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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 25/06/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. AU ER, in funzione di giudice di appello, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 492 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti Parte_1 C.F._1 dall'avv. Michele Galiano, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sala Consilina (SA), alla via Mezzacapo, n. 61
APPELLANTE
CONTRO
P.VA , in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.VA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alessandro Limatola, con la quale domicilia presso lo studio dell'avv. Angela Agrelli, sito in Trecchina (PZ), alla Via Pertini snc
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Sala Consilina n. 637/2016, depositata il 6.10.2016 (n.r.g. 429/2016)
Conclusioni: come da verbale di udienza del 16.06.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato in data 30.03.2017, Parte_1 proponeva gravame avverso la sentenza n. 637/2016, resa il 6.10.2016 dal Giudice di Pace di Sala
Consilina nell'ambito del procedimento iscritto al n. 429/2016 R.G., con la quale veniva rigettata la domanda di risarcimento dei danni proposta, dichiarato non dovuto l'importo di € 21,90, portato dalla fattura del 24.12.2015 e compensate tra le parti le spese di lite.
L'appellante deduceva che il giudice di prime cure avesse erroneamente valutato i fatti e che la sentenza fosse illegittima per i seguenti motivi: 1) violazione degli artt. 49, comma 1 e 10 e 51 del
D.lgs. 21/2014, per aver considerato concluso e valido il contratto per cui è causa, in assenza di accettazione per iscritto delle condizioni contrattuali e per difetto di tutte le informazioni obbligatorie da fornire al consumatore, in particolare quelle relative al diritto di recesso;
2) violazione dell'art. 1337 c.c. per aver dato esecuzione al contratto prima dei termini concessi per l'esercizio del diritto di recesso nella più assoluta malafede, causando danni patrimoniali e non patrimoniali.
Sulla scorta di tali premesse, l'appellante chiedeva: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 637/2016 emessa dal Giudice di Pace di Sala
Consilina, dott. Antonio Capozzolo, nell'ambito del giudizio N.R.G. 429/2016, depositata in cancelleria in data 06.10.2016, accogliere le seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare valido ed efficace il diritto di recesso esercitato da parte attrice e, pertanto, non dovute le somme richieste dalla convenuta così come elencate nella premessa dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado
(fattura AF18630716 del 24.12.2015 di euro 21,90 e di quelle indicate alla prima udienza del 11.4.16
a seguito della produzione delle fatture n. AG02701880 del 24.2.2016 e n. AG03895169 del 16.3.16 emesse dalla parte appellata per un importo rispettivamente di euro 67,46 e di euro 225,20 successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado e prima dell'udienza di prima comparizione del 11.4.16 per un complessivo importo di euro 314,56 e relative tutte al contratto per cui è causa;
b) accertare e dichiarare le reiterate violazioni di legge e contrattuali così come elencate nelle premesse dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in premessa in cui è incorsa parte convenuta e la conseguente nullità/inesistenza del contratto;
c) per l'effetto, condannare parte attrice alla corresponsione dell'indennizzo previsto per la mancata risposta al reclamo ed al risarcimento dei danni patiti da parte attrice per aver privato la stessa del servizio internet e telefono dal 19.11.15 e fino all'effettivo ripristino, danni che all'attualità vengono quantificati in euro
3300,00 o nella minore o maggiore somma che V.S. riterrà giusta e opportuna e, comunque, CP_2 da contenersi entro l'importo di euro 4600,00 con espressa rinuncia all'esubero e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Giudice di Pace adito per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Il tutto con interessi legali dal dì della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado al saldo e con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre VA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.06.2018 si costituiva in giudizio tardivamente la quale preliminarmente eccepiva l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 insussistenza di una “ragionevole probabilità di accoglimento” dello stesso ex art. 348 bis c.p.c; nel merito contestava tutto quanto ex adverso prodotto ed eccepito, chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto inammissibile, infondato e non provato. La causa veniva istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti.
Con istanza congiunta, depositata il 22.03.2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo transattivo, chiedendo al Tribunale dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite tra le parti.
All'udienza del 16.06.2025, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con istanza depositata il 22.03.2025 e nelle successive note di trattazione scritta le parti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di dichiarare cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite in considerazione della transazione intervenuta nel corso del giudizio e allegata all'istanza.
Orbene, la pronuncia di cessazione della materia del contendere, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, “costituisce, in seno al rito contenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale.
Alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, pertanto, consegue, da un canto, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passati in cosa giudicata, dall'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio (con l'ulteriore conseguenza che il giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa)” (cfr., Cass., Sez. U, Sentenza n. 1048 del 28/09/2000). Questo tipo di pronuncia, caratterizzandosi per l'accertamento della carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire in giudizio in capo a tutte le parti, “presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso. Ne consegue che l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto da una sola parte come idoneo a determinarla - e oggetto di contestazione dalla controparte - comporta la necessità che il giudice ne valuti l'idoneità a determinare cessata la materia del contendere e, qualora non la reputi sussistente, pronunci su tutte le domande e le eccezioni delle parti” (Cass., Sez. L, Sentenza n. 2063 del 30.1.2014).
L'accordo delle parti in ordine alla sopravvenuta caducazione dell'interesse ad agire o a resistere in giudizio rende però necessaria – salva ipotesi di accordo espresso anche in tal senso – l'emanazione di espressa pronuncia sulla regolamentazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale (ex multis, Cass. Civ. Sez. L, sent. n. 17334 del 25.8.2005), in base al quale occorre identificare la parte che sarebbe stata – appunto, “virtualmente” – soccombente qualora il procedimento fosse proseguito, secondo una valutazione prognostica che il giudice deve compiere allo stato degli atti.
3. Nel caso di specie le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in forza della scrittura privata di transazione sottoscritta dalle parti il 4.03.2025 e agli atti di causa con la quale l'appellante ha rinunciato alle sue domande nei confronti della e quest'ultima Controparte_1 si è impegnata a stornare le fatture oggetto della controversia n. AF18630716 del 24.12.2015; n.
AG02701880 del 24.02.2016; n. AG03895169 del 16.03.2016, oltre che a versare la somma di euro
500,00 entro 120 giorni dalla sottoscrizione della scrittura privata.
Le parti hanno concordato di compensare le spese di lire.
Ne consegue che va dichiarata cessata la materia del contendere e, come richiesto dalle parti, le spese di lite devono essere dichiarate interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso, in Lagonegro, il 25 giugno 2025
Il Giudice dott. AU ER