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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 2087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2087 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 839/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea MA Consigliere Relatore dott. Carmela Italiano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 839/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SA ST e dell'avv. SA ALESSANDRO ( VIA C.F._1
SCALABRINI N. 4 29121 PIACENZA;
, elettivamente domiciliato in VIA SCALABRINI N.
4 29121 PIACENZApresso il difensore avv. SA ST
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
OC LI e dell'avv. GALMOZZI PIER ANGELO ( ) C.F._3
VIA NINO DALL'ORO 4 LODI;
, elettivamente domiciliato in VIA NINO DALL'ORO,4
26900 LODIpresso il difensore avv. OC LI
AMMESSO AL PSS PROVV. G.D. DEL 7.08.2025
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_1
EN AL e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 68 29121
PIACENZApresso il difensore avv. EN AL
APPELLATO
In punto a reclamo avverso la sentenza del Tribunale di piacenza n. 11 del 2025, pubblicata il pagina 1 di 7 3.04.2025, che ha dichiarato apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_4
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Piacenza ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in accoglimento del Controparte_1 ricorso proposto in data 4 marzo 2024 da dichiaratasi titolare di crediti Controparte_2 verso la società in ragione del rapporto di lavoro tra le stesse intercorso.
2. Prima di procedere all'accertamento dei presupposti per l'apertura della procedura, il
Tribunale, osservando che non erano emersi elementi da cui desumere una diversa sede effettiva, ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla debitrice, poiché il trasferimento della sede in altro circondario (e precisamente in quello di Lodi) era avvenuto soltanto nell'imminenza della procedura stessa (rectius, in corso di procedura ossia il
09.05.2024, data di iscrizione al registro delle imprese della cancellazione per trasferimento in altra provincia).
3. Ritenuto che la debitrice era assoggettata alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI, il Tribunale ne ha rilevato lo stato di insolvenza in ragione: da un lato, della natura del credito della ricorrente, il quale, originando dal rapporto di lavoro dipendente, costituiva indice della difficoltà dell'impresa ad onorare i debiti c.d. strutturali, relativi ai rapporti essenziali per la sua concreta operatività; dall'altro lato, dell'entità della esposizione debitoria nei confronti dell'erario (per circa euro 60.000) ormai consolidatasi, e da considerarsi la prima e più immediata forma di “autofinanziamento” dell'impresa in crisi.
4. A conferma della rilevata insolvenza, il Tribunale ha valorizzato altresì la circostanza che: la debitrice non era reperibile all'indirizzo indicato come sede legale;
l'esito delle azioni esecutive promosse in forza di titolo esecutivo giudiziale e l'inattività della società attestata in visura non avevano avuto esito fruttuoso;
i bilanci successivi al 2021 non erano stati depositati, con ciò manifestando l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea e la conseguente sussistenza di una difficoltà strutturale e non meramente transitoria (essendo tale circostanza autonomamente rilevante, ai sensi dell'art. 2484 n. 3 c.c., come causa di scioglimento della società); i pagamenti nei confronti della ricorrente erano stati solo parziali, nonostante la relativa esiguità dell'importo residuo (circa 13mila euro alla data d'udienza), il quale, sommato al credito erariale, superava la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI.
pagina 2 di 7 5. Avverso tale sentenza, ha proposto reclamo , nella qualità di Controparte_5
Amministratore Unico della reiterando l'eccezione Controparte_1 di incompetenza territoriale del tribunale adito, costituente sostanzialmente l'unico motivo di gravame, e deducendo che egli, nella qualità di Amministratore della Superbrembio Market srl, proprietaria del 100% del capitale sociale della debitrice, aveva già versato alla ex dipendente la somma di € 11.000,00, oltre ad altri acconti, in pendenza del ricorso della creditrice.
6. Lo stesso Amministratore Unico della società debitrice ha avanzato “istanza per dichiarare tempestivo e valido ad ogni effetto processuale il deposito del 29/04/2025”, rappresentando il verificarsi di un problema dei sistemi informatici che avrebbe impedito il regolare deposito dell'odierno reclamo.
7. Si sono costituiti, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, e la Controparte_2 quest'ultima depositando Controparte_3 anche una relazione sull'attivo realizzabile e sul passivo della Procedura, nonché sulla contabilità, sui bilanci e sulle circostanze indicate nel reclamo.
8. A scioglimento della riserva assunta all'udienza sostituita dal deposito note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide come di seguito.
9. Il reclamo è tempestivo.
10. Deve considerarsi tempestivo, poiché il termine per l'impugnazione è venuto a scadenza il giorno 5 maggio 2025 (il primo giorno non festivo successivo a quello della scadenza del termine per impugnare, nella specie coincidente con il giorno 3 maggio 2025) e la reclamante in data 29/04/2025 alle ore 9,19 ha provveduto al deposito del reclamo. Tuttavia, il deposito non è andato a buon fine, e il sistema ha generato la ricevuta di accettazione, quella di consegna e il codice “1” con l'indicazione “di un errore imprevisto” per il quale erano necessarie “verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente”. Il medesimo errore è stato indicato relativamente al deposito del 30 aprile.
11. Tali circostanze sono state documentate con la produzione di dette ricevute allegate all'istanza di remissione in termini dalla reclamante, la quale diligentemente, per mezzo di un proprio referente, ha provveduto a recarsi presso la cancelleria di questo Ufficio. Questa ha suggerito, quindi, di effettuare nuovamente il deposito dell'atto, come avvenuto in data 12/05/2025
(giorno in cui lo stesso “errore imprevisto” si è riverificato) e nuovamente il 14/05/2025,
pagina 3 di 7 giorno quest'ultimo in cui il deposito presso la cancelleria del contenzioso è andato a buon fine, (cfr. docc. allegati all'istanza).
12. Il reclamo è, tuttavia, infondato.
13. Quanto alla eccezione di incompetenza territoriale, occorre evidenziare che il trasferimento formale della sede legale da RG (PC) a EM (LO) è avvenuto nel corso della procedura di istruttoria prefallimentare, ossia a procedura già iniziata. Pertanto, tale mutamento del dato formale è assolutamente irrilevante ai fini della decisione sulla competenza, tenuto conto del principio generale di cui all'art. 5 c.p.c. (secondo cui la competenza si radica con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della domanda), letto in combinato disposto con l'art. 28 CCII, ai sensi del quale il trasferimento non rileva ai fini della competenza, quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
14. Tanto premesso, occorre valutare se gli elementi dedotti siano idonei a sostenere l'eccezione della reclamante, secondo cui la sede operativa della sarebbe stata da anni di Controparte_1 fatto trasferita in EM, e che la sede legale di RG sarebbe stata fittizia, e ciò anche prima della formalizzazione del trasferimento avvenuta nell'imminenza della procedura.
15. Giova all'esame della questione ribadire quanto ormai pacificamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Ai sensi dell'art. 9 della l. fall. (ma le medesime considerazioni valgono nella vigenza della attuale disciplina), la competenza a provvedere in ordine all'istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, da presumersi coincidente, fino a prova contraria, con la sua sede legale, mentre restano ininfluenti, rispetto alla competenza territoriale, tanto il trasferimento della sede sociale intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, quanto la delibera di trasferimento adottata dall'assemblea in epoca anteriore all'anno dal deposito dell'istanza, ma iscritta nel registro delle imprese successivamente ed entro l'anno, posto che, prima dell'iscrizione, la delibera è sprovvista di efficacia”(Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22389 del
05/08/2021; in termini, ex multis, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23719 del 06/11/2014, secondo cui
“La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, che, secondo una presunzione "iuris
pagina 4 di 7 tantum" coincide, con quella legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove e che quella legale sia, quindi, solo fittizia”).
16. Sulla scorta dell'insegnamento della S.C., deve ritenersi che le circostanze dedotte non consentono di superare la presunzione, ex art. 27 CCII, di coincidenza del centro degli interessi principali del debitore con la sede legale risultante dal registro delle imprese al momento del deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale. E ciò a prescindere dal fatto che il mutamento di sede legale sia avvenuto in corso di procedura, come poc'anzi rilevato.
17. Deve infatti ritenersi assolutamente irrilevante, ai fini della decisione sulla competenza, la dedotta circostanza della assenza di creditori, oltre a quello istante, anche tenuto conto del fatto che, in base alla relazione depositata dal Curatore, risultano pervenute domande di insinuazione al passivo da parte dei creditori per complessivi euro 516.192,92, di cui euro
156.350,16 in privilegio ed euro 359.842,76 in chirografo.
18. È altresì assolutamente irrilevante, ai medesimi fini, che per la corresponsione del saldo alla creditrice ricorrente fosse sufficiente un solo rinvio dell'udienza di comparizione avanti il
Tribunale. Ciò rileva semmai in punto di insolvenza o comunque relativamente agli altri presupposti della liquidazione giudiziale, quale la legittimazione (qui non contestati), e non già in punto di competenza.
19. Non ha, poi, rilievo determinante il fatto che alcuni atti giudiziari (nella specie riferibili alla creditrice ricorrente e a un solo fornitore), abbiano indicato quale sede legale anche , Pt_1 dal momento che, da un lato, la reclamante indica come sede effettiva EM (non ); Pt_1 dall'altro lato, che i medesimi atti sono stati notificati anche presso la sede in RG (PC)
(cfr.: relata di notifica, doc. 6 reclamante, per quanto riguarda il decreto ingiuntivo emesso a favore del fornitore;
relata di notifica, doc. 2, , per quanto riguarda l'atto di CP_2 precetto).
20. Tali atti, peraltro, recano date comprese nella seconda metà dell'anno 2023, dunque all'interno dell'annualità in cui il trasferimento sarebbe irrilevante ex art. 28 CCII ai fini della competenza, posto che il deposito che ha dato avvio alla procedura è stato depositato in data 4 marzo 2024.
21. Non depone in senso contrario alla presunzione legale, altresì, il fatto che banca della società sia la filiale di EM, di poiché tale circostanza non attiene a Controparte_6
pagina 5 di 7 profili che riguardano momenti decisionali o gestionali della società, peraltro concretamente mai rappresentati con riferimento alla sede di EM.
22. Fuoriesce dal novero di detti profili anche l'avvalersi di professionisti operanti in sedi limitrofe a quelle in cui risiede l'amministratore della società, come il professionista che ha curato la redazione e il deposito dei bilanci. Ciò appare tanto più vero se, come nella fattispecie, dai verbali delle assemblee che hanno approvato i bilanci degli anni 2020 e 2021
(gli ultimi ad essere stati depositati) risulta che le stesse assemblee si sono tenute in RG
(PC) Via Ungaretti 7, presso la sede legale di codesta Società a Responsabilità Limitata
" (cfr. docc. 7 e 8, ). Controparte_1 CP_2
23. In ragione di tale conformità, e considerata, ora l'infondatezza, ora l'irrilevanza, degli elementi rappresentati dalla reclamante, deve escludersi che la coincidenza della carica di amministratore unico delle società e Superbrembio Market S.r.l. nella CP_4 medesima persona sia idonea a vincere la presunzione di legge poc'anzi ricordata.
24. Ed infatti la S.C. ha avuto modo di chiarire che “Il controllo o il collegamento tra società non determina, per sé, alcuna deroga al criterio generale di competenza di cui all'art. 9 legge fall., attesa la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale” (Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 19147 del 06/11/2012 ).
25. La validità di tale principio appare ancora più condivisibile con riguardo alla concentrazione del capitale in capo alla soc. Superbrembio, specie considerato che la stessa si è realizzata solo in data 09/04/2024 (cfr. relazione curatore), ad appena poco più di un mese dall'iscrizione a ruolo del ricorso per l'apertura della presente procedura, depositato il 04.03.2024.
26. Osserva, infine, il Collegio come l'indicazione della sede legale in RG, rimasta immutata nel R.I. sin dal momento della costituzione avvenuta più di venti giorni prima del trasferimento, rappresenti un elemento che corrobora il convincimento che proprio in tale sede la Società abbia, e continui ad avere, il centro dei propri interessi, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante.
27. In ragione delle argomentazioni che precedono, l'eccezione di incompetenza territoriale deve respingersi.
28. Pertanto, attesa la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della come Controparte_1 correttamente ritenuta dal Tribunale, e non contestati in questa sede, il reclamo va rigettato.
pagina 6 di 7 29. La manifesta infondatezza del reclamo, da ritenersi tale anche alla luce della giurisprudenza pacifica in punto alle questioni dedotte in gravame, giustifica la condanna di CP_5
, amministratore unico e legale rappresentante della
[...] Controparte_1
, al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 94 c.p.c., come liquidate in
[...] dispositivo, in favore delle parti resistenti.
30. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
I. rigetta il reclamo;
II. condanna a rifondere Controparte_5 Controparte_3
, delle spese di reclamo, che si
[...] Controparte_2 liquidano, a ciascuna delle due parti, in euro 5.000 per compensi, oltre a rimborso forfettario per spese generali 15%, C.P.A., I.V.A., come per legge,
III dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 14/11/2025.
Il Consigliere est.
Dott. Andrea MA
Il Presidente
Dott. Manuela Velotti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea MA Consigliere Relatore dott. Carmela Italiano Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 839/2025 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SA ST e dell'avv. SA ALESSANDRO ( VIA C.F._1
SCALABRINI N. 4 29121 PIACENZA;
, elettivamente domiciliato in VIA SCALABRINI N.
4 29121 PIACENZApresso il difensore avv. SA ST
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._2
OC LI e dell'avv. GALMOZZI PIER ANGELO ( ) C.F._3
VIA NINO DALL'ORO 4 LODI;
, elettivamente domiciliato in VIA NINO DALL'ORO,4
26900 LODIpresso il difensore avv. OC LI
AMMESSO AL PSS PROVV. G.D. DEL 7.08.2025
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 P.IVA_1
EN AL e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMA 68 29121
PIACENZApresso il difensore avv. EN AL
APPELLATO
In punto a reclamo avverso la sentenza del Tribunale di piacenza n. 11 del 2025, pubblicata il pagina 1 di 7 3.04.2025, che ha dichiarato apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_4
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Piacenza ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di in accoglimento del Controparte_1 ricorso proposto in data 4 marzo 2024 da dichiaratasi titolare di crediti Controparte_2 verso la società in ragione del rapporto di lavoro tra le stesse intercorso.
2. Prima di procedere all'accertamento dei presupposti per l'apertura della procedura, il
Tribunale, osservando che non erano emersi elementi da cui desumere una diversa sede effettiva, ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla debitrice, poiché il trasferimento della sede in altro circondario (e precisamente in quello di Lodi) era avvenuto soltanto nell'imminenza della procedura stessa (rectius, in corso di procedura ossia il
09.05.2024, data di iscrizione al registro delle imprese della cancellazione per trasferimento in altra provincia).
3. Ritenuto che la debitrice era assoggettata alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCI, il Tribunale ne ha rilevato lo stato di insolvenza in ragione: da un lato, della natura del credito della ricorrente, il quale, originando dal rapporto di lavoro dipendente, costituiva indice della difficoltà dell'impresa ad onorare i debiti c.d. strutturali, relativi ai rapporti essenziali per la sua concreta operatività; dall'altro lato, dell'entità della esposizione debitoria nei confronti dell'erario (per circa euro 60.000) ormai consolidatasi, e da considerarsi la prima e più immediata forma di “autofinanziamento” dell'impresa in crisi.
4. A conferma della rilevata insolvenza, il Tribunale ha valorizzato altresì la circostanza che: la debitrice non era reperibile all'indirizzo indicato come sede legale;
l'esito delle azioni esecutive promosse in forza di titolo esecutivo giudiziale e l'inattività della società attestata in visura non avevano avuto esito fruttuoso;
i bilanci successivi al 2021 non erano stati depositati, con ciò manifestando l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea e la conseguente sussistenza di una difficoltà strutturale e non meramente transitoria (essendo tale circostanza autonomamente rilevante, ai sensi dell'art. 2484 n. 3 c.c., come causa di scioglimento della società); i pagamenti nei confronti della ricorrente erano stati solo parziali, nonostante la relativa esiguità dell'importo residuo (circa 13mila euro alla data d'udienza), il quale, sommato al credito erariale, superava la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI.
pagina 2 di 7 5. Avverso tale sentenza, ha proposto reclamo , nella qualità di Controparte_5
Amministratore Unico della reiterando l'eccezione Controparte_1 di incompetenza territoriale del tribunale adito, costituente sostanzialmente l'unico motivo di gravame, e deducendo che egli, nella qualità di Amministratore della Superbrembio Market srl, proprietaria del 100% del capitale sociale della debitrice, aveva già versato alla ex dipendente la somma di € 11.000,00, oltre ad altri acconti, in pendenza del ricorso della creditrice.
6. Lo stesso Amministratore Unico della società debitrice ha avanzato “istanza per dichiarare tempestivo e valido ad ogni effetto processuale il deposito del 29/04/2025”, rappresentando il verificarsi di un problema dei sistemi informatici che avrebbe impedito il regolare deposito dell'odierno reclamo.
7. Si sono costituiti, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, e la Controparte_2 quest'ultima depositando Controparte_3 anche una relazione sull'attivo realizzabile e sul passivo della Procedura, nonché sulla contabilità, sui bilanci e sulle circostanze indicate nel reclamo.
8. A scioglimento della riserva assunta all'udienza sostituita dal deposito note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio decide come di seguito.
9. Il reclamo è tempestivo.
10. Deve considerarsi tempestivo, poiché il termine per l'impugnazione è venuto a scadenza il giorno 5 maggio 2025 (il primo giorno non festivo successivo a quello della scadenza del termine per impugnare, nella specie coincidente con il giorno 3 maggio 2025) e la reclamante in data 29/04/2025 alle ore 9,19 ha provveduto al deposito del reclamo. Tuttavia, il deposito non è andato a buon fine, e il sistema ha generato la ricevuta di accettazione, quella di consegna e il codice “1” con l'indicazione “di un errore imprevisto” per il quale erano necessarie “verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente”. Il medesimo errore è stato indicato relativamente al deposito del 30 aprile.
11. Tali circostanze sono state documentate con la produzione di dette ricevute allegate all'istanza di remissione in termini dalla reclamante, la quale diligentemente, per mezzo di un proprio referente, ha provveduto a recarsi presso la cancelleria di questo Ufficio. Questa ha suggerito, quindi, di effettuare nuovamente il deposito dell'atto, come avvenuto in data 12/05/2025
(giorno in cui lo stesso “errore imprevisto” si è riverificato) e nuovamente il 14/05/2025,
pagina 3 di 7 giorno quest'ultimo in cui il deposito presso la cancelleria del contenzioso è andato a buon fine, (cfr. docc. allegati all'istanza).
12. Il reclamo è, tuttavia, infondato.
13. Quanto alla eccezione di incompetenza territoriale, occorre evidenziare che il trasferimento formale della sede legale da RG (PC) a EM (LO) è avvenuto nel corso della procedura di istruttoria prefallimentare, ossia a procedura già iniziata. Pertanto, tale mutamento del dato formale è assolutamente irrilevante ai fini della decisione sulla competenza, tenuto conto del principio generale di cui all'art. 5 c.p.c. (secondo cui la competenza si radica con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della domanda), letto in combinato disposto con l'art. 28 CCII, ai sensi del quale il trasferimento non rileva ai fini della competenza, quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.
14. Tanto premesso, occorre valutare se gli elementi dedotti siano idonei a sostenere l'eccezione della reclamante, secondo cui la sede operativa della sarebbe stata da anni di Controparte_1 fatto trasferita in EM, e che la sede legale di RG sarebbe stata fittizia, e ciò anche prima della formalizzazione del trasferimento avvenuta nell'imminenza della procedura.
15. Giova all'esame della questione ribadire quanto ormai pacificamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Ai sensi dell'art. 9 della l. fall. (ma le medesime considerazioni valgono nella vigenza della attuale disciplina), la competenza a provvedere in ordine all'istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, da presumersi coincidente, fino a prova contraria, con la sua sede legale, mentre restano ininfluenti, rispetto alla competenza territoriale, tanto il trasferimento della sede sociale intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, quanto la delibera di trasferimento adottata dall'assemblea in epoca anteriore all'anno dal deposito dell'istanza, ma iscritta nel registro delle imprese successivamente ed entro l'anno, posto che, prima dell'iscrizione, la delibera è sprovvista di efficacia”(Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22389 del
05/08/2021; in termini, ex multis, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23719 del 06/11/2014, secondo cui
“La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento di una società spetta al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa, ossia ove si svolge effettivamente la sua attività direttiva ed amministrativa, che, secondo una presunzione "iuris
pagina 4 di 7 tantum" coincide, con quella legale, salvo che non sia fornita la prova che la sede effettiva sia altrove e che quella legale sia, quindi, solo fittizia”).
16. Sulla scorta dell'insegnamento della S.C., deve ritenersi che le circostanze dedotte non consentono di superare la presunzione, ex art. 27 CCII, di coincidenza del centro degli interessi principali del debitore con la sede legale risultante dal registro delle imprese al momento del deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale. E ciò a prescindere dal fatto che il mutamento di sede legale sia avvenuto in corso di procedura, come poc'anzi rilevato.
17. Deve infatti ritenersi assolutamente irrilevante, ai fini della decisione sulla competenza, la dedotta circostanza della assenza di creditori, oltre a quello istante, anche tenuto conto del fatto che, in base alla relazione depositata dal Curatore, risultano pervenute domande di insinuazione al passivo da parte dei creditori per complessivi euro 516.192,92, di cui euro
156.350,16 in privilegio ed euro 359.842,76 in chirografo.
18. È altresì assolutamente irrilevante, ai medesimi fini, che per la corresponsione del saldo alla creditrice ricorrente fosse sufficiente un solo rinvio dell'udienza di comparizione avanti il
Tribunale. Ciò rileva semmai in punto di insolvenza o comunque relativamente agli altri presupposti della liquidazione giudiziale, quale la legittimazione (qui non contestati), e non già in punto di competenza.
19. Non ha, poi, rilievo determinante il fatto che alcuni atti giudiziari (nella specie riferibili alla creditrice ricorrente e a un solo fornitore), abbiano indicato quale sede legale anche , Pt_1 dal momento che, da un lato, la reclamante indica come sede effettiva EM (non ); Pt_1 dall'altro lato, che i medesimi atti sono stati notificati anche presso la sede in RG (PC)
(cfr.: relata di notifica, doc. 6 reclamante, per quanto riguarda il decreto ingiuntivo emesso a favore del fornitore;
relata di notifica, doc. 2, , per quanto riguarda l'atto di CP_2 precetto).
20. Tali atti, peraltro, recano date comprese nella seconda metà dell'anno 2023, dunque all'interno dell'annualità in cui il trasferimento sarebbe irrilevante ex art. 28 CCII ai fini della competenza, posto che il deposito che ha dato avvio alla procedura è stato depositato in data 4 marzo 2024.
21. Non depone in senso contrario alla presunzione legale, altresì, il fatto che banca della società sia la filiale di EM, di poiché tale circostanza non attiene a Controparte_6
pagina 5 di 7 profili che riguardano momenti decisionali o gestionali della società, peraltro concretamente mai rappresentati con riferimento alla sede di EM.
22. Fuoriesce dal novero di detti profili anche l'avvalersi di professionisti operanti in sedi limitrofe a quelle in cui risiede l'amministratore della società, come il professionista che ha curato la redazione e il deposito dei bilanci. Ciò appare tanto più vero se, come nella fattispecie, dai verbali delle assemblee che hanno approvato i bilanci degli anni 2020 e 2021
(gli ultimi ad essere stati depositati) risulta che le stesse assemblee si sono tenute in RG
(PC) Via Ungaretti 7, presso la sede legale di codesta Società a Responsabilità Limitata
" (cfr. docc. 7 e 8, ). Controparte_1 CP_2
23. In ragione di tale conformità, e considerata, ora l'infondatezza, ora l'irrilevanza, degli elementi rappresentati dalla reclamante, deve escludersi che la coincidenza della carica di amministratore unico delle società e Superbrembio Market S.r.l. nella CP_4 medesima persona sia idonea a vincere la presunzione di legge poc'anzi ricordata.
24. Ed infatti la S.C. ha avuto modo di chiarire che “Il controllo o il collegamento tra società non determina, per sé, alcuna deroga al criterio generale di competenza di cui all'art. 9 legge fall., attesa la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale” (Sez. 6 -
1, Ordinanza n. 19147 del 06/11/2012 ).
25. La validità di tale principio appare ancora più condivisibile con riguardo alla concentrazione del capitale in capo alla soc. Superbrembio, specie considerato che la stessa si è realizzata solo in data 09/04/2024 (cfr. relazione curatore), ad appena poco più di un mese dall'iscrizione a ruolo del ricorso per l'apertura della presente procedura, depositato il 04.03.2024.
26. Osserva, infine, il Collegio come l'indicazione della sede legale in RG, rimasta immutata nel R.I. sin dal momento della costituzione avvenuta più di venti giorni prima del trasferimento, rappresenti un elemento che corrobora il convincimento che proprio in tale sede la Società abbia, e continui ad avere, il centro dei propri interessi, a differenza di quanto sostenuto dalla reclamante.
27. In ragione delle argomentazioni che precedono, l'eccezione di incompetenza territoriale deve respingersi.
28. Pertanto, attesa la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della come Controparte_1 correttamente ritenuta dal Tribunale, e non contestati in questa sede, il reclamo va rigettato.
pagina 6 di 7 29. La manifesta infondatezza del reclamo, da ritenersi tale anche alla luce della giurisprudenza pacifica in punto alle questioni dedotte in gravame, giustifica la condanna di CP_5
, amministratore unico e legale rappresentante della
[...] Controparte_1
, al pagamento delle spese di lite ai sensi dell'art. 94 c.p.c., come liquidate in
[...] dispositivo, in favore delle parti resistenti.
30. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
I. rigetta il reclamo;
II. condanna a rifondere Controparte_5 Controparte_3
, delle spese di reclamo, che si
[...] Controparte_2 liquidano, a ciascuna delle due parti, in euro 5.000 per compensi, oltre a rimborso forfettario per spese generali 15%, C.P.A., I.V.A., come per legge,
III dichiara la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 co.1 quater T.U. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della III Sezione Civile, il 14/11/2025.
Il Consigliere est.
Dott. Andrea MA
Il Presidente
Dott. Manuela Velotti
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