nonostante la rituale notifica del ricorso e dell'ordinanza presidenziale, il resistente non si è costituito neppure innanzi al giudice istruttore e deve pertanto esserne dichiarata la contumacia, finora mai pronunciata.
Con ordinanza del 08.10.2025, assunto il procedimento dal giudice relatore a seguito dell'assegnazione del ruolo in data 02-09-2024, sulle conclusioni di parte ricorrente, il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione senza l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. stante la rinuncia della parte costituita.
2. Il Collegio ritiene che la domanda avanzata dalla ricorrente, diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio, meriti di essere accolta.
Il Tribunale deve prendere atto dell'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, attesa la circostanza che gli stessi, alla data di proposizione del ricorso in esame, vivono separati dalla separazione mediante negoziazione assistita (visto di autorizzazione della Procura della Repubblica di Tivoli del 27-04-2021), senza che ci sia stata alcuna ricongiunzione.
Tale circostanza - dedotta dalla ricorrente - va ritenuta provata in assenza di alcuna eccezione circa l'interruzione della separazione, gravante sul resistente e tenuto conto della condotta processuale del resistente che ha scelto di non costituirsi in giudizio.
Pertanto, le allegazioni di parte ricorrente, la mancata costituzione del resistente,
l'assenza di contestazioni sono indici del protrarsi della separazione tra i coniugi.
Ricorrono pertanto i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 14.07.2007, giacché è decorso il termine previsto dalla legge da quando le stesse si sono separate senza che sia stata ripresa la coabitazione e convivenza, essendo ciò incontestato tra le parti, e che, dunque, sussista l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge n. 74/1987 e successive modifiche e non vi è dubbio alcuno sulla impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi dato il tempo trascorso.
Deve, quindi, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 14.07.2007 in EN (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato civile del Comune di EN (RM) alla parte II, serie A, n. 12, anno
2007.
3. In merito alle condizioni di divorzio, in assenza di mutamenti delle circostanze di fatto e non risultando in atti elementi che consentano di superare la regola generale dell'affidamento condiviso, deve essere confermato l'affidamento condiviso delle figlie ad entrambi i genitori, così come concordato dalle parti anche in sede di separazione e successivamente confermato all'udienza presidenziale.
Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. tale modalità di affidamento risponde maggiormente, nel caso di specie, all'interesse dei figli nati dal matrimonio. Spetterà pertanto ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per i minori - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, e l'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé degli stessi.
Risultando incontroversa e documentata la coabitazione delle figlie minori con la madre, deve altresì essere confermato il loro collocamento prevalente presso l'abitazione della ricorrente e deve parimenti essere confermata la disciplina dei tempi di permanenza presso il padre così come concordata dalle parti in sede di separazione, successivamente confermata anche in sede di udienza presidenziale, non essendovi ragioni ostative a tale modalità di frequentazione richiesta dalla ricorrente unica parte costituita e risultando che tale modalità di frequentazione è in essere dal momento della separazione. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti anche tenuto conto degli impegni di studio o relativi ad attività extra scolastiche delle minori.
3.1. Al collocamento delle figlie minori presso la madre consegue l'accoglimento della domanda della ricorrente di assegnazione alla stessa della casa coniugale sita in
EN, Via Brancaleone n. 28.
3.2. In ordine al mantenimento delle minori a carico del genitore non collocatario, premesso che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. lo stesso va determinato in proporzione ai redditi dei genitori tenuto conto delle circostanze ivi elencate, devono essere confermati i provvedimenti assunti in sede di separazione e successivamente ribaditi all'udienza presidenziale, non essendo intervenuti mutamenti nelle circostanze di fatto né nelle condizioni economiche della ricorrente, e tenuto conto, altresì, della contumacia del resistente. La infatti percepisce uno stipendio di euro 1.500,00 mensili, è Pt_1 comproprietaria per 1/3 della casa familiare e per 1/3 di un terreno agricolo;
la ricorrente ha inoltre depositato le dichiarazioni reddituali relative ai periodi d'imposta 2019/2021, dalle quali risultano redditi complessivi rispettivamente di 11.812,00 euro (anno 2019),
10.658,00 (anno 2020) e 8.760,00 euro (anno 2021). Non sono invece disponibili informazioni sulla situazione economica del Sig. non essendosi quest'ultimo CP_1 costituito in giudizio, né risultando dagli atti elementi in merito.
Il Collegio ritiene pertanto equo, alla luce di quanto sopra, confermare il contributo mensile al mantenimento dei figli minori in euro 300,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) già posto a carico del resistente, assegno annualmente rivalutabile secondo gli indici
I.S.T.A.T., con decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo vigente presso il
Tribunale di Tivoli, fermi per il passato i provvedimenti ratione temporis vigenti.
4. Nulla deve essere disposto in ordine al mantenimento per i coniugi, in quanto la ricorrente non ha avanzato domanda in tal senso.
5. Con riferimento alla richiesta della ricorrente di autorizzazione al rinnovo del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio per le figlie minori, la domanda è da ritenersi inammissibile nel presente giudizio in quanto rientrante nella competenza funzionale del giudice tutelare.
6. Le spese di lite, avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla contumacia del resistente, devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia del resistente;
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto in data 14.07.2007 in EN (RM) e trascritto regolarmente presso
[...] gli atti dello stato civile del Comune di EN (RM) alla parte II, serie A, n. 12, anno
2007;
- dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e AR ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione ed afferenti l'organizzazione della vita quotidiana durante i tempi di permanenza delle figlie presso ciascuno di loro;
le decisioni di maggior importanza per le minori afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni e dell'inclinazione naturale delle figlie e in caso di disaccordo dal giudice;
- salvo diverso accordo tra le parti, dispone che il padre potrà vedere e tenere le figlie con sé ogni fine settimana. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, le figlie trascorreranno, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore dal 22 Dicembre al 29 Dicembre compreso o dal 30 Dicembre al 6 Gennaio compreso, secondo accordi tra i genitori. Per quanto riguarda le vacanze pasquali, le figlie minori trascorreranno, con la medesima alternanza,
i giorni di Pasqua e Lunedì dell'Angelo. Da ultimo, durante le vacanze estive le figlie minori trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre, previo accordo con la madre;
sono fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti anche tenuto conto degli impegni di studio o relativi ad attività extra scolastiche delle minori;
- dispone che, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza, il sig. corrisponda alla sig.ra , a titolo di CP_1 Parte_1 contributo per il mantenimento delle figlie e AR, entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 la somma complessiva di euro 300,00 mensili (euro 150,00 per ciascuna), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse delle figlie, secondo il Protocollo d'Intesa siglato tra il Tribunale di Tivoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, fermi per il passato i provvedimenti ratione temporis vigenti;
- conferma l'assegnazione alla sig.ra della casa familiare sita in Parte_1
EN, Via Brancaleone n. 28;
- dispone che i coniugi provvedano ciascuno in via autonoma al proprio mantenimento;
- dichiara inammissibile la domanda di autorizzazione al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio in favore delle figlie minori;
- dichiara non ripetibili le spese di lite;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di competenza per le annotazioni sugli appositi registri e per le altre incombenze di legge.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 27-11-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa
AN AC.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa AN AC
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia