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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/02/2025, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
5179/2023 N. R.G.
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5179/2023
All'udienza del 20/2/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi, mediante deposito di note: per parte opponente l'Avv. ELVIRA MIRRA. per parte opposta nessuno è comparso.
I difensori delle parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza, stante l'accettazione della modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter, comma 2,
c.p.c.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5179/2023, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: C.F._2 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi, giusta procura C.F._3
allegata in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Elvira
Mirra, presso il cui studio, sito in Salerno alla via E. Caterina n. 6, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona dell'Amministratore CP_1 P.IVA_1
p.t., e per essa in qualità di mandataria già Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce CP_3
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Deosdedio Litterio del foro di Napoli, presso il cui studio, sito in Napoli alla via A. Scarlatti n.
67, elettivamente domicilia;
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza - PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato i sigg.ri , Parte_1
e hanno proposto opposizione Parte_2 Parte_3
avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1040/2023, emesso dal Tribunale di
Salerno il 13/5/2023 ed a loro notificato, rispettivamente, il 17/5/2023,
a mezzo PEC, alla prima ed il 24/5/2023, a mani, ai secondi, con cui sono stati ingiunti al pagamento, nella qualità di garanti – giusta fideiussione da essi rilasciata il 22/9/2009 per € 2.000.000,00 – ed in solido tra loro, in favore della parte opposta, dell'importo complessivo di
€ 100.000,00 a titolo di saldo debitore rinveniente dai contratti di mutuo ipotecario n. 1381029, mutuo ipotecario n. 1233378, conto corrente n.
4000663256 e conto corrente n. 10478932 stipulati dalla debitrice principale oltre interessi al tasso legale e Controparte_4
spese del procedimento monitorio.
A fondamento della spiegata opposizione la parte opponente ha dedotto: in via preliminare, quale primo motivo di opposizione, la carenza della titolarità in capo alla parte opposta, affermatasi cessionaria di un portafoglio di crediti individuabili “in blocco” dalla cedente Unicredit
S.P.A., del credito azionato in via monitoria, in quanto fondata sulla mera allegazione della pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione – di per sé sola inidonea a fornire la prova negoziale del credito e della sua inclusione all'interno dell'asserita cessione – e non anche sul necessario deposito dell'atto di cessione dei crediti e dell'elenco dei debiti ceduti;
quale secondo motivo di opposizione, l'intervenuta decadenza della parte opposta dal diritto agire nei loro confronti, essendo spirato il termine pattizio di 36 mesi, in deroga all'art. 1957 c.c., dalla scadenza dell'obbligazione principale, da individuarsi nella revoca dei fidi con
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza contestuale costituzione in mora del debitore principale del 9/12/2016 – come da comunicazione di risoluzione dei contratti di mutuo e degli affidamenti allegati e dalle stesse allegazioni della parte opposta, che documentano il successivo passaggio a sofferenza in data 28/12/2016 dei contratti di mutuo (cfr. allegati nn. 6 e 12), nonché dagli estratti conto (cfr. all. n. 16) – o, al più tardi, l'1/8/2019, allorquando la debitrice principale ha depositato innanzi al Controparte_4
Tribunale di Nocera Inferiore domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo (n. 7/2019), senza intraprendere iniziative
“giudiziali”, ossia le uniche rilevanti al fine di impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., nei loro confronti fino al momento della notificazione del Decreto Ingiuntivo;
quale terzo motivo di opposizione, la nullità del mutuo di scopo del 26/2/2008, il cui saldo debitore è stato, tra gli altri, oggetto di ingiunzione, non avendo l'opposta fornito la prova dell'avvenuto acquisto e pagamento di impianti e macchinari da parte della mutuataria – per il quale, formalmente, esso risulta essere stato stipulato – tenuto conto, altresì, che dagli estratti del conto corrente n.
3372763 relativi al periodo di erogazione del mutuo – non allegati al ricorso per ingiunzione – si evincerebbe che l'importo mutuato sia stato invece destinato all'estinzione di pregressi debiti della
[...]
quale quarto motivo di opposizione, la nullità Controparte_4
parziale del mutuo del 26/2/2008 per indeterminatezza e/o indeterminabilità degli interessi, in quanto il tasso di mora indicato in contratto divergerebbe da quello rinveniente dal documento di sintesi, né l'anzidetto contratto indicherebbe il tipo di piano di ammortamento o i criteri impiegati nella determinazione del piano di rimborso, mancando, nello specifico, il regime finanziario (semplice o composto) ed il criterio di imputazione a capitale ed interessi (sul capitale residuo o
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza sulla quota capitale in scadenza); quale quinto motivo di opposizione, la nullità parziale dell'atto modificativo del contratto di mutuo del
15/5/2014 per indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso di interesse, nella misura in cui l'art. 3 indicherebbe il nuovo T.A.E.G., pari al 4,883%, ma non anche il tasso debitore da applicarsi al nuovo piano di rientro;
quale sesto motivo di opposizione, la nullità parziale del contratto di mutuo ipotecario da erogare a stipulato in data
22/11/2005, in ragione della mancata indicazione della modalità di ammortamento, del regime finanziario (semplice o composto), nonché della divergenza tra il T.A.E.G. indicato in contratto e quello maggiore applicato;
quale settimo motivo di opposizione, la nullità parziale del contratto di conto corrente anticipo crediti e fatture n. 3930599, acceso il 6/11/2007, per la mancata indicazione delle condizioni economiche e la mancata pattuizione del tasso debitore, atteso che il contratto indicherebbe esclusivamente un tasso debitore del 9,25% “per eccezionale transitorio scoperto di conto corrente non affidato”, mentre dall'analisi degli estratti conto si evincerebbe che, sin dall'apertura, il rapporto di conto corrente ha beneficiato di scoperti di importo rilevante e sicuramente non transitori, privi di pattuizione;
quale ottavo motivo di opposizione, la nullità parziale del contratto di conto corrente n.
10478932 in ordine alla pattuizione relativa al tasso di interesse debitore, in quanto si limiterebbe a stabilire un unico tasso debitorio nella misura del 13,50% per “utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente”, senza definire l'importo del fido, né indicare con precisione quale sia il tasso debitore da utilizzare entro ed oltre fido, oltre che in relazione alla clausola di pattuizione della commissione di massimo scoperto, in quanto calcolata sul “massimo scoperto trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente”, senza indicare i
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza criteri di calcolo e la periodicità di addebito, considerato, altresì, che dal
III^ trimestre del 2009 sarebbe stata addebitata la “ Pt_4
DISPONIBILITA' IMMEDIATA FONDI” senza alcuna pattuizione scritta, con conseguente nullità e non debenza, ai sensi del D.L. n. 85/2008, convertito in L. n. 2/2009; quale nono motivo di opposizione, la parziale nullità dell'anzidetto contratto di conto corrente n. 10478932 anche perché usurario, rilevandosi un T.E.G. del 19,91%, superiore al tasso soglia del 14,25%; quale decimo motivo di opposizione, la mancanza di prova del credito azionato in via monitoria, per il mancato deposito della documentazione contrattuale che ha caratterizzato l'intero rapporto, avendo l'opposta allegato estratti conto, ordinari e scalari, incompleti e frammentari.
In virtù di quanto innanzi esposto i sigg.ri Parte_1
e hanno formulato le seguenti Parte_2 Parte_3
conclusioni: in via preliminare, rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e, per essa, della mandataria CP_1 Controparte_2
per i motivi di cui in narrativa;
nel merito, accogliere la presente opposizione e, dunque, accertare e dichiarare estinta l'obbligazione fideiussoria a carico degli opponenti ai sensi dell'art. 1957 c.c., come derogato, e, per l'effetto, annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n.
1040/2023; accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo del
26/2/2008, rep. n. 56157, racc. n. 20323 per mancata realizzazione della finalità per cui le somme sono state erogate, nonché per indeterminatezza ed indeterminabilità delle condizioni economiche;
accertare e dichiarare la nullità dell'atto modificativo del contratto di
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza mutuo del 15/5/2014 per indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di interesse;
accertare e dichiarare la nullità e l'illiceità delle clausole di determinazione del tasso di interesse contenute nel contratto di mutuo ipotecario da erogare a stipulato in data 22/11/2005, per indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso ex artt. 1284, 1346 e
1418 c.c.; accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente anticipo crediti e fatture n. 3930599, aperto il 6/11/2007, per mancata indicazione delle condizioni economiche e mancata pattuizione del tasso debitore;
accertare e dichiarare la nullità delle condizioni e del contratto di conto corrente n. 10478932; accertare e dichiarare il superamento del tasso soglia -usura- in ordine al contratto di conto corrente n.
10478932; accertare e dichiarare il mancato assolvimento da parte dell'opposta dell'onere della prova del credito mediante la produzione della documentazione contrattuale e contabile dei rapporti intercorsi;
accertare e dichiarare, conseguentemente, che nessuna somma è dovuta dagli opponenti;
in ogni caso, annullare e/o revocare il D.I. n.
1040/2023 del Tribunale di Salerno per le motivazioni di cui in narrativa;
accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda avanzata dalla parte opposta per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. ELVIRA MIRRA, dichiaratasi anticipataria.
Si costituiva in giudizio la e per essa la mandataria CP_1
per contestare l'integrale infondatezza Controparte_2
dell'opposizione avversa, deducendo: che basterebbe a dimostrare l'infondatezza dell'eccezione avversa circa il presunto difetto della propria legittimazione attiva, di cui al primo motivo di opposizione,
l'avvenuta produzione, già in fase monitoria, della pubblicazione sulla
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza Gazzetta Ufficiale n. 120 del 12/10/2019 dell'avviso di cessione ex art. 58 T.U.B. in suo favore dalla Unicredit S.P.A., da cui si evincerebbe l'inclusione tra i crediti ceduti di quello per cui è causa, identificato con il numero NDG 44002316, rinveniente, peraltro, nella lista identificativa indicata sul sito internet http://centotrenta.com/it/cessioni/aporti; che del pari infondata sarebbe l'eccepita sua decadenza dal diritto di azione nei confronti dei fideiussori ex art. 1957 c.c., attesa la sussistenza in concreto di un atto stragiudiziale – qual è la richiesta di pagamento del
9/12/2016 con cui ha comunicato alla società ed ai garanti la revoca dei fidi con contestuale costituzione in mora del debitore principale – idoneo, secondo la giurisprudenza di merito, ad evitarla, accanto alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, n.
7/2019, depositata innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore dalla
[...]
quanto al contestato mutuo del 26/2/2008, Controparte_4
asseritamente di scopo, che, salvo i casi eccezionali di illiceità e di impossibilità originaria, in nessun caso il mancato perseguimento dello scopo potrebbe determinare la radicale nullità del contratto;
che, peraltro, anche in virtù del tenore letterale dell'art. 50 T.U.B., tutta la documentazione di cui alla produzione monitoria (cfr. docc. nn. da 1 a
16 allegati al fascicolo monitorio), non solo proverebbe la fondatezza della pretesa la lei azionata, ma evidenzierebbe oltremodo la genericità delle contestazioni di parte opponente e, più in generale, la natura meramente dilatoria dell'opposizione proposta;
che dovrebbero, difatti, disattendersi tutte le censure opposte in ordine alla paventata illegittimità delle condizioni economiche di cui ai contratti per i relativi rapporti azionati, anche in considerazione dell'avvenuta applicazione del piano di ammortamento c.d. “alla francese”; che sussisterebbero tutti i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. n.
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza 1040/2023.
In virtù di quanto innanzi esposto la e per essa la CP_1
mandataria ha formulato le seguenti Controparte_2
conclusioni: in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del
D.I. opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione e sussistendone i presupposti di legge;
nel merito, rigettare l'opposizione proposta ed ogni domanda in essa formulata, perché inammissibile, improponibile ed improcedibile, oltre che totalmente infondata, in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare il
Decreto Ingiuntivo n. 1040/2023; in ogni caso, rigettare l'opposizione proposta ed ogni sua domanda per essere gli opponenti fideiussori che hanno rilasciato una garanzia che costituisce un contratto autonomo di garanzia, per cui nulla possono obiettare essendo tenuti al pagamento di quanto dovuto;
in via gradata, nella denegata ipotesi di revoca del D.I. opposto, condannare gli opponenti al pagamento dell'importo che risulterà dovuto anche all'esito del presente giudizio;
in ultimo, condannarsi gli opponenti al risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e, constatato l'avvenuto esperimento, ad opera della parte opposta, del tentativo di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, co. 1 bis, D.lgs. n. 28/2010 (cfr. verbali negativi di mediazione allegati alla comparsa di costituzione e risposta della parte opposta), rigettava, in quanto superflua, la richiesta di parte opponente di disporsi consulenza tecnica d'ufficio contabile, potendo la causa essere decisa allo stato degli atti sulla base delle questioni preliminari di merito relative alla asserita carenza di titolarità attiva in capo alla ed alla intervenuta decadenza CP_1
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza dell'opposta dal diritto di azione nei confronti dei garanti ai sensi dell'art. 1957 c.c. e rinviava, pertanto, all'udienza del 20/2/2025 per la discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
In via del tutto preliminare occorre rilevare che la parte opposta ha provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, co.
1-bis, D.L. n. 28/2010 (cfr. verbali negativi di mediazione allegati alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente dalla parte opposta), di talché la domanda monitoria è procedibile.
Venendo al merito dell'opposizione proposta, con il primo motivo di doglianza i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno eccepito, innanzitutto, il difetto di legittimazione attiva
[...]
della parte opposta a far valere nei loro confronti il credito azionato in via monitoria, in quanto la non avrebbe fornito la prova CP_1
dell'effettiva titolarità del credito asseritamente oggetto di cessione.
Il motivo è fondato e va accolto.
Sul punto, giova rappresentare in premessa che, per orientamento ormai granitico della Suprema Corte, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all'attore allegarla o provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicchè, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza probatori poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass.
Civ., n. 18974/2022).
Da tanto deriva che, nel caso di specie, non si controverte tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato in via monitoria, essendo sufficiente, per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione, la coincidenza tra chi afferma di essere titolare del diritto e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso. Oggetto di scrutinio è, piuttosto, la sussistenza o meno, in capo alla parte opposta, della titolarità del diritto di credito contestato cui discende, attenendo l'anzidetta titolarità agli elementi costitutivi della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c., la fondatezza della domanda medesima.
Tanto premesso in termini generali, occorre allora verificare la sussistenza, nel caso in contestazione, della titolarità in capo alla del diritto di credito azionato mediante la presentazione CP_1
del ricorso per Decreto Ingiuntivo per cui è causa, anche alla luce dei chiarimenti offerti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova di tale titolarità.
Al riguardo, la Suprema Corte ha definitivamente chiarito che “In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art.
1264 e.e., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova de/l'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» ( così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile
"ratione temporis' ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa ne confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza prescritti in via generale dall'art. 1264 e.e., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un 'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» {Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del
05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016,
Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato
(in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massi mazione). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano
a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (cfr., da ultimo, Cass. Civ., sez. III, ordinanza n.
17944/2023).
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza In altri termini, è ormai pacifico che la notifica della cessione al debitore ceduto e, nel caso, quale quello in esame, di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta
Ufficiale – che della prima riproduce gli effetti – non rilevino di per sé sole ai fini della prova dell'effettivo trasferimento della posizione creditoria.
È, invero, onere di chi afferma di essere cessionario del credito fornire adeguata dimostrazione della titolarità del rapporto e, nel caso di operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., in presenza di una contestazione specifica circa la riconducibilità del credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, il preteso cessionario è tenuto a provare l'esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito contestato e quelle che individuano i crediti compresi nella suddetta operazione di modo che, ove le indicazioni sulle caratteristiche concrete del credito ceduto, contenute nell'avviso pubblicato sulla G.U., non siano sufficientemente specifiche e, dunque, tali da ricondurlo con certezza tra quelli oggetto della cessione in blocco, di tale inclusione dev'essere fornita adeguata prova in altro modo.
Ciò posto, nella fattispecie concreta parte opponente ha contestato specificamente la prova della titolarità, in capo alla del CP_1
credito ingiunto, eccependo in via preliminare, fin dall'atto di citazione in opposizione, l'inidoneità a questi fini del mero avviso di cessione in
G.U., in mancanza dell'atto di cessione dei crediti e dell'elenco dei debiti ceduti.
Orbene, a fronte di tale specifica contestazione degli opponenti, parte opposta non ha provveduto a depositare, né con la comparsa di costituzione e risposta, né entro la seconda memoria integrativa di cui
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza all'art. 171-ter c.p.c., il contratto di cessione del credito per cui è causa, essendosi limitata – erroneamente per quanto qui rileva – a ribadire la sufficienza dell'avviso di pubblicazione in G.U. (cfr. all. 4 della produzione di parte opposta), recante, peraltro, un solo codice numerico di riferimento ed a nulla rilevando la possibilità di risalire all'elenco dei debitori ceduti sul sito internet http://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/.
Questo Tribunale condivide difatti, sul punto, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tale contesto, è di tutta evidenza che la prova della cessione del credito esige(va) quantomeno la dimostrazione della sua inclusione nel predetto sito internet. Tuttavia,
l'opposta – su cui ricade(va), a fronte della contestazione degli opponenti,
l'onere di provare la titolarità del credito dedotto – non solo ha omesso di allegare quale sia il dato identificativo del credito ceduto, ma non ha altresì provveduto a depositare il contenuto del predetto sito internet e, dunque, il presumibile elenco dei crediti ricompresi nella menzionata cessione o anche il suo estratto nella parte in cui individua il credito in esame. Né di tale ricerca può farsi carico il
Giudice attraverso l'accesso al predetto sito internet, atteso che una tale attività supplirebbe ad un deficit probatorio, il cui onere è posto a carico della parte, senza tacere del suo verosimile carattere esplorativo, tenuto conto della menzionata mancata rappresentazione dei dati di identificazione del credito” (in questi termini, App. Napoli, decreto su reclamo ex art. 22 L.F., N.R.G. 3602/2021).
Quanto appena osservato impone, allora, di ritenere non provata la titolarità attiva della posizione sostanziale di credito fatta valere dalla e, per essa, dalla mandataria CP_1 Controparte_2
difettando nella fattispecie concreta la dimostrazione dell'esistenza della
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza vicenda traslativa che integra l'acquisto a titolo derivativo del diritto di credito azionato nei confronti di parte opponente.
Fermo quanto innanzi esposto, è fondato e va accolto anche il secondo motivo di opposizione, afferente alla decadenza dell'opposta dal diritto di agire nei confronti degli opponenti ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Al riguardo, vale la pena osservare che, stante la previsione pattizia di cui all'art. 5) dei contratti di garanzia sottoscritti dagli opponenti (cfr. all. 20 della produzione della fase monitoria) contenente la deroga al disposto dell'articolo 1957 c.c. nel senso di un'estensione del termine decadenziale dai 6 mesi di cui al Codice Civile a 36 mesi, appare chiara la volontà delle parti di derogare alla finestra temporale entro cui la
Banca creditrice può agire, a pena di decadenza, e non di escludere radicalmente l'applicabilità della disciplina codicistica di cui all'art. 1957 c.c.
Né possono valere ad impedire la decadenza prevista dalla succitata disposizione normativa, nel caso di specie, l'atto di diffida stragiudiziale
(cfr. all. 21 della produzione di parte opposta) notificato ai garanti soltanto nel 2021 o la domanda della società debitrice principale di ammissione alla procedura di concordato (Cass. Civ., n. 24427/2008;
Cass. Civ., n. 25197/2023), atteso che l'istanza del creditore idonea ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. deve intendersi esclusivamente quella “giudiziale” e, dunque, consistere in un ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento e il soddisfacimento delle pretese del creditore (Cass., n. 2898/1976), indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass. Civ., n. 7502/2004; Cass. Civ., n.
1724/2016).
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza Alla luce di quanto innanzi esposto in ordine alla fondatezza dei primi due motivi di opposizione consegue che l'opposizione è fondata e va accolta, con assorbimento di ogni ulteriore profilo controverso e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 1040/2023 va revocato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91, c.p.c. e, stante l'accoglimento dell'opposizione, sono, quindi, poste a carico della e per essa della CP_1
mandataria e, tenuto conto della natura della Controparte_2
controversia, del valore (€ 100.000,00, pari a quello del monitorio), della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014
(così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 7.052,00
a titolo di compensi professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio,
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.127,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. ELVIRA MIRRA, dichiatarasi anticipataria.
Da ultimo, va respinta la domanda di parte opposta diretta ad ottenere la condanna dei sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante l'accoglimento
[...]
dell'opposizione da loro proposta ed il difetto, nel caso di specie, dei presupposti previsti per l'applicazione della succitata disposizione normativa, e segnatamente la soccombenza totale degli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
1040/2023;
2) Condanna la e, per essa, la mandataria CP_1 [...]
al pagamento, in favore dei sigg.ri , CP_2 Parte_1
e , delle spese di lite, che si Parte_2 Parte_3
liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. ELVIRA MIRRA, dichiaratasi anticipataria;
3) Rigetta la domanda di condanna di parte opponente per lite temeraria.
Così deciso in Salerno il 20/2/2025 mediante sentenza resa ex articolo
281-sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare – stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter, comma 2, c.p.c. – ed allegazione al verbale.
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5179/2023
All'udienza del 20/2/2025, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., innanzi al Dott. Mattia Caputo, sono comparsi, mediante deposito di note: per parte opponente l'Avv. ELVIRA MIRRA. per parte opposta nessuno è comparso.
I difensori delle parti rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza, stante l'accettazione della modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter, comma 2,
c.p.c.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281- sexies c.p.c.
Il Giudice
Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 5179/2023, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F.: C.F._2 Parte_3
), tutti rappresentati e difesi, giusta procura C.F._3
allegata in calce all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Elvira
Mirra, presso il cui studio, sito in Salerno alla via E. Caterina n. 6, elettivamente domiciliano;
- PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA: ), in persona dell'Amministratore CP_1 P.IVA_1
p.t., e per essa in qualità di mandataria già Controparte_2
rappresentata e difesa, giusta procura allegata in calce CP_3
alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Deosdedio Litterio del foro di Napoli, presso il cui studio, sito in Napoli alla via A. Scarlatti n.
67, elettivamente domicilia;
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza - PARTE OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato i sigg.ri , Parte_1
e hanno proposto opposizione Parte_2 Parte_3
avverso il Decreto Ingiuntivo n. 1040/2023, emesso dal Tribunale di
Salerno il 13/5/2023 ed a loro notificato, rispettivamente, il 17/5/2023,
a mezzo PEC, alla prima ed il 24/5/2023, a mani, ai secondi, con cui sono stati ingiunti al pagamento, nella qualità di garanti – giusta fideiussione da essi rilasciata il 22/9/2009 per € 2.000.000,00 – ed in solido tra loro, in favore della parte opposta, dell'importo complessivo di
€ 100.000,00 a titolo di saldo debitore rinveniente dai contratti di mutuo ipotecario n. 1381029, mutuo ipotecario n. 1233378, conto corrente n.
4000663256 e conto corrente n. 10478932 stipulati dalla debitrice principale oltre interessi al tasso legale e Controparte_4
spese del procedimento monitorio.
A fondamento della spiegata opposizione la parte opponente ha dedotto: in via preliminare, quale primo motivo di opposizione, la carenza della titolarità in capo alla parte opposta, affermatasi cessionaria di un portafoglio di crediti individuabili “in blocco” dalla cedente Unicredit
S.P.A., del credito azionato in via monitoria, in quanto fondata sulla mera allegazione della pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione – di per sé sola inidonea a fornire la prova negoziale del credito e della sua inclusione all'interno dell'asserita cessione – e non anche sul necessario deposito dell'atto di cessione dei crediti e dell'elenco dei debiti ceduti;
quale secondo motivo di opposizione, l'intervenuta decadenza della parte opposta dal diritto agire nei loro confronti, essendo spirato il termine pattizio di 36 mesi, in deroga all'art. 1957 c.c., dalla scadenza dell'obbligazione principale, da individuarsi nella revoca dei fidi con
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza contestuale costituzione in mora del debitore principale del 9/12/2016 – come da comunicazione di risoluzione dei contratti di mutuo e degli affidamenti allegati e dalle stesse allegazioni della parte opposta, che documentano il successivo passaggio a sofferenza in data 28/12/2016 dei contratti di mutuo (cfr. allegati nn. 6 e 12), nonché dagli estratti conto (cfr. all. n. 16) – o, al più tardi, l'1/8/2019, allorquando la debitrice principale ha depositato innanzi al Controparte_4
Tribunale di Nocera Inferiore domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo (n. 7/2019), senza intraprendere iniziative
“giudiziali”, ossia le uniche rilevanti al fine di impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., nei loro confronti fino al momento della notificazione del Decreto Ingiuntivo;
quale terzo motivo di opposizione, la nullità del mutuo di scopo del 26/2/2008, il cui saldo debitore è stato, tra gli altri, oggetto di ingiunzione, non avendo l'opposta fornito la prova dell'avvenuto acquisto e pagamento di impianti e macchinari da parte della mutuataria – per il quale, formalmente, esso risulta essere stato stipulato – tenuto conto, altresì, che dagli estratti del conto corrente n.
3372763 relativi al periodo di erogazione del mutuo – non allegati al ricorso per ingiunzione – si evincerebbe che l'importo mutuato sia stato invece destinato all'estinzione di pregressi debiti della
[...]
quale quarto motivo di opposizione, la nullità Controparte_4
parziale del mutuo del 26/2/2008 per indeterminatezza e/o indeterminabilità degli interessi, in quanto il tasso di mora indicato in contratto divergerebbe da quello rinveniente dal documento di sintesi, né l'anzidetto contratto indicherebbe il tipo di piano di ammortamento o i criteri impiegati nella determinazione del piano di rimborso, mancando, nello specifico, il regime finanziario (semplice o composto) ed il criterio di imputazione a capitale ed interessi (sul capitale residuo o
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza sulla quota capitale in scadenza); quale quinto motivo di opposizione, la nullità parziale dell'atto modificativo del contratto di mutuo del
15/5/2014 per indeterminatezza e/o indeterminabilità del tasso di interesse, nella misura in cui l'art. 3 indicherebbe il nuovo T.A.E.G., pari al 4,883%, ma non anche il tasso debitore da applicarsi al nuovo piano di rientro;
quale sesto motivo di opposizione, la nullità parziale del contratto di mutuo ipotecario da erogare a stipulato in data
22/11/2005, in ragione della mancata indicazione della modalità di ammortamento, del regime finanziario (semplice o composto), nonché della divergenza tra il T.A.E.G. indicato in contratto e quello maggiore applicato;
quale settimo motivo di opposizione, la nullità parziale del contratto di conto corrente anticipo crediti e fatture n. 3930599, acceso il 6/11/2007, per la mancata indicazione delle condizioni economiche e la mancata pattuizione del tasso debitore, atteso che il contratto indicherebbe esclusivamente un tasso debitore del 9,25% “per eccezionale transitorio scoperto di conto corrente non affidato”, mentre dall'analisi degli estratti conto si evincerebbe che, sin dall'apertura, il rapporto di conto corrente ha beneficiato di scoperti di importo rilevante e sicuramente non transitori, privi di pattuizione;
quale ottavo motivo di opposizione, la nullità parziale del contratto di conto corrente n.
10478932 in ordine alla pattuizione relativa al tasso di interesse debitore, in quanto si limiterebbe a stabilire un unico tasso debitorio nella misura del 13,50% per “utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente”, senza definire l'importo del fido, né indicare con precisione quale sia il tasso debitore da utilizzare entro ed oltre fido, oltre che in relazione alla clausola di pattuizione della commissione di massimo scoperto, in quanto calcolata sul “massimo scoperto trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente”, senza indicare i
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza criteri di calcolo e la periodicità di addebito, considerato, altresì, che dal
III^ trimestre del 2009 sarebbe stata addebitata la “ Pt_4
DISPONIBILITA' IMMEDIATA FONDI” senza alcuna pattuizione scritta, con conseguente nullità e non debenza, ai sensi del D.L. n. 85/2008, convertito in L. n. 2/2009; quale nono motivo di opposizione, la parziale nullità dell'anzidetto contratto di conto corrente n. 10478932 anche perché usurario, rilevandosi un T.E.G. del 19,91%, superiore al tasso soglia del 14,25%; quale decimo motivo di opposizione, la mancanza di prova del credito azionato in via monitoria, per il mancato deposito della documentazione contrattuale che ha caratterizzato l'intero rapporto, avendo l'opposta allegato estratti conto, ordinari e scalari, incompleti e frammentari.
In virtù di quanto innanzi esposto i sigg.ri Parte_1
e hanno formulato le seguenti Parte_2 Parte_3
conclusioni: in via preliminare, rigettare l'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c.; sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e, per essa, della mandataria CP_1 Controparte_2
per i motivi di cui in narrativa;
nel merito, accogliere la presente opposizione e, dunque, accertare e dichiarare estinta l'obbligazione fideiussoria a carico degli opponenti ai sensi dell'art. 1957 c.c., come derogato, e, per l'effetto, annullare e/o revocare il Decreto Ingiuntivo n.
1040/2023; accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo del
26/2/2008, rep. n. 56157, racc. n. 20323 per mancata realizzazione della finalità per cui le somme sono state erogate, nonché per indeterminatezza ed indeterminabilità delle condizioni economiche;
accertare e dichiarare la nullità dell'atto modificativo del contratto di
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza mutuo del 15/5/2014 per indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso di interesse;
accertare e dichiarare la nullità e l'illiceità delle clausole di determinazione del tasso di interesse contenute nel contratto di mutuo ipotecario da erogare a stipulato in data 22/11/2005, per indeterminatezza ed indeterminabilità del tasso ex artt. 1284, 1346 e
1418 c.c.; accertare e dichiarare la nullità del contratto di conto corrente anticipo crediti e fatture n. 3930599, aperto il 6/11/2007, per mancata indicazione delle condizioni economiche e mancata pattuizione del tasso debitore;
accertare e dichiarare la nullità delle condizioni e del contratto di conto corrente n. 10478932; accertare e dichiarare il superamento del tasso soglia -usura- in ordine al contratto di conto corrente n.
10478932; accertare e dichiarare il mancato assolvimento da parte dell'opposta dell'onere della prova del credito mediante la produzione della documentazione contrattuale e contabile dei rapporti intercorsi;
accertare e dichiarare, conseguentemente, che nessuna somma è dovuta dagli opponenti;
in ogni caso, annullare e/o revocare il D.I. n.
1040/2023 del Tribunale di Salerno per le motivazioni di cui in narrativa;
accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda avanzata dalla parte opposta per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. ELVIRA MIRRA, dichiaratasi anticipataria.
Si costituiva in giudizio la e per essa la mandataria CP_1
per contestare l'integrale infondatezza Controparte_2
dell'opposizione avversa, deducendo: che basterebbe a dimostrare l'infondatezza dell'eccezione avversa circa il presunto difetto della propria legittimazione attiva, di cui al primo motivo di opposizione,
l'avvenuta produzione, già in fase monitoria, della pubblicazione sulla
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza Gazzetta Ufficiale n. 120 del 12/10/2019 dell'avviso di cessione ex art. 58 T.U.B. in suo favore dalla Unicredit S.P.A., da cui si evincerebbe l'inclusione tra i crediti ceduti di quello per cui è causa, identificato con il numero NDG 44002316, rinveniente, peraltro, nella lista identificativa indicata sul sito internet http://centotrenta.com/it/cessioni/aporti; che del pari infondata sarebbe l'eccepita sua decadenza dal diritto di azione nei confronti dei fideiussori ex art. 1957 c.c., attesa la sussistenza in concreto di un atto stragiudiziale – qual è la richiesta di pagamento del
9/12/2016 con cui ha comunicato alla società ed ai garanti la revoca dei fidi con contestuale costituzione in mora del debitore principale – idoneo, secondo la giurisprudenza di merito, ad evitarla, accanto alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, n.
7/2019, depositata innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore dalla
[...]
quanto al contestato mutuo del 26/2/2008, Controparte_4
asseritamente di scopo, che, salvo i casi eccezionali di illiceità e di impossibilità originaria, in nessun caso il mancato perseguimento dello scopo potrebbe determinare la radicale nullità del contratto;
che, peraltro, anche in virtù del tenore letterale dell'art. 50 T.U.B., tutta la documentazione di cui alla produzione monitoria (cfr. docc. nn. da 1 a
16 allegati al fascicolo monitorio), non solo proverebbe la fondatezza della pretesa la lei azionata, ma evidenzierebbe oltremodo la genericità delle contestazioni di parte opponente e, più in generale, la natura meramente dilatoria dell'opposizione proposta;
che dovrebbero, difatti, disattendersi tutte le censure opposte in ordine alla paventata illegittimità delle condizioni economiche di cui ai contratti per i relativi rapporti azionati, anche in considerazione dell'avvenuta applicazione del piano di ammortamento c.d. “alla francese”; che sussisterebbero tutti i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. n.
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza 1040/2023.
In virtù di quanto innanzi esposto la e per essa la CP_1
mandataria ha formulato le seguenti Controparte_2
conclusioni: in via preliminare, concedersi la provvisoria esecuzione del
D.I. opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione e sussistendone i presupposti di legge;
nel merito, rigettare l'opposizione proposta ed ogni domanda in essa formulata, perché inammissibile, improponibile ed improcedibile, oltre che totalmente infondata, in fatto ed in diritto, e, per l'effetto, confermare il
Decreto Ingiuntivo n. 1040/2023; in ogni caso, rigettare l'opposizione proposta ed ogni sua domanda per essere gli opponenti fideiussori che hanno rilasciato una garanzia che costituisce un contratto autonomo di garanzia, per cui nulla possono obiettare essendo tenuti al pagamento di quanto dovuto;
in via gradata, nella denegata ipotesi di revoca del D.I. opposto, condannare gli opponenti al pagamento dell'importo che risulterà dovuto anche all'esito del presente giudizio;
in ultimo, condannarsi gli opponenti al risarcimento per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Alla prima udienza questo Giudice rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto e, constatato l'avvenuto esperimento, ad opera della parte opposta, del tentativo di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, co. 1 bis, D.lgs. n. 28/2010 (cfr. verbali negativi di mediazione allegati alla comparsa di costituzione e risposta della parte opposta), rigettava, in quanto superflua, la richiesta di parte opponente di disporsi consulenza tecnica d'ufficio contabile, potendo la causa essere decisa allo stato degli atti sulla base delle questioni preliminari di merito relative alla asserita carenza di titolarità attiva in capo alla ed alla intervenuta decadenza CP_1
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza dell'opposta dal diritto di azione nei confronti dei garanti ai sensi dell'art. 1957 c.c. e rinviava, pertanto, all'udienza del 20/2/2025 per la discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
In via del tutto preliminare occorre rilevare che la parte opposta ha provveduto ad espletare il tentativo di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, co.
1-bis, D.L. n. 28/2010 (cfr. verbali negativi di mediazione allegati alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente dalla parte opposta), di talché la domanda monitoria è procedibile.
Venendo al merito dell'opposizione proposta, con il primo motivo di doglianza i sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Pt_3
hanno eccepito, innanzitutto, il difetto di legittimazione attiva
[...]
della parte opposta a far valere nei loro confronti il credito azionato in via monitoria, in quanto la non avrebbe fornito la prova CP_1
dell'effettiva titolarità del credito asseritamente oggetto di cessione.
Il motivo è fondato e va accolto.
Sul punto, giova rappresentare in premessa che, per orientamento ormai granitico della Suprema Corte, “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicchè spetta all'attore allegarla o provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicchè, in coerenza, le contestazioni, da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza probatori poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa” (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass.
Civ., n. 18974/2022).
Da tanto deriva che, nel caso di specie, non si controverte tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte opposta con riferimento al diritto di credito attivato in via monitoria, essendo sufficiente, per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione, la coincidenza tra chi afferma di essere titolare del diritto e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso. Oggetto di scrutinio è, piuttosto, la sussistenza o meno, in capo alla parte opposta, della titolarità del diritto di credito contestato cui discende, attenendo l'anzidetta titolarità agli elementi costitutivi della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c., la fondatezza della domanda medesima.
Tanto premesso in termini generali, occorre allora verificare la sussistenza, nel caso in contestazione, della titolarità in capo alla del diritto di credito azionato mediante la presentazione CP_1
del ricorso per Decreto Ingiuntivo per cui è causa, anche alla luce dei chiarimenti offerti dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova di tale titolarità.
Al riguardo, la Suprema Corte ha definitivamente chiarito che “In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art.
1264 e.e., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza interessata. Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto;
quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. I precedenti di questa Corte in cui pare farsi riferimento alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia della cessione quale prova della stessa, vanno rettamente intesi. Sul punto, si deve certamente condividere, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato nei vari precedenti in cui si è precisato che «una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova de/l'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima» ( così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 588138 - 01, secondo cui: «l'art. 58, secondo comma, del d. lgs. 1 ° settembre 1993, n. 385, nel testo originario, applicabile
"ratione temporis' ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa ne confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti;
tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza prescritti in via generale dall'art. 1264 e.e., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio;
esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente»), ovvero, più specificamente, che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un 'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» {Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del
05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016,
Rv. 638861 - 01). Va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato
(in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, che risulta in corso di massi mazione). Diverso è, però, il caso in cui (come certamente accaduto nella specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione: in questo caso, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco. D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano
a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità” (cfr., da ultimo, Cass. Civ., sez. III, ordinanza n.
17944/2023).
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza In altri termini, è ormai pacifico che la notifica della cessione al debitore ceduto e, nel caso, quale quello in esame, di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta
Ufficiale – che della prima riproduce gli effetti – non rilevino di per sé sole ai fini della prova dell'effettivo trasferimento della posizione creditoria.
È, invero, onere di chi afferma di essere cessionario del credito fornire adeguata dimostrazione della titolarità del rapporto e, nel caso di operazione di cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., in presenza di una contestazione specifica circa la riconducibilità del credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, il preteso cessionario è tenuto a provare l'esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito contestato e quelle che individuano i crediti compresi nella suddetta operazione di modo che, ove le indicazioni sulle caratteristiche concrete del credito ceduto, contenute nell'avviso pubblicato sulla G.U., non siano sufficientemente specifiche e, dunque, tali da ricondurlo con certezza tra quelli oggetto della cessione in blocco, di tale inclusione dev'essere fornita adeguata prova in altro modo.
Ciò posto, nella fattispecie concreta parte opponente ha contestato specificamente la prova della titolarità, in capo alla del CP_1
credito ingiunto, eccependo in via preliminare, fin dall'atto di citazione in opposizione, l'inidoneità a questi fini del mero avviso di cessione in
G.U., in mancanza dell'atto di cessione dei crediti e dell'elenco dei debiti ceduti.
Orbene, a fronte di tale specifica contestazione degli opponenti, parte opposta non ha provveduto a depositare, né con la comparsa di costituzione e risposta, né entro la seconda memoria integrativa di cui
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza all'art. 171-ter c.p.c., il contratto di cessione del credito per cui è causa, essendosi limitata – erroneamente per quanto qui rileva – a ribadire la sufficienza dell'avviso di pubblicazione in G.U. (cfr. all. 4 della produzione di parte opposta), recante, peraltro, un solo codice numerico di riferimento ed a nulla rilevando la possibilità di risalire all'elenco dei debitori ceduti sul sito internet http://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/.
Questo Tribunale condivide difatti, sul punto, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tale contesto, è di tutta evidenza che la prova della cessione del credito esige(va) quantomeno la dimostrazione della sua inclusione nel predetto sito internet. Tuttavia,
l'opposta – su cui ricade(va), a fronte della contestazione degli opponenti,
l'onere di provare la titolarità del credito dedotto – non solo ha omesso di allegare quale sia il dato identificativo del credito ceduto, ma non ha altresì provveduto a depositare il contenuto del predetto sito internet e, dunque, il presumibile elenco dei crediti ricompresi nella menzionata cessione o anche il suo estratto nella parte in cui individua il credito in esame. Né di tale ricerca può farsi carico il
Giudice attraverso l'accesso al predetto sito internet, atteso che una tale attività supplirebbe ad un deficit probatorio, il cui onere è posto a carico della parte, senza tacere del suo verosimile carattere esplorativo, tenuto conto della menzionata mancata rappresentazione dei dati di identificazione del credito” (in questi termini, App. Napoli, decreto su reclamo ex art. 22 L.F., N.R.G. 3602/2021).
Quanto appena osservato impone, allora, di ritenere non provata la titolarità attiva della posizione sostanziale di credito fatta valere dalla e, per essa, dalla mandataria CP_1 Controparte_2
difettando nella fattispecie concreta la dimostrazione dell'esistenza della
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza vicenda traslativa che integra l'acquisto a titolo derivativo del diritto di credito azionato nei confronti di parte opponente.
Fermo quanto innanzi esposto, è fondato e va accolto anche il secondo motivo di opposizione, afferente alla decadenza dell'opposta dal diritto di agire nei confronti degli opponenti ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Al riguardo, vale la pena osservare che, stante la previsione pattizia di cui all'art. 5) dei contratti di garanzia sottoscritti dagli opponenti (cfr. all. 20 della produzione della fase monitoria) contenente la deroga al disposto dell'articolo 1957 c.c. nel senso di un'estensione del termine decadenziale dai 6 mesi di cui al Codice Civile a 36 mesi, appare chiara la volontà delle parti di derogare alla finestra temporale entro cui la
Banca creditrice può agire, a pena di decadenza, e non di escludere radicalmente l'applicabilità della disciplina codicistica di cui all'art. 1957 c.c.
Né possono valere ad impedire la decadenza prevista dalla succitata disposizione normativa, nel caso di specie, l'atto di diffida stragiudiziale
(cfr. all. 21 della produzione di parte opposta) notificato ai garanti soltanto nel 2021 o la domanda della società debitrice principale di ammissione alla procedura di concordato (Cass. Civ., n. 24427/2008;
Cass. Civ., n. 25197/2023), atteso che l'istanza del creditore idonea ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. deve intendersi esclusivamente quella “giudiziale” e, dunque, consistere in un ricorso ad un mezzo di tutela processuale, volto ad accertare, in via di cognizione o esecutivamente, secondo le forme e nei modi di legge, l'accertamento e il soddisfacimento delle pretese del creditore (Cass., n. 2898/1976), indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass. Civ., n. 7502/2004; Cass. Civ., n.
1724/2016).
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza Alla luce di quanto innanzi esposto in ordine alla fondatezza dei primi due motivi di opposizione consegue che l'opposizione è fondata e va accolta, con assorbimento di ogni ulteriore profilo controverso e, per l'effetto, il Decreto Ingiuntivo n. 1040/2023 va revocato.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91, c.p.c. e, stante l'accoglimento dell'opposizione, sono, quindi, poste a carico della e per essa della CP_1
mandataria e, tenuto conto della natura della Controparte_2
controversia, del valore (€ 100.000,00, pari a quello del monitorio), della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, in assenza di nota spese, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014
(così come modificato con D.M. n. 147/2022), in complessivi € 7.052,00
a titolo di compensi professionali (di cui € 1.276,00 per la fase di studio,
€ 814,00 per la fase introduttiva;
€ 2.835,00 per la fase istruttoria/trattazione; € 2.127,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e
C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. ELVIRA MIRRA, dichiatarasi anticipataria.
Da ultimo, va respinta la domanda di parte opposta diretta ad ottenere la condanna dei sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 Pt_3
per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c., stante l'accoglimento
[...]
dell'opposizione da loro proposta ed il difetto, nel caso di specie, dei presupposti previsti per l'applicazione della succitata disposizione normativa, e segnatamente la soccombenza totale degli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo n.
1040/2023;
2) Condanna la e, per essa, la mandataria CP_1 [...]
al pagamento, in favore dei sigg.ri , CP_2 Parte_1
e , delle spese di lite, che si Parte_2 Parte_3
liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge,
I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore dell'Avv. ELVIRA MIRRA, dichiaratasi anticipataria;
3) Rigetta la domanda di condanna di parte opponente per lite temeraria.
Così deciso in Salerno il 20/2/2025 mediante sentenza resa ex articolo
281-sexies c.p.c., della quale viene data lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare – stante l'acquiescenza alla modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter, comma 2, c.p.c. – ed allegazione al verbale.
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
Proc. N.R.G.A.C. 5179/2023 – Sentenza