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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 05/02/2026, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1894/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ID ANTONIO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13634/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250055974157 TASSA DI POSS 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1587/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, a mezzo del suo procuratore costituito, con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – RI ed alla Regione Campania, impugnava la cartella di pagamento n.
07120250055974157000, per Tassa automobilistica, anno 2019, per l'importo complessivo di Euro
269,59, notificata in data 2/05/2025.
La parte ricorrente eccepiva: 1) la nullità dell'avviso di accertamento, in quanto l'istante aveva l'esenzione dal pagamento della tassa di possesso, poiché era stato riconosciuto invalido a partire dall'anno 1985
(come da documentazione prodotta); 2) la prescrizione delle somme richieste in pagamento, non avendo l'Ente posto in essere alcun atto interruttivo.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario;
nell'ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, applicare la massima riduzione delle sanzioni pecuniarie.
L'Agenzia delle Entrate – RI, a mezzo del suo difensore, si costituiva in giudizio in data
1/08/2025 e con controdeduzioni rappresentava la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla pretesa creditoria;
ed in ordine all'eccepita prescrizione/decadenza anch'essa riferita all'Ente impositore
Regione Campania.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto merita accoglimento. Esaminati gli atti e valutate le argomentazioni, considerato che il ricorrente ha fornito elementi probatori, validi a sostenere le proprie eccezioni, accoglie le richieste avanzate dallo stesso.
Notoriamente il processo tributario è processo di impugnazione di un atto.
Ne consegue che se da un punto di vista formale la veste di attore è attribuita al ricorrente, il quale impugna l'atto investendo il Giudice della cognizione della lite, sul piano sostanziale occorre riconoscere che attore è, in realtà, l'Ufficio impositore. Ciò in quanto l'atto impugnato delimita i fatti costituitivi della pretesa tributaria e costituisce titolo e causa per l'azione, quindi, è chiaro che il ricorrente è qualificabile come convenuto sostanziale e, di conseguenza, attore solo dal punto di vista procedimentale.
Ciò, si riflette su una serie di istituti, primo fra tutti quello concernente la ripartizione dell'onere della prova, che conduce ad individuare, nella fattispecie, la parte gravata dall'onere di dimostrare, anche in sede processuale, la fondatezza delle sue richieste, cosa che ha effettuato.
È da rilevare che la Regione Campania non risulta costituita.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, il ricorso è da accogliere.
Infine, per le spese processuali, motivi di opportunità ed equità consigliano di dichiararle integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 546/92 ed ai sensi dell'art. 92 del c. p. c. .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Napoli il 29/01/2026
IL GIUDICE UNICO
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ID ANTONIO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13634/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250055974157 TASSA DI POSS 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1587/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, a mezzo del suo procuratore costituito, con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate – RI ed alla Regione Campania, impugnava la cartella di pagamento n.
07120250055974157000, per Tassa automobilistica, anno 2019, per l'importo complessivo di Euro
269,59, notificata in data 2/05/2025.
La parte ricorrente eccepiva: 1) la nullità dell'avviso di accertamento, in quanto l'istante aveva l'esenzione dal pagamento della tassa di possesso, poiché era stato riconosciuto invalido a partire dall'anno 1985
(come da documentazione prodotta); 2) la prescrizione delle somme richieste in pagamento, non avendo l'Ente posto in essere alcun atto interruttivo.
Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese, diritti ed onorari del giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario;
nell'ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, applicare la massima riduzione delle sanzioni pecuniarie.
L'Agenzia delle Entrate – RI, a mezzo del suo difensore, si costituiva in giudizio in data
1/08/2025 e con controdeduzioni rappresentava la propria carenza di legittimazione passiva in merito alla pretesa creditoria;
ed in ordine all'eccepita prescrizione/decadenza anch'essa riferita all'Ente impositore
Regione Campania.
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto merita accoglimento. Esaminati gli atti e valutate le argomentazioni, considerato che il ricorrente ha fornito elementi probatori, validi a sostenere le proprie eccezioni, accoglie le richieste avanzate dallo stesso.
Notoriamente il processo tributario è processo di impugnazione di un atto.
Ne consegue che se da un punto di vista formale la veste di attore è attribuita al ricorrente, il quale impugna l'atto investendo il Giudice della cognizione della lite, sul piano sostanziale occorre riconoscere che attore è, in realtà, l'Ufficio impositore. Ciò in quanto l'atto impugnato delimita i fatti costituitivi della pretesa tributaria e costituisce titolo e causa per l'azione, quindi, è chiaro che il ricorrente è qualificabile come convenuto sostanziale e, di conseguenza, attore solo dal punto di vista procedimentale.
Ciò, si riflette su una serie di istituti, primo fra tutti quello concernente la ripartizione dell'onere della prova, che conduce ad individuare, nella fattispecie, la parte gravata dall'onere di dimostrare, anche in sede processuale, la fondatezza delle sue richieste, cosa che ha effettuato.
È da rilevare che la Regione Campania non risulta costituita.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, il ricorso è da accogliere.
Infine, per le spese processuali, motivi di opportunità ed equità consigliano di dichiararle integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 546/92 ed ai sensi dell'art. 92 del c. p. c. .
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Così deciso in Napoli il 29/01/2026
IL GIUDICE UNICO